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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 867/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Giovanni Tironi e Davide Battaglino in forza di procura a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Montecuccioli n.9.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Zaramella giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castiglione
Torinese, via Torino n. 248.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 08.05.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza in accoglimento di tutti o di alcuno dei motivi indicati nel presente atto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare: in via istruttoria, previa ove occorrendo rimessione della causa in istruttoria, con convocazione del CTU a chiarimenti su tutti gli aspetti evidenziati con i motivi I e II del presente atto (d'appello) con eventuale successivo rinnovo della consulenza
Nel merito respingere l'avversaria opposizione e le avversarie domande e confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare comunque tenuta e condannare la società odierna appellata al pagamento per le causali di cui al presente atto, della complessiva somma di euro 33.680,00 (o veriore somma accertanda in giudizio) oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture azionate monitoriamente sino all'effettivo saldo.
In ogni caso con il favore delle spese della procedura d'ingiunzione e di entrambi i gradi del presente giudizio d'opposizione oltre IVA, CPA ed accessori di legge”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione,
Nel merito: respingere l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n°431/2022 del 11/4/2022 resa dal Tribunale di
RE nell'ambito della procedura Rg. 5020/2017.
In ogni caso,
Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio Iva ove dovuta e
CPA come di legge applicando la maggiorazione per il deposito con modalità ipertestuali, oltre spese successive occorrenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito solo ) conveniva dinanzi al Controparte_1 CP_1
Tribunale di RE , proponendo opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1648/17, emesso in data 31.10.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 33.680,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato saldo della fatture n. 4/2014 di €
24.440,00 e n. 5/2014 di € 19.240,00, rispetto alle quali la società aveva pag. 2/14 corrisposto solo un acconto di € 10.000,00, rimanendo debitrice per il residuo importo.
A sostegno dell'opposizione deduceva;
CP_1
- che nel 2008 tra i signori , e Per_1 Persona_2 Persona_3
era stata costituita la società Parte_1 Controparte_1
la quale avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione di n. 3
[...] unità immobiliari nel Comune di San Raffaele Cimena, via San
Bernardo, angolo Via Fontana;
- che la invitava il socio , Controparte_1 Parte_1 titolare anche di una impresa edile, a fornire un preventivo dei costi per la realizzazione delle 3 unità immobiliari;
- che gli altri soci, influenzati dal rapporto fiduciario con il socio
, decidevano di affidare allo stesso l'edificazione delle 3 Parte_1 unità, vista anche la concorrenzialità dei prezzi che si era impegnato ad applicare;
- che la committente si era sempre impegnata a contabilizzare e saldare le fatture emesse dal , nonostante i documenti risultassero Parte_1 generici stante la mancata e dettagliata indicazione della causale;
- che in totale veniva versato al l'importo di € 393.688,80; Parte_1
- che le unità non erano state ultimate e alcune attività, indicate nei prospetti, risultavano essere state eseguite da terzi soggetti;
- che nel corso degli anni, la società, per fare fronte ai debiti, era stata costretta a fare ricorso al finanziamento dei soci, i quali avevano versato il dovuto ad eccezione del che rimaneva debitore nei Parte_1 confronti della società per l'importo di € 19.254,03;
- che per i lavori eseguiti la società aveva versato al l'importo Parte_1 di € 393.668,00 (iva inclusa) a fronte di un preventivo di € 255.043,36
(iva inclusa), con conseguente indebita percezione di € 138.645,44;
- che per tali ragioni la fattura n. 4/2014 non era stata saldata e la fattura n. 5/2014 mai contabilizzata;
- che il non aveva provveduto a completare i lavori, con la Parte_1 conseguenza che l'ultimazione delle opere era avvenuta con notevole pag. 3/14 ritardo, comportando un deprezzamento di almeno il 30% del valore delle unità immobiliari.
La opponente chiedeva quindi al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale di condannare il : a) al Parte_1 pagamento dell'importo di € 138.645,44 quale corrispettivo indebitamente incassato per opere edilizi contabilizzate, ma non eseguite;
b) al pagamento dell'importo di € 5.000,00 quali costi necessari per la rimozione dal cantiere di tutti i beni non ritirati;
c) a corrispondere l'importo di € 19.254,03 a titolo di finanziamento soci non versato;
d) a risarcire, secondo equità, il danno subito dalla società a seguito del minor valore di mercato degli immobili a causa del ritardo, imputabile al , nell'ultimazione degli immobili. Parte_1
Si costituiva il deducendo;
Parte_1
-che il preventivo di € 255.043,36 (iva compresa) costituiva
“brogliaccio composto da fogli non vergati da alcuno…che prendevano in considerazione solo gli approssimativi costi di uno dei tre fabbricati, non uguali fra loro”;
-che detto prospetto recava anche costi (direzione lavoro, oneri di urbanizzazione ecc) non di competenza dell'appaltatore;
-che le opere commissionate erano state eseguite nell'arco di tre anni, sotto la sorveglianza degli altri soci, dei quali uno era anche direttore dei lavori;
-che erano state emesse dal n. 16 fatture tutte Parte_1 contabilizzate dalla committente senza contestazione alcuna;
-che le fatture emesse risultavano inferiori rispetto alle opere effettivamente eseguite per un totale pari ad € 412.858,10 oltre iva;
-che l'importo azionato in via monitoria, pari ad € 33.680,00, rappresentava, pertanto, il saldo dovuto per le opere commissionate;
-che la domanda riconvenzionale della società risultava infondata, in quanto: a) la richiesta di pagamento di quanto dovuto a titolo di finanziamento alla società era inammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c. stante l'assenza di collegamento fra il credito dovuto allo stesso , quale titolare di un'impresa appaltatrice nei confronti della società
pag. 4/14 committente, e la pretesa di quest'ultima di ottenere il versamento di un finanziamento nei suoi confronti nella qualità di socio;
b) la richiesta di condanna al risarcimento danni, conseguente all'asserito ritardo nell'esecuzione delle opere, era infondata stante la mancata pattuizione fra le parti di un termine entro il quale completare i lavori, circostanza che trovava conferma dal mancato invio, da parte della committente, di una diffida ad adempiere ex art. 1662 c.c.; c) la domanda di condanna alla rimozione del materiale dal cantiere presupponeva una domanda di risoluzione contrattuale, di fatto, mai avanzata.
