Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
In tema di condominio di edifici, qualora il proprietario esclusivo di una terrazza di copertura di un garage sia responsabile dei danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da detta terrazza al garage sottostante, e tale responsabilità abbia natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., le conseguenze del fatto illecito, anche con riferimento al concorso di colpa del (condomino) danneggiato, proprietario del sottostante garage, devono essere regolate esclusivamente dalla disposizione dell'art. 2056 cod. civ., che disciplina la responsabilità aquiliana, con riferimento all'art. 1227 cod. civ., e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni. In tale ipotesi, ai fini della liquidazione del danno, deve pertanto tenersi conto del grado del contributo delle rispettive condotte colpose del danneggiante e del danneggiato alla causazione dell'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10686 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE т UFFICIO COPIE GLLIERE 1 0 6 8 6 / 0 2 Richiesta copia studio Sole REPUBBLICA IT perdiritu 155 dal Sig. 22 LUG 2002 IN NOM EL R CANCE ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto COMPROPRIETA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 18158/99 - Cron. 28292 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 2217 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 07/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente DNN dal Sig. SENTENZA 1,55 per diritu il.
2.2.LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL ER ST, IU UR CA, IU ANTONIA eredi di IU IA SA, IU PI IN, RA, RR ST in nome proprio e quale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE curatore della figlia inabilitata IU AR Richiesta copia studio. dal Sig. LA, IU AR LA, IU RA per diritu £36 il 22 LUG. 2002 nella qualità di eredi di IU EP, IL ER elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAINT BON 42, presso lo studio dell'avvocato EP ITRI, difesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dall'avvocato MICHELE PINTO, giusta delega in atti;
Gü dal Sig. 155 per dirit ricorrenti 22 LUG. 2002 2001
contro
IL ER 1673 LI NT, SCOLA ANNA, elettivamente -1- domiciliati in ROMA VIA MANCINELLI 1, presso lo studio dell'avvocato BA LE, difesi dall'avvocato NT RIENZO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 388/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 24/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato SPINELLI Giuseppe, per delega dell'Avv. PINTO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RIENZO Antonino, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi NI LI e AN OL, premesso di essere proprietari di un garage, convennero in giudizio aldavanti Tribunale di Sala Consilina i terrazza di copertura del garage, proprietari della quali eredi dei costruttori Francesco e Giuseppe UF, per sentirli condannare all'eliminazione delle infiltrazioni ched'acqua provenivano dalla detta terrazza e al risarcimento dei danni. Dei convenuti si costitui soltanto IA ER UF, la quale, in via pricipale, chiese il rigetto della domanda;
in subordine chiese la determinazione delle quote da porre rispettivamente a carico degli attori e dei convenuti. Con sentenza 4/4/97 il Tribunale, in persona del Giudice unico, rilevato che i convenuti erano proprietari esclusivi della literrazza, dichiarò obbligati a concorrere alle spese di riparazione nella misura di due terzi e li condannò a pagare agli attori, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di lire 2.353.789 (corrispondente al terzo della somma ritenuta dal CTU necessaria per gli interventi di riparazione). Contro la sentenza propose appello IA ER UF, la quale lamentò la contraddittorietà della decisione in ordine alla determinazione della quota 4 posta a carico dei convenuti (nella misura di due terzi nel dispositivo e di un terzo nella motivazione); contestò, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sostenendo che questi erano da ascrivere agli attori che si erano sempre rifiutati di concorrere alla spesa necessaria per i lavori. Gli appellati resistettero al gravame e, con appello incidentale, chiesero la riforma della sentenza della loro partecipazione sia in ordine alla misura della terrazza (dovendosi alle spese di riparazione estesa mq.78, copriva il tenere conto che la terrazza, garage soltanto permq.56), in ordine al sia risarcimento (atteso che le infiltrazioni erano dovute a difetti di imputabili costruzione ai venditori- costruttori, di cui gli appellanti erano gli eredi). Venne disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi UF, che erano stati parti del giudizio di primo grado. Costoro si costituirono eccependo preliminarmente citazione di primo grado e la nullità della dell'azione. Nel merito aderirono l'improcedibilità alle richieste dell'appellante pricipale. Con sentenza 1/9/98 la Corte d'appello di Salerno, rigettate le eccezioni preliminari e ritenuto che le infiltrazioni nel garage dei coniugi LI-OL 5 erano imputabili agli eredi UF a titolo di responsabilità extracontrattuale, dichiarò che la ristrutturazione del terrazzo era ad esclusivo carico dei proprietari dello stesso, condannando gli eredi UF al risarcimento dei danni nell'intero importo determinato dal Ctu pari a lire 7.061.368. Contro la sentenza tutti i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per cinque motivi, dei quali i primi due relativi soltanto alla posizione di NT CA, UF IA RE, UF IA ER, SE ER, UF AR EL e UF Francesco (in quanto parti costituitesi soltanto in grado di appello) e i restanti tre motivi comuni a tutti. Hanno resistito gli intimati con controricorso. Da ciascuna parte è stata presentata una memoria difensiva MOTIVI DELLA DECISIONE I esaminati i primi due motivi di Vanno anzitutto ricorso, riguardanti la posizione di quei ricorrenti (meglio specificati in narrativa) che, contumaci in primo grado, si costituirono soltanto in grado di appello. Costoro lamentano: 6 violazione di legge con 1) col primo motivo, all'art.163 n.7 c.p.c. per avere la riferimento sentenza respinto dil'eccezione nullità della citazione sollevata dai ricorrenti all'atto della loro costituzione in appello;
