Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che renda a norma degli artt. 46 e 76 del D.Lgs. n. 445 del 2000 falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l'esenzione dal contributo alla spesa sanitaria. (In motivazione, la S.C. ha osservato che poiché l'atto disciplinato dalle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari - D.Lgs. n. 445 del 2000 - in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, la condizione prevista dall'art. 483 cod. pen. sussiste anche quando la prova possa essere poi ritenuta invalida o insufficiente da chi è preposto alla sua valutazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2008, n. 38748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38748 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/07/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3168
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 010086/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RE, N. IL 29/10/1969;
avverso SENTENZA del 14/11/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore Avv. IERARDI.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
NI ER, imputata dei delitti di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, ex art. 483 c.p., e di truffa aggravata per aver conseguito l'esenzione dal contributo alla spesa sanitaria in relazione ad una prestazione a lei offerta dall'ASL n. 5 di Crotone, avendo falsamente dichiarato nell'apposito modulo in data 10 ottobre 2000 di essere disoccupata e di aver un reddito famigliare inferiore a quello previsto dalla legge, è stata condannata per il solo reato di falso alle pene ritenute di giustizia con sentenza emessa in data 4 luglio 2006 dal Tribunale di Crotone. L'imputata ricorre per cassazione, chiedendo sulla base di tre motivi l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la sua condanna.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto mancherebbe nel dispositivo della sentenza la parte concretamente dispositiva del provvedimento contenente l'enunciazione della volontà del giudice, posto che il dispositivo si limiterebbe a riportare dopo il "
P.Q.M.
"
le parole "da OT ER che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione...".
Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in quanto il giudice del merito, dopo aver assolto la NI dal delitto di truffa, l'aveva condannata solo per quello di falso, senza considerare che secondo recente giurisprudenza il falso ex art. 483 c.p. sarebbe assorbito nelle ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p.p.. Con il terzo motivo deduce mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato la condanna per il delitto di falso, non ritenendo che si trattasse di falso innocuo, considerato che era stato accertato che la prevenuta non aveva conseguito alcuna indebita prestazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Manifestamente infondato ed in contrasto con le emergenze processuali a cui ha accesso la Corte è il primo motivo di ricorso, considerato che il testo della sentenza della Corte territoriale al termine della sua terza pagina porta dopo la dizione "
P.Q.M.
" le parole "letti gli artt. 592 e 605 c.p.p. conferma la sentenza emessa in data 4.7.2006 dal Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, appellata..." ed alla pagina successiva le parole "da OT ER che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione....". Non è dato comprendere dal ricorso, sul punto particolarmente generico, in che modo si possa essere manifestata l'incompletezza denunciata. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Nel caso di specie la NI aveva rilasciato all'ufficio A.S.L. di Mesoraca una dichiarazione sostitutiva di certificazione (acquisita ed accertata non conforme al vero dalla polizia giudiziaria assieme ad altre nel 2003, come risulta dalla sentenza del Tribunale) nella quale aveva rilasciato attestazioni concernenti il ricorrere delle condizioni reddituali e personali per l'esenzione dalla contribuzione alla spesa sanitaria, il cd. "ticket" sanitario. Tali dichiarazioni sostitutive di certificazione erano disciplinate ai sensi degli allora vigenti L. n. 15 del 1968, art. 2, comma 1 e D.P.R. n. 403 del 1998, art. 1, comma 1, poi trasfusi nella L. n. 445 del 2000, art. 46, adottato in epoca immediatamente successiva ai fatti per i quali si procede. La normativa vigente all'epoca dei fatti - in particolare il D.P.R. n. 403 del 1998, art. 6, che faceva riferimento alla L. n. 15 del 1968, art. 26, norme successivamente trasfuse nel citato T.U. L. n. 445 del 2000, art. 76 - prevedeva l'applicabilità alle falsità nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni delle disposizioni del codice penale relative alle falsità nelle dichiarazioni rilasciate a pubblico ufficiale e quindi delle disposizioni dell'art. 483 c.p.. Come ha statuito la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, sent. n. 32849 del 26/6/2007, Rv. 236966, Rie: Marinara) da luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e non a quella dei reati di cui all'art. 316 ter c.p. o all'art. 640 bis c.p., la condotta di colui il quale si procuri l'esenzione dal pagamento del cd. "ticket" sanitario mediante la falsa dichiarazione, attualmente sulla ricetta rilasciata dal medico convenzionato, di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dalla legge. Infondate sono quindi le considerazioni della ricorrente sulla ritenuta applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione dell'art. 316 ter c.p. che assorbirebbe il delitto di cui all'art. 483 c.p., disposizione che ha riferimento all'attività posta in essere da un soggetto volta al conseguimento, per come recita la norma, di "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio, che esula dalla suddetta previsione normativa, consistendo non nella percezione di una pubblica sovvenzione, bensì nella esenzione dalla corresponsione di una somma. Nel caso di specie il primo giudice aveva ritenuto non potersi configurare in concreto il delitto di truffa aggravata, ma aveva rilevato, correttamente, ed altrettanto correttamente ha confermato una tale qualificazione giuridica del fatto la Corte territoriale, il permanere della rilevanza penale della falsa dichiarazione a p.u. sanzionata secondo le norme sopra citate. Quanto al terzo motivo di ricorso la Corte territoriale ha adeguatamente osservato come il reato ascritto alla NI sussista ed il falso non possa essere considerato innocuo, in relazione alla sua potenzialità ad ingannare comunque la pubblica fede, indipendentemente dal fatto che quanto dichiarato possa poi essere verificato dal destinatario dell'atto e che in concreto non permetta al soggetto agente di ottenere lo scopo che poteva essersi prefisso con il rilascio delle false certificazioni. Si tratta di decisione pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte la quale, proprio con riferimento alle dichiarazioni rilasciate ai sensi del T.U. n. 445 del 2000, art. 46 (come s'è visto riproduttivo di norme già vigenti all'epoca dei fatti per cui si procede) ha rilevato (Cass. Sez. 5, sent. n. 20570 del 10/5/2006, ric. Esposito) che la condotta penalmente rilevante, indicata dall'art. 76 del citato T.U. (D.P.R. n. 15 del 1968, art. 26) come quella di "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico", rimanda per la sanzione al codice penale ed alle leggi speciali in materia senza minimamente prevedere, come ulteriore requisito, la oggettiva idoneità probatoria delle dichiarazioni anzidette;
e ciò per la evidente ragione che essa è insita nella loro stessa natura, quale specificata dal citato art. 46, secondo cui sono "comprovati" mediante dette dichiarazioni gli "stati, qualità personali e fatti" successivamente indicati nella medesima disposizione normativa. Così, poiché l'atto disciplinato dalle norme citate è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati la condizione prevista dall'art. 483 c.p. sussiste anche quando la prova possa essere poi ritenuta, da chi è preposto alla sua valutazione, invalida o insufficiente.
Occorre infine osservare che il delitto ascritto alla NI si è prescritto in data 10 aprile 2008 e che, a fronte di un ricorso tempestivo ed ammissibile, per quanto non fondato, la Corte deve prendere atto della sua estinzione per tale causa e disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008