Il insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione e di tutte le Parte_1 domande come proposte da . CP_1
La causa veniva istruita a mezzo prova orale e C.T.U., e il Tribunale con sentenza n. 431/22 dell'11.054.2022 21 così statuiva: “revoca il decreto ingiuntivo N.3898/2017 R.G. emesso dal Tribunale di RE il 25 Ottobre
2017; -Condanna la società a versare, in Controparte_1 favore di , la somma di euro 443,53 oltre IVA, oltre Parte_1 interessi legali di mora ex art. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
-In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente condanna a corrispondere Parte_1 alla società la somma di euro 1.500 oltre Controparte_1
IVA; -Rigetta le altre domande riconvenzionali avanzate dalla società
[...]
Compensa integralmente fra parti le spese Controparte_1 del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con CP_1 conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 08.05.2024, precisate le conclusioni, così come riportate in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/14 Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto sui seguenti presupposti:
- nel corso del giudizio, le parti non avevano provato l'importo complessivo pattuito per le opere commissionate al;
Parte_1
- ai sensi dell'art. 1346 c.c., la mancata determinazione del corrispettivo nel contratto di appalto non ne determina la nullità, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 c.c., in base alle tariffe o agli usi, e ciò anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non ne abbiano fornito la relativa prova;
- in applicazione di tali principi di diritto e, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, l'importo delle opere commissionate, calcolato in virtù del prezzario Regionale Piemonte OOPP, era risultato pari ad €
421.570,59 più iva e, a fronte di pagamenti effettuati da nei CP_1 confronti del per un totale di € 378.970,00 (più iva), rimaneva Parte_1 un credito residuo a favore dell'appaltatore, di € 42.600,59 (più iva);
- come rilevato dal CTU, non vi era alcuna documentazione ufficiale che consentisse di correlare il prezzario Regionale OOPP con il valore delle opere private, e che risultava consuetudine consolidata applicare sempre un “ribasso” rispetto al prezzario pubblico di riferimento, che oscilla tra lo
0% e il 20%; per tali ragione, in adesione a tale impostazione, il
Tribunale ha ritenuto congruo applicare sull'importo di € 421.570,59 una riduzione del 10%;
- il valore complessivo delle opere andava quantificato in € 379,413,53 più iva, con la conseguenza che, avendo la versato l'importo di € CP_1
378.970,00 più iva, risulta un credito dell'appaltatore di € 443,53 più iva;
- la domanda di risarcimento danni derivanti dalla prospettata perdita di valore di mercato degli immobili per il ritardo nell'ultimazione delle opere era infondata non avendo la committente provato né il danno subito né
l'apposizione di un termine per l'ultimazione delle opere commissionate;
- la domanda dell'opponente di pagamento dei costi necessari per lo sgombero del cantiere in seguito all'affidamento dei lavori ad altra pag. 6/14 impresa, andava accolta secondo la quantificazione del CTU di € 1.500,00 oltre iva.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per erronea quantificazione delle opere eseguite e del loro corrispettivo.
Con il motivo in disamina, parte appellante censura, di fatto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice con critiche unicamente tese ad ottenere il riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico.
Nella specie, il Tribunale di Torino ha ampiamente motivato le ragioni della propria adesione alle conclusioni dell'elaborato peritale d'ufficio e, sul punto, si richiama quanto esposto alle pagg. da 9 a 11 della sentenza appellata.
Con riferimento alle critiche direttamente rivolte alle risultanze della indagine peritale, l'appellante rileva come: a) nonostante l'appalto riguardasse la costruzioni di tre villini vicini ma non identici, il perito avrebbe visionato solo uno dei tre edifici ritendendo preferibile procedere sulla base dei computi metrici richiesti alle parti;
b) stante la diversità dei computi metrici prodotti dalle parti, il CTU avrebbe predisposto la propria stima basandosi unicamente sulle lavorazioni condivise, aggiungendo solo il nolo della gru e alcune opere di apprestamento generale di sicurezza.
Tali “errori” avrebbero portato a scarificare le legittime ragioni dell'impresa essendosi il consulente limitato a riconoscere come effettivamente realizzate soltanto quei lavori la cui esecuzione è stata riconosciuta anche dalla committente, con ciò rispondendo in maniera non corretta al quesito posto dal primo giudice relativo all'accertamento delle opere effettivamente realizzate.
Per tali ragioni, il consulente tecnico avrebbe escluso alcune lavorazioni di fatto eseguite dall'appellante, per un valore totale di € 15.000,00, solo perché non richiamate nel computo de , ovvero: a) i waterstop;
b) CP_1
l'isolante Celenit;
c) i drenaggi;
d) le guaine muri controterra;
e) i camini nel tetto;
f) la copertura degli impianti a pavimento.
