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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/07/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3530/2013 (riunito 1163/2014) R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Volpe Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Generoso Valitutti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3530/2013 (e 1163/2014 riunito) r.g.a.c.
PROMOSSA DA
c.f.: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Melfi - Area Industriale San Nicola, Via S. Nicola 16, in persona del i curatore pro tempore avv. rappresentato e difeso, in virtù di procedimento Parte_2 autorizzativo del 14=19/11/2013, dall'avv. Bruno Campione, giusta procura in calce all'atto introduttivo, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Mauro
Serra in Potenza alla Via N. Sauro n. 44
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
c.f. rappresentato per procura alle liti in CP_1 C.F._1 calce alla copia notificata dell'atto di citazione dagli avv.ti Mario Pollacci e dall'Avv.
Paolo Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via
Giovanni XXIII n. 7;
CONVENUTO
NONCHÉ
, c.f. , e , c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lucio Stocchetti e Carmine C.F._3
Perrone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Palazzo San Gervasio (Pz), alla via Griesi n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
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E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta P_ C.F._4 mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato del 22.09.2016, dall'avv. Francesco Bonito Oliva e con quest'ultimo, domiciliato in Potenza alla Piazza della Costituzione italiana n. 42
CONVENUTO
NONCHÉ
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._5
Emanuele Brunetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla via
Giacomo Di Chirico n. 26, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 C.F._6
Ugo Bartaglia e dall'Avv. Clemente del Colli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Francesco Baracca n. 175, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e rispostaM
CONVENUTO
NONCHÉ
, c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_7 C.F._7 giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giuseppe Iannaccone e Serena
Cremonesi, nonché dall'avv. Vito Carella, presso il cui Studio, in Potenza, Via dei
Frassini n. 5, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
OGGETTO: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 04.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, conveniva dinanzi all'intestata giustizia i seguenti Parte_3 convenuti: ; ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3 P_
; Controparte_5 Controparte_6
Esponeva nel contesto:
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a) Che con sentenza n. 5 del 28.02.2012 il Tribunale di Melfi dichiarava il fallimento della;
Parte_4
b) Che la veniva costituita in data 16.05.2001 con un capitale Parte_3 sociale, alla data del fallimento, deliberato, sottoscritto e versato per €
13.406.800,00;
c) Che l'oggetto sociale della fallita consisteva nella “fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti”;
d) Che la società è stata amministrata, dalla costituzione e fino alla dichiarazione di fallimento dai seguenti soggetti: ; ; Controparte_8 CP_9 CP_10
, ; ; ;
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_6 CP_1
; ; Controparte_13 Controparte_14 Controparte_7
; ;
[...] Controparte_5
e) Che il collegio sindacale è stato composto dal 24.11.2004 e sino alla liquidazione, da (Presidente del Collegio), e Controparte_2 Controparte_3 P_
(sindaci effettivi);
[...]
f) Che l'incarico di revisore dei conti è stato svolto dal 2007 ad oggi da Pt_5
;
[...]
g) Che l'analisi delle vicende della società hanno rivelato che l'operato degli amministratori e dei sindaci che si sono succeduti fino alla dichiarazione di fallimento è stato compiuto in palese violazione delle norme di legge in materia, integrando evidenti atti di mala gestio;
h) Che dalle scritture contabili e dai bilanci redatti dalla società, regolarmente approvati e depositati, è emerso che dal 2006 fino alla messa in liquidazione della società gli esercizi registravano notevoli perdite per la sproporzione tra i ricavi di vendita e i costi di produzione, non giustificati, peraltro, dal valore indicato in bilancio per le rimanenze di magazzino;
i) Che l'esercizio del 2010 si chiudeva una perdita di € 16.966.807,00;
j) Che, al fine di ritardare la dichiarazione di fallimento, verso la fine del 2009 la fallita, unitamente alle altre imprese del cosiddetto “Gruppo LU”, predisponeva un piano di ristrutturazione industriale e finanziaria, accedendo all'accordo di moratoria e ristrutturazione di cui all'atto per notar del Persona_1
02.08.2010, non ispirato da quei principi di oculatezza e prudenza che avrebbero dovuto contraddistinguerlo, prefigurando nei tre anni successivi una ripresa dell'attività produttiva e commerciale con conseguente incremento del giro di affari complessivo che in realtà non si è mai realizzato;
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k) Che con atto per Notar del 21.02.2011, iscritto presso la CCIAA di Per_1
Potenza in data 11.03.2011, la veniva posta in liquidazione e Parte_3 nominato quale liquidatore il Sig. CP_1
l) Che con decreto del 27.10.2001 il Tribunale di Melfi ammetteva la società, ancora in bonis, alla procedura di concordato preventivo che – anche all'esito della relazione dei commissari giudiziali ex art. 172 e 173 l.fall. – veniva revocata con decreto del 23.02.2013 e dichiarata contestualmente con separata sentenza il fallimento della società; con riferimento alle singole condotte di mala gestio osservava:
m) Il mancato pagamento per gli esercizi 2005-2011 di imposte e tasse per un ammontare complessivo di € 2.459.188,88, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora che ammontano ad € 1.265.877,71, con correlata responsabilità dei soggetti che si sono succeduti negli organi di gestione e controllo della società;
n) L'affitto del ramo di azienda in favore della con Controparte_15 contratto registrato il 15.02.2011, per un irrisorio canone annuale di 54.000,00 euro oltre iva (di cui 42.000,00 oltre iva per l'affitto del ramo di azienda e
12.000,00 oltre iva per l'affitto dell'immobile), pari allo 0,225% delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo patrimoniale, vincolando il vero “asset” patrimoniale disponibile per la soddisfazione dei creditori;
o) Che la si obbligava a prestare una fideiussione bancaria per Controparte_15
l'importo di sei mensilità, mai ottenuta dalla fallita, risultando inadempiente anche dell'obbligo assunto di acquistare l'intero magazzino di prodotti finiti della cedente per l'importo di € 360.000,00;
p) Che il curatore, esaminando le scritture contabili ed il contratto suddetto, accertava il mancato pagamento da parte della per Controparte_15
l'importo complessivo di € 407.370,00;
q) Che, preteso il pagamento da parte della quest'ultima Controparte_15 replicava , in data 13.04.2012, alle missive del curatore sostenendo che nulla era dovuto alla curatela del fallimento per avere essa Parte_1 già onorato il proprio debito, allegando documentazione contabile, in realtà, non riferibile alla fallita, atteso che: i) la nota di accredito n. 200076 era stata emessa in prossimità del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ed in violazione degli accordi contrattuali (cfr. art. 11 contratto di affitto d'azienda registrato il 15.02.2011), che prevedevano termini e modalità di vendita del
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magazzino: da cui era scaturito l'obbligo di emissione della fattura n. 200071 di
€ 360.000,00 da parte di;
(ii) la nota di accredito Parte_1
n. 200079 del 07.11.2011 non opponibile al fallimento perché emessa in pendenza di procedura di concordato preventivo e senza 1'autorizzazione del G.D. e quindi in violazione della norma di cui all'art. 167 L.F.; la lettera del 21.03.2011 di contestazione della merce di cui alla citata fattura n.200071 è priva di data certa, né può avere valore la perizia dell'ing. perché anch'essa priva di Persona_2 data certa antecedente all'apertura della procedura concorsuale e comunque giurata solo il 4 novembre 2011 e, quindi, pendente la procedura di concordato preventivo;
iii) per quanto attiene invece ai 62 assegni circolari, tutti emessi in data 05.04.2011, dell'importo complessivo di € 101.938,68, dall'esame delle scritture contabili della non risulta alcun incasso dei citati Parte_6 assegni che, seppur intestati a detta ultima società, sono però privi della dicitura
“non trasferibile” e non vi è prova dell'avvenuto incasso da parte della
[...]
(iv) infine, quanto ai cinque bonifici (quattro in data Parte_6
27.05.2011 di complessivi € 47.000,00 ed uno in data 10.06.2011 di € 10.000,00), sono tutti versamenti eseguiti da e come tali annotati nelle scritture CP_16 contabili della quale caparra in ragione del contratto Parte_6 preliminare di vendita immobiliare del 19.05.2011, sottoscritto dalle dette due società. Pertanto, non imputabili quale acconto sul pagamento della cessione del magazzino tra la e la (all. Parte_6 Controparte_17
22) Che, pertanto, essendo maturati altri canoni trimestrali fino alla dichiarazione di fallimento dell'affittuaria, il credito vantato dal fallimento della Parte_6 nei confronti del fallimento della a titolo di
[...] Controparte_15 canoni di affitto dell'azienda e del capannone e a titolo di cessione del magazzino, ammonta a complessivi € 463.51552 oltre interessi legali dalle singole scadenze alla dichiarazione di fallimento e rivalutazione monetaria come per legge;
r) Che, in relazione a tale vicenda, è evidente la responsabilità del liquidatore
[...]
CP_1
s) La responsabilità concernente la presentazione di una proposta di concordato preventivo avente l'unica finalità di ritardare la dichiarazione di fallimento, attesa la non fattibilità del piano, basato su promesse di acquisto e di affitto (del ramo di azienda e dell'opificio) da parte di soggetti ( e Controparte_15 [...]
privi dei requisiti economico-finanziari necessari ad adempiere alle CP_16
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obbligazioni assunte, come dimostrato dal successivo fallimento della
[...]
; Controparte_18
t) Che, non a caso, il Tribunale di Melfi, sulla base anche della relazione dei commissari giudiziali, tenuto conto anche delle vicende penali riguardanti gli amministratori della società fallita e delle altre società collegate e CP_19
revocava l'ammissione alla procedura con decreto del Controparte_20
28.02.2012;
u) Che, particolarmente significative, appaiono le vicende societarie riguardanti le società ed che erano, Controparte_17 CP_16 rispettivamente, affittuaria del ramo di azienda e promittente acquirente del fabbricato ad uso industriale di proprietà della società. In particolare, la società
[...] veniva costituita in data 28/04/2011, appena qualche giorno prima CP_16 della stipula del contratto preliminare di compravendita dell'opificio industriale di proprietà della società fallita, con un capitale sociale di € 10.000,00 con socio unico la sig.ra e con sede legale in Milano alla Via Persona_3
Donizzetti n. 38. Quest'ultima, con atto del 16/11/2011 (iscritto in data
11/01/2012) assumeva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della che veniva costituita il 02/02/2011 pochi giorni Controparte_15 prima della stipula del contratto di affitto del ramo di azienda e del capannone
(avvenuta in data 10/02/2011) e della messa in liquidazione della società
[...]
(avvenuta il 21/02/2011). Inoltre, anche la Parte_6 Controparte_17
a far data dal 09/01/2012, aveva una propria sede in Milano alla Via
[...]
Donizzetti n. 38. La singolare tempistica e la scarsa trasparenza della complessa operazione negoziale posta in essere dalle tre società, nonché l'apparente riconducibilità di queste ultime ad un unico centro decisionale, sono state poste dal Tribunale di Melfi a fondamento della decisione di revoca del concordato fallimentare;
v) Che la istanza di concordato preventivo fosse soltanto strumentale a ritardare il fallimento così da poter porre in essere numerosi atti in frode alle ragioni dei creditori: atti tutti riconducibili ad un unico centro decisionale e parte di un complesso disegno criminoso (oggi al vaglio della competente Autorità
Giudiziaria Penale), è confermata dalla “relazione sull'attività svolta” datata
30/04/2012 e consegnata dal liquidatore, ing. ai curatori delle CP_1 tre società facenti parte del Gruppo LU (all. 24);
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w) L'esistenza di pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, con responsabilità del liquidatore per un totale CP_1 complessivo di € 235.036.80;
x) La proposizione di liti giudiziarie temerarie con conseguente danno per la massa dei creditori relativamente all'instaurazione di due procedimenti monitori (la cui opposizione non è stata coltivata dalla curatela, attesa l'evidente infondatezza della pretesa monitoria, risultando i crediti già onorati dalle società ingiunte, rispetto alle quali l'Avv. Libera Vona ha proposto due domande di ammissione allo stato passivo del fallimento della per il pagamento delle proprie Parte_6 competenze professionali relative alla fase monitoria) e al recalmo innanzi alla corte di appello di Potenza della sentenza dichiarativa di fallimento della
[...]
rigettato con sentenza n. 49 dell'11.12.2012 con condanna della società Pt_6 alla refusione delle spese processuali in favore della curatela per l'ammontare complessivo di € 8.140,00;
y) L'omessa consegna del denaro e dei valori indicati in bilancio da parte del liquidatore per un ammontare complessivo di €4.300,46 per il Controparte_1 danaro e € 183.977,84 per la cassa assegni.
Sulla base di tali presupposti rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2392, 2394 c.c. e 146 L.F. dei convenuti per gli atti di mala gestio compiuti nell'amministrazione, gestione e controllo della società dall'anno 2005 al fallimento, cosi come analiticamente Parte_6 individuati e descritti nella parte motiva del presente atto;
2) per l'effetto condannare, per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto, tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti dal fallimento della ed Parte_6 in particolare i sigg.ri , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 P_
, in solido tra loro, al pagamento in favore del fallimento della
[...] Parte_6
in persona del curatore pro tempore avv. dell'importo
[...] Parte_2 complessivo di € 3.335.438,34, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al pagamento e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Costituitosi in giudizio, eccepiva: CP_1
- L'incompetenza del Tribunale Ordinario di Potenza in favore del Tribunale delle
Imprese di Potenza;
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- La genericità delle avverse deduzioni e la carenza di adeguato supporto probatorio;
- che l'attività di è stata fin dai suoi esordi svolta secondo piani Parte_6 industriali rivelatisi erronei ma che, comunque, avevano sempre ricevuto idoneo ed incontestato supporto finanziario della proprietà;
- che l'organo amministrativo, quanto meno per parte dell'ing. ha CP_1 posto in essere con l'avvallo pieno della proprietà quel piano industriale che la stessa aveva delineato e che la stessa aveva sempre finanziariamente sostenuto nonostante le gravi perdite accumulate;
- che appena la proprietà decise di “staccare la spina” al progetto dalla stessa avviato e sostenuto sempre su indicazione e con il sostegno (poi rivelatosi inconsistente) della proprietà venne avviato un piano di ristrutturazione aziendale e poi una proposta di concordato preventivo;
- che le condotte ascritte al come negligenti sono il frutto del mancato CP_1 supporto allo stesso che era stato promesso dalla proprietà e che, per lungo tempo era stato pacificamente accordato;
- di essersi occupato principalmente dell'attività tecnica sul prodotto mentre le politiche ed i negozi di attuazione del piano industriale delineato dalla proprietà sono state poste in essere da altri soggetti;
- di non essersi mai occupato dei pagamenti e adempimenti contabili/fiscali, predisposti in autonomia dall'ufficio amministrativo di concerto con la proprietà;
- che i mancati pagamenti sono dipesi dalla sopravvenuta carenza di cassa, laddove la proprietà aveva promesso la corresponsione di somme che poi non versò rendendo così impossibile la effettuazione dei pagamenti;
- di aver assunto l'incarico di liquidatore sebbene non in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico in quanto rassicurato dalla proprietà che sarebbe stato affiancato da uno staff di persone esperte e che, pertanto, nel secondo semestre del 2010, fu inviato in azienda, dal socio l'Ing. CP_7 [...] con il compito di ristrutturare e ottimizzare l'azienda e, per il suo tramite, Per_4 gli fu presentato il dott. quale esperto di liquidazioni Persona_5 societarie e procedure di concordato;
- che il Sig. prese in fattivo carico la gestione della Persona_5 liquidazione che solo formalmente faceva a carico al CP_1
- che il dott. fece pressioni affinché, al fine della liquidazione, fossero Per_5 conferiti mandati alla dott. della ditta SK UL di Prato che Persona_6
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si sarebbe occupata di tutta la parte amministrativa-finanziaria della società, alla dott.sa che si sarebbe occupata di tutta la parte inerente il Persona_7 personale, al dott. che si sarebbe interessato di bilanci e Parte_7 domanda di concordato, ed all'avv. Libera Vona che avrebbe seguito gli aspetti legali;
- Anche sulla fattibilità del piano su cui si fondava l'istanza di concordato preventivo valeva lo stesso discorso: tutta l'ideazione, la strutturazione e la conduzione della messa in liquidazione, della presentazione della domanda di concordato e tutta la loro gestione, a qualsiasi livello, fino alla presa in carico da parte dei curatori, è stata portata avanti dal dott. e dai soggetti che, su sua Per_5 indicazione il aveva nominato dando agli stessi ampi margini di CP_1 gestione;
- Circa i pagamenti preferenziali osservava che erano stati il dott. Persona_5
la dott. il dott. e l'avv. Libera Vona,
[...] Persona_6 Controparte_21 in base alle informazioni da essi detenute ed elaborate, a pianificare la scaletta dei pagamenti inducendo sul punto in errore l'ing. che, fiducioso CP_1 della loro professionalità, si limitava a dare attuazione al piano da essi predisposto;
- Rispetto alle liti temerarie osserva che nessuna responsabilità può essergli ascritta dato che “tutta le gestione di detti recuperi passò per l'asse , Controparte_22 salvo il rilascio di formale procura da parte dell'ing. ; CP_1
- Sull'omessa consegna di danaro e valori, deduceva che tutta la gestione contabile amministrativa nonché la redazione dei bilanci era affidata alla SK UL srl., per cui la sua convinzione che la società non avesse alcuna disponibilità di cassa nè giacenza di alcun titolo di credito gli derivava dalle informazioni comunicategli dalla SK UL /dott.ssa e dal dott. Per_6 Per_5
Ritenendo responsabili altri soggetti, dunque, chiedeva di essere autorizzato alla loro chiamata in causa (in particolare, di , , CP_10 CP_9 CP_23
Per_
[...] CP_24 Controparte_25 Controparte_26 Persona_5
Libera Vona), rassegnando Persona_6 Persona_7 Parte_7 le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare di rito, dichiarare la incompetenza a conoscere del merito della presente controversia a favore del Tribunale delle Imprese di Potenza.
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B) In via subordinata di rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi dei terzi, che si ritengono responsabili dei fatti descritti se ed in quanto avvenuti, dott. e dott. domiciliati in Modena che CP_10 CP_9 hanno agito in nome e per conto della società, ing. residente a [...]
Maranello (MO) direttore Generale che ha agito in nome e per conto della società, rag. res. a Sassuolo Direttore Amministrativo che ha agito in nome e CP_24 per conto della società, sig. Direttore Commerciale che ha agito in Controparte_25 nome e per conto della società, sig. responsabile degli acquisti che Controparte_26 ha agito in nome e per conto della società, dott. residente a [...]
Milano che ha gestito ed amministrato la liquidazione della società, dott. Per_6 della ditta SK UL di Prato che ha gestito la parte amministrativa-
[...] finanziaria della liquidazione della società, dott.sa che ha gestito Persona_7 la parte inerente il personale, al dott. che ha gestito la stesura Parte_7 dei bilanci e la presentazione della domanda di concordato, ed all'avv. Libera Vona che ha seguito le azioni di recupero e le transazioni con le controparti della società, al fine di accertare e dichiarare che essi sono tenuti a manlevare totalmente e/o parzialmente o comunque tenere indenne totalmente e/o parzialmente dall'ing.
[...] di quanto da quest'ultimo eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al CP_1 fallimento all'esito del presente giudizio nonché delle spese di Parte_6 causa ed, eventualmente, condannarli direttamente al risarcimento per i motivi sopra meglio elencati;
C) Nel merito: Rigettare le domande avverse in quanto inammissibili, nulle, illegittime e/o infondate in fatto e diritto;
D) Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle avverse eccezioni, accertare e dichiarare la responsabilità totale
o parziale dei terzi chiamati e condannarli al risarcimento del danno a favore dell'ing. CP_1
D) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituitisi in giudizio anche i convenuti e quali CP_2 CP_3 P_ componenti del collegio sindacale, deducevano:
a) L'improcedibilità dell'azione proposta dalla curatela per violazione dell'art. 146
l.fall. per mancato parere del comitato dei creditori;
b) La nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 cod. proc. civ.;
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c) La temerarietà dell'azione avanzata dalla curatela nei confronti dei sindaci, ex art. 96 cod. proc. civ.;
d) L'infondatezza dell'avversa domanda, non avendo i sindaci violato i doveri di vigilanza e controllo connessi alla propria funzione ex art. 2407 cod. civ.;
e) La mancata prova da parte della curatela attrice della sussistenza di violazioni dei doveri inerenti alla funzione sindacale nonché del nesso eziologico tra l'asserita omessa vigilanza ed il danno prodotto;
f) Il mancato coinvolgimento dei sindaci nelle vicende penali richiamate dalla curatela;
g) L'assenza di responsabilità in ordine ai singoli atti di mala gestio ex adverso denunciati;
h) L'indebita richiesta di risarcimento del danno, onnicomprensivamente considerato, a carico di tutti i convenuti in via solidale.
Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Potenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione
a) accogliere la richiesta di chiamata in causa del Revisore dei conti Dott. Pt_5
e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione non citati in quanto
[...] litis consorzio necessario;
b) accogliere le formulate eccezioni preliminari dichiarando la improcedibilità dell'azione proposta dalla curatela per la violazione di cui dell'art.146 L.F. nei confronti del Dott. , del Dott. e del dott. Controparte_2 Controparte_3 P_
;
[...]
c) in subordine, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande attoree per i motivi esposti nel presente atto, rigettandole;
d) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accertamento dei danni così come lamentati da controparte, rigettare la richiesta di condanna solidale e condannare i responsabili in proporzione dello specifico apporto causale dato da ciascuno alla vicenda, con espressa riserva, nella denegata ipotesi di condanna solidale dei convenuti, del diritto di rivalsa dei componenti del Collegio Sindacale nei riguardi del soggetto e/o di coloro che dovessero essere ritenuti responsabili in via esclusiva
o concorrente;
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e) In ogni caso condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., in solido con il Curatore
Fallimentare, il quale con il suo comportamento omissivo ha indotto in errore il
Tribunale Fallimentare ad intraprendere nei confronti dei Componenti del Collegio
Sindacale un'azione di responsabilità inesistente così come provata e documentata, oltre che alle spese al risarcimento dei danni da liquidarsi ad equo giudizio del
Tribunale adito;
f) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva, altresì, deducendo: Controparte_6
a) L'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese;
b) La nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 3 e 4 cod. proc. civ.
c) L'indebita trattazione indistinta, da parte della Curatela attrice, delle diverse condotte singolarmente individuabili in ragione dell'espletamento temporalmente orientato del mandato amministrativo e/o di controllo svolto;
d) La mancata considerazione delle vicende che hanno interessato il mercato edilizio nel medio-lungo periodo 2005/2013;
e) Di aver assunto compiti rappresentativi e non gestionali e di aver sempre svolto l'incarico con la dovuta diligenza;
f) L'erronea quantificazione del danno ipotizzato dalla curatela.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“voglia l'adito Tribunale
In via preliminare dichiarare l'incompeenza della sezione ordinaria dell'adito
Tribunale a favore di quella speciale per le cause societarie;
dichiarare la nullità delle domande formulate dal ai Parte_8 sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4, assumendo le conseguenti determinazioni previste dall'art. 164 cod. proc. civ. ;
nel merito, in principalità, rigettare le domande tutte di cui all'atto di citazione notificato il 2/XII/2013;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento dei danni così come emergeranno in corso di causa, contestandosene, comunque, sin da ora, la quantificazione operata dalla curatela attrice, rigettare la richiesta di condanna solidale e, viceversa, imputare il danno che verrà provato in capo ai responsabili in
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relazione allo specifico apporto causale dato da ciascuno alla vicenda, con espressa riserva, nella denegata ipotesi di condanna solidale dei convenuti, del diritto di regresso dell'esponente nei confronti del soggetto e/o di coloro che dovessero essere ritenuti responsabili in via esclusiva e concorrente, per l'effettivo apporto cuasale al danno che fosse dimostrato.
Con vittoria di spese e condanna del fallimento attoreo ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.”
Si costituiva, ancora, , deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_5 della domanda per estrema genericità della stessa;
di aver svolto il ruolo di componente del consiglio di amministrazione per il breve periodo dal 03.08.2010 al 21.02.2011; che alla data di assunzione dell'incarico (3.08.2010) la situazione patrimoniale della società era già irrimediabilmente compromessa;
che nessun atto di mala gestio descritto nella citazione introduttiva è riferibile al periodo di svolgimento dell'incarico; che il mancato pagamento di imposte e tasse è interamente riferibile a periodi antecedenti al 03.08.2010; che alcun rimprovero gli può essere mosso per la conclusione del contratto di fitto di azienda;
concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso cautelare in corso di causa, la Curatela agiva per ottenere sequestro conservativo nei confronti del convenuto per neutralizzare il rischio di CP_27 dispersione del suo patrimonio, accolto con ordinanza depositata in data 11.11.2015, confermata in sede di di reclamo, instaurato dal con ordinanza del 21.11.2017, P_ seppur con sensibile riduzione della somma fino alla cui concorrenza è stato ordinato il sequestro (da 1.767.402,57 a 701.750,58).
Con autonomo atto di citazione, la curatela agiva – sulla base delle medesime contestazioni – nei confronti di altri tre convenuti, Controparte_7 [...]
e iscritto al n. RG 1163/2014. Controparte_13 Controparte_14
Con ordinanza del 28.01.2015, pertanto, stante l'evidente connessione tra i procedimenti, veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. RG 1163/2014, successivamente instaurato e, contestualmente, disposta la rinnovazione delle citazioni nei confronti dei soggetti convenuti nel secondo giudizio, non perfezionatesi, nonché dichiarata inammissibile la richiesta di chiamata in causa formulata dai convenuti
CP_2 CP_3 P_
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Costituitosi, dunque, in giudizio il convenuto ha osservato: CP_7
i. La discutibile impostazione avversaria di trattare indistintamente tutte le posizioni dei vari soggetti coinvolti nell'amministrazione e nel controllo della società fallita;
ii. Di essere stato nominato amministratore in data 29.06.2007 e di aver svolto la carica sino al 25.05.2010, allorquando approvato il progetto di bilancio al
31.12.2009, cessava dalle proprie funzioni anche per scadenza naturale del mandato;
iii. Che il fallimento contesta all'esponente esclusivamente il fatto di aver concorso al compimento di presunte “irregolarità fiscali”, asseritamente consistite nel mancato pagamento, per gli esercizi 2005-2011, di imposte e tasse dovute da e produttive di sanzioni ed interessi di mora, Parte_6 come risultanti dalle menzionate cartelle esattoriali notificate da Equitalia
S.p.A.; iv. Che l'eventuale responsabilità andrà circoscritta ai soli esercizi in cui l'esponente ha effettivamente svolto il ruolo di amministratore, non potendosi lo stesso ritenere responsabile per condotte anteriori o posteriori a tali esercizi;
v. Che gli ulteriori fatti di mala gestio denunciati dalla curatela sono tutti successivi alla cessazione della carica;
vi. l'assenza di responsabilità in mancanza di informazioni (ricavabili dai bilanci ovvero dalle indicazioni fornite dagli organi di controllo) circa le irregolarità fiscali e previdenziali poi emerse dopo la cessazione dalla carica;
vii. la prescrizione dell'avversa azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e
2393 cod. civ. posto che, il dott. ha rassegnato le proprie dimissioni CP_7 dalla carica nel marzo 2010, rimanendo in prorogatio “forzata” (contenendo lo Statuto di la c.d. clausola “simul stabunt simul cadent”) sino Parte_6 all'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2009, avvenuta nell'ambito della riunione consigliare del 25 maggio 2010, mentre la notifica della citazione è stata effettuata il 15 giugno 2015, quindi oltre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione in questione, in mancanza di atti interruttivi anteriori;
viii. che l'azione esperibile dalla curatela nell'interesse dei creditori sociali è soggetta al più gravoso onere probatorio proprio della responsabilità aquiliana;
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ix. l'indebita assimilazione da parte della curatela di tutti i convenuti, senza considerare la posizione di ciascuno ed in particolare quella dell'esponente quale amministrazione privo di deleghe esecutive, in contrasto con i principi introdotti dalla riforma del diritto societario del 2003 e dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema;
x. l'infondatezza dell'avversa domanda sia nell'an che nel quantum; rassegnando, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutte le ragioni di cui in narrativa, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare la compiuta prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento ex artt. 2392 e 2393 c.c. e, per l'effetto, dichiarare estinto ogni diritto risarcitorio a tale titolo avanzato nei confronti del dott. Controparte_7
Nel merito:
in via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti, mandando assolto il dott. da ogni e CP_7 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte dal nei confronti del dott. accertare Parte_3 CP_7
e dichiarare il contributo causale fornito da quest'ultimo rispetto al verificarsi dei danni lamentati dal in relazione alle presunte “irregolarità fiscali” nel concorso Parte_3 con gli altri convenuti (e con i soggetti coinvolti in sede penale), ripartendo, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 1, c.c., l'importo che dovesse essere liquidato a titolo risarcitorio, tenuto conto: (i) del diverso periodo di carica dei vari soggetti;
(ii) del minimo contributo causale eventualmente fornito dal dott. quale amministratore CP_7 non esecutivo;
(iii) del fatto che la pretesa avversaria dovrà essere circoscritta alle sole sanzioni derivanti dall'omesso pagamento di imposte e tasse e ridotta alla luce di tutti i rilievi svolti in atti ed anche ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Con istanza del 14.12.2015, la curatela rinunciava alla domanda spiegata nei confronti dei convenuti non costituiti (avendo ricevuto apposita autorizzazione del Giudice
Delegato), in ragione delle difficoltà incontrate nell'esecuzione della notifica
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internazionale nei confronti di e Controparte_13 Controparte_14
[...]
Dopo numerosi rinvii (dovuti alla ricusazione del giudice istruttore dell'epoca, rigettata dal Tribunale con ordinanza del 23.02.2016, alle richieste di rinvio per la pendenza di trattative tra le parti, alla fase epidemiologica da COVID), con ordinanza del 18.07.2020 veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa dei terzi formulata dal convenuto e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. CP_1
Depositate le memorie, sottoposta alle parti una proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ.
(accettata solamente dalla curatela), rigettate le prove orali e l'ordine di esibizione
(ordinanza del 01/12/2021), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.02.2023, la prima celebrata dalla scrivente, veniva sottoposta alle parti la necessità – in mancanza di una definizione bonaria della controversia – di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, poi seguita con formulazione dei quesiti con ordinanza del
18.03.2023.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla sostituzione del consulente e alle richieste di proroga – attesa la evidente complessità, anche per il numero di parti coinvolte, delle operazioni peritali – depositata la consulenza tecnica in data 03.11.2024, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
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ECCEZIONI PRELIMINARI.
§1. La competenza della Sezione Specializzata Imprese.
Sia il convenuto he il hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale CP_1 CP_6 adito in favore del Tribunale delle Imprese. Come noto, la ripartizione degli affari all'interno del medesimo Tribunale in cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa (come nel caso in esame, essendo il Tribunale di Potenza, tribunale distrettuale dotato della sezione specializzata) non rappresenta una questione di competenza in senso tecnico.
Infatti, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario;
rientrando, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso
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da quello ove la prima sia istituita (cfr., da ultimo, Cassazione civile , sez. I , 28/10/2021,
n. 30528).
Pertanto, nel caso in esame, essendo la sezione specializzata istituita nell'adito Tribunale ed essendo la causa ad essa assegnata non si pone alcun problema né di competenza in senso tecnico né di errata assegnazione della controversia a sezione diversa da quella specializzata.
§2. Le eccezioni preliminari sulla validità dell'atto introduttivo.
Tutti i convenuti hanno lamentato la genericità dell'atto di citazione introduttivo di entrambi i giudizi riuniti, chiedendone la dichiarazione di nullità ex art. 163 n. 3 e 4 cod. proc. civ., evidentemente non ritenuta fondata dai precedenti giudici istruttori.
Invero, ai sensi dell'art. 164 co. 4 cod. proc. civ. la citazione è nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 (la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo”.
L'eccezione, dunque, deve essere rigettata poiché, sebbene nella domanda introduttiva non vi sia analitica disamina dei profili di responsabilità ascritti a ciascuno dei convenuti, comunque le condotte di mala gestio sono state delineate in maniera precisa e dettagliata con l'indicazione degli organi sociali che le hanno avallate e della durata degli incarichi degli stessi. Resta questione di merito l'accertamento delle singole responsabilità, alla luce peraltro delle puntuali ed in alcuni casi ponderose difese che ciascuno dei convenuti costituiti ha ritenuto di formulare.
Nel caso di specie, l'atto di citazione si connota quindi per l'adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, essendo stati indicati in dettaglio tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari incombenti sull'organo amministrativo e su quello sindacale e sul liquidatore nel pieno rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Né può ritenersi che la curatela avrebbe dovuto specificare – come preteso dai convenuti
– il diverso apporto causale degli stessi nella produzione del danno, trattandosi di dato rilevante solo nei rapporti interni tra coobbligati, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso e non anche nei rapporti esterni in virtù del principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055 cod. civ.
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Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica) causalmente contribuito al realizzarsi del danno, scaturendo il vincolo obbligatorio solidale essenzialmente dall'unicità del fatto dannoso, secondo la regola di causalità ex art. 41 c.p. (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 16755/2024
e Cass. n. 5519/2024). Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma
1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. S.U. n. 13143/2022).
§2.1 L'ammissibilità dell'azione ex art. 146 l.fall.
Come documentalmente provato dalla curatela, l'azione è stata espressamente autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del comitato dei creditori, per cui va respinta l'eccezione sollevata dai componenti del collegio sindacale.
Peraltro, in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare (Cfr. Cass. n.
20637/2004). Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di autorizzazione all'azione da parte del comitato dei creditori non può essere condivisa.
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IL MERITO.
§1. La responsabilità degli amministratori: inquadramento generale.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f., proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore.
Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I,
23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Giur. Civ. Patavina, 2006). Controparte_28
Più precisamente si dice che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955, C. Co.Me.R. s.r.l. e altri, CED CP_29 Pt_1
Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Ebbene, l'amministratore di diritto della società per azioni (come statuisce l'art. 2392 co.
1 cod. civ.) risponde verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di doveri ad esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo.
Con la norma in esame, pertanto, il legislatore ribadisce il principio generale in base al quale la responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione dei suddetti obblighi, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
L'azione di responsabilità dei creditori, viceversa, si propone di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, in relazione all'obbligo della sua conservazione;
essa riveste natura di
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azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 cod. civ.
Orbene, tra gli obblighi esistenti in capo all'amministratore vi sono sicuramente quelli di tutelare il patrimonio sociale e conservare, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori.
Affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell'amministratore, occorre tuttavia che sia provata non solo l'illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso.
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, Fall. Coder Scarl
C. Bruno e altri, CED Cassazione, 2011).
La questione è stata infine definita con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha
l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso
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l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
§2.1 La responsabilità degli amministratori privi di poteri esecutivi.
Il Tribunale ritiene utile richiamare il consolidato orientamento in tema di responsabilità degli amministratori “non operativi” ovvero non dotati di deleghe operative, secondo cui
“(…) il vecchio testo dell'articolo 2392 c.c. contemplava l'obbligo degli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario, con conseguente responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento (eccettuato il caso di funzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori), ed imponeva un generale obbligo di vigilanza che faceva ricadere solidalmente sugli amministratori non operativi il pregiudizio cagionato dall'altrui condotta, quando fosse loro addebitabile la violazione di detto obbligo. (…) La riforma del 2003 ha però come si diceva modificato i termini della disciplina applicabile. Per un verso gli amministratori operativi rispondono non già quali mandatari, bensì in ragione della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico
e dalle loro specifiche competenze» (così il nuovo testo dell'articolo 2392, primo comma,
c.c.), il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore
è quella del secondo comma dell'articolo 1176 c.c., ragguagliata alle circostanze del caso. Per altro verso gli altri amministratori non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza. E non è senza ragione rammentare che tale scelta legislativa concernente la responsabilità di tali amministratori è stata motivata dall'intento di
«evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili» (tanto si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo numero 6 del 2003). Ed infatti, secondo l'attuale articolo 2392 c.c., «in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose». La norma uscita dalla riforma richiama dunque l'articolo 2381, terzo comma, che pone a carico degli amministratori, tra l'altro, l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo
e contabile della società «sulla base delle informazioni ricevute», e l'andamento della
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gestione «sulla base della relazione degli organi delegati». Ma il rinvio è da intendersi necessariamente esteso anche al sesto coma dell'articolo 2381 c.c., secondo il quale «gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società». Insomma, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza
(anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell'articolo 2381
c.c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori pagina 12 di 16 alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze»: altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato” (in questi termini
Cass. Civ. Sez.1, Sentenza n. 17441 del 31 agosto 2016 n. 17441/2016, sottolineature aggiunte).
§2.2 Segue: la responsabilità del collegio sindacale.
Ai sensi dell'art. 2403 cod. civ. “Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione [c.c. 2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [c.c.
2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
Il comportamento dei sindaci deve ispirarsi - ai sensi dell'art. 2407, c.
1 - al dovere di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico all'avveduto controllore, per cui essi sono
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tenuti ad assumere ogni iniziativa che, se pur non corrispondente ad un predeterminato obbligo di legge, appaia tuttavia, di volta in volta, necessaria all'assolvimento dei loro compiti istituzionali di controllo. L'obbligazione facente capo ai sindaci è un'obbligazione di mezzi e non di risultato: ciò significa che i sindaci devono esercitare in modo attivo i propri doveri di vigilanza e controllo, adottando tutti i poteri che il legislatore mette a loro disposizione per il controllo dell'amministrazione della società.
Proprio per questa ragione, per adempiere correttamente ai suaccennati doveri, il collegio sindacale non può limitarsi a segnalare formalmente agli altri organi sociali le irregolarità riscontrate ma deve altresì adottare tutti i possibili strumenti di reazione alle irregolarità medesime.
Pertanto sia all'inizio dell'incarico che, poi, periodicamente, il collegio sindacale è tenuto a: a) verificare che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e allo statuto;
b) definire la documentazione ritenuta rilevante per l'esercizio della propria attività di vigilanza.
Manifestazioni caratteristiche di questo dovere generale di controllare tutta l'attività sociale sono, oltre i c.d. poteri sostitutivi (convocazione dell'assemblea, ecc.): il potere di intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee (art. 2405), di impugnare le delibere dell'assemblea (art. 2377), quello di supplenza di quest'ultima nel caso di mancata riduzione del capitale sociale per predite (art. 2446, c. 2), quello di denunziare al Tribunale le gravi irregolarità nella gestione (art. 2409).
La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, inoltre, consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai criteri generali di razionalità economica posti dalla scienza dell'economia aziendale.
Il collegio, inoltre, deve ritenersi legittimato a prendere conoscenza non solamente degli atti riconducibili in senso stretto agli amministratori, «ma anche di tutti quei documenti e fatti che formano il sostrato dell'attività di gestione, ancorché riferibili ad altri collaboratori della società».
I SINGOLI ADDEBITI DI MALA GESTIO.
§1. Irregolarità fiscali – mancato pagamento imposte e tasse.
La curatela denunciava, in primo luogo, il mancato pagamento per gli esercizi 2005-2011 di imposte e tasse per un ammontare complessivo di € 2.459.188,88, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora che ammontano ad € 1.265.877,71 risultante dalle cartelle
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di pagamento notificate al curatore dall'agente per la riscossione, secondo il seguente prospetto:
Numero Cartella Totale Cartella Sanzioni e Anno di interessi riferimento
09220130002533437000 1.887.040,33 1.159.569,33 2005
07020120005551414001 9.000,12 9.000,12 2011
09220120002623424000 5.368,34 1.741,34 2008
09220120001548866000 1.973,41 2009
09220130003105989000 2.051,92 679,92 2009
09220120b08582401000 265.602,37 2009
09220130004513125000 269.199,44 89.488,05 2009
09220120004629792000 18.950,95 5.396.93 2009
TOTALE 2.459.188,88 1.265.877,71
In sede di prima memoria, la Curatela precisava che “il danno arrecato per omesso versamento dei tributi e delle sanzioni ed interessi, inizialmente quantificato da questa difesa nell'atto introduttivo del presente giudizio in € 2.459.188,88, va ridotto ad €
1.156.881,38” rilevando come “il debito di cui alla cartella n. 09220130002533437000,
a seguito del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'Agenzia delle Entrate in data 09.06.2014 deve ritenersi ridotto ad € 1.334.122,89 (pari ad € 1.887.040,33 – che è
l'importo risultante dalla cartella – meno € 552.917,46 – che è l'importo sgravato), di cui € 1.056.651,87 per interessi e sanzioni;
che il debito di cui alla cartella
07020120005551414001 è pari ad € 9.000,12 per sanzioni ed interessi;
che il debito di cui alla cartella 09220120002623424000 è pari ad € 1.741,34 per sanzioni ed interessi, che il debito di cui alla cartella 09220120001548866000 è pari a zero per sanzioni ed interessi;
che i debiti di cui alla cartella 09220130003105989000 e alla cartella
0922012008582401000 sono stati oggetto di sgravio totale; che il debito di cui alla cartella 09220130004513125000 è pari ad € 89.488,05; che il debito di cui alla cartella
09220120004629792000 è stato oggetto di sgravio totale”.
Circa l'addebito in commento, deve condividersi l'orientamento secondo cui il versamento dei tributi rappresenta un obbligo specifico degli amministratori, in quanto imposto dalla legge, rientrante nei doveri di corretta gestione degli amministratori ex art. 3530/2013 r.g.a.c. Pag. 24
2392 c.c., è il rispetto della normativa fiscale e tributaria e quindi la regolarità dei pagamenti da questa imposta.
Invero, la condotta degli amministratori caratterizzata dalla perdurante violazione degli obblighi tributari è gravemente inadempiente rappresentando uno dei primi doveri dell'amministratore il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali.
Accertato il mancato pagamento delle imposte spetta all'amministratore dimostrare la sua mancanza di colpa, è stato infatti condivisibilmente osservato che “in caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'atto costitutivo o dalla legge, la responsabilità degli amministratori di una società può essere esclusa solo nel caso, previsto dall'art.
1218 c.c., in cui l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile e che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore” (cfr. Cass. Civ. n. 5105 del 5.03.2014). Merita infine di essere ricordato – al fine di circoscrivere le situazioni che possono escludere la responsabilità dell'amministratore - anche quell'orientamento della giurisprudenza penale di legittimità secondo cui anche una situazione di crisi di liquidità del contribuente (nel caso di specie un'impresa), può giustificare e comportare l'assoluzione, solo se questi sia in grado di provare che per lui non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie al corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli al suo patrimonio personale (come per esempio, la vendita di beni aziendali o degli stock di magazzino), dirette a consentirgli di recuperare le somme (cfr. Cass. n.
15416 del 4.04.2014)
Tanto premesso emerge dall'analisi delle cartelle di pagamento che la Società ha omesso il pagamento degli oneri fiscali e tributari, senza che alcuno dei convenuti abbia fornito alcuna evidenza che tale circostanza sia dipesa da una situazione eccezionale rispetto alla quale nessun intervento avrebbe consentito il recupero delle somme.
L'organo gestorio, in particolare, oltre a non aver provveduto a far sì che la Società pagasse i debiti erariali, non ha nemmeno assunto alcuna condotta (tempestiva liquidazione o accesso a procedura concorsuale) volta ad evitare o limitare il danno determinato da tali debitorie verso l'erario, così di fatto violando gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale anche nei confronti dei creditori, a garanzia dei quali detto patrimonio è posto.
Parimenti il Collegio Sindacale, quale organo di controllo, non ha attivato alcuno strumento per rimediare alla discutibile gestione della società.
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Trattasi di responsabilità che va sicuramente ascritta ai componenti dell'organo gestorio in carica relativamente agli anni cui le pretese tributarie fanno riferimento, CP_6
e nonché agli invariati componenti del
[...] CP_1 Controparte_7
Con collegio sindacale, e . Controparte_2 CP_3 P_
In ordine alle contestazioni mosse circa l'assenza di specifiche deleghe esecutive da parte degli amministratori (che, tra l'altro ha sempre rivestito la qualifica di CP_6 presidente del consiglio di amministrazione fino alla messa in liquidazione) e CP_7 deve ritenersi che la stessa non appare sufficiente ad escludere un addebito di responsabilità, atteso che gli amministratori – ancorché privi di poteri esecutivi - sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
Trattandosi di condotta pregiudizievole per i creditori sociali, ritenuta provata la colpa degli amministratori, risulta irrilevante la prescrizione dell'azione sociale eccepita dal convenuto CP_7
Ancora, non possono andare esenti da responsabilità i componenti dell'organo di controllo, attesa la loro perdurante inerzia a fronte delle gravi irregolarità riscontrate, risultando assolutamente insufficienti le giustificazioni addotte circa la sufficienza dell'iscrizione a bilancio delle tasse e imposte, l'assenza di liquidità della società, circostanza che, come già chiarito, non è sufficiente a giustificare il mancato pagamento delle imposte (salvo l'ipotesi in cui venga dimostrata il carattere improvviso e non preventivabile della crisi di liquidità, elementi sicuramente non ricorrenti nel caso in esame).
Sul punto, vanno rimeditate le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, atteso che la perdurante crisi finanziaria della società non rappresenta elemento idoneo ad escludere la responsabilità dell'organo di controllo, dovendo, anzi, indurre quest'ultimo ad attivarsi per limitare il danno conseguente al mancato pagamento delle imposte.
Del resto, non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei
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poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori (in termini Cass.
Cass. civ. Sez. I Sent., 12/07/2019).
Deve ritenersi, infine, sussistente il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci e le condotte illecite poste in essere dall'amministratore – secondo il criterio della probabilità causale proprio della causalità civile – tenuto conto che l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, considerando tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile (cfr. Cass. da ultimo citata).
Relativamente al quantum, deve preliminarmente chiarirsi che il danno non può che essere limitato all'importo dovuto per sanzioni ed interessi dovendosi escludere dalla sua quantificazione la somma che la società avrebbe dovuto in ogni caso corrispondere.
In proposito, si riporta quanto osservato dal CTU nominato nella propria relazione, con riferimento in particolare alla prima cartella di pagamento n. 09220130002533437000
(erroneamente indicata nella relazione come n. 09220130002533430000): «La prima cartella di pagamento (allegato 12 atto di citazione) fa riferimento all'IVA per il periodo
d'imposta 2005. La cartella riporta l'imposta di € 727.471,00, interessi di € 166.376,60
e sanzioni pecuniarie per € 909.338,75. Tra le motivazioni del ruolo si legge
“ACCERTAMENTO MODELLO UNICO – Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento
n. RG. 3030200990/2008 anno 2005 notificato il 24.12.2008. Gli importi indicati sono dovuti a seguito di decisione della commissione tributaria regionale N. 148/01/12 depositata in data 12/11/2012”. La curatela con propria nota del 01.02.2013 riferisce al
Giudice Delegato di “non disporre di alcun idoneo elemento per ricorrere avverso la pretesa Esattoriale” chiedendo di non proporre opposizione.
Dalla documentazione esaminata, la scrivente ha potuto rilevare che la società
[...]
negli anni 2004 e 2005 ha maturato un significativo credito IVA poi chiesto Parte_6
a rimborso. Per il 2004 il credito IVA maturato è di € 992.288,00, chiesto a rimborso per
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€ 900.000,00. L'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento ha rettificato in diminuzione l'Iva a credito asserendo una indebita detrazione per € 785.987,00.
L'accertamento è stato impugnato dalla società e il 19.02.2007, con sentenza depositata il 19.03.2007, la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza ha accolto il ricorso
(pag. 19 del bilancio al 31/12/2007). Tale esito è stato ribaltato. dalla Commissione
Regionale (nota integrativa al bilancio 31/12/2010). Nella relazione dei commissari giudiziali si legge a pagina 21 che le somme iscritte a ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria sono superiori a quelle esposte nell'avviso di accertamento. Il credito di € 900.000,00 per il 2004 viene decurtato di € 785.987,00 dall'Amministrazione finanziaria ma comunque vi è un residuo di € 114.013,00
(=900.000,00-785.987). Avverso la sentenza 282/01/2010 del 19.11.2010 della
Commissione Tributaria Regionale, l'Avv. (presidente CdA) conferisce CP_6 mandato all'Avv. Berardi per presentare ricorso in Cassazione. Con Sentenza n. 28324 del 07.11.2018 la Cassazione accoglie il ricorso della e rinvia Parte_6 alla Commissione Regionale. Il curatore, informato dal legale, riassume il contenzioso innanzi alla Commissione Regionale che, accogliendo le motivazioni della Cassazione, rigetta il ricorso dell'amministrazione finanziaria. L'Agenzia ricorre in Cassazione e ad oggi il contenzioso per rimborso IVA 2004 è ancora pendente».
Vicende analoghe hanno interessato, dunque, il credito IVA relativo all'anno 2005: «Nel
2005 il credito IVA annuale maturato dalla società è di € 1.231.615,00 chiesto a rimborso per € 545.624,00. L'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n.
RG3030200990/2008 del 18.12.2008 ricalcola il credito IVA spettante in €€ 545.62400
(allegato 5 fascicolo . Non riconosce l'importo di € Controparte_30
727.471,00 ritenendo provenire da fatture inesistenti e procede, seguendo un iter logico non di facile comprensione, a riconoscere € 450.000,00 quale rimborso non concesso ed
a rideterminare una maggiore imposta per € 277.471,00. Tanto si legge a pagina 11 dell'avviso di accertamento: la richiesta del debito IVA può essere definita con il pagamento di Euro 277.471,00 oltre interessi per € 21.072,59 e sanzioni ridotte ad un terzo di € 227.334,69. Il predetto avviso di accertamento è stato impugnato dalla
[...] innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza Parte_6 ottenendo esito favorevole. L'amministrazione finanziaria ha prodotto appello accolto dalla . La sentenza della Commissione Controparte_31
Regionale non è stata impugnata.
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Il danno quantificato dalla curatela è inizialmente pari all'intero importo della cartella sebbene, successivamente, a seguito provvedimento di sgravio del 09.06.2014 di €
552.917,46 (di cui € 450.000,00 per capitale ed € 102.917,46 per interessi), è stato rideterminato in € 1.334.122,89 comprensivo di sanzioni ed interessi per €
1.056.651,87. Relativamente alla richiesta della curatela per il credito IVA 2005, la scrivente riporta quanto già disposto dal Tribunale di Potenza a seguito della richiesta avanzata dalla curatela per il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di quale sindaco effettivo nel il periodo 01.12.2004 - data P_ fallimento.
Con un primo decreto del 10.11.2015, il G.I. ha ridotto la quantificazione del danno in €
1.767.402,57. Tale importo è pari a tutte le poste di debito chieste dalla curatela limitatamente alla sola quota di interessi e sanzioni esposte nelle cartelle esattoriali, al netto degli sgravi che la curatela ha ottenuto dall'Agenzia delle Entrate per complessivi
€ 622.793,08, comprensivo anche dello sgravio per il credito IVA 2005. Avverso il provvedimento di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, il Rag. ha proposto reclamo. In quella sede è stato P_ appurato dal collegio che gli amministratori della società non sono Parte_6 rimasti inerti, omettendo di effettuare versamenti di imposta, come evidenziato dalla curatela, in quanto la pretesa tributaria deriva dal mancato riconoscimento di una parte dell'iva maturata a credito mediante detrazione prevista dall'art. 19 del DPR 633/1972
e chiesta a rimborso. I giudici del Tribunale di Potenza riconoscono che in merito alla cartella IVA 2005, gli amministratori si sono attivati e che quindi alcuna omissione da parte degli stessi è ravvisabile, conseguentemente anche la connessa colpevole inerzia ravvisata dal giudice di prime cure a carico del collegio sindacale decade. La responsabilità nei confronti di viene ridotta e quantificata in € P_
701.750,58 cioè € 1.767.402,57 dal quale vanno detratti gli importi di € 1.056.654,87
(relativi ad interessi e sanzioni per credito IVA 2005 e di € 9.000,12 per sanzione amministrativa). Non è stata rilevata alcuna responsabilità addebitabile al Consiglio di
Amministrazione e al collegio sindacale in merito alla cartella n.
09220130002533430000 (rectius cartella n. 09220130002533437000)».
Il Collegio ritiene di fare proprie le conclusioni cui è giunto il consulente, dovendosi considerare non sufficientemente provati gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata dalla curatela (inadempimento – danno – nesso causale) con riferimento alla indebita detrazione del credito iva e al successivo accertamento fiscale
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relativamente all'anno 2005, considerando che per la medesima operazione riferibile all'anno 2004 la vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa, con esiti contrastanti nei diversi gradi di giudizio (alcuni dei quali sicuramente favorevoli per la società e, dunque, per i singoli amministratori e sindaci).
In particolare, si rileva come, nel caso in esame, l'asserita illegittimità della operazione di detrazione fiscale operata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972 – sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nel proprio avviso di accertamento notificato dalla società in data 24.12.2008 – è stata negata dalla Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della società annullando l'avviso di accertamento. La Commissione
Tributaria Regionale, tuttavia, giunge ad opposte conclusioni, ritenendo illegittima l'operazione fiscale eseguita dagli amministratori, decisione intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento della società Parte_6
Né può ritenersi che l'addebito di responsabilità sia comunque ascrivibile ai convenuti in ragione della possibilità di autonoma impugnazione della decisione della Commissione
Tributaria Regionale, nonostante l'acquiescenza del curatore, atteso che non può ravvisarsi alcun automatismo tra la mancata impugnazione della decisione e la produzione del danno nel patrimonio sociale, essendo onere del curatore dimostrare in concreto tanto l'esistenza del danno quanto il nesso causale tra il lamentato inadempimento ed il danno prodotto.
Vanno, invece, riconosciute le ulteriori poste richieste dalla curatela (al netto delle cartelle oggetto di sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria) e, pertanto, il danno complessivo derivante dal mancato pagamento di imposte e tasse ammonta, limitatamente alla quota richiesta per sanzioni ed interessi, a € 9.000,12 di cui alla cartella n.
07020120005551414001; € 1.741,34 di cui alla cartella n. 0922012002623424000; €
595,53 di cui alla cartella n. 09222120001548866000; € 89.488,005 di cui alla cartella n.
09220130004213125000, per un totale di € 100.825,005 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto sino al saldo .
Non possono trovare accoglimento le ulteriori contestazioni mosse dai convenuti in ordine all'assenza di liquidità, per le ragioni già chiarite (non trattandosi di circostanza sufficiente ad escludere l'imputabilità della violazione degli obblighi fiscali) nonché quelli concernenti la eventuale ripartizione interna delle mansioni (eventualmente affidate ad altri soggetti, dovendosi peraltro, in proposito evidenziarsi l'assoluta inutilizzabilità del documento depositato con la comparsa conclusionale dal , premendo CP_1
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evidenziare che l'eventuale corresponsabilità di altri soggetti (ancorché eventualmente ingeriti nella gestione societaria in via di fatto) non è idonea ad escludere, in ogni caso, la responsabilità dei soggetti formalmente investiti della carica gestoria ovvero di quella di controllo.
In merito, è il caso di sottolineare che, per giurisprudenza costante, l'eventuale intromissione nella gestione della società, in via di fatto, di soggetti estranei alla compagine degli organi societari, non esonera coloro che sono investiti della carica da responsabilità, configurandosi, al più, una corresponsabilità solidale tra l'organo effettivo e quello di fatto.
La difesa del convenuto in particolare, fondata sulla non riferibilità a sé CP_1 medesimo delle condotte di mala gestio – specie con riferimento alle decisioni assunte in vista del concordato preventivo, successivamente alla liquidazione della società – non costituisce alcuna valida giustificazione, anzi svilisce proprio il senso della carica rivestita in ragione del fatto che l'amministratore di diritto è investito – per carica formale e sostanziale - di tutti i poteri di controllo e di gestione della società, al pari della carica di liquidatore assunta, peraltro, individualmente dal solo CP_1
A carico degli amministratori di diritto, anche non esecutivi, è posto ai sensi dell'articolo
2392 c.c. un obbligo di controllo e un dovere di agire informati che non li autorizza di certo a disinteressarsi dell'amministrazione della società per la semplice presenza di amministratori di fatto, e ciò senza scomodare le numerose pronunce della Cassazione che traslano il contenuto della norma di legge invocata (Cass. 26.1.2018 n.2038, e Cass.
21.8.2016 n. 17441).
L'essere stato solo un amministratore apparente in sostanza non rappresenta alcuna valida difesa in favore dei convenuti e non integra alcuna esimente, essendo questi responsabili, in forza del mandato gestorio che li lega alla società, anche di ogni attività compiuta dagli amministratori (o liquidatori) di fatto, senza che ciò integri alcuna responsabilità oggettiva, ma una precisa responsabilità per aver consentito che altri si ingerissero nell'amministrazione societaria rispondendo, in caso di mala gestio di costoro, delle loro azioni, per omesso controllo, ovvero per averne consentito l'ingerenza.
In definitiva, l'esistenza di soggetti che agiscano in via di fatto che in concreto compia tutti gli atti di comporta non certo l'esenzione da responsabilità dei responsabili di diritto, ma la corresponsabilità solidale di entrambi.
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Non ci sono, invece, sufficienti elementi per ritenere fondata la domanda di responsabilità nei confronti del convenuto in considerazione della breve durata Controparte_5 dell'incarico ad amministratore (dal 03.08.2010 al 21.02.2011) e della riferibilità di tutte le cartelle di pagamento a periodi di esercizio anteriori all'assunzione della carica.
§2. Affitto ramo di azienda e vendita magazzino - strumentalità e insostenibilità della richiesta di concordato preventivo.
La curatela attrice lamenta come la società fallita, con contratto registrato il 15.02.2011 concedeva in fitto alla il proprio ramo d'azienda, ivi compresi Controparte_15
i brevetti, gli impianti, l'immobile, i macchinari, le attrezzature, e in generale tutti i beni mobili, materiali impiegati nell'attività produttiva, comprese le autovetture in uso ai dipendenti ed i macchinari necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale e produttiva;
sia se in piena proprietà della sia se utilizzati in forza di rapporti Parte_6 di locazione finanziaria o noleggio. In estrema sintesi l'organo amministrativo, ben consapevole del profondo stato di crisi in cui versava la società (cfr. verbale di assemblea soci dal 10/12/2011), si determina a concedere in affitto il descritto ramo d'azienda, per un canone annuo irrisorio di complessivi € 54.000,00 oltre IVA (di cui € 42.000,00 oltre
IVA per il ramo di azienda ed € 12.000,00 oltre IVA per l'affitto dell'immobile), pari allo
0,225% delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo patrimoniale, vincolando così l'unico vero “asset” patrimoniale disponibile per la soddisfazione dei creditori (da considerarsi già “concorsuali” posto che nella predetta delibera di assemblea si gettavano le basi per una procedura concorsuale, all. 19).
La si obbligava, altresì, i) a consegnare alla Controparte_15 Parte_6 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di fitto di ramo d'azienda su indicato, una fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta, per un importo pari a sei mensilità a garanzia del pagamento del canone stesso e dell'assolvimento di tutti gli obblighi: tale documento non è stato mai consegnato dalla ii) Controparte_15 ad acquistare tutto il magazzino di prodotti finiti della parte concedente, esistenti alla predetta data, di materie prime e semilavorate, prodotti in corso di lavorazione (anche presso terzi) e quant'altro necessario per l'importo di € 360.000,00 (vendita che si sarebbe ritenuta effettuata nel momento in cui l'affittuaria avrebbe prelevato i detti prodotti dal magazzino). È, quindi, palese e grave la mancanza di diligenza dell'organo amministrativo che, oltre a spogliare i creditori dell'unico e principale “asset” patrimoniale, non si preoccupa di acquisire preventivamente alla consegna del ramo di azienda la descritta fideiussione.
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Intervenuto il fallimento della preso atto del contenuto del Parte_6 contratto come sopra richiamato ed esaminate le scritture contabili della società fallita, il curatore accertava il mancato pagamento da parte della Controparte_15 dell'importo complessivo di € 407.370,00.
Solo in data 13/04/2012 la riscontrava le suddette missiva del Controparte_15 curatore e, riconosciuto preliminarmente il convenuto prezzo del magazzino pari a complessivi € 360.000,00, riferiva che nulla era dovuto alla curatela del fallimento
[...] per avere già onorato il proprio debito, allegando Parte_1 documentazione contabile certamente non riferibile alla fallita.
Relativamente alla documentazione inviata dalla società affittuaria, il curatore osservava:
(i) la nota di accredito n. 200076 era stata emessa in prossimità del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ed in violazione degli accordi contrattuali (cfr. art. 11 contratto di affitto d'azienda registrato il 15.02.2011), che prevedevano termini e modalità di vendita del magazzino: da cui era scaturito l'obbligo di emissione della fattura n. 200071 di € 360.000,00 da parte di;
(ii) la nota di Parte_1 accredito n. 200079 del 07.11.2011 non è opponibile al fallimento perché emessa in pendenza di procedura di concordato preventivo e senza 1'autorizzazione del G.D. e quindi in violazione della norma di cui all'art. 167 L.F.; (iii) la lettera del 21.03.2011 di contestazione della merce di cui alla citata fattura n.200071 è priva di data certa, né può avere valore la perizia dell'Ing. perché anch'essa priva di data certa Persona_2 antecedente all'apertura della procedura concorsuale e comunque giurata solo il 4 novembre 2011 e, quindi, pendente la procedura di concordalo preventivo;
(iv) per quanto attiene invece ai 62 assegni circolari, tutti emessi in data 05.04.2011, dell'importo complessivo di € 101.938,68, dall'esame delle scritture contabili della Parte_6 non risulta alcun incasso dei citati assegni che, seppur intestati a detta ultima
[...] società, sono però privi della dicitura “non trasferibile” e non vi è prova dell'avvenuto incasso da parte della (v) infine, quanto ai cinque bonifici (4 in Parte_6 data 27.05.2011 di complessivi € 47.000,00 e 1 in data 10.06.2011 di € 10.000,00), sono tutti. versamenti eseguiti da e come tali annotati nelle scritture contabili CP_16 della quale caparra in ragione del contratto preliminare di vendita Controparte_32 immobiliare del 19.05.2011 sottoscritto dalle dette due società. Pertanto, non imputabili quale acconto sul pagamento della cessione del magazzino tra la Parte_6
e la (all. 22) Controparte_17
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La curatela, pretendeva, inoltre, di imputare a titolo risarcitorio il mancato pagamento dei canoni maturati fino alla dichiarazione di fallimento (avvenuta con sentenza 2/2013), per cui ad oggi il credito vantato dal fallimento della nei confronti del Parte_6 fallimento della a titolo di canoni di affitto dell'azienda e del Controparte_15 capannone e a titoldoi cessione del magazzino, ammonta a complessivi € 463.51552 oltre interessi legali dalle singole scadenze alla dichiarazione di fallimento e rivalutazione monetaria come per legge.
L'addebito è sicuramente fondato sotto il profilo dell'an sia nei confronti dell'amministratore (che nelle more ha assunto la carica di liquidatore) che nei CP_1 confronti dei componenti del collegio sindacale ancora in carica ( CP_2 CP_3
. P_
Tale assunto trova conferma nell'ordinanza dell'11.11.2015 resa dal giudice del cautelare il quale rilevava che l'ing. a fronte della stipula del contratto di fitto di CP_1 ramo d'azienda avvenuto nella consapevolezza dell'apertura una imminente procedura concorsuale (come risulta dal contenuto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci svoltasi in data 10.02.2021, cfr. all.20), non pretendeva, dalla Controparte_15 la consegna, contrattualmente prevista, di apposita fideiussione bancaria a prima richiesta che, quest'ultima si era impegnata a rilasciare, né si attivava per il recupero dei crediti maturati dalla a titolo di canoni di affitto e per il recupero delle Parte_6 somme dovute dalla parte affittuaria a titolo di prezzo dei beni prelevati dal magazzino, secondo le pattuizioni contenute nel contratto;
crediti quantificabili in € 407.307,00 di cui
€ 360.000,00 a titolo di prezzo non riscosso dei beni esistenti in magazzino ed € 47.370,00
a titolo di canoni maturati alla data del fallimento della non Parte_6 riscossi.
Del resto, il Tribunale di Melfi, nel revocare l'ammissione della al Parte_6 concordato preventivo, rilevava che la stipula del contratto di affitto con la
[...]
unitamente alla stipula del preliminare di acquisto dei fabbricati CP_15 aziendali con la erano “espressione di un intento … diretto a frodare Controparte_16 le ragioni dei creditori”.
Anche in questo caso non sono condivisibili i rilievi mossi dai convenuti ed, in particolare, dal liquidatore in ordine alla predisposizione delle diverse CP_1 operazioni da parte di altri soggetti, trattandosi, si ribadisce, di circostanza comunque inidonea ad escludere la responsabilità del soggetto formalmente investito dell'incarico
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di liquidatore, nonché dal Collegio sindacale, ravvisandosi, ancora, omissioni gravemente colpose dell'organo di controllo che, manifestate “perplessità sulla proposta di contratto sottoposto all'assemblea in ordine sia all'ammontare dello stesso sia all'azienda affittuaria di nuova costituzione”, risultanti dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 10.02.2011 e nel verbale del collegio sindacale del 22.02.2011 (cfr. produzione del convenuto , avrebbe sicuramente dovuto intervenire in maniera più incisiva P_
(attivando gli strumenti all'uopo previsti dal legislatore, mediante l'eventuale impugnazione della delibera che autorizzava la sottoscrizione del contratto ovvero mediante una puntuale vigilanza sulla sua esecuzione, al fine di scongiurare la produzione e l'aggravamento del pregiudizio per la società e, dunque, per i creditori sociali), attesa l'evidente opacità dell'intera operazione [significativamente descritta dalla Curatela dando conto della singolare tempistica relativamente alla costituzione della CP_15
– appena qualche giorno prima della stipula del contratto di affitto del ramo di
[...] azienda (in data 02.02.2011, mentre il contratto è del 10.02.2011) – al pari dell'altra società coinvolta la – promissaria acquirente dell'opificio industriale – CP_16 costituita in data 28.04.2011, pochi giorni prima della stipula del contratto preliminare di compravendita dello stabilimento della la , inoltre, aveva quale Parte_6 CP_16 socio unico la Sig.ra che, in data 16.11.2011, assumeva anche Persona_3 la carica di presidente del CDA della ed entrambe le società avevano Controparte_15 sede legale in Milano alla via Donzetti n. 38 (la a far data dal Controparte_15
09.01.2012)].
