Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 1
L'obbligo di effettuare nuove ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità é condizionato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti, secondo un criterio che vale come limite logico di ogni garanzia processuale. (Nella specie, l'imputato risultò sloggiato dalla sua originaria residenza anagrafica, senza che nessuno fosse in grado di riferire sulla sua nuova destinazione, e senza che risultasse, dagli atti del procedimento, quale attività lavorativa esercitasse prima della notifica del decreto di citazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2011, n. 45896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45896 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 17/11/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2658
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 24900/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT VI, N. IL 01/02/1979;
avverso la sentenza n. 487/2000 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 15/07/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.6.1999 il Tribunale di Modena condannava BE NZ, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, e applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione e L. 2000 di multa per una serie di rapine commesse in danno di vari esercizi commerciali (capi A), B), O) E), F) della rubrica accusatoria), e per i reati in materia di armi di cui ai capi C) e G).
2.Sull'impugnazione dell'imputato La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15.7.2008, dichiarava prescritta la contravvenzione di cui al capo G) e riduceva la pena ad anni due, mesi undici di reclusione ed Euro 1000 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
3. Ricorre personalmente il BE, deducendo, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per non avere la Corte di merito rilevato la nullità della citazione dello stesso ricorrente per il giudizio di appello in conseguenza della incompletezza delle ricerche effettuate per la dichiarazione di irreperibilità. Non sarebbero infatti sufficienti le ricerche presso l'amministrazione penitenziaria ne' l'interrogazione anagrafica eseguita presso l'ufficio comunale competente, ma le ricerche avrebbero dovuto essere estese a tutti gli altri luoghi indicati nell'art. 159 c.p.p., con particolare riferimento al luogo di svolgimento di un'eventuale attività lavorativa.
3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla mancata formulazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, a dispetto della sua giovanissima età e del leale contegno processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Ed invero, quanto al motivo processuale, si deve rilevare che l'obbligo di effettuare nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p., comma 1, ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, è
condizionato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti, come limite logico di ogni garanzia processuale (Cass. 5.12.2001, Lu Zhong).
Nella specie, l'imputato risultò sloggiato presso la sua originaria residenza anagrafica, senza che nessuno fosse stato in grado di riferire sulla sua nuova destinazione e, quanto al luogo di lavoro, lo stesso ricorrente omette di indicare quale attività lavorativa risultante dagli atti del procedimento egli esercitasse prima della notifica del decreto di citazione (sulla necessità della rilevabilità dagli atti dell'attività lavorativa vedi, ancora Cass.5.12.2001, Lu Zhong, citata). Data la situazione, nessuna ulteriore attività di ricerca, oltre quella in concreto effettuata, poteva quindi essere esigibile.
2. Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, va rilevato che la Corte territoriale ha dato pienamente contezza delle proprie valutazioni con il riferimento alla gravità e al numero delle rapine e ai precedenti penali dell'imputato, ritenendo detti elementi significativi di una personalità criminale ormai consolidata. Tanto giustifica ampiamente il contenimento del giudizio di comparazione nei limiti della semplice equivalenza delle attenuanti generiche e delle aggravanti.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011