L'esclusione di tali opere dal computo del corrispettivo complessivo risulterebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, in palese contrasto pag. 7/14 con le risultanze istruttorie, avendo la parte fornito la prova della loro realizzazione sia documentalmente (cfr computo metrico appellante all.ti 5-8 fascicolo primo grado) sia a mezzo prova orale (cfr. testimonianze e Per_2
. Tes_1
Deduce altresì l'appellante come il CTU abbia ingiustificatamente dimezzato i costi sostenuti per il noleggio gru e gli oneri di sicurezza così riconoscendo al l'importo di € 30.981,83 anziché la somma di € 61.963,66. Parte_1
Il motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto condivisibili le conclusioni rassegnate dal CTU in quanto “frutto di un iter logico e metodologico privo di vizi, condotto in aderenza alla documentazione in atti e allo stato di fatto analizzato e reso all'esito di adeguata replica ai rilievi di parte:”
Nella relazione peritale il CTU ha precisato di aver visionato l'unico edificio in fase di completamento, ovvero il villino n. 3, invitando i CTP a fornire un computo metrico condiviso sulla base delle informazioni in loro possesso
“essendo alcune lavorazioni effettuate attualmente non facilmente rilevabili in cantiere”.
In seguito alla produzione dei rispettivi computo metrici, il CTU ha ritenuto
“di poter considerare nel redigere la propria stima economica le voci relative alle lavorazioni condivise...”.
In sede di osservazioni, il CTP del si è lamentato del mancato Parte_1 inserimento delle seguenti voci “waterstop, isolante Celenit, drenaggi, guaine muri contenitori, camini nel tetto, copertura degli impianti a pavimento”, precisando come “tali opere cubano per ulteriori € 15.000,00 rispetto alla
CME del CTU” (cfr osservazioni n. 2 p. del CTP Ing. ). Persona_4
Il C.T.U. a tali osservazioni ha così replicato “il CTU conferma quanto riportato in relazione, ritenendo che i) si tratta di voci non condivise da entrambi i CTP;
ii) si tratta di opere difficilmente riscontrabili in sito;
iii) si tratta di lavorazioni in buona parte ricomprese nelle voci di costo unitario indicato in computo metrico estimativo”.
L'appellante però nel motivo di gravame in disamina, si limita a riproporre le osservazioni avanzate dal proprio CTP, deducendo genericamente come pag. 8/14 l'esclusione di tali importi risultasse in contrasto con l'esito delle risultanze istruttorie.
Osserva la Corte come il consulente tecnico abbia ben motivato le ragioni che lo hanno indotto a non considerare tali lavorazioni, precisando che, a prescindere dalla mancata condivisione fra le parti circa l'esecuzione delle opere, le stesse, per natura e tipologia, debbano considerarsi ricomprese
“negli oneri generali del lavoro appaltato” (cfr. p. 9 CTU).
Per tali ragioni, appare del tutto irrilevante ogni riferimento circa la mancata valutazione dell'esito dell'istruttoria orale, in quanto, anche a voler ritenere l'effettiva esecuzione delle opere –circostanza di fatto non provata-
l'appellante nulla ha dedotto circa l'esclusione di dette lavorazioni dagli oneri generali dei lavori commissionati.
In altre parole, l'appellante, al fine di ottenere il maggior importo richiesto, non ha provato che le opere escluse dalla quantificazione totale come operata dal primo giudice costituissero delle lavorazioni autonome, non ricomprese negli oneri generali delle opere appaltate e, che, come tali, fossero suscettibile di separata quantificazione.
Parimenti infondato appare la doglianza relativa alla decurtazione dei costi relativi al noleggio gru e agli oneri di sicurezza.
Sostiene la parte come, in sede di chiarimenti alle osservazioni formulate sul punto dal consulente di parte, il CTU, nel confermare la riduzione del 50% rispetto all'importo richiesto, abbia fornito una risposta “né logica né satisfattiva sotto il profilo motivazionale”.
Deduce l'appellante come di fatto il CTU non abbia giustificato in alcun modo l'applicato abbattimento del 50%, e che tale decurtazione appaia del tutto incomprensibile considerato che si verte in ipotesi di voci, tra cui gli oneri di sicurezza – sui quali le imprese non possono risparmiare, limitandosi a ribadire come detta spesa risulta confermata dai testi e Per_2 Tes_1
Il CTU, nei chiarimenti forniti, ha dettagliatamente indicato le ragioni del proprio operato precisando che “per quanto riguarda il nolo della GRU si precisa che è risultato difficoltoso (per carenza di informazioni certe) ricostruire il periodo di durata di installazione della gru e la tipologia di gru
pag. 9/14 impiegata. Appare però certo che la gru sia stata utilizzata. Si è proceduto ad una preventivazione di mercato di gru con sbraccio 40 metri, su un periodo di
30 mesi per € 34.083,06. Parimenti sono stati “ricostruiti” gli oneri della sicurezza cercando di ipotizzare lavorazioni consone. Alla luce del grado di incertezza di queste valutazioni e del fatto che non risultano condivise da entrambi i CTP, l'importo totale di € 61963,66 viene considerato al 50%, per complessivi € 30.981,83. In riferimento al ponteggio si evidenzia che il prezzo di riferimento adottato considera un ponteggio perfettamente realizzato, comprensivo di tutti gli interpiani e di tutti gli allestimenti del caso. Poiché non è possibile ricostruire la “qualità” effettiva del realizzato, che normalmente risulta assai inferiore rispetto alla buona prassi, si ritiene opportuno mantenere il valore ed i quantitativi già indicati in bozza di CTU”.
Al fine di confutare le conclusioni rassegnate dal CTU, l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'esatto periodo di utilizzo della gru né la tipologia della stessa.
Anche per gli oneri di sicurezza il si limita a censurare l'operato del Parte_1
CTU senza fornire alcuna prova circa i costi effettivamente sostenuti per detti oneri.
In assenza prova e quindi di una esatta quantificazione dei costi di noleggio gru e di oneri di sicurezza da parte dell'appellante, la decurtazione operato dal CTU sui presunti costi stimati appare immune da vizi.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale, aderendo in maniera acritica alle conclusioni rassegnate dal CTU, ridotto del 10% il corrispettivo calcolato, in base ai prezzari di riferimento, nonostante l'insussistenza di un uso o di una consuetudine in tal senso nonché per aver ritenuto immune da vizi le risposte fornite, sul punto, dal CTU alle osservazioni del CTP.
Deduce la parte come il Tribunale nell'affermare che “è consuetudine applicare quasi sempre un ribasso rispetto al prezzario pubblico di riferimento sulle iniziative private, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1657 c.c. .. appare congruo applicare, sull'importo di € 421.570,59… una riduzione del
10%, mediana tra quelle considerate verosimili dal consulente (0-20%) …”
pag. 10/14 abbia applicato tale riduzione in assenza sia di una consuetudine in tal senso nella provincia di Torino, sia di una motivazione tale da giustificarla.
Con tale statuizione il Tribunale avrebbe, di fatto, recepito una prassi a mente della quale gli enti pubblici sarebbero soliti redigere prezzari maggiorati rispetto a quelli applicati dai privati e ciò in violazione dei principi di buon andamento della PA sui cui si fonda l'ordinamento amministrativo.
Il motivo di appello è infondato.
Osserva la Corte come, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, il
Tribunale, nell'applicare la censurata riduzione del 10% ha fatto riferimento non solo a quanto rilevato dal CTU, ma anche al disposto dell'art. 1657 c.c. a mente del quale il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, come nella fattispecie in esame, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa.
Il Tribunale, nella determinazione delle opere realizzate, ha fatto corretta applicazione dell'art. 1657 c.c., facendo riferimento alle tabelle e agli usi. In assenza di alcuna contestazione in ordine alla pertinenza dei prezzari in uso applicati dal CTU, quest'ultimo ha precisato che, in ipotesi di opere private,
“si ha la consuetudine nell'applicare quasi sempre un ribasso rispetto al prezzario pubblico di riferimento”.
In tal modo il CTU, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non ha inteso avanzare la tesi a mente della quale “ gli Enti Pubblici siano soliti redigere prezzari con costi maggiorati rispetto a quelli privati”, ma al contrario ha inteso rilevare come le regioni siano soliti adottare prezziari sul territorio regionale, tale da garantire alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro.
pag. 11/14 Al contrario negli appalti fra privati, le parti, nell'autonomia contrattuale, possono liberamente determinare il contenuto delle clausole contrattuali riguardante il valore delle opere.
Nel contesto riferito, l'applicazione di uno “sconto” del 10% appare perfettamente in linea e coerente anche in relazione ai rapporti – personali – intercorsi fra le parti.
Difatti all'epoca in cui veniva commissionata l'opera, l'appaltatore Parte_1 era socio della società committente e, dunque, era legittimo e ragionevole ritenere che lo stesso le applicasse delle condizioni di favore. Pertanto, la scontistica come applicata dal Tribunale nella misura del 10% appare in linea con le aspettative della committenza avuto, si ribadisce, riguarda alla natura dei rapporti all'epoca esistenti fra le parti.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per avergli il Tribunale illegittimamente addebitato i costi per lo sgombero del cantiere.
A suo parere, in assenza di pronuncia circa l'inadempimento dell'appaltatore e/o risoluzione contrattuale, il committente, anche in ipotesi di sostituzione della ditta appaltatrice, non avrebbe alcun diritto ad ottenere il rimborso delle spese di sgombero cantiere.
Il motivo di gravame è infondato.
In sede di elaborato peritale il CTU, nel rispondere al quesito n. 5, e determinare l'importo delle spese necessarie allo sgombero del cantiere ha precisato che “il materiale ancora presente in cantiere è costituito da tavolati, braccamenti, elementi di ponteggio, residui di laterizi. Si ritiene che lo sgombro del cantiere possa essere effettuato per un valore di € 1.500,00 più iva con contestuale valorizzazione del materiale sgomberato” (cfr p. 9 e 10
CTU).
In sede di osservazioni, il CTP del nulla ha rilevato in merito alla Parte_1 risposta fornita dal CTU al quesito come posto dal primo giudice, così di fatto aderendo alla conclusione rassegnate sul punto dal consulente nominato dal
Tribunale.
pag. 12/14 Anche a voler prescindere dalla mancata contestazione del alle Parte_1 conclusioni rassegnate sul punto dal CTU, osserva questa Corte come, in seguito alla risoluzione e/o recesso da un contratto di appalto consegue la necessità, da parte dell'appaltatore, di disporre lo sgombero del cantiere di tutto il (proprio) materiale non necessario per la prosecuzione dell'appalto da parte di terzi.
Nel caso in disamina, il non ha dimostrato che il materiale rimasto Parte_1 in cantiere fosse necessario per completare le opere con ciò confermando la legittimità della rimozione del materiale.
La censura di appello risulta, quindi, infondata e va rigettata.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere alla società appellata le spese di questo grado di giudizio che si liquidano, in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione € 26.000,00 - €
52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, così:
- € 2.058,00= per la fase di studio,
- € 1.418,00= per la fase introduttiva,
- € 3.470,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 6.946,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_2
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da e conferma la Parte_1 sentenza impugnata n. 431/22 emessa dal Tribunale di RE in data
11.04.2022;
pag. 13/14 - CONDANNA a rifondere alla società appellata le Parte_1 spese del presente grado liquidate in € 6.946,00=, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge;
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 14 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 al versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 10.07.2024.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 867/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Giovanni Tironi e Davide Battaglino in forza di procura a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Montecuccioli n.9.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Zaramella giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castiglione
Torinese, via Torino n. 248.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 08.05.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza in accoglimento di tutti o di alcuno dei motivi indicati nel presente atto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare: in via istruttoria, previa ove occorrendo rimessione della causa in istruttoria, con convocazione del CTU a chiarimenti su tutti gli aspetti evidenziati con i motivi I e II del presente atto (d'appello) con eventuale successivo rinnovo della consulenza
Nel merito respingere l'avversaria opposizione e le avversarie domande e confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare comunque tenuta e condannare la società odierna appellata al pagamento per le causali di cui al presente atto, della complessiva somma di euro 33.680,00 (o veriore somma accertanda in giudizio) oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture azionate monitoriamente sino all'effettivo saldo.
In ogni caso con il favore delle spese della procedura d'ingiunzione e di entrambi i gradi del presente giudizio d'opposizione oltre IVA, CPA ed accessori di legge”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione,
Nel merito: respingere l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n°431/2022 del 11/4/2022 resa dal Tribunale di
RE nell'ambito della procedura Rg. 5020/2017.
In ogni caso,
Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio Iva ove dovuta e
CPA come di legge applicando la maggiorazione per il deposito con modalità ipertestuali, oltre spese successive occorrenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito solo ) conveniva dinanzi al Controparte_1 CP_1
Tribunale di RE , proponendo opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1648/17, emesso in data 31.10.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 33.680,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato saldo della fatture n. 4/2014 di €
24.440,00 e n. 5/2014 di € 19.240,00, rispetto alle quali la società aveva pag. 2/14 corrisposto solo un acconto di € 10.000,00, rimanendo debitrice per il residuo importo.
A sostegno dell'opposizione deduceva;
CP_1
- che nel 2008 tra i signori , e Per_1 Persona_2 Persona_3
era stata costituita la società Parte_1 Controparte_1
la quale avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione di n. 3
[...] unità immobiliari nel Comune di San Raffaele Cimena, via San
Bernardo, angolo Via Fontana;
- che la invitava il socio , Controparte_1 Parte_1 titolare anche di una impresa edile, a fornire un preventivo dei costi per la realizzazione delle 3 unità immobiliari;
- che gli altri soci, influenzati dal rapporto fiduciario con il socio
, decidevano di affidare allo stesso l'edificazione delle 3 Parte_1 unità, vista anche la concorrenzialità dei prezzi che si era impegnato ad applicare;
- che la committente si era sempre impegnata a contabilizzare e saldare le fatture emesse dal , nonostante i documenti risultassero Parte_1 generici stante la mancata e dettagliata indicazione della causale;
- che in totale veniva versato al l'importo di € 393.688,80; Parte_1
- che le unità non erano state ultimate e alcune attività, indicate nei prospetti, risultavano essere state eseguite da terzi soggetti;
- che nel corso degli anni, la società, per fare fronte ai debiti, era stata costretta a fare ricorso al finanziamento dei soci, i quali avevano versato il dovuto ad eccezione del che rimaneva debitore nei Parte_1 confronti della società per l'importo di € 19.254,03;
- che per i lavori eseguiti la società aveva versato al l'importo Parte_1 di € 393.668,00 (iva inclusa) a fronte di un preventivo di € 255.043,36
(iva inclusa), con conseguente indebita percezione di € 138.645,44;
- che per tali ragioni la fattura n. 4/2014 non era stata saldata e la fattura n. 5/2014 mai contabilizzata;
- che il non aveva provveduto a completare i lavori, con la Parte_1 conseguenza che l'ultimazione delle opere era avvenuta con notevole pag. 3/14 ritardo, comportando un deprezzamento di almeno il 30% del valore delle unità immobiliari.
La opponente chiedeva quindi al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale di condannare il : a) al Parte_1 pagamento dell'importo di € 138.645,44 quale corrispettivo indebitamente incassato per opere edilizi contabilizzate, ma non eseguite;
b) al pagamento dell'importo di € 5.000,00 quali costi necessari per la rimozione dal cantiere di tutti i beni non ritirati;
c) a corrispondere l'importo di € 19.254,03 a titolo di finanziamento soci non versato;
d) a risarcire, secondo equità, il danno subito dalla società a seguito del minor valore di mercato degli immobili a causa del ritardo, imputabile al , nell'ultimazione degli immobili. Parte_1
Si costituiva il deducendo;
Parte_1
-che il preventivo di € 255.043,36 (iva compresa) costituiva
“brogliaccio composto da fogli non vergati da alcuno…che prendevano in considerazione solo gli approssimativi costi di uno dei tre fabbricati, non uguali fra loro”;
-che detto prospetto recava anche costi (direzione lavoro, oneri di urbanizzazione ecc) non di competenza dell'appaltatore;
-che le opere commissionate erano state eseguite nell'arco di tre anni, sotto la sorveglianza degli altri soci, dei quali uno era anche direttore dei lavori;
-che erano state emesse dal n. 16 fatture tutte Parte_1 contabilizzate dalla committente senza contestazione alcuna;
-che le fatture emesse risultavano inferiori rispetto alle opere effettivamente eseguite per un totale pari ad € 412.858,10 oltre iva;
-che l'importo azionato in via monitoria, pari ad € 33.680,00, rappresentava, pertanto, il saldo dovuto per le opere commissionate;
-che la domanda riconvenzionale della società risultava infondata, in quanto: a) la richiesta di pagamento di quanto dovuto a titolo di finanziamento alla società era inammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c. stante l'assenza di collegamento fra il credito dovuto allo stesso , quale titolare di un'impresa appaltatrice nei confronti della società
pag. 4/14 committente, e la pretesa di quest'ultima di ottenere il versamento di un finanziamento nei suoi confronti nella qualità di socio;
b) la richiesta di condanna al risarcimento danni, conseguente all'asserito ritardo nell'esecuzione delle opere, era infondata stante la mancata pattuizione fra le parti di un termine entro il quale completare i lavori, circostanza che trovava conferma dal mancato invio, da parte della committente, di una diffida ad adempiere ex art. 1662 c.c.; c) la domanda di condanna alla rimozione del materiale dal cantiere presupponeva una domanda di risoluzione contrattuale, di fatto, mai avanzata.
Il insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione e di tutte le Parte_1 domande come proposte da . CP_1
La causa veniva istruita a mezzo prova orale e C.T.U., e il Tribunale con sentenza n. 431/22 dell'11.054.2022 21 così statuiva: “revoca il decreto ingiuntivo N.3898/2017 R.G. emesso dal Tribunale di RE il 25 Ottobre
2017; -Condanna la società a versare, in Controparte_1 favore di , la somma di euro 443,53 oltre IVA, oltre Parte_1 interessi legali di mora ex art. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
-In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente condanna a corrispondere Parte_1 alla società la somma di euro 1.500 oltre Controparte_1
IVA; -Rigetta le altre domande riconvenzionali avanzate dalla società
[...]
Compensa integralmente fra parti le spese Controparte_1 del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con CP_1 conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 08.05.2024, precisate le conclusioni, così come riportate in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/14 Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto sui seguenti presupposti:
- nel corso del giudizio, le parti non avevano provato l'importo complessivo pattuito per le opere commissionate al;
Parte_1
- ai sensi dell'art. 1346 c.c., la mancata determinazione del corrispettivo nel contratto di appalto non ne determina la nullità, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 c.c., in base alle tariffe o agli usi, e ciò anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non ne abbiano fornito la relativa prova;
- in applicazione di tali principi di diritto e, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, l'importo delle opere commissionate, calcolato in virtù del prezzario Regionale Piemonte OOPP, era risultato pari ad €
421.570,59 più iva e, a fronte di pagamenti effettuati da nei CP_1 confronti del per un totale di € 378.970,00 (più iva), rimaneva Parte_1 un credito residuo a favore dell'appaltatore, di € 42.600,59 (più iva);
- come rilevato dal CTU, non vi era alcuna documentazione ufficiale che consentisse di correlare il prezzario Regionale OOPP con il valore delle opere private, e che risultava consuetudine consolidata applicare sempre un “ribasso” rispetto al prezzario pubblico di riferimento, che oscilla tra lo
0% e il 20%; per tali ragione, in adesione a tale impostazione, il
Tribunale ha ritenuto congruo applicare sull'importo di € 421.570,59 una riduzione del 10%;
- il valore complessivo delle opere andava quantificato in € 379,413,53 più iva, con la conseguenza che, avendo la versato l'importo di € CP_1
378.970,00 più iva, risulta un credito dell'appaltatore di € 443,53 più iva;
- la domanda di risarcimento danni derivanti dalla prospettata perdita di valore di mercato degli immobili per il ritardo nell'ultimazione delle opere era infondata non avendo la committente provato né il danno subito né
l'apposizione di un termine per l'ultimazione delle opere commissionate;
- la domanda dell'opponente di pagamento dei costi necessari per lo sgombero del cantiere in seguito all'affidamento dei lavori ad altra pag. 6/14 impresa, andava accolta secondo la quantificazione del CTU di € 1.500,00 oltre iva.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per erronea quantificazione delle opere eseguite e del loro corrispettivo.
Con il motivo in disamina, parte appellante censura, di fatto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice con critiche unicamente tese ad ottenere il riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico.
Nella specie, il Tribunale di Torino ha ampiamente motivato le ragioni della propria adesione alle conclusioni dell'elaborato peritale d'ufficio e, sul punto, si richiama quanto esposto alle pagg. da 9 a 11 della sentenza appellata.
Con riferimento alle critiche direttamente rivolte alle risultanze della indagine peritale, l'appellante rileva come: a) nonostante l'appalto riguardasse la costruzioni di tre villini vicini ma non identici, il perito avrebbe visionato solo uno dei tre edifici ritendendo preferibile procedere sulla base dei computi metrici richiesti alle parti;
b) stante la diversità dei computi metrici prodotti dalle parti, il CTU avrebbe predisposto la propria stima basandosi unicamente sulle lavorazioni condivise, aggiungendo solo il nolo della gru e alcune opere di apprestamento generale di sicurezza.
Tali “errori” avrebbero portato a scarificare le legittime ragioni dell'impresa essendosi il consulente limitato a riconoscere come effettivamente realizzate soltanto quei lavori la cui esecuzione è stata riconosciuta anche dalla committente, con ciò rispondendo in maniera non corretta al quesito posto dal primo giudice relativo all'accertamento delle opere effettivamente realizzate.
Per tali ragioni, il consulente tecnico avrebbe escluso alcune lavorazioni di fatto eseguite dall'appellante, per un valore totale di € 15.000,00, solo perché non richiamate nel computo de , ovvero: a) i waterstop;
b) CP_1
l'isolante Celenit;
c) i drenaggi;
d) le guaine muri controterra;
e) i camini nel tetto;
f) la copertura degli impianti a pavimento.
