Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2008, n. 21537
CASS
Sentenza 6 maggio 2008

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Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

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    (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629; 640, co. 2, n. 2) Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato all'indagato la misura della custodia in carcere per plurimi reati di estorsione consumata e tentata ed altro. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi violazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., quanto alla mancata derubricazione in truffa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2008, n. 21537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21537
Data del deposito : 6 maggio 2008

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