Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di ricognizione personale, il giudice può ritenere maggiormente attendibile l'esito positivo dell'individuazione effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, in prossimità temporale rispetto al fatto, rispetto a quello incerto della ricognizione effettuata in dibattimento, valorizzando, a fondamento del proprio convincimento, il decorso del tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2008, n. 15215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15215 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/01/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 88
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1991/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO UN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10 maggio 2007 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in primo grado emessa in data 7 febbraio 2006 dal Tribunale della stessa città, che aveva ritenuto la responsabilità di ST UN, il quale, a seguito di incidente stradale, aveva omesso di fermarsi e di prestare assistenza alla parte offesa, cui aveva procurato lesioni giudicate guaribili in giorni 6 (art. 189 C.d.S., commi 1, 6, e 7).
I giudici di appello, nel ritenere ampiamente provata la colpevolezza dell'imputato, richiamavano la pronuncia di primo grado e sottolineavano che il giudizio di responsabilità era fondato sul riconoscimento effettuato dalla persona offesa durante la fase delle indagini, riscontrato dalle dichiarazioni degli operanti, mentre non riconoscevano alcuna valenza esimente alle dichiarazioni rese dal teste a discarico, in quanto generiche e contrastate dalle ulteriori risultanze probatorie.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione ST UN, articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo, lamenta l'erroneità del giudizio di responsabilità fondato sul riconoscimento effettuato dalla parte offesa nella fase delle indagini preliminari, senza considerare che tale riconoscimento non era stato confermato in dibattimento in sede di ricognizione diretta. Con il secondo motivo, si duole della mancata assunzione di una prova decisiva individuata nella acquisizione della copia della carta di identità rilasciata al prevenuto qualche tempo prima dell'episodio in questione, dimostrativa di tratti somatici incompatibili con quelli descritti dalla parte offesa.
Con il terzo motivo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione, laddove i giudici di appello avevano confermato la valutazione compiuta dal giudice di primo grado con riferimento alle dichiarazioni rese dalla parte offesa, ritenute attendibili nonostante la stessa al momento dell'incidente fosse, per sua stessa ammissione, in evidente stato confusionale ed in dibattimento avesse manifestato incertezze in sede di riconoscimento dell'imputato, il quale non si era sottratto al confronto diretto con la sua presunta vittima, presenziando a tutte le udienze. Inoltre, si denuncia la manifesta illogicità della sentenza anche nella parte in cui, confermando la valutazione compiuta dal primo giudice, aveva escluso l'efficacia esimente delle dichiarazioni rese dal teste presente all'incidente, affermando altresì che le stesse sarebbero state contrastate dalle ulteriori risultanze probatorie, che si assumono invece inesistenti (le dichiarazioni rese dall'unico altro teste, compagno di lavoro del prevenuto, si sostiene che non potevano considerarsi idonee a provare che il prevenuto si fosse effettivamente allontanato dal posto di lavoro nel periodo di tempo compatibile con l'incidente).
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo, la censura dedotta in relazione alla ritenuta colpevolezza attiene sostanzialmente a valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito.
In proposito, si osserva che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio al fine di dimostrare l'estraneità del ST all'episodio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Le argomentazioni, del tutto generiche, svolte dal ricorrente, in chiave di puro merito, non valgono a scalfire la motivazione fornita dai giudici di merito, sopra sinteticamente ricordata, in punto di responsabilità: ed invero il giudicante (e sul punto la sentenza impugnata si integra con quella di primo grado, espressamente richiamata) non ha mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell'imputato - ed in particolare le dichiarazioni testimoniali acquisite (non soltanto quelle della parte lesa) - e di sottolineare le deduzioni logiche tutte univocamente riconducenti alla identificazione nel ST del conducente dell'autovettura che, dopo avere determinato l'incidente, nel corso del quale la parte offesa rimaneva ferita, si era avvicinato a lei per poi scappare via, così violando l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla stessa. L'apparato motivazionale della sentenza, quindi, risulta avere dato satisfattiva contezza, tra l'altro, anche dell'elemento soggettivo doloso, investente non solo l'evento dell'incidente, comunque ricollegabile al proprio comportamento, ma anche il danno alle persone derivatone.
Nè emerge nessuna violazione di legge in punto di valutazione dei mezzi di prova.
Va in proposito ricordato, quanto alle doglianze articolate sull'utilizzazione della ricognizione effettuata ex art. 213 c.p.p. che, per assunto pacifico, il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, tra questi, da un mezzo "tipico" di prova, quale è appunto lo strumento della ricognizione, qui pertanto legittimamente utilizzato e valorizzato attribuendosi spessore probatorio prevalente all'esito positivo dell'atto ricognitivo, posto in essere nella prossimità temporale rispetto al fatto, piuttosto che alle incertezze - ragionevolmente spiegate con il decorso del tempo-manifestate in dibattimento.
In proposito, il giudice ha fornito adeguata spiegazione del proprio convincimento sull'attendibilità dell'atto ricognitivo, rafforzato anche dalle dichiarazioni dell'agente che aveva eseguito le indagini, che avevano portato dopo sei mesi all'identificazione dell'imputato. Con riferimento poi, alla valenza probatoria della deposizione della persona offesa- oggetto di censura nel secondo e terzo motivo di ricorso, strettamente connessi- deve ritenersi che questa, come ogni deposizione, è soggetta ad una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste. Ma una volta che il giudice l'abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, anche la deposizione della persona offesa da. reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo (v., ex pluribus, Sezione 6, 23 maggio 2007, Damiani). Qui, non solo il giudicante ha apprezzato la genuinità e linearità della deposizione della parte offesa, che nel corso del dibattimento, avvenuto dopo oltre quattro anni dall'episodio aveva dichiarato di non essere più in grado di riconoscere nel ST la persona che omise di prestarle assistenza, così dimostrando proprio con la sua incertezza, giustificata dal tempo trascorso la sua attendibilità e l'affidabilità dell'individuazione eseguita nelle forme di legge nella fase delle indagini.
Anche la doglianza afferente la valutazione da parte del giudice di merito delle dichiarazioni rese dal teste a discarico è manifestamente infondata, presupponendo un sindacato esorbitante i limiti del giudizio di legittimità, a fronte di una decisione che, in modo logicamente convincente ha ritenuto di fondare la responsabilità del ricorrente sulla identificazione dello stesso effettuata nella quasi immediatezza del fatto dalla parte offesa, confermata in dibattimento dall'agente che procedette all'atto investigativo della ricognizione.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008