Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
L'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia alla conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato), che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale.
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Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l'emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacché equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell'imputato del contenuto dell'atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica. Corte di cassazione sez. V, ud. 4 marzo 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13308 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 1 luglio 2024, confermava quella del Tribunale di Vercelli, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2012, n. 17458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17458 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 19/04/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 1164
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 41266/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.F. , n. in (omesso) ;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Andreazza Gastone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del FE di parte civile, Avv. Tassone Catia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/03/2011 la Corte d'AppeLO di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Tivoli del 18/10/2006 di condanna di D.F. (alias D.B. ) per i reati di violenza sessuale (capo b), lesioni personali volontarie (capo e) e sequestro di persona (capo d) commessi nella notte tra il (omesso) nei confronti di O.A.R. .
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato tramite il proprio FE. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 159, 171 e 178 c.p.p. essendo nulla la dichiarazione di irreperibilità in conseguenza della mancata effettuazione rituale delle ricerche del prevenuto, (identificato con un nominativo non corrispondente a queLO effettivo) non eseguite in tutti i luoghi indicati dagli artt.159 e 160 c.p.p.. Inoltre il D. , lungi dall'essere irreperibile, non solo era rintracciabile presso il suo domicilio in (omesso), ma era soggetto conosciuto agli organi di polizia, come emergente dal verbale di accompagnamento per identificazione in data (omesso) . Conoscendosi i dati anagrafici dell'imputato sarebbe inoltre stato necessario disporre le ricerche fuori dal territorio nazionale.
3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e mancanza della motivazione relativamente alla sussistenza della condotta di violenza sessuale: la persona offesa aveva dichiarato, all'udienza del 27/09/2006, di essere salita volontariamente in macchina e, recatasi nel campo con due uomini, di avere avuto rapporti sessuali con uno dei due, mentre l'altro (ovvero, appunto, il D. ) attendeva fuori, dopodiché tutti e tre si erano recati in un centro abitato ove l'ignoto era sceso e si era aLOntanato su altra vettura;
in tal circostanza la donna non aveva mai cercato di fuggire dall'auto o di chiedere aiuto;
successivamente, era tornata in una zona di campagna con il D. con cui aveva avuto un rapporto orale, preceduto e seguito da una normale conversazione tra i due. Nè la donna, che pure aveva affermato di essere stata costretta a rapporti sessuali, aveva saputo specificare in cosa tale costrizione fosse consistita, non avendo indicato alcuna significativa condotta. Dal canto suo la Corte territoriale, in difformità rispetto al Tribunale, individuava il momento della coartazione della volontà laddove il D. aveva presumibilmente minacciato la persona offesa con un cacciavite, derivando da ciò la coercizione sia in rapporto agli atti sessuali sia in rapporto al sequestro di persona. Ma tale tesi era improponibile, mancando un rapporto diretto tra minaccia ed atto sessuale;
ne' tale cacciavite, nonostante quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, sarebbe mai stato ritrovato.
4. Con un terzo motivo si duole della identificazione - riconoscimento dell'imputato, da ritenersi illegittima per violazione dell'art. 192 c.p.p. posto che la stessa era avvenuta non spontaneamente, tra più foto, (come erroneamente affermato dalla Corte territoriale), bensì a seguito della sottoposizione di una singola fotografia specifica e, in particolare, di una fotocopia su cui era stato disegnato un pizzetto. Al D. si era inoltre risaliti sulla base delle indicazioni di D.G. , soggetto pregiudicato, la cui attendibilità avrebbe dovuto essere attentamente vagliata dai giudici.
5. Con un quarto motivo, anch'esso volto a denunciare violazione di legge, contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, contestata al capo c) in quanto la colluttazione produttiva delle lesioni si sarebbe verificata alla fine del rapporto sessuale sicché, mancando la querela, il reato di lesioni semplici avrebbe dovuto essere non perseguibile;
in ogni caso, lo stesso era già prescritto al momento della decisione impugnata.
6. Con un quinto motivo lamenta, una volta ritenuto improcedibile il reato di lesioni, l'improcedibilità altresì dei reato di violenza sessuale.
7. Infine, con un sesto motivo, contesta, in relazione a manifesta iLOgicità della motivazione nonché a violazione di legge, la ravvisabilità del reato di sequestro di persona, in realtà da ritenersi assorbito in queLO di violenza sessuale, posto che la privazione della libertà personale si è protratta nei limiti temporali strettamente necessari alla perpetrazione detratto. Anche il sequestro di persona, peraltro, sarebbe prescritto.