Va esclusa, invece, la responsabilità degli altri convenuti ed, in particolare, degli amministratori e sebbene ancora in carica al momento della CP_6 CP_5 sottoscrizione del contrato di affitto, considerato che, dopo pochi giorni, la società veniva posta in liquidazione con contestuale nomina del solo ED in qualità di liquidatore, unico responsabile, dunque, della gestione delle vicende susseguenti alla sottoscrizione dell'accordo.
Relativamente al quantum il consulente nominato nega la possibilità di riconoscere la somma richiesta dalla curatela a titolo di prezzo per la cessione del magazzino rilevando come “Nel contratto di fitto all'art 11 - Gestione del magazzino si definisce l'impegno della smaltire le scorte di magazzino che rimangono escluse Controparte_15 dal contratto di fitto del ramo di azienda. La società affittuaria si impegna ad acquistare tutti i prodotti finiti presenti nel magazzino successivamente alla redazione di un inventario da sottoscrivere da entrambi le parti, da redigersi entro la data del
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28.03.2011 e con l'indicazione dei relativi prezzi di riferimento, tutto poi verificato da un terzo individuato di comune accordo. Nella citazione della curatela si legge che la
ha emesso in data 28.02.2011 la fattura n. 200071 dell'importo di € Parte_6
300.000,00 + IVA (= € 360.000,00). Tanto si rileva dalle due raccomandate trasmesse dalla curatela il 28.03.2012 (allegato 22) e il 18.04.2012 (allegato 23) per richiedere il pagamento della fattura di vendita delle rimanenze e del residuo canone di fitto. A tale richiesta, la con nota del 13.04.2012, pur riconoscendo il Controparte_15 prezzo convenuto per l'acquisto del magazzino, comunica che nulla è dovuto perché il corrispettivo è stato ridotto con successive note credito e il residuo è saldato con 62 assegni circolari emessi in data 05.04.2011 al liquidatore ltre a n. 5 bonifici CP_1 di cui 4 in data 27.02.2011 di complessivi € 47.000,00. La curatela, si legge, disconosce le ragioni della ed in particolare le successive note credito Controparte_15 emesse dalla rispettivamente la n. 20076 del 01.04.2011 Parte_6 dell'importo di € 103.019,69, perché emessa in prossimità del deposito della proposta di concordato e la n. 200079 emessa in data 07.11.2011 dell'importo di € 94.380,00 quest'ultima presumibilmente emessa successivamente a perizia giurata del 4.11.2011 dell'arch. , perché ricadente nel periodo di ammissione alla procedura di Persona_2 concordato. Tra la documentazione esaminata non è stato rivenuto alcun inventario con quantificazione di un corrispettivo per l'acquisto da parte della
[...] del magazzino della . La scrivente precisa che tra i CP_15 Parte_6 documenti depositati dalla curatela, a base della pretesa di € 360.000,00 sono state rinvenute unicamente le due raccomandate trasmesse alla Non Controparte_15
è stata allegata la risposta della e non si sa se alla stessa fosse Controparte_15 allegata ulteriore documentazione. Inoltre dal confronto tra quanto riportato nell'atto di citazione e la sentenza di condanna penale n. 05/2012 a carico di (allegata CP_1 dall'avv. Pollaci) si rilevano delle differenze. In entrambi i documenti si conferma
l'emissione della fattura di € 300.000,00 + IVA da parte della Parte_6 Pt_6 per la cessione delle magazzino (con causale “Rif. Ordine Lista 058248 del 2.3.2011”).
Nella sentenza, però, si fa riferimento ad una sola nota di credito dell'importo di €
78.000,00 con la causale “rettifica acquisizione giacenze di magazzino coma da Vs. raccomandata a mano del 21 marzo U.S. e dalla perizia giurata del 4.11.2011 dell'arch.
”. La seconda nota di credito, si legge nella sentenza, dell'importo di € Persona_2
461.668,47 è stata emessa dal liquidatore a storno di una fattura di € CP_1
900.000,00 riconducibile però ad altra società, la e quindi non CP_20 riferibile alla . La curatela disconosce due note di credito quale Parte_6
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riduzione del corrispettivo per la cessione del magazzino e addebita la responsabilità al liquidatore ed al collegio sindacale. La scrivente rileva che la verifica della contabilità
e quindi la corretta rilevazione dei fatti gestionali tra le quali rientra anche l'emissione di fatture e note credito è competenza del Revisore. Quindi in assenza di precisa e puntuale documentazione a supporto della pretesa della curatela e evidenziate le discordanze con quanto riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Potenza nulla si può riferire in merito alla quantificazione del danno riveniente dalla cessione del magazzino”.
A parere del Collegio, le conclusioni cui è giunto il consulente sono parzialmente condivisibili.
Invero, nel contratto sottoscritto dalle due società, la si impegnava Controparte_15 ad acquistare tutto il magazzino di prodotti finiti della esistenti alla data di Parte_6 consegna, nonché acquistare tutte le giacenze esistenti di materie prime semilavorate, prodotti in corso di lavorazione (anche presso terzi) e quant'altro necessario.
Per una esatta individuazione di tali prodotti, le parti si impegnavano a redigere un inventario della consegna che sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 28.03.2011, precisando che i beni giacenti in magazzino resteranno in proprietà della parte concedente fino al momento del prelevamento da parte della affittuaria e che i prodotti si riterranno venduti dalla parte concedente alla parte affittuaria nel momento in cui quest'ultima li preleverà dal magazzino e in quel momento si verificherà l'obbligo della parte affittuaria di pagare il prezzo. La parte affittuaria, in particolare, avrebbe dovuto comunicare mese per mese i quantitativi prelevati nel mese precedente che sarebbero stati poi fatturati dalla parte concedente sempre mensilmente.
È evidente che alcuna di tali prescrizioni è stata rispettata, né si rinviene documentazione in atti idonea a quantificare l'effettivo valore del magazzino, in concreto, trasferito alla affittuaria.
La quantificazione operata dal curatore, pari a 300.000,00 euro più iva, invero, trova esclusivo riferimento in una fattura unilateralmente formata dalla stessa che, Parte_6 come noto, non può costituire da sola prova idonea dell'esatta quantificazione del credito.
Del resto, non si comprende perché dovrebbe ritenersi prova idonea del credito la quantificazione unilaterale del valore del magazzino effettuata dalla e non Parte_6
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anche le successive note di credito, successivamente emesse, a decurtazione dell'originaria somma.
Pertanto, nel caso in esame, ritenuto possibile ricorrere al criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ., attesa l'evidente impossibilità di un'esatta determinazione dell'ammontare del danno, si ritiene che lo stesso vada quantomeno riconosciuto nella somma asseritamente pagata dalla del cui pagamento, tuttavia, non vi è Controparte_15 alcuna traccia nella contabilità della per un totale di € 158.938,68 (di cui Parte_6
101.938,68 per i 62 assegni circolari emessi dalla in data Controparte_15
05.04.2011, non incassati dalla ed € 57.000,00 per i bonifici effettuati da Parte_6 altra società, non riferibili, dunque, all'obbligo di pagamento del Controparte_16 magazzino gravante sulla società affittuaria).
A tale somma va aggiunto l'importo relativo ai canoni non pagati dalla CP_15
a titolo di affitto del ramo di azienda (e dell'immobile) per un totale
[...] complessivo, sino alla data dichiarativa di fallimento, di € 103.515,52.
Ne discende che il danno complessivamente ascrivibile alla vicenda de qua è pari ad
€ 262.454,20.
§2.1 Il concordato preventivo
Un ulteriore profilo di responsabilità denunciato dalla curatela attiene alla vicenda legata all'istanza di concordato preventivo: dettata soltanto dal malcelato intento di ritardare e procrastinare la dichiarazione di fallimento della La natura Parte_6 strumentale dell'istanza di concordato preventivo è resa palese dalla non fattibilità del piano, in quanto basato su promesse di acquisto e su fitti (ramo di azienda e opificio) da parte di soggetti ( . Ed del tutto privi dei Controparte_33 CP_16 requisiti economico-finanziari necessari ad adempiere alle obbligazioni assunte, come dimostrato poi dall'intervenuto fallimento della Controparte_17
La non fattibilità del piano su cui si fondava l'istanza di concordato preventivo e la non veridicità dei dati aziendali contenuti nel detto piano, asseverati dal dott. Parte_7 con la propria relazione ex art. 161, 3 co., L.F., veniva riscontrata e denunciata
[...] dai Commissari Giudiziali nella relazione/istanza ex artt. 172 e 173 L.F. (cfr. all.
9- pagg. da 96 a 106) e fatti propri dal Tribunale di Melfi nel decreto del 23=28/02/2012 con cui revocava l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della Parte_6 ed in cui, anche alla luce della gravità dei reati per i quali sono stati rinviati a giudizio gli
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amministratori della societa fallita (e delle altre societa collegate ,'A, e Parte_9
, espressamente affermava: “.. Appare inoltre difficile escludere Controparte_20 che gli illeciti segnalati non abbiano influito sulla rappresentazione dei dati aziendali contenuta nella relazione ex art. 161 comma 3° LF, che, già minata dai seri rilievi critici dei commissari – che il Collegio integralmente condivide siccome immuni da vizi logici
o di metodo – diventa completamente inaffidabile nella verificazione dei dati, incongrua nella motivaziane del giudizio di fattibilità e dunque inattendibile nelle sue conclusioni
...” (cfr. all. 10 - pag. 6 ult. cpv.).
L'istanza di concordato preventivo, come condivisibilmente osservato dalla Curatela, era, dunque, solo un modo per procrastinare l'inevitabile fallimento, nel tentativo di sottrarre alla massa dei creditori l'attivo ancora appartenente alla . Parte_1
La veridicità del piano e la fattibilità della proposta concordataria erano, infatti, minati ed esclusi dai rapporti opachi e poco cristallini intercorrenti tra i professionisti che assistevano la società e i soggetti che, a vario titolo, avrebbero Parte_6 dovuto, in base al piano del concordato, fornire la liquidità necessaria per l'attuazione di quest'ultimo ed il buon esito della procedura concordataria. A tal proposito, particolarmente significative appaiono, in quanto espressione di un intento da parte della di frodare le ragioni dei creditori, le vicende societarie riguardanti Parte_6 le ed che, lo si ricorda, erano Pt_4 Controparte_34 CP_35 rispettivamente affittuaria del ramo di azienda e promittente acquirente del fabbricato ad uso ìndustriale di proprietà della società, dapprima illustrate.
Del resto che la istanza di concordato preventivo fosse soltanto strumentale a ritardare il fallimento così da poter porre in essere numerosi atti in frode alle ragioni dei creditori: atti tutti riconducibili ad un unico centro decisionale e parte di un complesso disegno criminoso, è confermata dalla “relazione sull'attività svolta” datata 30/04/2012 e consegnata dallo stesso liquidatore, ing. ai curatori delle tre società CP_1 facenti parte del Gruppo LU (all. 24).
§3. Pagamenti preferenziali in violazione del principio della par condicio creditorum.
È proprio alla luce della non fattibilità del piano di concordato preventivo che va riconosciuta la responsabilità per l'esecuzione di pagamenti preferenziali immediatamente prima e in costanza della procedura di concordato, in favore di professionisti e società che avevano avuto un ruolo rilevante nella preparazione e attuazione del piano posto a fondamento dell'istanza di concordato preventivo.
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Detti pagamenti preferenziali venivano effettuati nell'anno 2011, per un ammontare complessivo di € 235.036,80, dalla in persona del liquidatore Parte_6 ing. senza autorizzazione degli organi della procedura in favore dei CP_1 seguenti soggetti:
- per un importo di € 95.054,73; Controparte_36
- Seeding S.r.l. per un importo complessivo di € 25.000,00;
- dott. per un importo complessivo di € 23.000,02; Parte_7
- dott. per un importo complessivo di € 56.737,40; Persona_8
- Avv. Libera Vona per un importo complessivo di € 19.226,00;
- dott. Rag. per un importo complessivo di € 10.000,00; P_
- dott. per un importo complessivo di € 1026,65; CP_37
- ing. per un importo complessivo di € 4.992,00. CP_38
Di tale addebito vanno ritenuti responsabili sia il liquidatore che i componenti CP_1 del collegio sindacale per omesso controllo, come condivisibilmente rilevato anche dal
CTU (cfr. pag. 27 della consulenza).
§4. Liti temerarie.
La curatela rileva ulteriore danno relativo a n. 2 contenziosi per recupero crediti nei confronti rispettivamente della società e Controparte_39
L'Ing. affida all'Avv. Libera Vona l'incarico di Controparte_40 CP_1 recuperare tali crediti nei confronti delle società clienti. Pertanto, l'avv. Vona in data
16/01/2012 presenta presso il Tribunale di Melfi un ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti della società per € 62.976,01. La Controparte_39 società convenuta in giudizio dimostra che tutta la fornitura di ceramica acquistata è stata saldata tranne un residuo di € 2.551,50 evidenziando che sarebbe stata sufficiente una richiesta di pagamento come da prassi commerciale evitando le spese del Decreto
Ingiuntivo.
L'avv. Vona in data 16/01/2012 presenta presso il Tribunale di Melfi ricorso per Decreto
Ingiuntivo nei confronti della società er il pagamento di € Controparte_40
139.771,95 relativo a n. 18 fatture. All'esito la convenuta ha dimostrato che 15 fatture sono state oggetto di cessione dalla agli istituti di credito BA Popolare Parte_6 dell'Emilia Romagna e UN. Delle 18 solo 3 fatture sono rimaste nel portafoglio della e regolarmente saldate con Bonifico BArio. La curatela lamenta che Parte_6
i decreti Ingiuntivi fondati su pretese inesistenti hanno determinato un danno nei confronti
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della massa dei creditori pari ad € 2.285,96 pari cioè ai compensi dell'Avv. Vona ammessi allo stato passivo del fallimento Parte_6
Letti gli atti di opposizione in cui si eccepiva l'avvenuto pagamento, il curatore avv.
onde evitare l'aggravio di ulteriori costi derivanti dalla soccombenza Parte_2 con condanna alle spese, non si costituiva nei giudizi di opposizione, rinunciando ai decreti ingiuntivi n. 17/12 del Tribunale di Melfi nei confronti della Controparte_39
e n. 22/12 sempre del Tribunale di Melfi nei confronti della
[...] P_1
[...]
Per l'attività svolta nell'interesse della società fallita nelle due procedure su indicate, l'avv.
Libera Vona proponeva due domande, fascicolate ai 52 e 53 dello stato passivo del fallimento della . (cfr. schede passivo all. 37), con cui chiedeva Parte_6
l'ammissione “in via privilegiata e in prededuzione” dell'importo di € 2.285,96 per la pratica contro la e di € 3.053,80 per quella relativa Controparte_39 alla All'esito dell'esame delle domande, su parere del curatore, il Controparte_41
G.D. al fallimento della ammetteva l'avv. Libera Vona al passivo Parte_6 del fallimento rispettivamente per gli importi di € 1.679,52 ed € 1.832,52 oltre IVA in via Cont privilegiata ex art. 2751 bis, n.2., c.c. nonché quest'ultima in chirografo (all.38).
E' evidente che tali importi costituiscono un aggravio del passivo con conseguente danno per la massa creditoria, di cui deve rispondere l'ing. che con il suo CP_1 comportamento imprudente ha compiuto atti di mala gestio consistenti nella proposizione dei su indicati procedimenti monitori per il recupero di crediti inesistenti in quanto già estinti che, viceversa, hanno avuto come unico effetto solo quello di creare nuovi debiti rappresentati dalle competenze professionali del legale incaricato.
In merito, si condividono, infine, le osservazioni del consulente circa l'assenza di responsabilità dell'organo di controllo (cfr. pag. 28 della consulenza), nonché in merito alla non riconoscibilità delle ulteriori spese legali – quale voce di danno – sostenute per appellare la sentenza dichiarativa di fallimento.
§5. Omessa consegna del denaro e valori da parte del liquidatore.
Altra fonte di responsabilità ascrivibile al liquidatore ing. rappresentata CP_1 dalla mancata consegna, in sede di inventario ex art. 87 L.F., del denaro esistente nella cassa della società nonché dei titoli e valori dalla stessa posseduti, così come risultanti
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dal bilancio al 31/12/2011 che nel quadro attività, sezione disponibilità liquide, indica il denaro presente in cassa in € 4.300.46 e la cassa assegni in € 183.977,84.
Viceversa, in sede di inventario, come si evince dal relativo verbale redatto in data 7 marzo 2012 (all. 39) su espressa richiesta dei curatori delle tre societa facenti parte del cd. Gruppo LU ( in lig. e in Parte_6 Controparte_20 CP_19 lig.), circa la consistenza di cassa e di titoli della societa fallita, l'ing. CP_1 espressamente dichiarava: “Le societa fallite, all'atto della dichiarazione di fallimento, non avevano alcuna disponibilita di cassa, né giacenza di alcun titolo di credito per
e , mentre per sono in possesso di Controparte_20 CP_19 Parte_6 un assegno bancario dell'imparto di € 15.000,00 tratto su UN BA posto a garanzia di pagamenti di eventuali insoluti del cliente . Mi riservo Controparte_43 di consegnarlo tempestivamente al curatore”.
Considerata l'attendibilità delle scritture contabili della società – non contestate - il mancato deposito delle giacenze di cassa rappresentano un elemento distrattivo addebitabile unicamente al liquidatore, con esclusione di ogni responsabilità del collegio sindacale, per un importo complessivo di € 173.278,30.
§6. La graduazione delle responsabilità nei rapporti interni.
Ai soli fini dell'eventuale esercizio del diritto di regresso, vista la specifica “domanda” svolta in via subordinata da tutti i convenuti per la graduazione delle rispettive responsabilità, il Collegio ritiene di poter differenziare la responsabilità dei convenuti tenuto conto della diversa posizione ricoperta (amministratore esecutivo-liquidatore per amministratori non esecutivi per e componenti CP_1 CP_6 Pt_10 dell'organo di controllo) e, dunque, della diversa efficienza causale delle relative condotte nella produzione di danno, riconoscendo, quanto all'addebito di responsabilità per i mancato pagamento di imposte e tasse il 50% di responsabilità in capo al il CP_1
30% in capo al e al quali amministratori privi di deleghe;
il 20% a CP_6 CP_7 carico dei componenti del collegio sindacale.
Parimenti per gli ulteriori addebiti imputabili al e ai membri del collegio CP_1 sindacale si ritiene che la responsabilità possa essere ripartita, rispettivamente, nella misura del 70 e del 30%, considerando anche le condotte – seppur insufficienti – poste in essere dal collegio sindacale per manifestare le criticità delle operazioni poste in essere dall'amministratore.
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LE SPESE.
Le spese di lite seguono la soccombenza, di tal ché vanno poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, utilizzando come base di computo il quantum decisum, con applicazione dei parametri di cui al DM
155/2014 e successive modificazioni.
Allo stesso modo, si liquidano le spese a carico del convenuto rispetto al P_ subprocedimento cautelare che l'ha visto soccombente sia nella fase introduttiva che in sede di reclamo, con applicazione dei parametri minimi considerando la natura incidentale del procedimento.
Con riferimento alla posizione di , unico convenuto non ritenuto Controparte_5 responsabile, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite considerato che il rivestiva formalmente la carica CP_5 di amministratore al momento della stipulazione del contratto con la Controparte_15 per cui appaiono comprensibili le ragioni che hanno indotto la Curatela a dirigere la
[...] propria pretesa anche nei confronti del suddetto amministratore.
PQM
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione delle domande, ex art. 306 cod. civ., avanzate dal
[...]
nei confronti dei convenuti non costituiti Parte_11 [...]
e Controparte_13 Controparte_14
2) Condanna CP_1 Controparte_6 Controparte_7 [...]
al pagamento, in solido tra CP_3 P_ Parte_12 loro, in favore del della somma di € Parte_11
100.825,005 rivalutazione monetaria dal 28.02.2012 ad oggi, oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo;
3) Condanna CP_1 Controparte_3 P_ Pt_12
, al pagamento, in solido tra loro, in favore del
[...] Parte_11
della somma di € 262.454,20 nonché di € 235.036,80, per un totale
[...] complessivo di € 497.491,00, oltre rivalutazione monetaria dal 28.02.2012 ad oggi,
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oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo;
4) Condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_11
della somma di € 2.285,96, € 3.053,80 ed €173.278,30, per un
[...] totale complessivo di € 178.618,06, oltre rivalutazione monetaria dal 28.02.2012 ad oggi, oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo;
5) Rigetta le domande avanzate nei confronti di;
Controparte_5
6) Condanna CP_1 Controparte_6 Controparte_7 [...]
al pagamento, in solido tra CP_3 P_ Parte_12 loro, in favore del , delle spese di lite Parte_11 che si liquidano complessivamente nella somma di € 29.193,00, oltre iva cpa e spese generali come per legge;
7) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il Parte_11
e ;
[...] Controparte_5
8) Condanna al pagamento, in favore del P_ Parte_11
, delle spese del procedimento cautelare che si liquidano
[...] complessivamente, compresa la fase di reclamo, in € 15.000,00, oltre iva cpa e spese generali come per legge;
9) Pone definitivamente a carico di tutte le parti, escluso il convenuto le spese di CP_5
CTU come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'08/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa dott.ssa Giulia Volpe
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Volpe Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Generoso Valitutti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3530/2013 (e 1163/2014 riunito) r.g.a.c.