diviolazione legge in 2) col secondo motivo, 1108 c.c. per non avere la relazione agli artt.1105 e corte rilevato che l'azione, riguardando spese per cose comuni, era improcedibile perché su tali spoese non si era previamente pronunciata l'assemblea dei comunisti. La prima censura è infondata. Ai fini dell'osservanza dell'art.163 c.p.c. non ma è sufficiente che formule sacramentali, occorrono l'atto di citazione contenga l'invito a comparire per con l'avvertimento rivolto ai una determinata udienza convenuti che, non costituendosi, incorreranno nelle decadenze di legge. Dall'esame degli atti risulta che la citazione davanti al Tribunale conteneva tali elementi essenziali, come correttamente rilevato dalla sentenza, la quale ha appunto affermato che dalla dizione non emergeva alcuna delle nullità letterale dell'atto dell'atto di citazione tassativamente previste dallart.14 c.c. Anche la seconda censura va disattesa. 7 ricorrenti la violazione di norme lamentano Ι senza censurare specificamente relative alla comunione l'affermazione per lacui sentenza ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione e cioè che "non si rinviene alcuna ipotesi legale o contrattuale di non azionabilità del presente giudizio senza previo intervento dell'assemblea condominiale (peraltro palesemente inesistente nel caso di specie). II ora gli altri tre motivi di f Vanno esaminati ricorso. Col terzo motivo si denuncia la violazione dell'art avere la sentenza rilevato che la 345 c.p.c. nonper grado dai coniugi domanda proposta in d'appello LI-OL nei confronti dei ricorrenti nella loro qualità di eredi dei venditori-costruttori, per vizi della costruzione era nuova e quindi inamissibile. La censura è infondata. Il giudice d'appello, esercitando il potere che è proprio del giudice di merito, di qualificazione della domanda e avuto riguardo al bene della vita la cui tutela era stata richiesta dagli attori, ha configurato i ricorrenti dai coniugi la domanda proposta
contro
LI-OL come azione di responsabilità ex art.2043 C.C. (pag. 9 della extracontrattuale sentenza), disattendendo la diversa qualificazione (e appello predetti in dai non domanda) prospettata coniugi. III Col quarto motivo si denuncia ancora violazione di legge con riferimento all'art.112 c.p.c. per avere la sentenza posto le spese di riparazione del terrazzO a senza tenere conto che i totale carico dei ricorrenti con l'appello incidentale si coniugi LI-OL, erano limitati a domandare che fosse dichiarato il loro nella spesa rifacimento del di obbligo di concorrere terrazzO "secondo legge", avuto riguardo al fatto che il terrazzo, di 78 mq., copriva il loro garage soltanto per mq.56. Anche tale censura va disattesa. Dall'esame della comparsa di costituzione in appello dei coniugi LI-OL risulta che costoro non si erano limitati a chiedere una più favorevole ripartizione della spesa di riparazione della terrazza, anche, nei confronti deffa ma avevano chiesto controparte, la condanna al risarcimento "totale" dei danni causati all'immobile di loro proprietà. Ben poteva, quindi, il giudice d'appello esaminare la sua interezza senza incorrere nel vizio domanda nella di ultrapetizione. V Anche col quinto motivo si denuncia violazione di legge lamentando che la sentenza, ponendo le spese di riparazione del terrazzO caricoa esclusivo dei disatteso il criterio di ricorenti, non solo aveva ripartizione stabilito dall'art.1126 c.c., ma non aveva manifestata dai tenuto conto della disponibilità ricorrenti ad eseguire i lavori. La censura merita accoglimento limitatamente al secondo profilo (il primo essendo infondato alla stregua della giurisprudenza pacifica v.Cass.7727/00). La questione della responsabilità dei danni causati nel garage dei coniugi LI-OL dalle infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura di proprietà dei ricorrenti, era dibattuta tra le parti appello, sostenendo la colpa ciascuna anche in esclusiva o, quanto meno, concorrente dell'altra nella determinazione dell evento dannoso. Il giudice d'appello, sulla base della CTU, ha dei danni esclusivamente attribuito la causazione ai ricorrenti a titolo di responsabilità extracontrattuale senza però esaminareCRTCHECKTHEHEHEHEHERE: le contrapposte ragioni che costoro sostenevano né verificare se, come essi 3 1 affermavano, i danni erano stati quanto meno aggravati dal rifiuto degli attori a partecipare alla spesa. responsabilità consegue il giudizio di che Ne risulta viziato sul piano logico-giuridico, non essendocy stato considerato dalla corte di merito uno degli concorrere a formare il giudizio aspetti che dovevano stesso. La sentenza va, pertanto, cassata in parte qua cont rinvio al giudice d'appello, che si indica nella Corte. per nuovo esame in ordine alla' d'appello di Potenza, misura delle rispettive colpe, di cui si dovrà tenere nella liquidazione, L D E L E conto, se ritenuto il concorso, Ν finale del danno (v. Cass.cit). Ω Δ A Il giudice di rinvio provvederà anche M in ordine O R alle spese del presente giudizio, tenendo conto che i controricorso è inammissibile perché non depositato ne 109T Den 1097/29,11 заде 456T termine di cui all'art.370 c.p.c. TOT. 160,13
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi. Accoglie il quinto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Poten za. Roma, 7 dicembre 2001 I presJente L'estensore fromwiches SITATO IN CANCELLEESA IL ER 01 IL ER C1 Roma Dott.ssa Donatella D'AN