Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
Integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri, poiché in tal caso la vittima é posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (La Corte ha precisato che ricorre invece il reato di truffa se é prospettato un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente dal soggetto agente, in modo che la vittima non sia coartata ma si determini alla prestazione perché tratta in errore.
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Qual è il criterio distintivo tra la truffa e l'estorsione allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629, 640) 1. La questione Avverso un provvedimento con cui la Corte di Appello di Milano rideterminava la pena pecuniaria a carico degli imputati, confermando nel resto la condanna in relazione a due ipotesi di reato di estorsione aggravata, di cui agli artt. 61 n. 5, 81, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., costoro proponevano ricorso per Cassazione. Orbene, tra le doglianze addotte dai ricorrenti, per quello che rileva in …
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Tale sentenza in commento deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini una dichiarazione resa dalla parte offesa possa assumere una effettiva valenza probatoria a carico dell'imputato. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale, dunque, non può che essere positivo. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume Il fatto La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei …
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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629; 640, co. 2, n. 2) Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato all'indagato la misura della custodia in carcere per plurimi reati di estorsione consumata e tentata ed altro. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi violazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., quanto alla mancata derubricazione in truffa …
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Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non sia coartata, ma si determini alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente. Si configura invece l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nell'ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 5 febbraio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2010, n. 35346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35346 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
35 346 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere - 2670/10 zel. - Presidente -SENTENZA Dott. SECONDO LIBERO CARMENINI N.
Dott. FILIBERTO PAGANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FRANCO FIANDANESE N. 12486/2016
Dott. MATILDE CAMMINO
- Consigliere -
Dott. ANTONIO MANNA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) DE SI FE N. IL 02/07/1968
2) DI SI AS N. IL 21/04/1973
avverso la sentenza n. 332/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 27/03/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. foto d'Ambrosio che ha concluso per al rigetto di entrambi i ricorsi
Udito, per la parte.civile, l'Avv Pasquall Mils u Di Silio, che ha chiesto l'accoglimento Udit i difensor Avv.
del worse;
in subordine la declaratoria di presentoire
OSSERVA
| difensori di fiducia di DE SI FE e di DI SI
AS - condannati dalla Corte di Appello dell'Aquila alle pene come in atti, in riforma parziale della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di
Avezzano il 13.02.2006, perchè ritenuti responsabili del delitto di estorsione ricorrono avverso la sentenza sopra riportata chiedendone l'annullamento.
Entrambi i difensori deducevano l'erronea applicazione della legge penale,
nell'assunto che si tratterebbe del meno grave delitto di truffa (che sarebbe prescritto); nonché la violazione dell'art. 512 c.p.p., in quanto sarebbe stata data lettura delle dichiarazioni di persone che era prevedibile si rendessero irreperibili.
Va premesso che l'estorsione è consistita nell'essersi, i due imputati, fatti consegnare varie somme da due extracomunitari, con la minaccia di sottoporli,
simulando la qualità di agenti della P.S., a controlli amministrativi e di verificare l'addotta provenienza delittuosa del denaro posseduto dai predetti.
Ciò posto, va subito detto che la qualificazione giuridica del reato è
corretta, in quanto il discrirmine tra il delitto di estorsione e quello di truffa sta nel fatto che la coartazione della volontà, nel primo reato, proviene dalla prospettazione - come nel caso di specie - di un male legato all'attività del reo o di terzi, mentre nella truffa non vi è coartazione, ma inganno legato a qualcosa non derivante dall'azione dell'ingannatore.
In altre parole, integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da lui, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché
tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nell'ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (v.
Cass. Sez. 2 sent. 2008/21537 rv 240108).
Riguardo all'altro motivo, si deve rilevare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono utilizzabili le dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, da persona divenuta irreperibile, quando l'irreperibilità, pur se volontaria, sia imprevedibile e non risulti indotta dalla scelta di sottrarsi al dibattimento. Questa valutazione è stata fatta correttamente in primo grado
(vale la lettura congiunta delle due sentenze di merito conformi), quando si è
rilevato il radicamento nel territorio delle persone offese, trasferitesi all'estero solo perché il processo è stato celebrato dopo molti anni.
Va, però rilevato che, quanto al Di IO, non recidivo, il reato, commesso il
27.10.1993, si è prescritto, malgrado i periodi di sospensione della prescrizione indicati nella sentenza di secondo grado;
non così per il De LV, a causa della contestata recidiva specifica ed infraquinquennale.
In tali sensi deve disporsi: estinzione del reato per il primo imputato, rigetto del ricorso per l'altro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di VI
AL, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il
2 ricorso di De LV ND, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 30.06.2010
II/Presidente estensore
(Secondo Libero Carmenini)Ча ш
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 SET 2010
IL CANCELLIERE IL
Piera Esposito M E
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