8. Con "motivi aggiunti e memoria difensiva" del 30/03/2012, il ricorrente, tramite il FE, ha ulteriormente ribadito, in riferimento al primo motivo, la richiesta di nullità delle sentenze di primo e secondo grado in relazione alla nullità dei decreti di irreperibilità (segnatamente il decreto del Tribunale di Tivoli in data 12/01/2006 ed il decreto della Corte d'AppeLO in data 14/07/2010) non essendo dato comprendere ove siano state effettuate le ricerche e come sia stato identificato l'imputato. In particolare si ribadisce che il prevenuto ebbe a vivere in (omesso) (sicuramente nel 2008, come attestato da un contratto di somministrazione di energia elettrica da lui stipulato con Enel) e che tale dato era ben noto agli inquirenti, essendo stato il D. più volte fermato ed identificato e quindi espulso;
ciononostante, le ricerche non ebbero mai ad interessare tale luogo.
Carenti in proposito dovrebbero ritenersi la nota della Questura di Roma del 21/06/2010 e del 05/05/2011 e le conseguenti ricerche, infatti non effettuate, ad esempio, presso l'ufficio stranieri di Roma o Bari al fine di accertare l'esistenza di richieste di permessi di soggiorno. Inoltre (a notizia circa l'avvenuta espulsione dal territorio deLO Stato avrebbe dovuto imporre di estendere le ricerche al di fuori deLO Stato anche al fine di verificare la necessità di fare applicazione della procedura ex art. 169 c.p.p.. 9. Ha presentato memoria anche il difensore della parte civile osservando che il primo motivo di ricorso è infondato, essendo stata la dichiarazione di irreperibilità effettuata ritualmente, mentre i residui motivi di impugnazione sarebbero inammissibili essendo il riconoscimento dell'imputato avvenuto attendibilmente ed essendo la motivazione della Corte d'AppeLO incensurabile anche per quanto concernente la concorrenza del reato di sequestro di persona e di violenza sessuale nei confronti di soggetto minore degli anni diciotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
10. Quanto al primo motivo, con cui si invoca una nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado, risulta dagli atti, cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del profilo coinvolto, che il decreto di irreperibilità del 12/01/06 a nome di "D.F. ", nato in (omesso) , emesso per la notificazione del decreto di rinvio a giudizio di primo grado, si è basato sulla relazione di notifica della Polizia Giudiziaria di Mentana in data 14/11/05, da tale relazione (mancante tuttavia in atti) essendo risultato, stando appunto al contenuto prestampato del decreto, l'esito negativo delle ricerche disposte in particolare nel luogo di nascita, in queLO dell'ultima residenza anagrafica e dell'ultima dimora, nonché in queLO di abituale esercizio di attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Quanto al decreto di irreperibilità in data 14/07/2010, anch'esso emesso a nome di "D.F. ", nato in (omesso)
ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appeLO, lo stesso risulta basato, da un lato, sulla comunicazione della Questura di Roma del 21/06/2010 (in atti) ove si attesta non risultare indirizzi o domicili utili al rintraccio dell'imputato, e, dall'altro, sulla comunicazione del Dap in data 14/07/2010 (anch'essa in atti) con la quale si comunica che dal 1990 il D. non è mai stato detenuto in alcun istituto penitenziario. Ciò posto, seppure è esatto il principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente secondo cui le ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell'imputato (in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj e altro, Rv. 246234; Sez. 1, n. 5479 del 10/01/2006, Paulli, Rv. 235098), è anche vero che dette ricerche presuppongono, evidentemente, la possibilità di individuare i luoghi indicati daLO stesso art. 159 c.p.p., posto che, diversamente opinando, diverrebbe, in tali casi, praticamente impossibile emettere il decreto di irreperibilità, con conseguente impossibilità di procedere alla notificazione degli atti. Tale irragionevole conclusione, che in definitiva verrebbe a sottrarre all'esercizio dell'azione penale tutti coloro per i quali, pur identificati fisicamente con certezza, non si possieda alcun elemento indicativo ne' del luogo di nascita, ne' del luogo di ultima residenza, ne', ancora, del luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa (tutti luoghi non conosciuti, nella specie, dalle autorità emittenti i decreti di irreperibilità, essendo l'imputato sempre e solo stato indicato negli atti del processo come "nato in (omesso) "), impone, dunque, di ritenere legittimamente emessi entrambi i decreti. Su questa stessa linea, si è del resto, in precedenza, affermato che nessuna omissione può addebitarsi all'autorità giudiziaria ed agli organi di polizia dei quali essa si serva, nel caso in cui - svolte regolari ricerche nei luoghi di nascita, di ultima residenza e di abituale attività lavorativa - non venga rinvenuta traccia di diversa residenza o dimora (Sez. 5, n. 5127 del 31/03/2000, Brigato, Rv. 216060). In definitiva, dunque, può ribadirsi che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., comma 1, è condizionato alla sua oggettiva praticabilità, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 5, n. 37797 del 25/09/2009, non massimata;