L'esclusione di tali opere dal computo del corrispettivo complessivo risulterebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, in palese contrasto pag. 7/14 con le risultanze istruttorie, avendo la parte fornito la prova della loro realizzazione sia documentalmente (cfr computo metrico appellante all.ti 5-8 fascicolo primo grado) sia a mezzo prova orale (cfr. testimonianze e Per_2
. Tes_1
Deduce altresì l'appellante come il CTU abbia ingiustificatamente dimezzato i costi sostenuti per il noleggio gru e gli oneri di sicurezza così riconoscendo al l'importo di € 30.981,83 anziché la somma di € 61.963,66. Parte_1
Il motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto condivisibili le conclusioni rassegnate dal CTU in quanto “frutto di un iter logico e metodologico privo di vizi, condotto in aderenza alla documentazione in atti e allo stato di fatto analizzato e reso all'esito di adeguata replica ai rilievi di parte:”
Nella relazione peritale il CTU ha precisato di aver visionato l'unico edificio in fase di completamento, ovvero il villino n. 3, invitando i CTP a fornire un computo metrico condiviso sulla base delle informazioni in loro possesso
“essendo alcune lavorazioni effettuate attualmente non facilmente rilevabili in cantiere”.
In seguito alla produzione dei rispettivi computo metrici, il CTU ha ritenuto
“di poter considerare nel redigere la propria stima economica le voci relative alle lavorazioni condivise...”.
In sede di osservazioni, il CTP del si è lamentato del mancato Parte_1 inserimento delle seguenti voci “waterstop, isolante Celenit, drenaggi, guaine muri contenitori, camini nel tetto, copertura degli impianti a pavimento”, precisando come “tali opere cubano per ulteriori € 15.000,00 rispetto alla
CME del CTU” (cfr osservazioni n. 2 p. del CTP Ing. ). Persona_4
Il C.T.U. a tali osservazioni ha così replicato “il CTU conferma quanto riportato in relazione, ritenendo che i) si tratta di voci non condivise da entrambi i CTP;
ii) si tratta di opere difficilmente riscontrabili in sito;
iii) si tratta di lavorazioni in buona parte ricomprese nelle voci di costo unitario indicato in computo metrico estimativo”.
L'appellante però nel motivo di gravame in disamina, si limita a riproporre le osservazioni avanzate dal proprio CTP, deducendo genericamente come pag. 8/14 l'esclusione di tali importi risultasse in contrasto con l'esito delle risultanze istruttorie.
Osserva la Corte come il consulente tecnico abbia ben motivato le ragioni che lo hanno indotto a non considerare tali lavorazioni, precisando che, a prescindere dalla mancata condivisione fra le parti circa l'esecuzione delle opere, le stesse, per natura e tipologia, debbano considerarsi ricomprese
“negli oneri generali del lavoro appaltato” (cfr. p. 9 CTU).
Per tali ragioni, appare del tutto irrilevante ogni riferimento circa la mancata valutazione dell'esito dell'istruttoria orale, in quanto, anche a voler ritenere l'effettiva esecuzione delle opere –circostanza di fatto non provata-
l'appellante nulla ha dedotto circa l'esclusione di dette lavorazioni dagli oneri generali dei lavori commissionati.
In altre parole, l'appellante, al fine di ottenere il maggior importo richiesto, non ha provato che le opere escluse dalla quantificazione totale come operata dal primo giudice costituissero delle lavorazioni autonome, non ricomprese negli oneri generali delle opere appaltate e, che, come tali, fossero suscettibile di separata quantificazione.
Parimenti infondato appare la doglianza relativa alla decurtazione dei costi relativi al noleggio gru e agli oneri di sicurezza.
Sostiene la parte come, in sede di chiarimenti alle osservazioni formulate sul punto dal consulente di parte, il CTU, nel confermare la riduzione del 50% rispetto all'importo richiesto, abbia fornito una risposta “né logica né satisfattiva sotto il profilo motivazionale”.
Deduce l'appellante come di fatto il CTU non abbia giustificato in alcun modo l'applicato abbattimento del 50%, e che tale decurtazione appaia del tutto incomprensibile considerato che si verte in ipotesi di voci, tra cui gli oneri di sicurezza – sui quali le imprese non possono risparmiare, limitandosi a ribadire come detta spesa risulta confermata dai testi e Per_2 Tes_1
Il CTU, nei chiarimenti forniti, ha dettagliatamente indicato le ragioni del proprio operato precisando che “per quanto riguarda il nolo della GRU si precisa che è risultato difficoltoso (per carenza di informazioni certe) ricostruire il periodo di durata di installazione della gru e la tipologia di gru
pag. 9/14 impiegata. Appare però certo che la gru sia stata utilizzata. Si è proceduto ad una preventivazione di mercato di gru con sbraccio 40 metri, su un periodo di
30 mesi per € 34.083,06. Parimenti sono stati “ricostruiti” gli oneri della sicurezza cercando di ipotizzare lavorazioni consone. Alla luce del grado di incertezza di queste valutazioni e del fatto che non risultano condivise da entrambi i CTP, l'importo totale di € 61963,66 viene considerato al 50%, per complessivi € 30.981,83. In riferimento al ponteggio si evidenzia che il prezzo di riferimento adottato considera un ponteggio perfettamente realizzato, comprensivo di tutti gli interpiani e di tutti gli allestimenti del caso. Poiché non è possibile ricostruire la “qualità” effettiva del realizzato, che normalmente risulta assai inferiore rispetto alla buona prassi, si ritiene opportuno mantenere il valore ed i quantitativi già indicati in bozza di CTU”.
Al fine di confutare le conclusioni rassegnate dal CTU, l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'esatto periodo di utilizzo della gru né la tipologia della stessa.
Anche per gli oneri di sicurezza il si limita a censurare l'operato del Parte_1
CTU senza fornire alcuna prova circa i costi effettivamente sostenuti per detti oneri.
