Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio - in sede di redazione di un atto pubblico di donazione - di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione, in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verità dei fatti dichiarati dal donante.
Commentario • 1
- 1. Dichiarare il falso è reato se .. (Cass. 33218/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2007, n. 5365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5365 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/12/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2817
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 015045/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BO IN, N. IL 04/12/1912;
avverso SENTENZA del 24/10/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato GENOVESI Nicolò, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
ON IN classe 1912 è stato condannato alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili TT RO, ES US e ES IE in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di Alcamo in data 8 aprile 2005 e della Corte di Appello di Palermo del 24 ottobre 2006 - per il delitto di cui all'art. 483 c.p., per avere falsamente dichiarato ad un notaio in un atto pubblico di donazione di avere usucapito alcuni terreni di proprietà altrui.
I figli dell'imputato US ed IN classe 1937 ON venivano, invece, assolti dal reato di cui all'art. 633 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Con il ricorso per cassazione ON IN deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di espletare una perizia tecnica per descrivere lo stato dei luoghi e la coltivazione ad uliveto dei terreni in contestazione.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione - motivazione apparente - in ordine alle contrastanti dichiarazioni rese da testimoni escussi.
I motivi di ricorso sono sostanzialmente errati perché il ricorrente ha cercato di contestare la valutazione delle testimonianze acquisite al fine di dimostrare di avere davvero usucapito il terreno in discussione e di avere, quindi, dichiarato la verità al notaio. Ora, a prescindere dal fatto che si tratta di deduzioni di merito non apprezzabili in sede di legittimità, si tratta di impostazione del tutto irrilevante ai fini della soluzione dei problemi posti dal presente processo penale.
Allo stesso fine tende la perizia tecnica di cui si lamenta la mancata effettuazione.
Anche in questo caso va detto che la perizia non costituisce prova decisiva essendo per sua natura prova neutra la cui effettuazione viene lasciata essenzialmente alla discrezionalità del giudice e, quindi, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione non è possibile dedurre in sede di legittimità la mancata acquisizione di una prova decisiva consistente nel fatto che il giudice non abbia disposto una perizia tecnica sollecitata dalla parte. Tuttavia, nonostante la palese infondatezza dei motivi di ricorso, la vicenda processuale deve concludersi a favore dell'imputato ON IN classe 1912 perché il fatto - reato così come contestato non sussiste.
Al ON è stato contestato il delitto di cui all'art. 483 c.p. perché ad un notaio che stava redigendo un atto pubblico di donazione dichiarava falsamente di avere pacificamente ed ininterrottamente posseduto "animo domini" alcuni beni immobili oggetto della donazione.
Il reato in questione sussiste quando il privato attesti falsamente ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Nel caso di specie si trattava di un atto pubblico di donazione, atto destinato a trasferire la proprietà dei beni donati dal donatore al donatario, ma non certo a provare la verità dei fatti dichiarati dal donatore.
In effetti il delitto è configurabile soltanto nei casi in cui una specifica norma giuridica extrapenale attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Cass., SS.UU. penali, 15 dicembre 1999-9 marzo 2000, n. 28, CED 215413). Nel caso di specie non esiste alcuna norma che attribuisca all'atto di donazione di provare la verità dei fatti dichiarati dal donatore perché, come si è detto, la funzione tipica dell'atto pubblico di donazione è del tutto diversa.
Inoltre la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico riguarda le sole attestazioni del privato che il pubblico ufficiale abbia il dovere giuridico di documentare (Cass., Sez. 5, 1 febbraio 1985 - 20 aprile 1985, n. 3312), mentre nel caso di specie il notaio non aveva il dovere di documentare le dichiarazioni del ON. In proposito è opportuno rilevare che non è certo sufficiente l'affermazione dell'agente di possedere animo domini un immobile per un certo arco di tempo per ritenere verificatasi la usucapione, dal momento che è necessaria una sentenza che accerti la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per ritenere che un soggetto abbia usucapito beni immobili.
Insomma non è sufficiente una mera attestazione del donatore, ma sono necessari specifici documenti per provare la acquisita proprietà, anche a titolo di usucapione, di beni immobili. Da quanto detto risulta che non sono ravvisabili nella fattispecie considerata gli elementi per ritenere sussistente il delitto di falso contestato.
Si deve, quindi, procedere al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008