Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
L'impugnazione tardiva di un provvedimento notificato ex art. 159 cod. proc. pen. impone al giudice investito del gravame di verificare, prima di dichiarare l'inammissibilità, la regolare emissione del decreto di irreperibilità, accertando la completezza delle ricerche effettuate ovvero l'eventuale oggettiva impraticabilità degli accertamenti, indicando specificamente da quali atti processuali risulti tale ultima condizione. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza si era limitato a constatare che dalla relata di notifica, effettuata ex art. 159 cod. proc. pen., del provvedimento che applicava una misura di sicurezza risultava decorso il termine di impugnazione).
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Come devono essere compiute le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l'imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2013, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 4051
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 26019/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA JA n. il 28 aprile 1969;
avverso decreto 13 marzo 2013 - Tribunale di Sorveglianza di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto deliberato in data 13 marzo 2013, depositato in cancelleria il 13 marzo 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'impugnazione per intempestività in quanto proposta oltre il termine di giorni quindici dalla notificazione del provvedimento gravato ed eseguita ai sensi dell'art. 159 c.p.p., in data 12 ottobre 2012.
2. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione GA JA rilevando, con riferimento all'art. 606 c.p.c., lett. c), la violazione dell'art.159 c.p.p., per omesso svolgimento delle ricerche presso il luogo di nascita in Albania e presso l'ufficio anagrafe del Comune di Bolzano, omissione che aveva reso irregolare il decreto di irreperibilità. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
3.1 - Occorre rilevare che il decreto di irreperibilità mira ad attestare una situazione di fatto (la non reperibilità del soggetto ai fini processuali e dunque la sua non raggiungibilità onde fargli conoscere il contenuto di atti che lo riguardano), che è di per sè gravida di importanti e rilevanti conseguenze processuali quali, prima fra tutte, l'instaurarsi della conoscenza legale dello stesso atto in capo all'interessato. Ne consegue che è onere del giudice, il quale fondi la propria valutazione, in punto di conoscenza fittizia dell'atto notificato, sull'emissione di un decreto di irreperibilità emesso a monte, verificare la validità non solo formale, ma anche sostanziale del decreto stesso, in particolare se vi sia stato l'assolvimento, nella fase preliminare alla emissione, di tutti quegli adempimenti specifici in punto di vane ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p., (nel luogo di nascita, nell'ultima residenza anagrafica, nell'ultima dimora conosciuta, nel luogo in cui viene esercitato abitualmente l'attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale) di modo che l'attestazione di non rintracciabilità del soggetto abbia un fondamento quanto più vicino al reale.
3.2 - Nella fattispecie, il giudice si è limitato per contro a constatare che dalla relazione di notifica del provvedimento che applicava la misura della casa di lavoro risultava decorso il termine per l'impugnazione, dando per presupposta, la validità del decreto di irreperibilità; in altre parole, nessuno scrutinio (previo accesso ai relativi atti preparatori al rilascio del decreto) ha effettuato il Tribunale sia in punto di regolarità che di adempimento delle prescritte procedure di ricerca che, come da orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell'imputato (Cass., Sez. 3^, 21 gennaio 2010, n. 9244, rv. 246234, Teranaj e altro).
Non solo, ma se è anche vero che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati, al fine di emettere il menzionato decreto di irreperibilità, risulta condizionato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia la conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato) fatto che rappresenta di per sè il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 3^, 19 aprile 2012, n. 17458, rv. 252626, Domollaku), come ribadito nel provvedimento impugnato che rileva l'assenza di dati su cui imbastire una valida ricerca di reperimento del soggetto, è anche doveroso per il giudice far riferimento a tale oggettiva impraticabilità indicando in via specifica da quali atti processuali tale condizione risulti. 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p., come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014