Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 1205
CASS
Sentenza 6 ottobre 2014

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Non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico l(art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che depositi presso l'ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 1205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1205
    Data del deposito : 6 ottobre 2014

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