Sentenza 29 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12691 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA TA12 6 9 1 /0 3 IN NOME DEL POPO or LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ६ SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16928/00 Dott. Salvatore SENESE Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 26573 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere -- Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere - Ud. 05/12/02 Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ZO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende, GIOVANNI PELLEGRINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale " rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar 5163 -1- CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 19 settembre 2000, rep. 55092; - resistente con procura avverso la sentenza n. 122/99 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 04/04/00 R.G.N. 1791/96; 1032/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Brindisi, Antonio Ram- mazzo, premesso che, già titolare di rendita INAIL al 46% di incapacità lavorativa, a seguito di visita di revisione, aveva subito una riduzione della rendita al 12%; sul presupposto perciò di un'erronea valu- tazione da parte dei sanitari dell'Istituto, chiedeva la costituzione di una rendita vitalizia rapportata al 50% d'inabilità permanente. Espletata c.t.u., il Pretore rigettava la domanda, con pronunzia confermata dal Tribunale di Brindisi, che respingeva l'appello del Rammazzo, rilevando che, nel sistema antinfortunistico vigente, le indenni-) tà assicurative sono commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro, non assumendo rilievo, in- vece gli svantaggi e le privazioni che la menoma- zione comporta con riferimento agli altri ambiti. La perdita della funzionalità di entrambi i testicoli, pur non essendo valutabile di per sé con riferimento di- retto alla capacità lavorativa, andava posta in colle- gamento con la sindrome depressiva riscontrata nel soggetto, che ne pregiudica la capacità lavorativa, ① riducendola nella misura del 12%. 1 Avverso tale pronunzia propone ricorso per cas- sazione il Rammazzo con due motivi;
resiste l'INAIL con controricorso. 2 Ra mazzo ha presentate user -И рашмаззо ва +- Motivi della decisione. G L'eccezione d'inammissibilita' del controricorso, proposta nella memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 c.p.c., e' infondata, essendo stato il
contro
- ricorso depositato il 2 ottobre 2000, ultima data utile, in quanto il quarantesimo giorno dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 22 agosto 2000, cadeva do- menica 1° ottobre 2000. Con il primo motivo, denunziando violazione e fal- sa applicazione degli artt. 442 e 445 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta che il Tribunale si sarebbe limitato a ribadire la validità delle risultanze peritali espletate in primo grado, a- criticamente aderendo alle stesse, senza esplicitare i motivi che lo avrebbero indotto a disattendere la ri- chiesta di ulteriori indagini;
lamenta, altresì, una sot- tovalutazione, da parte del c.t.u. delle patologie ri- scontrate;
ripropone la tesi, già disattesa in appello, dell'applicabilità dell'art. 78 d.p.r. n. 1124 del 1965, disciplinante che "l'abolizione assoluta della funzio- fore 2 nalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 1124 del 1965, per avere non correttamente il Tribunale e- scluso ogni rilievo, nell'ambito della tutela antinfor- tunistica, al cosiddetto danno biologico. Le censure, intimamente connesse, vanno esami- nate congiuntamente. Esse si rivelano infondate. Le critiche mosse alla sentenza impugnata, per aver condiviso il parere del c.t.u. di primo grado, so- no prive di pregio, in quanto, nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, né a disporre ulte- riori indagini, rientrando tali facoltà, consentitegli dall'art. 441, comma primo c.p.c., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazio- ne con la quale egli abbia giustificato il proprio con- vincimento in risposta alle doglianze all'uopo mosse dalla parte interessata (Cass. 8 marzo 2001 n. 3371; Cass. 11 gennaio 1995 n. 271; Cass. . 19 gennaio 1990 n. 277). Del resto, le doglianze mossel 3 nell'atto di appello alle valutazioni del c.t.u. di primo grado, non riguardavano la diagnosi, ma erano spe- cificamente fondate sull'assunto non corretto man- cato riferimento dell'art. 78 d.p.r. n. 1124 del 1965, dovendosi, secondo il ricorrente, collocare la perdita dei testicoli nella perdita anatomica di organi, non- ché sulla mancata considerazione dell'incidenza negativa che la perdita della capacità di procreare aveva avuto dal punto di vista fisiopsichico e da quello psicologico, Orbene, nel ritenere infondate tali censure, il giu- dice del gravame aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. di primo grado, ritenendo impossibile operare una diversa e maggiore valutazione della pur grave perdita lamentata dal ricorrente, perché termine di riferimento per l'accertamento dell'inabilità perma- nente (anche con riguardo alle malattie professiona- li) deve essere la capacità lavorativa generica del soggetto (Cass. 8 novembre 1999 n. 12426; Cass. 24 marzo 1998 n. 3124). L'influenza della deminutio organica subita dal soggetto su tale capacità può essere considerata solo mediatamente, in conside- razione della depressione derivatane al ricorrente. Ciò dimostra che è priva di pregio anche la se- conda censura del presente ricorso, in quanto la 4 decisione impugnata, motivando nei termini innanzi precisati, si è collocata nel solco del consolidato o- rientamento di questa Corte secondo cui, in base al d.p.r. n. 1124 del 1965- applicabile anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 38 del 2000, che ha inserito il danno biologico nella copertura assicurati- va pubblica - la prestazione dell'INAIL si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavora- tiva e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981 e n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a ri- sarcire il danno biologico, atteso che la configurabili- tà concettuale della duplice conseguenza, patrimo- niale e non patrimoniale, del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale” (Cass. 21 marzo 2002 n. 4080; Cass. 30 agosto 2000 n. 11428; Cass. 29 settembre 1998 n. 9730), essendo, invece, il danno biologico eventualmente invocabile nei confronti del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. (Cass. 12 maggio 2001 n. 6613). Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
5 Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Il 5 dicembre 2002. Il Presidente. L'estensore. fremsfuler IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Joggi 29 AGA 2003 A M AL CANCELLIERE S 2 6