Sentenza 25 novembre 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso del detenuto avverso il provvedimento adottato due anni prima di trattenimento della corrispondenza indirizzata ad una associazione di volontariato avente ad oggetto iniziative di protesta da assumere in occasione della giornata mondiale contro la tortura, che si celebrava in quel periodo).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
Leggi di più… - 2. In cosa consiste l’interesse a impugnare in materia di impugnazioni penali?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 568, c. 4) Il fatto Il Tribunale di Palermo, dichiaratosi incompetente a pronunciarsi su di una impugnazione proposta relativa ad un provvedimento adottato dallo stesso Tribunale, quale Giudice dell'esecuzione, trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale ordinanza il difensore dell'istante ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen. conseguente al fatto che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale non era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2016, n. 8763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8763 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2016 |
Testo completo
08763-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 25/11/2016 Registro generale n. 31339/2015 (n. 18) Sentenza n.36414/2016- Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. Arturo Cortese Dott. Adet Toni Novik Dott. Enrico Giuseppe Sandrini Dott. Aldo Esposito Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AT AL, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 1310/2015 emessa il 13/10/2015 dal Tribunale di sorveglianza di Torino;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Letto il parere del Procuratore generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 13/10/2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva parzialmente il reclamo proposto da AL AT avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza adottato nei suoi confronti, limitatamente ai decreti emessi nelle date del 21/10/2013 (procedimento n. 5075/2013 SIUS), del 18/11/2013 (procedimento n. 5604/2013 SIUS), del 05/12/2013 (procedimento n. 5903/2013 SIUS), del 05/12/2013 (procedimento n. 5904/2013 SIUS) e dell'11/07/2013 (procedimento n. 3263/2013 SIUS), disponendo conseguentemente l'inoltro delle relative missive. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, invece, confermava il decreto di trattenimento della corrispondenza emesso l'11/07/2013 (procedimento n. 3264/2013 SIUS), sul presupposto che la relativa missiva indirizzata alla - Associazione Liberarsi presentava contenuti tali da potere minare l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno del circuito penitenziario, tendendo a sollecitare una protesta generalizzata per le condizioni detentive del mondo penitenziario italiano in occasione della giornata mondiale della tortura indetta dall'O.N.U. per il 26/06/2013. 2. Avverso tale ordinanza l'AT ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il trattenimento della corrispondenza disposto dalla direzione della Casa circondariale di Novara, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità umanitarie della protesta organizzata dall'Associazione Liberarsi, esclusivamente tesa a garantire un miglioramento delle condizioni detentive vigenti nel sistema penitenziario italiano. Tale manifestazione di protesta doveva svilupparsi attraverso forme pacifiche, non pregiudizievoli dell'ordine e della sicurezza pubblica del circuito penitenziario italiano, consistendo nel rifiuto del vitto carcerario per un solo giorno. Secondo il ricorrente, la conferma di tali considerazioni si traeva dal fatto che la giornata mondiale della tortura, che era stata indetta per il 26/06/2013, risultava organizzata da un'istituzione internazionale universalmente riconosciuta come l'O.N.U., non sospettabile di perseguire finalità terroristiche o di minare, neppure indirettamente, l'ordine e la sicurezza pubblica del circuito penitenziario italiano. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AL AT avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 13/10/2014 deve ritenersi inammissibile. Deve, innanzitutto, osservarsi che, con il ricorso in esame, l'AT censurava il provvedimento di trattenimento della corrispondenza adottato nei suoi confronti dalla direzione della Casa circondariale di Novara, evidenziando le finalità umanitarie della manifestazione di protesta organizzata dall'Associazione Liberarsi in occasione della giornata mondiale della tortura indetta dall'O.N.U. - per il 26/06/2013 - tesa a garantire un miglioramento delle condizioni detentive vigenti nel sistema penitenziario italiano. In questo contesto, deve rilevarsi che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, consistente nell'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione. Sul punto, non si può non ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il principio di diritto secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un - processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia - nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita nel caso in esame 3 dai diritti individuali di cui l'AT assumeva il pregiudizio in relazione alla sua detenzione presso la Casa circondariale di Novara. Tale requisito, quindi, presupponeva una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo all'AT, la cui attualità doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione al contrario di quanto riscontrabile nel nostro caso - e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322). In questa cornice, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame riconosciuta al detenuto non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante tenuto conto della sua condizione detentiva - e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che non può ammettersi l'esercizio del diritto di impugnazione da parte del detenuto avente di mira la sola correttezza giuridica della decisione, senza che alla posizione processuale del ricorrente derivi alcun risultato pratico favorevole, tenuto conto della sua condizione detentiva. Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che la giornata mondiale della tortura risultava organizzata dall'O.N.U. per la data del 26/03/2013, a distanza di quasi due anni dalla proposizione del ricorso per cassazione dell'AT, recante la data del 06/06/2015, con conseguente carenza di interesse del ricorso per cassazione proposto che risulta connotato dall'inesistenza delle esigenze di attualità e di concreta utilità, riscontrabili ab origine, che risultano indispensabili per il vaglio processuale di questa Corte. Lo stesso AT, del resto, pur censurando il provvedimento giurisdizionale impugnato, tenuto conto della data nella quale la protesta intramuraria organizzata dall'Associazione Liberarsi doveva avvenire, evidenziava che la manifestazione in questione «doveva avvenire il 26/6/2013, data superata da ormai due anni [...] », rendendo evidente l'originaria insussistenza dell'interesse a proporre impugnazione.
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AL AT deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Centonze Arturo Cortese plenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA