Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1182/2020 R.G. relativa a ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 10071/2020 della Corte di Cassazione
PROMOSSA DAL
di Bagheria, scala E (C.F.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ivi eletti- P.IVA_1
vamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro La Tona che lo rap-
presenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
1) nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 [...]
) e residente a [...], scala E;
C.F._1
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1 [...]
) e deceduto a Cesena il 20 novembre 2021, già residente a [...]C.F._2
gheria in via del Cavaliere n. 154, scala E;
elettivamente domiciliati in Bagheria presso lo studio dell'avv. Luigi Alioto
che rappresenta il primo e ha rappresentato il secondo per mandato conferito
1
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Conclude insistendo in tutto quanto dedotto, considerato e domandato in atto di citazione in riassunzione ex art. 392 Cpc (a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10071/2020 del 10 ottobre 2019) e nel successivo ricorso ex art. 303 Cpc per la riassunzione del processo interrotto.
In particolare, insiste affinché la Corte di Appello adita, in applicazione del principio di diritto formulato dalla Suprema Corte di Cassazione, voglia accogliere l'appello proposto dal Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, avverso
[...]
la sentenza n. 133/2011 emessa dal Tribunale Civile di Palermo - Sezione Di-
staccata di Bagheria in data 10 ottobre 2011, notificata in data 2 novembre
2011, nel procedimento N.R.G. 163/2010, promosso dai sig.ri CP_1 [...]
contro il , Pt_3 Parte_2 Parte_2
E, e per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri
[...] CP_1 [...]
nel ricorso ex art. 1137 Cc depositato in data 23 marzo 2010. Pt_3
Il tutto con vittoria di onorari, spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per gli appellati
Rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così si legge nella sentenza 10071/2020 della Corte Suprema di Cas-
sazione:
«
1. Con ricorso ex art. 1137 Cc, depositato in data 23 marzo 2010,
[...]
e convenivano in giudizio innanzi al Tribu- Parte_4 Persona_1
nale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, il , Parte_2
chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera condominiale del 22
febbraio 2010 di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, per
difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini posti ai piani terra della
palazzina E.
1.1. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, la
Corte d'Appello di Palermo, con sentenza depositata il 24 maggio 2017, con-
fermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di
Bagheria, che aveva accolto l'opposizione proposta da e CP_1 [...]
. Parte_5
1.2. La Corte distrettuale accertava l'omessa convocazione dei proprie-
tari dei magazzini situati al piano terra dell'edificio, ai quali erano state impu-
tate le spese condominiali, secondo la rispettiva quota. Osservava che la deli-
bera, secondo l'orientamento espresso da Cass. 4806 del 7 maggio 2005, era
annullabile e ravvisava l'interesse all'impugnazione, nel termine di trenta
giorni, da parte di altri condomini.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il
[...]
, di Bagheria sulla base di tre motivi, illu- Parte_1
strati con memoria depositata in prossimità dell'udienza.
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3
2.1. Hanno resistito con controricorso e CP_1 CP_2
[…].
[...]
3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applica-
zione degli artt. 1137, 1441, 1446, 1324 c.c., dell'art. 66 disp. att. Cc, dell'art.
110 Cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, Cpc, per aver ritenuto sussi-
stente la legittimazione ad impugnare dei condomini dissenzienti in relazione
ad un asserito difetto di convocazione di altri condomini. Trattandosi di ipotesi
di annullabilità, la legittimazione spetterebbe al condomino non convocato,
l'unico ad avere interesse all'annullamento. Conseguentemente il condomino
regolarmente convocato non potrebbe impugnare la delibera per difetto di con-
vocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera
giuridica.
3.1. Il terzo motivo, da esaminarsi in via prioritaria per ragioni di ca-
rattere logico e giuridico, è fondato.
3.2. Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la deli-
bera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che
inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva
fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. Cc, modificato dall'art. 20 l. 11 dicem-
bre 2012, n. 220 (Cassazione civile sez. II, 23 novembre 2016, n.23903).
3.3.Una volta condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U, sentenza
n. 4806 del 7 marzo 2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei
condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto
vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera
condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il
relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 Cc, unicamente al
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4 singolo avente diritto pretermesso.
3.4. L'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabi-
lità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ri-
dursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa
di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di
una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva
incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli
obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del
giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza
di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esi-
genza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.
3.5. Il motivo va, pertanto, accolto;
la sentenza impugnata va cassata e
rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della
Corte d'Appello di Palermo».
1.1. Con atto datato 2 settembre 2020 il ha rias- Parte_2
sunto la causa innanzi a questa Corte, chiedendo il rigetto delle domande pro-
poste nel ricorso ex art. 1137 Cc dai predetti . CP_1 Per_1
Dal canto loro, questi ultimi hanno domandato il rigetto dell'appello del
Parte_2
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 16 maggio 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo con mandato alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio del prece-
dente grado d'appello, e comunque con invito agli appellati a produrre copia della loro comparsa di costituzione nel precedente appello).
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5 2. Come si è anticipato, questa Corte è giudice del rinvio dopo che la
Cassazione ha accolto uno dei motivi di ricorso proposto dal Parte_6
con il quale questo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt.
[...]
1137, 1441, 1446, 1324 Cc, dell'art. 66 disp. att. Cc, dell'art.110 Cpc, in rela-
zione all'art. 360, 1° e 3° comma, Cpc.
2.1. Ciò posto, va innanzi tutto chiarito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento ab-
bia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n.
3 dell'art. 360 Cpc), oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (n. 5 dello stesso art. 360), o, ancora, per l'una e per l'altra ragione;
infatti:
- nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi,
ai sensi dell'art. 384, 1° comma, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sen-
tenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valuta-
zione dei fatti acquisiti al processo;
- nel secondo caso, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, di preclusioni e decadenze già verificatesi;
- nella terza situazione, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la va-
lutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di
Cassazione e sempre nel rispetto di preclusioni e decadenze pregresse (Cass.
27337/2019).
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6 Nella vicenda in esame si rientra nella prima ipotesi, giacché con la do-
glianza accolta dalla Corte Suprema si prospettava la violazione di norme di diritto, e la stessa sentenza del giudice di legittimità dava atto che la doglianza
de qua andava riferita all'art. 360, 1° e 3° comma, Cpc.
2.2. Dunque, definitivamente affermato che ai condòmini Parte_4
e non spettava la legittimazione a far valere il vizio
[...] Persona_1
della delibera condominiale del 22 febbraio 2010 relativo al dedotto difetto di convocazione di altri condòmini, questa Corte non può che respingere la do-
manda dagli stessi proposta con ricorso depositato il 23 marzo 2010 innanzi al
Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria.
3. Né, contrariamente a quanto sostenuto dagli stessi e CP_1 Pt_7
(alle pagg. 3 della comparsa di costituzione e di risposta e della successiva
[...]
comparsa conclusionale), tale legittimazione può esser recuperata in ragione del fatto che essi erano stati dissenzienti rispetto all'approvazione della delibera
de qua.
3.1. E invero, il ricorso del 2010 ancorava il vizio della delibera a due motivi: «mancata convocazione di tutti i partecipanti al condominio» (pag. 2);
«approvazione del bilancio 2009 e dello stato di riparto con criteri contra le-
gem» (pag. 4).
Con la sentenza 133/2011 il Tribunale pronunciò «l'invalidità della de-
libera» unicamente in accoglimento della prima doglianza;
e, dopo la proposi-
zione dell'appello da parte del i signori e , al Parte_2 CP_1 Per_1
momento di costituirsi nel precedente giudizio di appello instaurato dal Condo-
minio, si limitarono a chiedere il rigetto dell'impugnazione, fondando tale istanza solo sulla ribadita eccezione di «difettosa costituzione del corpo
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7 deliberante», senza richiamare, a supporto di una loro autonoma legittimazione,
anche l'altro profilo di illegittimità esposto in primo grado (il fatto, cioè, il bi-
lancio del 2009 era stato approvato secondo criteri non conformi a legge).
3.2. Ora, secondo l'insegnamento della Corte Suprema in materia di im-
pugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma comunque è tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame,
al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 Cpc (Cass. 25840/2021; si vedano anche Cass.
9889/2016, 11653/2020 e 9265/2021).
3.3. Orbene, difettando, nella precedente comparsa di costituzione in appello dei predetti , il richiamo alla seconda questione già CP_1 Per_1
esposta nel ricorso introduttivo innanzi al Tribunale, questa Corte, quale giu-
dice del gravame proposto dal non può esaminare quella que- Parte_2
stione, dovendola ritenere abbandonata perché non riproposta nella citata com-
parsa.
4. Quanto, infine, alle spese di lite, osserva il collegio che sulla que-
stione che ha portato il giudice di legittimità all'annullamento della precedente sentenza d'appello si registra un contrasto di giurisprudenza: invero, anche dopo la pronuncia che ha rimesso le parti innanzi a questa Corte (pronuncia con la quale – come si è visto – si è affermato che, per far valer il vizio di annulla-
bilità, il deve avere un interesse che non può limitarsi all'astratta Parte_1
pretesa di assoluta conformità al modello legale della delibera, ma deve essere
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8 espressione di una posizione qualificata), detto giudice ha affermato che costi-
tuiva principio consolidato, «in relazione all'azione di annullamento delle deli-
berazioni delle assemblee condominiali, che la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 Cc ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla de-
duzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 Cpc
come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (cfr. Cass.
4270/2001; 2999/2010)» (così Cass. 17294/2020).
4.1. Tale contrasto impone dunque l'intera compensazione, tra le parti,
di tutti i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in sede di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da e CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione di- Persona_1
staccata di Bagheria, n. 133/2011 del 10 ottobre 2011, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da e CP_1 CP_2
con ricorso depositato il 23 marzo 2010 innanzi a detto Tribunale;
[...]
2) compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 20 maggio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29
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9 dicembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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