PROMOSSA DA
c.f.: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Melfi - Area Industriale San Nicola, Via S. Nicola 16, in persona del i curatore pro tempore avv. rappresentato e difeso, in virtù di procedimento Parte_2 autorizzativo del 14=19/11/2013, dall'avv. Bruno Campione, giusta procura in calce all'atto introduttivo, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Mauro
Serra in Potenza alla Via N. Sauro n. 44
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
c.f. rappresentato per procura alle liti in CP_1 C.F._1 calce alla copia notificata dell'atto di citazione dagli avv.ti Mario Pollacci e dall'Avv.
Paolo Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via
Giovanni XXIII n. 7;
CONVENUTO
NONCHÉ
, c.f. , e , c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lucio Stocchetti e Carmine C.F._3
Perrone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Palazzo San Gervasio (Pz), alla via Griesi n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
3530/2013 r.g.a.c. Pag. 1
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta P_ C.F._4 mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato del 22.09.2016, dall'avv. Francesco Bonito Oliva e con quest'ultimo, domiciliato in Potenza alla Piazza della Costituzione italiana n. 42
CONVENUTO
NONCHÉ
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._5
Emanuele Brunetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla via
Giacomo Di Chirico n. 26, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 C.F._6
Ugo Bartaglia e dall'Avv. Clemente del Colli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Francesco Baracca n. 175, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e rispostaM
CONVENUTO
NONCHÉ
, c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_7 C.F._7 giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giuseppe Iannaccone e Serena
Cremonesi, nonché dall'avv. Vito Carella, presso il cui Studio, in Potenza, Via dei
Frassini n. 5, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
OGGETTO: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 04.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, conveniva dinanzi all'intestata giustizia i seguenti Parte_3 convenuti: ; ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3 P_
; Controparte_5 Controparte_6
Esponeva nel contesto:
3530/2013 r.g.a.c. Pag. 2
a) Che con sentenza n. 5 del 28.02.2012 il Tribunale di Melfi dichiarava il fallimento della;
Parte_4
b) Che la veniva costituita in data 16.05.2001 con un capitale Parte_3 sociale, alla data del fallimento, deliberato, sottoscritto e versato per €
13.406.800,00;
c) Che l'oggetto sociale della fallita consisteva nella “fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti”;
d) Che la società è stata amministrata, dalla costituzione e fino alla dichiarazione di fallimento dai seguenti soggetti: ; ; Controparte_8 CP_9 CP_10
, ; ; ;
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_6 CP_1
; ; Controparte_13 Controparte_14 Controparte_7
; ;
[...] Controparte_5
e) Che il collegio sindacale è stato composto dal 24.11.2004 e sino alla liquidazione, da (Presidente del Collegio), e Controparte_2 Controparte_3 P_
(sindaci effettivi);
[...]
f) Che l'incarico di revisore dei conti è stato svolto dal 2007 ad oggi da Pt_5
;
[...]
g) Che l'analisi delle vicende della società hanno rivelato che l'operato degli amministratori e dei sindaci che si sono succeduti fino alla dichiarazione di fallimento è stato compiuto in palese violazione delle norme di legge in materia, integrando evidenti atti di mala gestio;
h) Che dalle scritture contabili e dai bilanci redatti dalla società, regolarmente approvati e depositati, è emerso che dal 2006 fino alla messa in liquidazione della società gli esercizi registravano notevoli perdite per la sproporzione tra i ricavi di vendita e i costi di produzione, non giustificati, peraltro, dal valore indicato in bilancio per le rimanenze di magazzino;
i) Che l'esercizio del 2010 si chiudeva una perdita di € 16.966.807,00;
j) Che, al fine di ritardare la dichiarazione di fallimento, verso la fine del 2009 la fallita, unitamente alle altre imprese del cosiddetto “Gruppo LU”, predisponeva un piano di ristrutturazione industriale e finanziaria, accedendo all'accordo di moratoria e ristrutturazione di cui all'atto per notar del Persona_1
02.08.2010, non ispirato da quei principi di oculatezza e prudenza che avrebbero dovuto contraddistinguerlo, prefigurando nei tre anni successivi una ripresa dell'attività produttiva e commerciale con conseguente incremento del giro di affari complessivo che in realtà non si è mai realizzato;
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k) Che con atto per Notar del 21.02.2011, iscritto presso la CCIAA di Per_1
Potenza in data 11.03.2011, la veniva posta in liquidazione e Parte_3 nominato quale liquidatore il Sig. CP_1
l) Che con decreto del 27.10.2001 il Tribunale di Melfi ammetteva la società, ancora in bonis, alla procedura di concordato preventivo che – anche all'esito della relazione dei commissari giudiziali ex art. 172 e 173 l.fall. – veniva revocata con decreto del 23.02.2013 e dichiarata contestualmente con separata sentenza il fallimento della società; con riferimento alle singole condotte di mala gestio osservava:
m) Il mancato pagamento per gli esercizi 2005-2011 di imposte e tasse per un ammontare complessivo di € 2.459.188,88, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora che ammontano ad € 1.265.877,71, con correlata responsabilità dei soggetti che si sono succeduti negli organi di gestione e controllo della società;
n) L'affitto del ramo di azienda in favore della con Controparte_15 contratto registrato il 15.02.2011, per un irrisorio canone annuale di 54.000,00 euro oltre iva (di cui 42.000,00 oltre iva per l'affitto del ramo di azienda e
12.000,00 oltre iva per l'affitto dell'immobile), pari allo 0,225% delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo patrimoniale, vincolando il vero “asset” patrimoniale disponibile per la soddisfazione dei creditori;
o) Che la si obbligava a prestare una fideiussione bancaria per Controparte_15
l'importo di sei mensilità, mai ottenuta dalla fallita, risultando inadempiente anche dell'obbligo assunto di acquistare l'intero magazzino di prodotti finiti della cedente per l'importo di € 360.000,00;
p) Che il curatore, esaminando le scritture contabili ed il contratto suddetto, accertava il mancato pagamento da parte della per Controparte_15
l'importo complessivo di € 407.370,00;
q) Che, preteso il pagamento da parte della quest'ultima Controparte_15 replicava , in data 13.04.2012, alle missive del curatore sostenendo che nulla era dovuto alla curatela del fallimento per avere essa Parte_1 già onorato il proprio debito, allegando documentazione contabile, in realtà, non riferibile alla fallita, atteso che: i) la nota di accredito n. 200076 era stata emessa in prossimità del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ed in violazione degli accordi contrattuali (cfr. art. 11 contratto di affitto d'azienda registrato il 15.02.2011), che prevedevano termini e modalità di vendita del
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magazzino: da cui era scaturito l'obbligo di emissione della fattura n. 200071 di
€ 360.000,00 da parte di;
(ii) la nota di accredito Parte_1
n. 200079 del 07.11.2011 non opponibile al fallimento perché emessa in pendenza di procedura di concordato preventivo e senza 1'autorizzazione del G.D. e quindi in violazione della norma di cui all'art. 167 L.F.; la lettera del 21.03.2011 di contestazione della merce di cui alla citata fattura n.200071 è priva di data certa, né può avere valore la perizia dell'ing. perché anch'essa priva di Persona_2 data certa antecedente all'apertura della procedura concorsuale e comunque giurata solo il 4 novembre 2011 e, quindi, pendente la procedura di concordato preventivo;
iii) per quanto attiene invece ai 62 assegni circolari, tutti emessi in data 05.04.2011, dell'importo complessivo di € 101.938,68, dall'esame delle scritture contabili della non risulta alcun incasso dei citati Parte_6 assegni che, seppur intestati a detta ultima società, sono però privi della dicitura
“non trasferibile” e non vi è prova dell'avvenuto incasso da parte della
[...]
(iv) infine, quanto ai cinque bonifici (quattro in data Parte_6
27.05.2011 di complessivi € 47.000,00 ed uno in data 10.06.2011 di € 10.000,00), sono tutti versamenti eseguiti da e come tali annotati nelle scritture CP_16 contabili della quale caparra in ragione del contratto Parte_6 preliminare di vendita immobiliare del 19.05.2011, sottoscritto dalle dette due società. Pertanto, non imputabili quale acconto sul pagamento della cessione del magazzino tra la e la (all. Parte_6 Controparte_17
22) Che, pertanto, essendo maturati altri canoni trimestrali fino alla dichiarazione di fallimento dell'affittuaria, il credito vantato dal fallimento della Parte_6 nei confronti del fallimento della a titolo di
[...] Controparte_15 canoni di affitto dell'azienda e del capannone e a titolo di cessione del magazzino, ammonta a complessivi € 463.51552 oltre interessi legali dalle singole scadenze alla dichiarazione di fallimento e rivalutazione monetaria come per legge;
r) Che, in relazione a tale vicenda, è evidente la responsabilità del liquidatore
[...]
CP_1
s) La responsabilità concernente la presentazione di una proposta di concordato preventivo avente l'unica finalità di ritardare la dichiarazione di fallimento, attesa la non fattibilità del piano, basato su promesse di acquisto e di affitto (del ramo di azienda e dell'opificio) da parte di soggetti ( e Controparte_15 [...]
privi dei requisiti economico-finanziari necessari ad adempiere alle CP_16
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obbligazioni assunte, come dimostrato dal successivo fallimento della
[...]
; Controparte_18
t) Che, non a caso, il Tribunale di Melfi, sulla base anche della relazione dei commissari giudiziali, tenuto conto anche delle vicende penali riguardanti gli amministratori della società fallita e delle altre società collegate e CP_19
revocava l'ammissione alla procedura con decreto del Controparte_20
28.02.2012;
u) Che, particolarmente significative, appaiono le vicende societarie riguardanti le società ed che erano, Controparte_17 CP_16 rispettivamente, affittuaria del ramo di azienda e promittente acquirente del fabbricato ad uso industriale di proprietà della società. In particolare, la società
[...] veniva costituita in data 28/04/2011, appena qualche giorno prima CP_16 della stipula del contratto preliminare di compravendita dell'opificio industriale di proprietà della società fallita, con un capitale sociale di € 10.000,00 con socio unico la sig.ra e con sede legale in Milano alla Via Persona_3
Donizzetti n. 38. Quest'ultima, con atto del 16/11/2011 (iscritto in data
11/01/2012) assumeva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della che veniva costituita il 02/02/2011 pochi giorni Controparte_15 prima della stipula del contratto di affitto del ramo di azienda e del capannone
(avvenuta in data 10/02/2011) e della messa in liquidazione della società
[...]
(avvenuta il 21/02/2011). Inoltre, anche la Parte_6 Controparte_17
a far data dal 09/01/2012, aveva una propria sede in Milano alla Via
[...]
Donizzetti n. 38. La singolare tempistica e la scarsa trasparenza della complessa operazione negoziale posta in essere dalle tre società, nonché l'apparente riconducibilità di queste ultime ad un unico centro decisionale, sono state poste dal Tribunale di Melfi a fondamento della decisione di revoca del concordato fallimentare;
v) Che la istanza di concordato preventivo fosse soltanto strumentale a ritardare il fallimento così da poter porre in essere numerosi atti in frode alle ragioni dei creditori: atti tutti riconducibili ad un unico centro decisionale e parte di un complesso disegno criminoso (oggi al vaglio della competente Autorità
Giudiziaria Penale), è confermata dalla “relazione sull'attività svolta” datata
30/04/2012 e consegnata dal liquidatore, ing. ai curatori delle CP_1 tre società facenti parte del Gruppo LU (all. 24);
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w) L'esistenza di pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, con responsabilità del liquidatore per un totale CP_1 complessivo di € 235.036.80;
x) La proposizione di liti giudiziarie temerarie con conseguente danno per la massa dei creditori relativamente all'instaurazione di due procedimenti monitori (la cui opposizione non è stata coltivata dalla curatela, attesa l'evidente infondatezza della pretesa monitoria, risultando i crediti già onorati dalle società ingiunte, rispetto alle quali l'Avv. Libera Vona ha proposto due domande di ammissione allo stato passivo del fallimento della per il pagamento delle proprie Parte_6 competenze professionali relative alla fase monitoria) e al recalmo innanzi alla corte di appello di Potenza della sentenza dichiarativa di fallimento della
[...]
rigettato con sentenza n. 49 dell'11.12.2012 con condanna della società Pt_6 alla refusione delle spese processuali in favore della curatela per l'ammontare complessivo di € 8.140,00;
y) L'omessa consegna del denaro e dei valori indicati in bilancio da parte del liquidatore per un ammontare complessivo di €4.300,46 per il Controparte_1 danaro e € 183.977,84 per la cassa assegni.
Sulla base di tali presupposti rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2392, 2394 c.c. e 146 L.F. dei convenuti per gli atti di mala gestio compiuti nell'amministrazione, gestione e controllo della società dall'anno 2005 al fallimento, cosi come analiticamente Parte_6 individuati e descritti nella parte motiva del presente atto;
2) per l'effetto condannare, per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto, tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti dal fallimento della ed Parte_6 in particolare i sigg.ri , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 P_
, in solido tra loro, al pagamento in favore del fallimento della
[...] Parte_6
in persona del curatore pro tempore avv. dell'importo
[...] Parte_2 complessivo di € 3.335.438,34, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al pagamento e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Costituitosi in giudizio, eccepiva: CP_1
- L'incompetenza del Tribunale Ordinario di Potenza in favore del Tribunale delle
Imprese di Potenza;
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- La genericità delle avverse deduzioni e la carenza di adeguato supporto probatorio;
- che l'attività di è stata fin dai suoi esordi svolta secondo piani Parte_6 industriali rivelatisi erronei ma che, comunque, avevano sempre ricevuto idoneo ed incontestato supporto finanziario della proprietà;
- che l'organo amministrativo, quanto meno per parte dell'ing. ha CP_1 posto in essere con l'avvallo pieno della proprietà quel piano industriale che la stessa aveva delineato e che la stessa aveva sempre finanziariamente sostenuto nonostante le gravi perdite accumulate;
- che appena la proprietà decise di “staccare la spina” al progetto dalla stessa avviato e sostenuto sempre su indicazione e con il sostegno (poi rivelatosi inconsistente) della proprietà venne avviato un piano di ristrutturazione aziendale e poi una proposta di concordato preventivo;
- che le condotte ascritte al come negligenti sono il frutto del mancato CP_1 supporto allo stesso che era stato promesso dalla proprietà e che, per lungo tempo era stato pacificamente accordato;
- di essersi occupato principalmente dell'attività tecnica sul prodotto mentre le politiche ed i negozi di attuazione del piano industriale delineato dalla proprietà sono state poste in essere da altri soggetti;
- di non essersi mai occupato dei pagamenti e adempimenti contabili/fiscali, predisposti in autonomia dall'ufficio amministrativo di concerto con la proprietà;
- che i mancati pagamenti sono dipesi dalla sopravvenuta carenza di cassa, laddove la proprietà aveva promesso la corresponsione di somme che poi non versò rendendo così impossibile la effettuazione dei pagamenti;
- di aver assunto l'incarico di liquidatore sebbene non in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico in quanto rassicurato dalla proprietà che sarebbe stato affiancato da uno staff di persone esperte e che, pertanto, nel secondo semestre del 2010, fu inviato in azienda, dal socio l'Ing. CP_7 [...] con il compito di ristrutturare e ottimizzare l'azienda e, per il suo tramite, Per_4 gli fu presentato il dott. quale esperto di liquidazioni Persona_5 societarie e procedure di concordato;
- che il Sig. prese in fattivo carico la gestione della Persona_5 liquidazione che solo formalmente faceva a carico al CP_1
- che il dott. fece pressioni affinché, al fine della liquidazione, fossero Per_5 conferiti mandati alla dott. della ditta SK UL di Prato che Persona_6
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si sarebbe occupata di tutta la parte amministrativa-finanziaria della società, alla dott.sa che si sarebbe occupata di tutta la parte inerente il Persona_7 personale, al dott. che si sarebbe interessato di bilanci e Parte_7 domanda di concordato, ed all'avv. Libera Vona che avrebbe seguito gli aspetti legali;
- Anche sulla fattibilità del piano su cui si fondava l'istanza di concordato preventivo valeva lo stesso discorso: tutta l'ideazione, la strutturazione e la conduzione della messa in liquidazione, della presentazione della domanda di concordato e tutta la loro gestione, a qualsiasi livello, fino alla presa in carico da parte dei curatori, è stata portata avanti dal dott. e dai soggetti che, su sua Per_5 indicazione il aveva nominato dando agli stessi ampi margini di CP_1 gestione;
- Circa i pagamenti preferenziali osservava che erano stati il dott. Persona_5
la dott. il dott. e l'avv. Libera Vona,
[...] Persona_6 Controparte_21 in base alle informazioni da essi detenute ed elaborate, a pianificare la scaletta dei pagamenti inducendo sul punto in errore l'ing. che, fiducioso CP_1 della loro professionalità, si limitava a dare attuazione al piano da essi predisposto;
- Rispetto alle liti temerarie osserva che nessuna responsabilità può essergli ascritta dato che “tutta le gestione di detti recuperi passò per l'asse , Controparte_22 salvo il rilascio di formale procura da parte dell'ing. ; CP_1
- Sull'omessa consegna di danaro e valori, deduceva che tutta la gestione contabile amministrativa nonché la redazione dei bilanci era affidata alla SK UL srl., per cui la sua convinzione che la società non avesse alcuna disponibilità di cassa nè giacenza di alcun titolo di credito gli derivava dalle informazioni comunicategli dalla SK UL /dott.ssa e dal dott. Per_6 Per_5
Ritenendo responsabili altri soggetti, dunque, chiedeva di essere autorizzato alla loro chiamata in causa (in particolare, di , , CP_10 CP_9 CP_23
Per_
[...] CP_24 Controparte_25 Controparte_26 Persona_5
Libera Vona), rassegnando Persona_6 Persona_7 Parte_7 le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare di rito, dichiarare la incompetenza a conoscere del merito della presente controversia a favore del Tribunale delle Imprese di Potenza.
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B) In via subordinata di rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi dei terzi, che si ritengono responsabili dei fatti descritti se ed in quanto avvenuti, dott. e dott. domiciliati in Modena che CP_10 CP_9 hanno agito in nome e per conto della società, ing. residente a [...]
Maranello (MO) direttore Generale che ha agito in nome e per conto della società, rag. res. a Sassuolo Direttore Amministrativo che ha agito in nome e CP_24 per conto della società, sig. Direttore Commerciale che ha agito in Controparte_25 nome e per conto della società, sig. responsabile degli acquisti che Controparte_26 ha agito in nome e per conto della società, dott. residente a [...]
Milano che ha gestito ed amministrato la liquidazione della società, dott. Per_6 della ditta SK UL di Prato che ha gestito la parte amministrativa-
[...] finanziaria della liquidazione della società, dott.sa che ha gestito Persona_7 la parte inerente il personale, al dott. che ha gestito la stesura Parte_7 dei bilanci e la presentazione della domanda di concordato, ed all'avv. Libera Vona che ha seguito le azioni di recupero e le transazioni con le controparti della società, al fine di accertare e dichiarare che essi sono tenuti a manlevare totalmente e/o parzialmente o comunque tenere indenne totalmente e/o parzialmente dall'ing.
[...] di quanto da quest'ultimo eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al CP_1 fallimento all'esito del presente giudizio nonché delle spese di Parte_6 causa ed, eventualmente, condannarli direttamente al risarcimento per i motivi sopra meglio elencati;
C) Nel merito: Rigettare le domande avverse in quanto inammissibili, nulle, illegittime e/o infondate in fatto e diritto;
D) Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle avverse eccezioni, accertare e dichiarare la responsabilità totale
o parziale dei terzi chiamati e condannarli al risarcimento del danno a favore dell'ing. CP_1
D) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituitisi in giudizio anche i convenuti e quali CP_2 CP_3 P_ componenti del collegio sindacale, deducevano:
a) L'improcedibilità dell'azione proposta dalla curatela per violazione dell'art. 146
l.fall. per mancato parere del comitato dei creditori;
b) La nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 cod. proc. civ.;
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c) La temerarietà dell'azione avanzata dalla curatela nei confronti dei sindaci, ex art. 96 cod. proc. civ.;
d) L'infondatezza dell'avversa domanda, non avendo i sindaci violato i doveri di vigilanza e controllo connessi alla propria funzione ex art. 2407 cod. civ.;
e) La mancata prova da parte della curatela attrice della sussistenza di violazioni dei doveri inerenti alla funzione sindacale nonché del nesso eziologico tra l'asserita omessa vigilanza ed il danno prodotto;
f) Il mancato coinvolgimento dei sindaci nelle vicende penali richiamate dalla curatela;
g) L'assenza di responsabilità in ordine ai singoli atti di mala gestio ex adverso denunciati;
h) L'indebita richiesta di risarcimento del danno, onnicomprensivamente considerato, a carico di tutti i convenuti in via solidale.
Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Potenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione
a) accogliere la richiesta di chiamata in causa del Revisore dei conti Dott. Pt_5
e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione non citati in quanto
[...] litis consorzio necessario;
b) accogliere le formulate eccezioni preliminari dichiarando la improcedibilità dell'azione proposta dalla curatela per la violazione di cui dell'art.146 L.F. nei confronti del Dott. , del Dott. e del dott. Controparte_2 Controparte_3 P_
;
[...]
c) in subordine, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande attoree per i motivi esposti nel presente atto, rigettandole;
d) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accertamento dei danni così come lamentati da controparte, rigettare la richiesta di condanna solidale e condannare i responsabili in proporzione dello specifico apporto causale dato da ciascuno alla vicenda, con espressa riserva, nella denegata ipotesi di condanna solidale dei convenuti, del diritto di rivalsa dei componenti del Collegio Sindacale nei riguardi del soggetto e/o di coloro che dovessero essere ritenuti responsabili in via esclusiva
o concorrente;
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e) In ogni caso condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., in solido con il Curatore
Fallimentare, il quale con il suo comportamento omissivo ha indotto in errore il
Tribunale Fallimentare ad intraprendere nei confronti dei Componenti del Collegio
Sindacale un'azione di responsabilità inesistente così come provata e documentata, oltre che alle spese al risarcimento dei danni da liquidarsi ad equo giudizio del
Tribunale adito;
f) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva, altresì, deducendo: Controparte_6
a) L'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese;
b) La nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 3 e 4 cod. proc. civ.
c) L'indebita trattazione indistinta, da parte della Curatela attrice, delle diverse condotte singolarmente individuabili in ragione dell'espletamento temporalmente orientato del mandato amministrativo e/o di controllo svolto;
d) La mancata considerazione delle vicende che hanno interessato il mercato edilizio nel medio-lungo periodo 2005/2013;
e) Di aver assunto compiti rappresentativi e non gestionali e di aver sempre svolto l'incarico con la dovuta diligenza;
f) L'erronea quantificazione del danno ipotizzato dalla curatela.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“voglia l'adito Tribunale
In via preliminare dichiarare l'incompeenza della sezione ordinaria dell'adito
Tribunale a favore di quella speciale per le cause societarie;
dichiarare la nullità delle domande formulate dal ai Parte_8 sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4, assumendo le conseguenti determinazioni previste dall'art. 164 cod. proc. civ. ;
nel merito, in principalità, rigettare le domande tutte di cui all'atto di citazione notificato il 2/XII/2013;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento dei danni così come emergeranno in corso di causa, contestandosene, comunque, sin da ora, la quantificazione operata dalla curatela attrice, rigettare la richiesta di condanna solidale e, viceversa, imputare il danno che verrà provato in capo ai responsabili in
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relazione allo specifico apporto causale dato da ciascuno alla vicenda, con espressa riserva, nella denegata ipotesi di condanna solidale dei convenuti, del diritto di regresso dell'esponente nei confronti del soggetto e/o di coloro che dovessero essere ritenuti responsabili in via esclusiva e concorrente, per l'effettivo apporto cuasale al danno che fosse dimostrato.
Con vittoria di spese e condanna del fallimento attoreo ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.”
Si costituiva, ancora, , deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_5 della domanda per estrema genericità della stessa;
di aver svolto il ruolo di componente del consiglio di amministrazione per il breve periodo dal 03.08.2010 al 21.02.2011; che alla data di assunzione dell'incarico (3.08.2010) la situazione patrimoniale della società era già irrimediabilmente compromessa;
che nessun atto di mala gestio descritto nella citazione introduttiva è riferibile al periodo di svolgimento dell'incarico; che il mancato pagamento di imposte e tasse è interamente riferibile a periodi antecedenti al 03.08.2010; che alcun rimprovero gli può essere mosso per la conclusione del contratto di fitto di azienda;
concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso cautelare in corso di causa, la Curatela agiva per ottenere sequestro conservativo nei confronti del convenuto per neutralizzare il rischio di CP_27 dispersione del suo patrimonio, accolto con ordinanza depositata in data 11.11.2015, confermata in sede di di reclamo, instaurato dal con ordinanza del 21.11.2017, P_ seppur con sensibile riduzione della somma fino alla cui concorrenza è stato ordinato il sequestro (da 1.767.402,57 a 701.750,58).
Con autonomo atto di citazione, la curatela agiva – sulla base delle medesime contestazioni – nei confronti di altri tre convenuti, Controparte_7 [...]
e iscritto al n. RG 1163/2014. Controparte_13 Controparte_14
Con ordinanza del 28.01.2015, pertanto, stante l'evidente connessione tra i procedimenti, veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. RG 1163/2014, successivamente instaurato e, contestualmente, disposta la rinnovazione delle citazioni nei confronti dei soggetti convenuti nel secondo giudizio, non perfezionatesi, nonché dichiarata inammissibile la richiesta di chiamata in causa formulata dai convenuti
CP_2 CP_3 P_
3530/2013 r.g.a.c. Pag. 13
Costituitosi, dunque, in giudizio il convenuto ha osservato: CP_7
i. La discutibile impostazione avversaria di trattare indistintamente tutte le posizioni dei vari soggetti coinvolti nell'amministrazione e nel controllo della società fallita;
ii. Di essere stato nominato amministratore in data 29.06.2007 e di aver svolto la carica sino al 25.05.2010, allorquando approvato il progetto di bilancio al
31.12.2009, cessava dalle proprie funzioni anche per scadenza naturale del mandato;
iii. Che il fallimento contesta all'esponente esclusivamente il fatto di aver concorso al compimento di presunte “irregolarità fiscali”, asseritamente consistite nel mancato pagamento, per gli esercizi 2005-2011, di imposte e tasse dovute da e produttive di sanzioni ed interessi di mora, Parte_6 come risultanti dalle menzionate cartelle esattoriali notificate da Equitalia
S.p.A.; iv. Che l'eventuale responsabilità andrà circoscritta ai soli esercizi in cui l'esponente ha effettivamente svolto il ruolo di amministratore, non potendosi lo stesso ritenere responsabile per condotte anteriori o posteriori a tali esercizi;
v. Che gli ulteriori fatti di mala gestio denunciati dalla curatela sono tutti successivi alla cessazione della carica;
vi. l'assenza di responsabilità in mancanza di informazioni (ricavabili dai bilanci ovvero dalle indicazioni fornite dagli organi di controllo) circa le irregolarità fiscali e previdenziali poi emerse dopo la cessazione dalla carica;
vii. la prescrizione dell'avversa azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e
2393 cod. civ. posto che, il dott. ha rassegnato le proprie dimissioni CP_7 dalla carica nel marzo 2010, rimanendo in prorogatio “forzata” (contenendo lo Statuto di la c.d. clausola “simul stabunt simul cadent”) sino Parte_6 all'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2009, avvenuta nell'ambito della riunione consigliare del 25 maggio 2010, mentre la notifica della citazione è stata effettuata il 15 giugno 2015, quindi oltre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione in questione, in mancanza di atti interruttivi anteriori;
viii. che l'azione esperibile dalla curatela nell'interesse dei creditori sociali è soggetta al più gravoso onere probatorio proprio della responsabilità aquiliana;
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ix. l'indebita assimilazione da parte della curatela di tutti i convenuti, senza considerare la posizione di ciascuno ed in particolare quella dell'esponente quale amministrazione privo di deleghe esecutive, in contrasto con i principi introdotti dalla riforma del diritto societario del 2003 e dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema;
x. l'infondatezza dell'avversa domanda sia nell'an che nel quantum; rassegnando, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutte le ragioni di cui in narrativa, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare la compiuta prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento ex artt. 2392 e 2393 c.c. e, per l'effetto, dichiarare estinto ogni diritto risarcitorio a tale titolo avanzato nei confronti del dott. Controparte_7
Nel merito:
in via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti, mandando assolto il dott. da ogni e CP_7 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte dal nei confronti del dott. accertare Parte_3 CP_7
e dichiarare il contributo causale fornito da quest'ultimo rispetto al verificarsi dei danni lamentati dal in relazione alle presunte “irregolarità fiscali” nel concorso Parte_3 con gli altri convenuti (e con i soggetti coinvolti in sede penale), ripartendo, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 1, c.c., l'importo che dovesse essere liquidato a titolo risarcitorio, tenuto conto: (i) del diverso periodo di carica dei vari soggetti;
(ii) del minimo contributo causale eventualmente fornito dal dott. quale amministratore CP_7 non esecutivo;
(iii) del fatto che la pretesa avversaria dovrà essere circoscritta alle sole sanzioni derivanti dall'omesso pagamento di imposte e tasse e ridotta alla luce di tutti i rilievi svolti in atti ed anche ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Con istanza del 14.12.2015, la curatela rinunciava alla domanda spiegata nei confronti dei convenuti non costituiti (avendo ricevuto apposita autorizzazione del Giudice
Delegato), in ragione delle difficoltà incontrate nell'esecuzione della notifica
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internazionale nei confronti di e Controparte_13 Controparte_14
[...]
Dopo numerosi rinvii (dovuti alla ricusazione del giudice istruttore dell'epoca, rigettata dal Tribunale con ordinanza del 23.02.2016, alle richieste di rinvio per la pendenza di trattative tra le parti, alla fase epidemiologica da COVID), con ordinanza del 18.07.2020 veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa dei terzi formulata dal convenuto e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. CP_1
Depositate le memorie, sottoposta alle parti una proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ.
(accettata solamente dalla curatela), rigettate le prove orali e l'ordine di esibizione
(ordinanza del 01/12/2021), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.02.2023, la prima celebrata dalla scrivente, veniva sottoposta alle parti la necessità – in mancanza di una definizione bonaria della controversia – di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, poi seguita con formulazione dei quesiti con ordinanza del
18.03.2023.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla sostituzione del consulente e alle richieste di proroga – attesa la evidente complessità, anche per il numero di parti coinvolte, delle operazioni peritali – depositata la consulenza tecnica in data 03.11.2024, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****************
ECCEZIONI PRELIMINARI.
§1. La competenza della Sezione Specializzata Imprese.
Sia il convenuto he il hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale CP_1 CP_6 adito in favore del Tribunale delle Imprese. Come noto, la ripartizione degli affari all'interno del medesimo Tribunale in cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa (come nel caso in esame, essendo il Tribunale di Potenza, tribunale distrettuale dotato della sezione specializzata) non rappresenta una questione di competenza in senso tecnico.
Infatti, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario;
rientrando, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso
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da quello ove la prima sia istituita (cfr., da ultimo, Cassazione civile , sez. I , 28/10/2021,
n. 30528).
Pertanto, nel caso in esame, essendo la sezione specializzata istituita nell'adito Tribunale ed essendo la causa ad essa assegnata non si pone alcun problema né di competenza in senso tecnico né di errata assegnazione della controversia a sezione diversa da quella specializzata.
§2. Le eccezioni preliminari sulla validità dell'atto introduttivo.
Tutti i convenuti hanno lamentato la genericità dell'atto di citazione introduttivo di entrambi i giudizi riuniti, chiedendone la dichiarazione di nullità ex art. 163 n. 3 e 4 cod. proc. civ., evidentemente non ritenuta fondata dai precedenti giudici istruttori.
Invero, ai sensi dell'art. 164 co. 4 cod. proc. civ. la citazione è nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 (la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo”.
L'eccezione, dunque, deve essere rigettata poiché, sebbene nella domanda introduttiva non vi sia analitica disamina dei profili di responsabilità ascritti a ciascuno dei convenuti, comunque le condotte di mala gestio sono state delineate in maniera precisa e dettagliata con l'indicazione degli organi sociali che le hanno avallate e della durata degli incarichi degli stessi. Resta questione di merito l'accertamento delle singole responsabilità, alla luce peraltro delle puntuali ed in alcuni casi ponderose difese che ciascuno dei convenuti costituiti ha ritenuto di formulare.
Nel caso di specie, l'atto di citazione si connota quindi per l'adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, essendo stati indicati in dettaglio tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari incombenti sull'organo amministrativo e su quello sindacale e sul liquidatore nel pieno rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Né può ritenersi che la curatela avrebbe dovuto specificare – come preteso dai convenuti
– il diverso apporto causale degli stessi nella produzione del danno, trattandosi di dato rilevante solo nei rapporti interni tra coobbligati, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso e non anche nei rapporti esterni in virtù del principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055 cod. civ.
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Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica) causalmente contribuito al realizzarsi del danno, scaturendo il vincolo obbligatorio solidale essenzialmente dall'unicità del fatto dannoso, secondo la regola di causalità ex art. 41 c.p. (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 16755/2024
e Cass. n. 5519/2024). Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma
1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. S.U. n. 13143/2022).
§2.1 L'ammissibilità dell'azione ex art. 146 l.fall.
Come documentalmente provato dalla curatela, l'azione è stata espressamente autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del comitato dei creditori, per cui va respinta l'eccezione sollevata dai componenti del collegio sindacale.
Peraltro, in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare (Cfr. Cass. n.
20637/2004). Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di autorizzazione all'azione da parte del comitato dei creditori non può essere condivisa.
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IL MERITO.
§1. La responsabilità degli amministratori: inquadramento generale.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f., proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore.
Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I,
23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Giur. Civ. Patavina, 2006). Controparte_28
Più precisamente si dice che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955, C. Co.Me.R. s.r.l. e altri, CED CP_29 Pt_1
Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Ebbene, l'amministratore di diritto della società per azioni (come statuisce l'art. 2392 co.
1 cod. civ.) risponde verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di doveri ad esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo.
Con la norma in esame, pertanto, il legislatore ribadisce il principio generale in base al quale la responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione dei suddetti obblighi, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
L'azione di responsabilità dei creditori, viceversa, si propone di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, in relazione all'obbligo della sua conservazione;
essa riveste natura di
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azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 cod. civ.
Orbene, tra gli obblighi esistenti in capo all'amministratore vi sono sicuramente quelli di tutelare il patrimonio sociale e conservare, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori.
Affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell'amministratore, occorre tuttavia che sia provata non solo l'illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso.
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, Fall. Coder Scarl
C. Bruno e altri, CED Cassazione, 2011).
La questione è stata infine definita con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha
l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso
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l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
§2.1 La responsabilità degli amministratori privi di poteri esecutivi.
Il Tribunale ritiene utile richiamare il consolidato orientamento in tema di responsabilità degli amministratori “non operativi” ovvero non dotati di deleghe operative, secondo cui
“(…) il vecchio testo dell'articolo 2392 c.c. contemplava l'obbligo degli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario, con conseguente responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento (eccettuato il caso di funzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori), ed imponeva un generale obbligo di vigilanza che faceva ricadere solidalmente sugli amministratori non operativi il pregiudizio cagionato dall'altrui condotta, quando fosse loro addebitabile la violazione di detto obbligo. (…) La riforma del 2003 ha però come si diceva modificato i termini della disciplina applicabile. Per un verso gli amministratori operativi rispondono non già quali mandatari, bensì in ragione della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico
e dalle loro specifiche competenze» (così il nuovo testo dell'articolo 2392, primo comma,
c.c.), il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore
è quella del secondo comma dell'articolo 1176 c.c., ragguagliata alle circostanze del caso. Per altro verso gli altri amministratori non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza. E non è senza ragione rammentare che tale scelta legislativa concernente la responsabilità di tali amministratori è stata motivata dall'intento di
«evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili» (tanto si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo numero 6 del 2003). Ed infatti, secondo l'attuale articolo 2392 c.c., «in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose». La norma uscita dalla riforma richiama dunque l'articolo 2381, terzo comma, che pone a carico degli amministratori, tra l'altro, l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo
e contabile della società «sulla base delle informazioni ricevute», e l'andamento della
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gestione «sulla base della relazione degli organi delegati». Ma il rinvio è da intendersi necessariamente esteso anche al sesto coma dell'articolo 2381 c.c., secondo il quale «gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società». Insomma, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza
(anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell'articolo 2381
c.c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori pagina 12 di 16 alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze»: altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato” (in questi termini
Cass. Civ. Sez.1, Sentenza n. 17441 del 31 agosto 2016 n. 17441/2016, sottolineature aggiunte).
§2.2 Segue: la responsabilità del collegio sindacale.
Ai sensi dell'art. 2403 cod. civ. “Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione [c.c. 2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [c.c.
2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
Il comportamento dei sindaci deve ispirarsi - ai sensi dell'art. 2407, c.
1 - al dovere di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico all'avveduto controllore, per cui essi sono
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tenuti ad assumere ogni iniziativa che, se pur non corrispondente ad un predeterminato obbligo di legge, appaia tuttavia, di volta in volta, necessaria all'assolvimento dei loro compiti istituzionali di controllo. L'obbligazione facente capo ai sindaci è un'obbligazione di mezzi e non di risultato: ciò significa che i sindaci devono esercitare in modo attivo i propri doveri di vigilanza e controllo, adottando tutti i poteri che il legislatore mette a loro disposizione per il controllo dell'amministrazione della società.
Proprio per questa ragione, per adempiere correttamente ai suaccennati doveri, il collegio sindacale non può limitarsi a segnalare formalmente agli altri organi sociali le irregolarità riscontrate ma deve altresì adottare tutti i possibili strumenti di reazione alle irregolarità medesime.
Pertanto sia all'inizio dell'incarico che, poi, periodicamente, il collegio sindacale è tenuto a: a) verificare che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e allo statuto;
b) definire la documentazione ritenuta rilevante per l'esercizio della propria attività di vigilanza.
Manifestazioni caratteristiche di questo dovere generale di controllare tutta l'attività sociale sono, oltre i c.d. poteri sostitutivi (convocazione dell'assemblea, ecc.): il potere di intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee (art. 2405), di impugnare le delibere dell'assemblea (art. 2377), quello di supplenza di quest'ultima nel caso di mancata riduzione del capitale sociale per predite (art. 2446, c. 2), quello di denunziare al Tribunale le gravi irregolarità nella gestione (art. 2409).
La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, inoltre, consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai criteri generali di razionalità economica posti dalla scienza dell'economia aziendale.
Il collegio, inoltre, deve ritenersi legittimato a prendere conoscenza non solamente degli atti riconducibili in senso stretto agli amministratori, «ma anche di tutti quei documenti e fatti che formano il sostrato dell'attività di gestione, ancorché riferibili ad altri collaboratori della società».
I SINGOLI ADDEBITI DI MALA GESTIO.
§1. Irregolarità fiscali – mancato pagamento imposte e tasse.
La curatela denunciava, in primo luogo, il mancato pagamento per gli esercizi 2005-2011 di imposte e tasse per un ammontare complessivo di € 2.459.188,88, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora che ammontano ad € 1.265.877,71 risultante dalle cartelle
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di pagamento notificate al curatore dall'agente per la riscossione, secondo il seguente prospetto:
Numero Cartella Totale Cartella Sanzioni e Anno di interessi riferimento
09220130002533437000 1.887.040,33 1.159.569,33 2005
07020120005551414001 9.000,12 9.000,12 2011
09220120002623424000 5.368,34 1.741,34 2008
09220120001548866000 1.973,41 2009
09220130003105989000 2.051,92 679,92 2009
09220120b08582401000 265.602,37 2009
09220130004513125000 269.199,44 89.488,05 2009
09220120004629792000 18.950,95 5.396.93 2009
TOTALE 2.459.188,88 1.265.877,71
In sede di prima memoria, la Curatela precisava che “il danno arrecato per omesso versamento dei tributi e delle sanzioni ed interessi, inizialmente quantificato da questa difesa nell'atto introduttivo del presente giudizio in € 2.459.188,88, va ridotto ad €
1.156.881,38” rilevando come “il debito di cui alla cartella n. 09220130002533437000,
a seguito del provvedimento di sgravio parziale adottato dall'Agenzia delle Entrate in data 09.06.2014 deve ritenersi ridotto ad € 1.334.122,89 (pari ad € 1.887.040,33 – che è
l'importo risultante dalla cartella – meno € 552.917,46 – che è l'importo sgravato), di cui € 1.056.651,87 per interessi e sanzioni;
che il debito di cui alla cartella
07020120005551414001 è pari ad € 9.000,12 per sanzioni ed interessi;
che il debito di cui alla cartella 09220120002623424000 è pari ad € 1.741,34 per sanzioni ed interessi, che il debito di cui alla cartella 09220120001548866000 è pari a zero per sanzioni ed interessi;
che i debiti di cui alla cartella 09220130003105989000 e alla cartella
0922012008582401000 sono stati oggetto di sgravio totale; che il debito di cui alla cartella 09220130004513125000 è pari ad € 89.488,05; che il debito di cui alla cartella
09220120004629792000 è stato oggetto di sgravio totale”.
Circa l'addebito in commento, deve condividersi l'orientamento secondo cui il versamento dei tributi rappresenta un obbligo specifico degli amministratori, in quanto imposto dalla legge, rientrante nei doveri di corretta gestione degli amministratori ex art. 3530/2013 r.g.a.c. Pag. 24
2392 c.c., è il rispetto della normativa fiscale e tributaria e quindi la regolarità dei pagamenti da questa imposta.
Invero, la condotta degli amministratori caratterizzata dalla perdurante violazione degli obblighi tributari è gravemente inadempiente rappresentando uno dei primi doveri dell'amministratore il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali.
Accertato il mancato pagamento delle imposte spetta all'amministratore dimostrare la sua mancanza di colpa, è stato infatti condivisibilmente osservato che “in caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'atto costitutivo o dalla legge, la responsabilità degli amministratori di una società può essere esclusa solo nel caso, previsto dall'art.
1218 c.c., in cui l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile e che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore” (cfr. Cass. Civ. n. 5105 del 5.03.2014). Merita infine di essere ricordato – al fine di circoscrivere le situazioni che possono escludere la responsabilità dell'amministratore - anche quell'orientamento della giurisprudenza penale di legittimità secondo cui anche una situazione di crisi di liquidità del contribuente (nel caso di specie un'impresa), può giustificare e comportare l'assoluzione, solo se questi sia in grado di provare che per lui non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie al corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli al suo patrimonio personale (come per esempio, la vendita di beni aziendali o degli stock di magazzino), dirette a consentirgli di recuperare le somme (cfr. Cass. n.
15416 del 4.04.2014)
Tanto premesso emerge dall'analisi delle cartelle di pagamento che la Società ha omesso il pagamento degli oneri fiscali e tributari, senza che alcuno dei convenuti abbia fornito alcuna evidenza che tale circostanza sia dipesa da una situazione eccezionale rispetto alla quale nessun intervento avrebbe consentito il recupero delle somme.
L'organo gestorio, in particolare, oltre a non aver provveduto a far sì che la Società pagasse i debiti erariali, non ha nemmeno assunto alcuna condotta (tempestiva liquidazione o accesso a procedura concorsuale) volta ad evitare o limitare il danno determinato da tali debitorie verso l'erario, così di fatto violando gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale anche nei confronti dei creditori, a garanzia dei quali detto patrimonio è posto.
Parimenti il Collegio Sindacale, quale organo di controllo, non ha attivato alcuno strumento per rimediare alla discutibile gestione della società.
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Trattasi di responsabilità che va sicuramente ascritta ai componenti dell'organo gestorio in carica relativamente agli anni cui le pretese tributarie fanno riferimento, CP_6
e nonché agli invariati componenti del
[...] CP_1 Controparte_7
Con collegio sindacale, e . Controparte_2 CP_3 P_
In ordine alle contestazioni mosse circa l'assenza di specifiche deleghe esecutive da parte degli amministratori (che, tra l'altro ha sempre rivestito la qualifica di CP_6 presidente del consiglio di amministrazione fino alla messa in liquidazione) e CP_7 deve ritenersi che la stessa non appare sufficiente ad escludere un addebito di responsabilità, atteso che gli amministratori – ancorché privi di poteri esecutivi - sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
Trattandosi di condotta pregiudizievole per i creditori sociali, ritenuta provata la colpa degli amministratori, risulta irrilevante la prescrizione dell'azione sociale eccepita dal convenuto CP_7
Ancora, non possono andare esenti da responsabilità i componenti dell'organo di controllo, attesa la loro perdurante inerzia a fronte delle gravi irregolarità riscontrate, risultando assolutamente insufficienti le giustificazioni addotte circa la sufficienza dell'iscrizione a bilancio delle tasse e imposte, l'assenza di liquidità della società, circostanza che, come già chiarito, non è sufficiente a giustificare il mancato pagamento delle imposte (salvo l'ipotesi in cui venga dimostrata il carattere improvviso e non preventivabile della crisi di liquidità, elementi sicuramente non ricorrenti nel caso in esame).
Sul punto, vanno rimeditate le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, atteso che la perdurante crisi finanziaria della società non rappresenta elemento idoneo ad escludere la responsabilità dell'organo di controllo, dovendo, anzi, indurre quest'ultimo ad attivarsi per limitare il danno conseguente al mancato pagamento delle imposte.
Del resto, non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei
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poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori (in termini Cass.
Cass. civ. Sez. I Sent., 12/07/2019).
Deve ritenersi, infine, sussistente il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci e le condotte illecite poste in essere dall'amministratore – secondo il criterio della probabilità causale proprio della causalità civile – tenuto conto che l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, considerando tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile (cfr. Cass. da ultimo citata).
Relativamente al quantum, deve preliminarmente chiarirsi che il danno non può che essere limitato all'importo dovuto per sanzioni ed interessi dovendosi escludere dalla sua quantificazione la somma che la società avrebbe dovuto in ogni caso corrispondere.
In proposito, si riporta quanto osservato dal CTU nominato nella propria relazione, con riferimento in particolare alla prima cartella di pagamento n. 09220130002533437000
(erroneamente indicata nella relazione come n. 09220130002533430000): «La prima cartella di pagamento (allegato 12 atto di citazione) fa riferimento all'IVA per il periodo
d'imposta 2005. La cartella riporta l'imposta di € 727.471,00, interessi di € 166.376,60
e sanzioni pecuniarie per € 909.338,75. Tra le motivazioni del ruolo si legge
“ACCERTAMENTO MODELLO UNICO – Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento
n. RG. 3030200990/2008 anno 2005 notificato il 24.12.2008. Gli importi indicati sono dovuti a seguito di decisione della commissione tributaria regionale N. 148/01/12 depositata in data 12/11/2012”. La curatela con propria nota del 01.02.2013 riferisce al
Giudice Delegato di “non disporre di alcun idoneo elemento per ricorrere avverso la pretesa Esattoriale” chiedendo di non proporre opposizione.
Dalla documentazione esaminata, la scrivente ha potuto rilevare che la società
[...]
negli anni 2004 e 2005 ha maturato un significativo credito IVA poi chiesto Parte_6
a rimborso. Per il 2004 il credito IVA maturato è di € 992.288,00, chiesto a rimborso per
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€ 900.000,00. L'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento ha rettificato in diminuzione l'Iva a credito asserendo una indebita detrazione per € 785.987,00.
L'accertamento è stato impugnato dalla società e il 19.02.2007, con sentenza depositata il 19.03.2007, la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza ha accolto il ricorso
(pag. 19 del bilancio al 31/12/2007). Tale esito è stato ribaltato. dalla Commissione
Regionale (nota integrativa al bilancio 31/12/2010). Nella relazione dei commissari giudiziali si legge a pagina 21 che le somme iscritte a ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria sono superiori a quelle esposte nell'avviso di accertamento. Il credito di € 900.000,00 per il 2004 viene decurtato di € 785.987,00 dall'Amministrazione finanziaria ma comunque vi è un residuo di € 114.013,00
(=900.000,00-785.987). Avverso la sentenza 282/01/2010 del 19.11.2010 della
Commissione Tributaria Regionale, l'Avv. (presidente CdA) conferisce CP_6 mandato all'Avv. Berardi per presentare ricorso in Cassazione. Con Sentenza n. 28324 del 07.11.2018 la Cassazione accoglie il ricorso della e rinvia Parte_6 alla Commissione Regionale. Il curatore, informato dal legale, riassume il contenzioso innanzi alla Commissione Regionale che, accogliendo le motivazioni della Cassazione, rigetta il ricorso dell'amministrazione finanziaria. L'Agenzia ricorre in Cassazione e ad oggi il contenzioso per rimborso IVA 2004 è ancora pendente».
Vicende analoghe hanno interessato, dunque, il credito IVA relativo all'anno 2005: «Nel
2005 il credito IVA annuale maturato dalla società è di € 1.231.615,00 chiesto a rimborso per € 545.624,00. L'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n.
RG3030200990/2008 del 18.12.2008 ricalcola il credito IVA spettante in €€ 545.62400
(allegato 5 fascicolo . Non riconosce l'importo di € Controparte_30
727.471,00 ritenendo provenire da fatture inesistenti e procede, seguendo un iter logico non di facile comprensione, a riconoscere € 450.000,00 quale rimborso non concesso ed
a rideterminare una maggiore imposta per € 277.471,00. Tanto si legge a pagina 11 dell'avviso di accertamento: la richiesta del debito IVA può essere definita con il pagamento di Euro 277.471,00 oltre interessi per € 21.072,59 e sanzioni ridotte ad un terzo di € 227.334,69. Il predetto avviso di accertamento è stato impugnato dalla
[...] innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza Parte_6 ottenendo esito favorevole. L'amministrazione finanziaria ha prodotto appello accolto dalla . La sentenza della Commissione Controparte_31
Regionale non è stata impugnata.
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Il danno quantificato dalla curatela è inizialmente pari all'intero importo della cartella sebbene, successivamente, a seguito provvedimento di sgravio del 09.06.2014 di €
552.917,46 (di cui € 450.000,00 per capitale ed € 102.917,46 per interessi), è stato rideterminato in € 1.334.122,89 comprensivo di sanzioni ed interessi per €
1.056.651,87. Relativamente alla richiesta della curatela per il credito IVA 2005, la scrivente riporta quanto già disposto dal Tribunale di Potenza a seguito della richiesta avanzata dalla curatela per il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di quale sindaco effettivo nel il periodo 01.12.2004 - data P_ fallimento.
Con un primo decreto del 10.11.2015, il G.I. ha ridotto la quantificazione del danno in €
1.767.402,57. Tale importo è pari a tutte le poste di debito chieste dalla curatela limitatamente alla sola quota di interessi e sanzioni esposte nelle cartelle esattoriali, al netto degli sgravi che la curatela ha ottenuto dall'Agenzia delle Entrate per complessivi
€ 622.793,08, comprensivo anche dello sgravio per il credito IVA 2005. Avverso il provvedimento di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, il Rag. ha proposto reclamo. In quella sede è stato P_ appurato dal collegio che gli amministratori della società non sono Parte_6 rimasti inerti, omettendo di effettuare versamenti di imposta, come evidenziato dalla curatela, in quanto la pretesa tributaria deriva dal mancato riconoscimento di una parte dell'iva maturata a credito mediante detrazione prevista dall'art. 19 del DPR 633/1972
e chiesta a rimborso. I giudici del Tribunale di Potenza riconoscono che in merito alla cartella IVA 2005, gli amministratori si sono attivati e che quindi alcuna omissione da parte degli stessi è ravvisabile, conseguentemente anche la connessa colpevole inerzia ravvisata dal giudice di prime cure a carico del collegio sindacale decade. La responsabilità nei confronti di viene ridotta e quantificata in € P_
701.750,58 cioè € 1.767.402,57 dal quale vanno detratti gli importi di € 1.056.654,87
(relativi ad interessi e sanzioni per credito IVA 2005 e di € 9.000,12 per sanzione amministrativa). Non è stata rilevata alcuna responsabilità addebitabile al Consiglio di
Amministrazione e al collegio sindacale in merito alla cartella n.
09220130002533430000 (rectius cartella n. 09220130002533437000)».
Il Collegio ritiene di fare proprie le conclusioni cui è giunto il consulente, dovendosi considerare non sufficientemente provati gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata dalla curatela (inadempimento – danno – nesso causale) con riferimento alla indebita detrazione del credito iva e al successivo accertamento fiscale
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relativamente all'anno 2005, considerando che per la medesima operazione riferibile all'anno 2004 la vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa, con esiti contrastanti nei diversi gradi di giudizio (alcuni dei quali sicuramente favorevoli per la società e, dunque, per i singoli amministratori e sindaci).
In particolare, si rileva come, nel caso in esame, l'asserita illegittimità della operazione di detrazione fiscale operata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972 – sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nel proprio avviso di accertamento notificato dalla società in data 24.12.2008 – è stata negata dalla Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della società annullando l'avviso di accertamento. La Commissione
Tributaria Regionale, tuttavia, giunge ad opposte conclusioni, ritenendo illegittima l'operazione fiscale eseguita dagli amministratori, decisione intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento della società Parte_6
Né può ritenersi che l'addebito di responsabilità sia comunque ascrivibile ai convenuti in ragione della possibilità di autonoma impugnazione della decisione della Commissione
Tributaria Regionale, nonostante l'acquiescenza del curatore, atteso che non può ravvisarsi alcun automatismo tra la mancata impugnazione della decisione e la produzione del danno nel patrimonio sociale, essendo onere del curatore dimostrare in concreto tanto l'esistenza del danno quanto il nesso causale tra il lamentato inadempimento ed il danno prodotto.
Vanno, invece, riconosciute le ulteriori poste richieste dalla curatela (al netto delle cartelle oggetto di sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria) e, pertanto, il danno complessivo derivante dal mancato pagamento di imposte e tasse ammonta, limitatamente alla quota richiesta per sanzioni ed interessi, a € 9.000,12 di cui alla cartella n.
07020120005551414001; € 1.741,34 di cui alla cartella n. 0922012002623424000; €
595,53 di cui alla cartella n. 09222120001548866000; € 89.488,005 di cui alla cartella n.
09220130004213125000, per un totale di € 100.825,005 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto sino al saldo .
Non possono trovare accoglimento le ulteriori contestazioni mosse dai convenuti in ordine all'assenza di liquidità, per le ragioni già chiarite (non trattandosi di circostanza sufficiente ad escludere l'imputabilità della violazione degli obblighi fiscali) nonché quelli concernenti la eventuale ripartizione interna delle mansioni (eventualmente affidate ad altri soggetti, dovendosi peraltro, in proposito evidenziarsi l'assoluta inutilizzabilità del documento depositato con la comparsa conclusionale dal , premendo CP_1
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evidenziare che l'eventuale corresponsabilità di altri soggetti (ancorché eventualmente ingeriti nella gestione societaria in via di fatto) non è idonea ad escludere, in ogni caso, la responsabilità dei soggetti formalmente investiti della carica gestoria ovvero di quella di controllo.
In merito, è il caso di sottolineare che, per giurisprudenza costante, l'eventuale intromissione nella gestione della società, in via di fatto, di soggetti estranei alla compagine degli organi societari, non esonera coloro che sono investiti della carica da responsabilità, configurandosi, al più, una corresponsabilità solidale tra l'organo effettivo e quello di fatto.
La difesa del convenuto in particolare, fondata sulla non riferibilità a sé CP_1 medesimo delle condotte di mala gestio – specie con riferimento alle decisioni assunte in vista del concordato preventivo, successivamente alla liquidazione della società – non costituisce alcuna valida giustificazione, anzi svilisce proprio il senso della carica rivestita in ragione del fatto che l'amministratore di diritto è investito – per carica formale e sostanziale - di tutti i poteri di controllo e di gestione della società, al pari della carica di liquidatore assunta, peraltro, individualmente dal solo CP_1
A carico degli amministratori di diritto, anche non esecutivi, è posto ai sensi dell'articolo
2392 c.c. un obbligo di controllo e un dovere di agire informati che non li autorizza di certo a disinteressarsi dell'amministrazione della società per la semplice presenza di amministratori di fatto, e ciò senza scomodare le numerose pronunce della Cassazione che traslano il contenuto della norma di legge invocata (Cass. 26.1.2018 n.2038, e Cass.
21.8.2016 n. 17441).
L'essere stato solo un amministratore apparente in sostanza non rappresenta alcuna valida difesa in favore dei convenuti e non integra alcuna esimente, essendo questi responsabili, in forza del mandato gestorio che li lega alla società, anche di ogni attività compiuta dagli amministratori (o liquidatori) di fatto, senza che ciò integri alcuna responsabilità oggettiva, ma una precisa responsabilità per aver consentito che altri si ingerissero nell'amministrazione societaria rispondendo, in caso di mala gestio di costoro, delle loro azioni, per omesso controllo, ovvero per averne consentito l'ingerenza.
In definitiva, l'esistenza di soggetti che agiscano in via di fatto che in concreto compia tutti gli atti di comporta non certo l'esenzione da responsabilità dei responsabili di diritto, ma la corresponsabilità solidale di entrambi.
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Non ci sono, invece, sufficienti elementi per ritenere fondata la domanda di responsabilità nei confronti del convenuto in considerazione della breve durata Controparte_5 dell'incarico ad amministratore (dal 03.08.2010 al 21.02.2011) e della riferibilità di tutte le cartelle di pagamento a periodi di esercizio anteriori all'assunzione della carica.
§2. Affitto ramo di azienda e vendita magazzino - strumentalità e insostenibilità della richiesta di concordato preventivo.
La curatela attrice lamenta come la società fallita, con contratto registrato il 15.02.2011 concedeva in fitto alla il proprio ramo d'azienda, ivi compresi Controparte_15
i brevetti, gli impianti, l'immobile, i macchinari, le attrezzature, e in generale tutti i beni mobili, materiali impiegati nell'attività produttiva, comprese le autovetture in uso ai dipendenti ed i macchinari necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale e produttiva;
sia se in piena proprietà della sia se utilizzati in forza di rapporti Parte_6 di locazione finanziaria o noleggio. In estrema sintesi l'organo amministrativo, ben consapevole del profondo stato di crisi in cui versava la società (cfr. verbale di assemblea soci dal 10/12/2011), si determina a concedere in affitto il descritto ramo d'azienda, per un canone annuo irrisorio di complessivi € 54.000,00 oltre IVA (di cui € 42.000,00 oltre
IVA per il ramo di azienda ed € 12.000,00 oltre IVA per l'affitto dell'immobile), pari allo
0,225% delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo patrimoniale, vincolando così l'unico vero “asset” patrimoniale disponibile per la soddisfazione dei creditori (da considerarsi già “concorsuali” posto che nella predetta delibera di assemblea si gettavano le basi per una procedura concorsuale, all. 19).
La si obbligava, altresì, i) a consegnare alla Controparte_15 Parte_6 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di fitto di ramo d'azienda su indicato, una fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta, per un importo pari a sei mensilità a garanzia del pagamento del canone stesso e dell'assolvimento di tutti gli obblighi: tale documento non è stato mai consegnato dalla ii) Controparte_15 ad acquistare tutto il magazzino di prodotti finiti della parte concedente, esistenti alla predetta data, di materie prime e semilavorate, prodotti in corso di lavorazione (anche presso terzi) e quant'altro necessario per l'importo di € 360.000,00 (vendita che si sarebbe ritenuta effettuata nel momento in cui l'affittuaria avrebbe prelevato i detti prodotti dal magazzino). È, quindi, palese e grave la mancanza di diligenza dell'organo amministrativo che, oltre a spogliare i creditori dell'unico e principale “asset” patrimoniale, non si preoccupa di acquisire preventivamente alla consegna del ramo di azienda la descritta fideiussione.
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Intervenuto il fallimento della preso atto del contenuto del Parte_6 contratto come sopra richiamato ed esaminate le scritture contabili della società fallita, il curatore accertava il mancato pagamento da parte della Controparte_15 dell'importo complessivo di € 407.370,00.
Solo in data 13/04/2012 la riscontrava le suddette missiva del Controparte_15 curatore e, riconosciuto preliminarmente il convenuto prezzo del magazzino pari a complessivi € 360.000,00, riferiva che nulla era dovuto alla curatela del fallimento
[...] per avere già onorato il proprio debito, allegando Parte_1 documentazione contabile certamente non riferibile alla fallita.
Relativamente alla documentazione inviata dalla società affittuaria, il curatore osservava:
(i) la nota di accredito n. 200076 era stata emessa in prossimità del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ed in violazione degli accordi contrattuali (cfr. art. 11 contratto di affitto d'azienda registrato il 15.02.2011), che prevedevano termini e modalità di vendita del magazzino: da cui era scaturito l'obbligo di emissione della fattura n. 200071 di € 360.000,00 da parte di;
(ii) la nota di Parte_1 accredito n. 200079 del 07.11.2011 non è opponibile al fallimento perché emessa in pendenza di procedura di concordato preventivo e senza 1'autorizzazione del G.D. e quindi in violazione della norma di cui all'art. 167 L.F.; (iii) la lettera del 21.03.2011 di contestazione della merce di cui alla citata fattura n.200071 è priva di data certa, né può avere valore la perizia dell'Ing. perché anch'essa priva di data certa Persona_2 antecedente all'apertura della procedura concorsuale e comunque giurata solo il 4 novembre 2011 e, quindi, pendente la procedura di concordalo preventivo;
(iv) per quanto attiene invece ai 62 assegni circolari, tutti emessi in data 05.04.2011, dell'importo complessivo di € 101.938,68, dall'esame delle scritture contabili della Parte_6 non risulta alcun incasso dei citati assegni che, seppur intestati a detta ultima
[...] società, sono però privi della dicitura “non trasferibile” e non vi è prova dell'avvenuto incasso da parte della (v) infine, quanto ai cinque bonifici (4 in Parte_6 data 27.05.2011 di complessivi € 47.000,00 e 1 in data 10.06.2011 di € 10.000,00), sono tutti. versamenti eseguiti da e come tali annotati nelle scritture contabili CP_16 della quale caparra in ragione del contratto preliminare di vendita Controparte_32 immobiliare del 19.05.2011 sottoscritto dalle dette due società. Pertanto, non imputabili quale acconto sul pagamento della cessione del magazzino tra la Parte_6
e la (all. 22) Controparte_17
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La curatela, pretendeva, inoltre, di imputare a titolo risarcitorio il mancato pagamento dei canoni maturati fino alla dichiarazione di fallimento (avvenuta con sentenza 2/2013), per cui ad oggi il credito vantato dal fallimento della nei confronti del Parte_6 fallimento della a titolo di canoni di affitto dell'azienda e del Controparte_15 capannone e a titoldoi cessione del magazzino, ammonta a complessivi € 463.51552 oltre interessi legali dalle singole scadenze alla dichiarazione di fallimento e rivalutazione monetaria come per legge.
L'addebito è sicuramente fondato sotto il profilo dell'an sia nei confronti dell'amministratore (che nelle more ha assunto la carica di liquidatore) che nei CP_1 confronti dei componenti del collegio sindacale ancora in carica ( CP_2 CP_3
. P_
Tale assunto trova conferma nell'ordinanza dell'11.11.2015 resa dal giudice del cautelare il quale rilevava che l'ing. a fronte della stipula del contratto di fitto di CP_1 ramo d'azienda avvenuto nella consapevolezza dell'apertura una imminente procedura concorsuale (come risulta dal contenuto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci svoltasi in data 10.02.2021, cfr. all.20), non pretendeva, dalla Controparte_15 la consegna, contrattualmente prevista, di apposita fideiussione bancaria a prima richiesta che, quest'ultima si era impegnata a rilasciare, né si attivava per il recupero dei crediti maturati dalla a titolo di canoni di affitto e per il recupero delle Parte_6 somme dovute dalla parte affittuaria a titolo di prezzo dei beni prelevati dal magazzino, secondo le pattuizioni contenute nel contratto;
crediti quantificabili in € 407.307,00 di cui
€ 360.000,00 a titolo di prezzo non riscosso dei beni esistenti in magazzino ed € 47.370,00
a titolo di canoni maturati alla data del fallimento della non Parte_6 riscossi.
Del resto, il Tribunale di Melfi, nel revocare l'ammissione della al Parte_6 concordato preventivo, rilevava che la stipula del contratto di affitto con la
[...]
unitamente alla stipula del preliminare di acquisto dei fabbricati CP_15 aziendali con la erano “espressione di un intento … diretto a frodare Controparte_16 le ragioni dei creditori”.
Anche in questo caso non sono condivisibili i rilievi mossi dai convenuti ed, in particolare, dal liquidatore in ordine alla predisposizione delle diverse CP_1 operazioni da parte di altri soggetti, trattandosi, si ribadisce, di circostanza comunque inidonea ad escludere la responsabilità del soggetto formalmente investito dell'incarico
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di liquidatore, nonché dal Collegio sindacale, ravvisandosi, ancora, omissioni gravemente colpose dell'organo di controllo che, manifestate “perplessità sulla proposta di contratto sottoposto all'assemblea in ordine sia all'ammontare dello stesso sia all'azienda affittuaria di nuova costituzione”, risultanti dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 10.02.2011 e nel verbale del collegio sindacale del 22.02.2011 (cfr. produzione del convenuto , avrebbe sicuramente dovuto intervenire in maniera più incisiva P_
(attivando gli strumenti all'uopo previsti dal legislatore, mediante l'eventuale impugnazione della delibera che autorizzava la sottoscrizione del contratto ovvero mediante una puntuale vigilanza sulla sua esecuzione, al fine di scongiurare la produzione e l'aggravamento del pregiudizio per la società e, dunque, per i creditori sociali), attesa l'evidente opacità dell'intera operazione [significativamente descritta dalla Curatela dando conto della singolare tempistica relativamente alla costituzione della CP_15
– appena qualche giorno prima della stipula del contratto di affitto del ramo di
[...] azienda (in data 02.02.2011, mentre il contratto è del 10.02.2011) – al pari dell'altra società coinvolta la – promissaria acquirente dell'opificio industriale – CP_16 costituita in data 28.04.2011, pochi giorni prima della stipula del contratto preliminare di compravendita dello stabilimento della la , inoltre, aveva quale Parte_6 CP_16 socio unico la Sig.ra che, in data 16.11.2011, assumeva anche Persona_3 la carica di presidente del CDA della ed entrambe le società avevano Controparte_15 sede legale in Milano alla via Donzetti n. 38 (la a far data dal Controparte_15
09.01.2012)].
Va esclusa, invece, la responsabilità degli altri convenuti ed, in particolare, degli amministratori e sebbene ancora in carica al momento della CP_6 CP_5 sottoscrizione del contrato di affitto, considerato che, dopo pochi giorni, la società veniva posta in liquidazione con contestuale nomina del solo ED in qualità di liquidatore, unico responsabile, dunque, della gestione delle vicende susseguenti alla sottoscrizione dell'accordo.
Relativamente al quantum il consulente nominato nega la possibilità di riconoscere la somma richiesta dalla curatela a titolo di prezzo per la cessione del magazzino rilevando come “Nel contratto di fitto all'art 11 - Gestione del magazzino si definisce l'impegno della smaltire le scorte di magazzino che rimangono escluse Controparte_15 dal contratto di fitto del ramo di azienda. La società affittuaria si impegna ad acquistare tutti i prodotti finiti presenti nel magazzino successivamente alla redazione di un inventario da sottoscrivere da entrambi le parti, da redigersi entro la data del
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28.03.2011 e con l'indicazione dei relativi prezzi di riferimento, tutto poi verificato da un terzo individuato di comune accordo. Nella citazione della curatela si legge che la
ha emesso in data 28.02.2011 la fattura n. 200071 dell'importo di € Parte_6
300.000,00 + IVA (= € 360.000,00). Tanto si rileva dalle due raccomandate trasmesse dalla curatela il 28.03.2012 (allegato 22) e il 18.04.2012 (allegato 23) per richiedere il pagamento della fattura di vendita delle rimanenze e del residuo canone di fitto. A tale richiesta, la con nota del 13.04.2012, pur riconoscendo il Controparte_15 prezzo convenuto per l'acquisto del magazzino, comunica che nulla è dovuto perché il corrispettivo è stato ridotto con successive note credito e il residuo è saldato con 62 assegni circolari emessi in data 05.04.2011 al liquidatore ltre a n. 5 bonifici CP_1 di cui 4 in data 27.02.2011 di complessivi € 47.000,00. La curatela, si legge, disconosce le ragioni della ed in particolare le successive note credito Controparte_15 emesse dalla rispettivamente la n. 20076 del 01.04.2011 Parte_6 dell'importo di € 103.019,69, perché emessa in prossimità del deposito della proposta di concordato e la n. 200079 emessa in data 07.11.2011 dell'importo di € 94.380,00 quest'ultima presumibilmente emessa successivamente a perizia giurata del 4.11.2011 dell'arch. , perché ricadente nel periodo di ammissione alla procedura di Persona_2 concordato. Tra la documentazione esaminata non è stato rivenuto alcun inventario con quantificazione di un corrispettivo per l'acquisto da parte della
[...] del magazzino della . La scrivente precisa che tra i CP_15 Parte_6 documenti depositati dalla curatela, a base della pretesa di € 360.000,00 sono state rinvenute unicamente le due raccomandate trasmesse alla Non Controparte_15
è stata allegata la risposta della e non si sa se alla stessa fosse Controparte_15 allegata ulteriore documentazione. Inoltre dal confronto tra quanto riportato nell'atto di citazione e la sentenza di condanna penale n. 05/2012 a carico di (allegata CP_1 dall'avv. Pollaci) si rilevano delle differenze. In entrambi i documenti si conferma
l'emissione della fattura di € 300.000,00 + IVA da parte della Parte_6 Pt_6 per la cessione delle magazzino (con causale “Rif. Ordine Lista 058248 del 2.3.2011”).
Nella sentenza, però, si fa riferimento ad una sola nota di credito dell'importo di €
78.000,00 con la causale “rettifica acquisizione giacenze di magazzino coma da Vs. raccomandata a mano del 21 marzo U.S. e dalla perizia giurata del 4.11.2011 dell'arch.
”. La seconda nota di credito, si legge nella sentenza, dell'importo di € Persona_2
461.668,47 è stata emessa dal liquidatore a storno di una fattura di € CP_1
900.000,00 riconducibile però ad altra società, la e quindi non CP_20 riferibile alla . La curatela disconosce due note di credito quale Parte_6
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riduzione del corrispettivo per la cessione del magazzino e addebita la responsabilità al liquidatore ed al collegio sindacale. La scrivente rileva che la verifica della contabilità
e quindi la corretta rilevazione dei fatti gestionali tra le quali rientra anche l'emissione di fatture e note credito è competenza del Revisore. Quindi in assenza di precisa e puntuale documentazione a supporto della pretesa della curatela e evidenziate le discordanze con quanto riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Potenza nulla si può riferire in merito alla quantificazione del danno riveniente dalla cessione del magazzino”.
A parere del Collegio, le conclusioni cui è giunto il consulente sono parzialmente condivisibili.
Invero, nel contratto sottoscritto dalle due società, la si impegnava Controparte_15 ad acquistare tutto il magazzino di prodotti finiti della esistenti alla data di Parte_6 consegna, nonché acquistare tutte le giacenze esistenti di materie prime semilavorate, prodotti in corso di lavorazione (anche presso terzi) e quant'altro necessario.
Per una esatta individuazione di tali prodotti, le parti si impegnavano a redigere un inventario della consegna che sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 28.03.2011, precisando che i beni giacenti in magazzino resteranno in proprietà della parte concedente fino al momento del prelevamento da parte della affittuaria e che i prodotti si riterranno venduti dalla parte concedente alla parte affittuaria nel momento in cui quest'ultima li preleverà dal magazzino e in quel momento si verificherà l'obbligo della parte affittuaria di pagare il prezzo. La parte affittuaria, in particolare, avrebbe dovuto comunicare mese per mese i quantitativi prelevati nel mese precedente che sarebbero stati poi fatturati dalla parte concedente sempre mensilmente.
È evidente che alcuna di tali prescrizioni è stata rispettata, né si rinviene documentazione in atti idonea a quantificare l'effettivo valore del magazzino, in concreto, trasferito alla affittuaria.
La quantificazione operata dal curatore, pari a 300.000,00 euro più iva, invero, trova esclusivo riferimento in una fattura unilateralmente formata dalla stessa che, Parte_6 come noto, non può costituire da sola prova idonea dell'esatta quantificazione del credito.
Del resto, non si comprende perché dovrebbe ritenersi prova idonea del credito la quantificazione unilaterale del valore del magazzino effettuata dalla e non Parte_6
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anche le successive note di credito, successivamente emesse, a decurtazione dell'originaria somma.
Pertanto, nel caso in esame, ritenuto possibile ricorrere al criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ., attesa l'evidente impossibilità di un'esatta determinazione dell'ammontare del danno, si ritiene che lo stesso vada quantomeno riconosciuto nella somma asseritamente pagata dalla del cui pagamento, tuttavia, non vi è Controparte_15 alcuna traccia nella contabilità della per un totale di € 158.938,68 (di cui Parte_6
101.938,68 per i 62 assegni circolari emessi dalla in data Controparte_15
05.04.2011, non incassati dalla ed € 57.000,00 per i bonifici effettuati da Parte_6 altra società, non riferibili, dunque, all'obbligo di pagamento del Controparte_16 magazzino gravante sulla società affittuaria).
A tale somma va aggiunto l'importo relativo ai canoni non pagati dalla CP_15
a titolo di affitto del ramo di azienda (e dell'immobile) per un totale
[...] complessivo, sino alla data dichiarativa di fallimento, di € 103.515,52.
Ne discende che il danno complessivamente ascrivibile alla vicenda de qua è pari ad
€ 262.454,20.
§2.1 Il concordato preventivo
Un ulteriore profilo di responsabilità denunciato dalla curatela attiene alla vicenda legata all'istanza di concordato preventivo: dettata soltanto dal malcelato intento di ritardare e procrastinare la dichiarazione di fallimento della La natura Parte_6 strumentale dell'istanza di concordato preventivo è resa palese dalla non fattibilità del piano, in quanto basato su promesse di acquisto e su fitti (ramo di azienda e opificio) da parte di soggetti ( . Ed del tutto privi dei Controparte_33 CP_16 requisiti economico-finanziari necessari ad adempiere alle obbligazioni assunte, come dimostrato poi dall'intervenuto fallimento della Controparte_17
La non fattibilità del piano su cui si fondava l'istanza di concordato preventivo e la non veridicità dei dati aziendali contenuti nel detto piano, asseverati dal dott. Parte_7 con la propria relazione ex art. 161, 3 co., L.F., veniva riscontrata e denunciata
[...] dai Commissari Giudiziali nella relazione/istanza ex artt. 172 e 173 L.F. (cfr. all.
9- pagg. da 96 a 106) e fatti propri dal Tribunale di Melfi nel decreto del 23=28/02/2012 con cui revocava l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della Parte_6 ed in cui, anche alla luce della gravità dei reati per i quali sono stati rinviati a giudizio gli
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amministratori della societa fallita (e delle altre societa collegate ,'A, e Parte_9
, espressamente affermava: “.. Appare inoltre difficile escludere Controparte_20 che gli illeciti segnalati non abbiano influito sulla rappresentazione dei dati aziendali contenuta nella relazione ex art. 161 comma 3° LF, che, già minata dai seri rilievi critici dei commissari – che il Collegio integralmente condivide siccome immuni da vizi logici
o di metodo – diventa completamente inaffidabile nella verificazione dei dati, incongrua nella motivaziane del giudizio di fattibilità e dunque inattendibile nelle sue conclusioni
...” (cfr. all. 10 - pag. 6 ult. cpv.).
L'istanza di concordato preventivo, come condivisibilmente osservato dalla Curatela, era, dunque, solo un modo per procrastinare l'inevitabile fallimento, nel tentativo di sottrarre alla massa dei creditori l'attivo ancora appartenente alla . Parte_1
La veridicità del piano e la fattibilità della proposta concordataria erano, infatti, minati ed esclusi dai rapporti opachi e poco cristallini intercorrenti tra i professionisti che assistevano la società e i soggetti che, a vario titolo, avrebbero Parte_6 dovuto, in base al piano del concordato, fornire la liquidità necessaria per l'attuazione di quest'ultimo ed il buon esito della procedura concordataria. A tal proposito, particolarmente significative appaiono, in quanto espressione di un intento da parte della di frodare le ragioni dei creditori, le vicende societarie riguardanti Parte_6 le ed che, lo si ricorda, erano Pt_4 Controparte_34 CP_35 rispettivamente affittuaria del ramo di azienda e promittente acquirente del fabbricato ad uso ìndustriale di proprietà della società, dapprima illustrate.
Del resto che la istanza di concordato preventivo fosse soltanto strumentale a ritardare il fallimento così da poter porre in essere numerosi atti in frode alle ragioni dei creditori: atti tutti riconducibili ad un unico centro decisionale e parte di un complesso disegno criminoso, è confermata dalla “relazione sull'attività svolta” datata 30/04/2012 e consegnata dallo stesso liquidatore, ing. ai curatori delle tre società CP_1 facenti parte del Gruppo LU (all. 24).
§3. Pagamenti preferenziali in violazione del principio della par condicio creditorum.
È proprio alla luce della non fattibilità del piano di concordato preventivo che va riconosciuta la responsabilità per l'esecuzione di pagamenti preferenziali immediatamente prima e in costanza della procedura di concordato, in favore di professionisti e società che avevano avuto un ruolo rilevante nella preparazione e attuazione del piano posto a fondamento dell'istanza di concordato preventivo.
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Detti pagamenti preferenziali venivano effettuati nell'anno 2011, per un ammontare complessivo di € 235.036,80, dalla in persona del liquidatore Parte_6 ing. senza autorizzazione degli organi della procedura in favore dei CP_1 seguenti soggetti:
- per un importo di € 95.054,73; Controparte_36
- Seeding S.r.l. per un importo complessivo di € 25.000,00;
- dott. per un importo complessivo di € 23.000,02; Parte_7
- dott. per un importo complessivo di € 56.737,40; Persona_8
- Avv. Libera Vona per un importo complessivo di € 19.226,00;
- dott. Rag. per un importo complessivo di € 10.000,00; P_
- dott. per un importo complessivo di € 1026,65; CP_37
- ing. per un importo complessivo di € 4.992,00. CP_38
Di tale addebito vanno ritenuti responsabili sia il liquidatore che i componenti CP_1 del collegio sindacale per omesso controllo, come condivisibilmente rilevato anche dal
CTU (cfr. pag. 27 della consulenza).
§4. Liti temerarie.
La curatela rileva ulteriore danno relativo a n. 2 contenziosi per recupero crediti nei confronti rispettivamente della società e Controparte_39
L'Ing. affida all'Avv. Libera Vona l'incarico di Controparte_40 CP_1 recuperare tali crediti nei confronti delle società clienti. Pertanto, l'avv. Vona in data
16/01/2012 presenta presso il Tribunale di Melfi un ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti della società per € 62.976,01. La Controparte_39 società convenuta in giudizio dimostra che tutta la fornitura di ceramica acquistata è stata saldata tranne un residuo di € 2.551,50 evidenziando che sarebbe stata sufficiente una richiesta di pagamento come da prassi commerciale evitando le spese del Decreto
Ingiuntivo.
L'avv. Vona in data 16/01/2012 presenta presso il Tribunale di Melfi ricorso per Decreto
Ingiuntivo nei confronti della società er il pagamento di € Controparte_40
139.771,95 relativo a n. 18 fatture. All'esito la convenuta ha dimostrato che 15 fatture sono state oggetto di cessione dalla agli istituti di credito BA Popolare Parte_6 dell'Emilia Romagna e UN. Delle 18 solo 3 fatture sono rimaste nel portafoglio della e regolarmente saldate con Bonifico BArio. La curatela lamenta che Parte_6
i decreti Ingiuntivi fondati su pretese inesistenti hanno determinato un danno nei confronti
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della massa dei creditori pari ad € 2.285,96 pari cioè ai compensi dell'Avv. Vona ammessi allo stato passivo del fallimento Parte_6
Letti gli atti di opposizione in cui si eccepiva l'avvenuto pagamento, il curatore avv.
onde evitare l'aggravio di ulteriori costi derivanti dalla soccombenza Parte_2 con condanna alle spese, non si costituiva nei giudizi di opposizione, rinunciando ai decreti ingiuntivi n. 17/12 del Tribunale di Melfi nei confronti della Controparte_39
e n. 22/12 sempre del Tribunale di Melfi nei confronti della
[...] P_1
[...]
Per l'attività svolta nell'interesse della società fallita nelle due procedure su indicate, l'avv.
Libera Vona proponeva due domande, fascicolate ai 52 e 53 dello stato passivo del fallimento della . (cfr. schede passivo all. 37), con cui chiedeva Parte_6
l'ammissione “in via privilegiata e in prededuzione” dell'importo di € 2.285,96 per la pratica contro la e di € 3.053,80 per quella relativa Controparte_39 alla All'esito dell'esame delle domande, su parere del curatore, il Controparte_41
G.D. al fallimento della ammetteva l'avv. Libera Vona al passivo Parte_6 del fallimento rispettivamente per gli importi di € 1.679,52 ed € 1.832,52 oltre IVA in via Cont privilegiata ex art. 2751 bis, n.2., c.c. nonché quest'ultima in chirografo (all.38).
E' evidente che tali importi costituiscono un aggravio del passivo con conseguente danno per la massa creditoria, di cui deve rispondere l'ing. che con il suo CP_1 comportamento imprudente ha compiuto atti di mala gestio consistenti nella proposizione dei su indicati procedimenti monitori per il recupero di crediti inesistenti in quanto già estinti che, viceversa, hanno avuto come unico effetto solo quello di creare nuovi debiti rappresentati dalle competenze professionali del legale incaricato.
In merito, si condividono, infine, le osservazioni del consulente circa l'assenza di responsabilità dell'organo di controllo (cfr. pag. 28 della consulenza), nonché in merito alla non riconoscibilità delle ulteriori spese legali – quale voce di danno – sostenute per appellare la sentenza dichiarativa di fallimento.
§5. Omessa consegna del denaro e valori da parte del liquidatore.
Altra fonte di responsabilità ascrivibile al liquidatore ing. rappresentata CP_1 dalla mancata consegna, in sede di inventario ex art. 87 L.F., del denaro esistente nella cassa della società nonché dei titoli e valori dalla stessa posseduti, così come risultanti
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dal bilancio al 31/12/2011 che nel quadro attività, sezione disponibilità liquide, indica il denaro presente in cassa in € 4.300.46 e la cassa assegni in € 183.977,84.
Viceversa, in sede di inventario, come si evince dal relativo verbale redatto in data 7 marzo 2012 (all. 39) su espressa richiesta dei curatori delle tre societa facenti parte del cd. Gruppo LU ( in lig. e in Parte_6 Controparte_20 CP_19 lig.), circa la consistenza di cassa e di titoli della societa fallita, l'ing. CP_1 espressamente dichiarava: “Le societa fallite, all'atto della dichiarazione di fallimento, non avevano alcuna disponibilita di cassa, né giacenza di alcun titolo di credito per
e , mentre per sono in possesso di Controparte_20 CP_19 Parte_6 un assegno bancario dell'imparto di € 15.000,00 tratto su UN BA posto a garanzia di pagamenti di eventuali insoluti del cliente . Mi riservo Controparte_43 di consegnarlo tempestivamente al curatore”.
Considerata l'attendibilità delle scritture contabili della società – non contestate - il mancato deposito delle giacenze di cassa rappresentano un elemento distrattivo addebitabile unicamente al liquidatore, con esclusione di ogni responsabilità del collegio sindacale, per un importo complessivo di € 173.278,30.
§6. La graduazione delle responsabilità nei rapporti interni.
Ai soli fini dell'eventuale esercizio del diritto di regresso, vista la specifica “domanda” svolta in via subordinata da tutti i convenuti per la graduazione delle rispettive responsabilità, il Collegio ritiene di poter differenziare la responsabilità dei convenuti tenuto conto della diversa posizione ricoperta (amministratore esecutivo-liquidatore per amministratori non esecutivi per e componenti CP_1 CP_6 Pt_10 dell'organo di controllo) e, dunque, della diversa efficienza causale delle relative condotte nella produzione di danno, riconoscendo, quanto all'addebito di responsabilità per i mancato pagamento di imposte e tasse il 50% di responsabilità in capo al il CP_1
30% in capo al e al quali amministratori privi di deleghe;
il 20% a CP_6 CP_7 carico dei componenti del collegio sindacale.
Parimenti per gli ulteriori addebiti imputabili al e ai membri del collegio CP_1 sindacale si ritiene che la responsabilità possa essere ripartita, rispettivamente, nella misura del 70 e del 30%, considerando anche le condotte – seppur insufficienti – poste in essere dal collegio sindacale per manifestare le criticità delle operazioni poste in essere dall'amministratore.
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LE SPESE.
Le spese di lite seguono la soccombenza, di tal ché vanno poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, utilizzando come base di computo il quantum decisum, con applicazione dei parametri di cui al DM
155/2014 e successive modificazioni.
Allo stesso modo, si liquidano le spese a carico del convenuto rispetto al P_ subprocedimento cautelare che l'ha visto soccombente sia nella fase introduttiva che in sede di reclamo, con applicazione dei parametri minimi considerando la natura incidentale del procedimento.
Con riferimento alla posizione di , unico convenuto non ritenuto Controparte_5 responsabile, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite considerato che il rivestiva formalmente la carica CP_5 di amministratore al momento della stipulazione del contratto con la Controparte_15 per cui appaiono comprensibili le ragioni che hanno indotto la Curatela a dirigere la
[...] propria pretesa anche nei confronti del suddetto amministratore.
PQM
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione delle domande, ex art. 306 cod. civ., avanzate dal
[...]
nei confronti dei convenuti non costituiti Parte_11 [...]
e Controparte_13 Controparte_14
2) Condanna CP_1 Controparte_6 Controparte_7 [...]
al pagamento, in solido tra CP_3 P_ Parte_12 loro, in favore del della somma di € Parte_11
100.825,005 rivalutazione monetaria dal 28.02.2012 ad oggi, oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo;
3) Condanna CP_1 Controparte_3 P_ Pt_12
, al pagamento, in solido tra loro, in favore del
[...] Parte_11
della somma di € 262.454,20 nonché di € 235.036,80, per un totale
[...] complessivo di € 497.491,00, oltre rivalutazione monetaria dal 28.02.2012 ad oggi,
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oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo;
4) Condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_11
della somma di € 2.285,96, € 3.053,80 ed €173.278,30, per un
[...] totale complessivo di € 178.618,06, oltre rivalutazione monetaria dal 28.02.2012 ad oggi, oltre interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno ed oltre interessi legali sul complessivo importo da oggi all'effettivo soddisfo;
5) Rigetta le domande avanzate nei confronti di;
Controparte_5
6) Condanna CP_1 Controparte_6 Controparte_7 [...]
al pagamento, in solido tra CP_3 P_ Parte_12 loro, in favore del , delle spese di lite Parte_11 che si liquidano complessivamente nella somma di € 29.193,00, oltre iva cpa e spese generali come per legge;
7) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il Parte_11
e ;
[...] Controparte_5
8) Condanna al pagamento, in favore del P_ Parte_11
, delle spese del procedimento cautelare che si liquidano
[...] complessivamente, compresa la fase di reclamo, in € 15.000,00, oltre iva cpa e spese generali come per legge;
9) Pone definitivamente a carico di tutte le parti, escluso il convenuto le spese di CP_5
CTU come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'08/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa dott.ssa Giulia Volpe
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