Sez.2, n. 9815 del 05/12/2001, Lu Zhong, non massimata). Pertanto, legittimamente il giudice ha emesso il decreto di irreperibilità sulla base delle informazioni di polizia attestanti l'assenza di notizie sui possibili luoghi di recapito dell'interessato. Nè si potrebbe tener conto del fatto che, secondo la IF (che ha allegato al ricorso e alla memoria documenti in proposito), il D. era abitante in (omesso) in quanto titolare di contratto di energia elettrica con Enel ovvero che in data 09/05/2010 lo stesso venne, durante un controLO su strada, fermato dalla Guardia di Finanza di Altamura, venendo identificato in D.F. , nato in (omesso) e domiciliato in
(omesso) ; invero, anche a voler prescindere dalla irrituale e inammissibile produzione in sede di legittimità di documenti, va osservato che non risulta in alcun modo, ne' il FE lo sostiene, che tali dati fossero noti alle autorità che ebbero ad emettere i due decreti, dovendo, di contro, le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., eseguirsi con completezza, cumulativamente e non alternativamente, "con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui le stesse vengono svolte" (Sez. 2, n. 10803 del 05/02/1999, Fabbrini, Rv. 214357; Sez. 1, n. 20634 del 21/02/2008, Otiverio, Rv. 239988). Nè, infine, a maggior ragione, poteva ragionevolmente pretendersi che le ricerche si svolgessero anche all'estero, essendo del tutto sconosciuto qualunque recapito del D. , in particolare in XXXXXXX. Il motivo è pertanto infondato.
11. Il secondo motivo è anch'esso infondato: seppure è vero che la sentenza di primo grado manca di motivazione relativamente alla sussistenza della condotta di violenza con cui la parte offesa sarebbe stata costretta agli atti sessuali, analiticamente indicata in imputazione al capo b) ("violenza.. consistita nell'immobilizzarla, nel picchiarla con reiterati schiaffi, nel tirarle i capelli"), avendo invece, come pare di comprendere, individuato la violenza nell'essere stata la donna sostanzialmente schiacciata dai due uomini, e seppure è altrettanto vero che il giudice d'appeLO, investito di impugnazione sul punto, ha ritenuto di ricollegare la componente violenta all'uso di un cacciavite, non menzionato in proposito in contestazione, è anche vero che la censura appare unicamente volta ad invocare la mancanza di un nesso causale tra tale uso e gli atti sessuali. Prospettata in tali termini la censura è dunque infondata. Il giudice d'appeLO ha del tutto logicamente evidenziato come, dopo la minaccia posta dall'imputato attraverso un cacciavite puntato alla gola, ogni altra azione della donna, ivi compreso il consenso ad atti sessuali, dovesse evidentemente ritenersi coartata.
12. Il terzo motivo è parimenti infondato. Va ricordato che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice;
la certezza della prova non discende inoltre dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (cfr. Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197; vedi anche Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774); in altri termini, la forza dimostrativa dell'individuazione fotografica non sta, come per la ricognizione formale, nell'atto in sè, ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto - espressione del libero convincimento del giudice - che possono concernere il soggetto dichiarante, le circostanze dell'osservazione, la stessa fotografia o altri elementi rilevanti (Sez. 1, n. 32436 del 02/07/2008, Mohammad, Rv. 240674). Nella specie, risulta dalla motivazione della gravata sentenza, che da così conto della valutazione operata circa l'attendibilità della individuazione operata, che la persona offesa, che nel corso del dibattimento aveva affermato esserle impossibile dimenticare un volto che aveva avuto modo di vedere per tutto lo svolgimento dei fatti, ebbe a visionare oltre mille fotografie giungendo poi, al momento di visionarne, in una seconda fase, una specifica, a riconoscere, nel volto ivi raffigurato e pertinente alla persona del D. , l'immagine dell'uomo autore dei fatti;
ad ulteriore conforto la Corte ha ricordato che, come riferito dal teste M.LO C. in dibattimento, l'auto utilizzata nell'episodio de quo era stata ceduta da tale D.G.A. a certo "F. ",
cittadino extracomunitario da quegli poi riconosciuto, in due cartellini foto dattiloscopici riportanti nomi diversi ma relativi entrambi al medesimo soggetto, fotografato dapprima del 1995 e poi nel 1997, nel D. appunto.
