Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/1999, n. 28
CASS
Sentenza 15 dicembre 1999

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Massime1

** ** DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MARZO 2000 ** ** Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può integrare il reato "de quo" la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l'idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito. (Conf. sez. un. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 29, Fanciulli e sez. un. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 30, PM in proc. Bertin, non massimate).

Commentario1

  • 1Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/1999, n. 28
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28
Data del deposito : 15 dicembre 1999

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