In assenza prova e quindi di una esatta quantificazione dei costi di noleggio gru e di oneri di sicurezza da parte dell'appellante, la decurtazione operato dal CTU sui presunti costi stimati appare immune da vizi.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale, aderendo in maniera acritica alle conclusioni rassegnate dal CTU, ridotto del 10% il corrispettivo calcolato, in base ai prezzari di riferimento, nonostante l'insussistenza di un uso o di una consuetudine in tal senso nonché per aver ritenuto immune da vizi le risposte fornite, sul punto, dal CTU alle osservazioni del CTP.
Deduce la parte come il Tribunale nell'affermare che “è consuetudine applicare quasi sempre un ribasso rispetto al prezzario pubblico di riferimento sulle iniziative private, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1657 c.c. .. appare congruo applicare, sull'importo di € 421.570,59… una riduzione del
10%, mediana tra quelle considerate verosimili dal consulente (0-20%) …”
pag. 10/14 abbia applicato tale riduzione in assenza sia di una consuetudine in tal senso nella provincia di Torino, sia di una motivazione tale da giustificarla.
Con tale statuizione il Tribunale avrebbe, di fatto, recepito una prassi a mente della quale gli enti pubblici sarebbero soliti redigere prezzari maggiorati rispetto a quelli applicati dai privati e ciò in violazione dei principi di buon andamento della PA sui cui si fonda l'ordinamento amministrativo.
Il motivo di appello è infondato.
Osserva la Corte come, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, il
Tribunale, nell'applicare la censurata riduzione del 10% ha fatto riferimento non solo a quanto rilevato dal CTU, ma anche al disposto dell'art. 1657 c.c. a mente del quale il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, come nella fattispecie in esame, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa.
Il Tribunale, nella determinazione delle opere realizzate, ha fatto corretta applicazione dell'art. 1657 c.c., facendo riferimento alle tabelle e agli usi. In assenza di alcuna contestazione in ordine alla pertinenza dei prezzari in uso applicati dal CTU, quest'ultimo ha precisato che, in ipotesi di opere private,
“si ha la consuetudine nell'applicare quasi sempre un ribasso rispetto al prezzario pubblico di riferimento”.
In tal modo il CTU, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non ha inteso avanzare la tesi a mente della quale “ gli Enti Pubblici siano soliti redigere prezzari con costi maggiorati rispetto a quelli privati”, ma al contrario ha inteso rilevare come le regioni siano soliti adottare prezziari sul territorio regionale, tale da garantire alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro.
pag. 11/14 Al contrario negli appalti fra privati, le parti, nell'autonomia contrattuale, possono liberamente determinare il contenuto delle clausole contrattuali riguardante il valore delle opere.
Nel contesto riferito, l'applicazione di uno “sconto” del 10% appare perfettamente in linea e coerente anche in relazione ai rapporti – personali – intercorsi fra le parti.
Difatti all'epoca in cui veniva commissionata l'opera, l'appaltatore Parte_1 era socio della società committente e, dunque, era legittimo e ragionevole ritenere che lo stesso le applicasse delle condizioni di favore. Pertanto, la scontistica come applicata dal Tribunale nella misura del 10% appare in linea con le aspettative della committenza avuto, si ribadisce, riguarda alla natura dei rapporti all'epoca esistenti fra le parti.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per avergli il Tribunale illegittimamente addebitato i costi per lo sgombero del cantiere.
A suo parere, in assenza di pronuncia circa l'inadempimento dell'appaltatore e/o risoluzione contrattuale, il committente, anche in ipotesi di sostituzione della ditta appaltatrice, non avrebbe alcun diritto ad ottenere il rimborso delle spese di sgombero cantiere.
Il motivo di gravame è infondato.
In sede di elaborato peritale il CTU, nel rispondere al quesito n. 5, e determinare l'importo delle spese necessarie allo sgombero del cantiere ha precisato che “il materiale ancora presente in cantiere è costituito da tavolati, braccamenti, elementi di ponteggio, residui di laterizi. Si ritiene che lo sgombro del cantiere possa essere effettuato per un valore di € 1.500,00 più iva con contestuale valorizzazione del materiale sgomberato” (cfr p. 9 e 10
CTU).
In sede di osservazioni, il CTP del nulla ha rilevato in merito alla Parte_1 risposta fornita dal CTU al quesito come posto dal primo giudice, così di fatto aderendo alla conclusione rassegnate sul punto dal consulente nominato dal
Tribunale.
pag. 12/14 Anche a voler prescindere dalla mancata contestazione del alle Parte_1 conclusioni rassegnate sul punto dal CTU, osserva questa Corte come, in seguito alla risoluzione e/o recesso da un contratto di appalto consegue la necessità, da parte dell'appaltatore, di disporre lo sgombero del cantiere di tutto il (proprio) materiale non necessario per la prosecuzione dell'appalto da parte di terzi.
Nel caso in disamina, il non ha dimostrato che il materiale rimasto Parte_1 in cantiere fosse necessario per completare le opere con ciò confermando la legittimità della rimozione del materiale.
La censura di appello risulta, quindi, infondata e va rigettata.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere alla società appellata le spese di questo grado di giudizio che si liquidano, in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione € 26.000,00 - €
52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, così:
- € 2.058,00= per la fase di studio,
- € 1.418,00= per la fase introduttiva,
- € 3.470,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 6.946,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_2
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da e conferma la Parte_1 sentenza impugnata n. 431/22 emessa dal Tribunale di RE in data
11.04.2022;
pag. 13/14 - CONDANNA a rifondere alla società appellata le Parte_1 spese del presente grado liquidate in € 6.946,00=, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge;
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 14 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 al versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 10.07.2024.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 14/14