TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8176
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Polizia penitenziaria

    Il Collegio ritiene che la lettura combinata delle disposizioni normative consenta l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Polizia penitenziaria, in quanto la situazione dei ricorrenti si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma della norma.

  • Accolto
    Irrilevanza del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza

    Il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la disposizione relativa al termine di presentazione della domanda non qualifica tale termine come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, data l'ambiguità della norma.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'INPS

    Il Collegio ritiene l'eccezione infondata, non avendo l'Istituto previdenziale illustrato i profili di violazione costituzionale. Inoltre, una sentenza del Consiglio di Stato ha già statuito sulla perdurante vigenza e legittimità della norma.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'eccezione di prescrizione

    Il Collegio rigetta l'eccezione di prescrizione, poiché la decorrenza del termine deve coincidere con la data di emanazione dell'ordinativo di pagamento o della comunicazione del prospetto di liquidazione, da cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'errore nella liquidazione del TFS. Nel caso di specie, i termini di prescrizione non sono maturati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8176
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8176
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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