13. Anche il quinto e sesto motivo sono infondati: risulta dalla sentenza impugnata che la privazione della libertà della O. , durata per tutto l'arco temporale ricompreso tra il momento in cui essa venne minacciata con il colteLO, quando già si trovava in auto, e il momento finale dato dalla fuga della stessa con l'auto sino alla collisione contro l'albero, ebbe a durare ben oltre il tempo strettamente necessario per la realizzazione della violenza sessuale, in particolare, cioè, anche quando l'uomo rimasto non identificato condusse l'auto nel paese di (omesso) onde prelevare la propria automobile lì rimasta, solo successivamente venendo la donna nuovamente condotta in aperta campagna onde essere ancora una volta sottoposta ad abusi (nel senso che il delitto di sequestro di persona è assorbito in queLO di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale, da ultimo, Sez. 3, n. 15068 del 12/03/2009, Di Benedetto, Rv. 243471). La sussistenza del sequestro, reato procedibile d'ufficio, rende pertanto procedibile d'ufficio, ex art. 609 septies c.p., n. 4, anche il reato di violenza sessuale stante comunque la connessione, con conseguente infondatezza della invocata improcedibilità.
14. Quanto, infine, al quarto motivo, premesso che, sulla base della descrizione dei fatti effettuata nella stessa sentenza impugnata, pare potersi comprendere che la Corte territoriale abbia ravvisato la sussistenza delle lesioni nella colluttazione intervenuta tra la O. e l'uomo poi identificato come D. (nè lumi sul punto provengono dalla sentenza di primo grado che non appare avere motivato in ordine alla sussistenza del reato di lesioni), colluttazione che sarebbe insorta alla fine della complessiva vicenda, ovvero quando i ripetuti atti sessuali erano già intervenuti, lo stesso è fondato stante in realtà, per quanto appena detto, l'evidente posteriorità del fatto di colluttazione rispetto al fatto di violenza sessuale;
a ciò si aggiunga che la stessa ritenuta considerazione del cacciavite come mezzo per consumare la violenza appare manifestamente non compatibile con l'assunto della strumentalità della colluttazione rispetto al reato ex art. 609 bis c.p.. Di qui, dunque, l'esclusione dell'aggravante e la procedibilità a querela del reato, essendo stata la procedibilità d'ufficio unicamente determinata dalla contestazione, per il tramite dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, richiamato dall'art. 585, dell'art. 61 c.p., n.
2. La improcedibilità del reato di lesioni per difetto di querela prevale sulla declaratoria di estinzione per prescrizione, verificatasi il 23/10/2009, ancor prima della sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 49783 del 24709/2009, Martinenghi, Rv. 245163). La sentenza gravata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato in questione dovendo peraltro ordinarsi la trasmissione degli atti al giudice d'appeLO per la rrdeterminazione dalla pena irrogata;
risulta infatti che il giudice di primo grado ha proceduto ad aumentare globalmente di anni due di reclusione a titolo di continuazione la pena irrogata per il reato base di violenza sessuale senza tuttavia distinguere tra aumento per il reato di lesioni e aumento per il reato di sequestro;
non potendo dunque procedervi questa Corte, gli atti vanno restituiti al giudice d'appeLO, il quale procederà a individuare le porzioni di aumento per ciascuno dei due reati satelliti scomputando la pena per il reato di lesioni da quella complessiva e cosi definitivamente rideterminandola. 15. L'imputato va infine condannato alla rifusione in favore della parte civile delle spese da questa sostenute nel presente grado di legittimità e liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge, stante la necessità di considerare le sole voci, tra quelle presenti nella nota in atti, compatibili con il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni personali perché, esclusa l'aggravante contestata, l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela;
rinvia ad altra sezione della Corte d'AppeLO di Roma per la rideterminazione della pena;
rigetta nel resto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012