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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2517-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati
dott. Fabio LAURENZI Presidente
dott. ssa Valentina PALETTO ConSIliere
dott. ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2517-2024 proposta con ricorso in appello depositato il 12.09.2024
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Lario (LC), Parte_1
Via Tommaso Grossi n. 12 – codice fiscale -, rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. FORTUNATO RIVA presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in LE
(LC), Piazza Degli Affari n. 7, giusta procura alle liti allegata in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Mandello del Lario, Strada per Maggiana 46, rappresentato e difeso, come da delega allegata in atti dall'avv. Michela Papini, presso il cui studio in Milano, Via Nicola D'Apulia 9, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Con l'intervento del PG
1 RG 2517-2024
OGGETTO: Appello avverso la sentenza 556-2024 pubblicata il 22.07.2024 dal Tribunale di
LE all'esito del giudizio R.G. n. 2011/2023 instaurato dalla SI.ra per la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI APPELLANTE
a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, affinché a parziale modifica di quanto stabilito con la sentenza n. 124/2021, dare atto della intervenuta maggiore età e della autonomia economica di
e pertanto così disporre: 6) revocare l'affidamento congiunto della stessa ad Persona_1 entrambi i genitori;
7) revocare le disposizioni inerenti il diritto di visita e l'intervento dei Servizi
Sociali 8) revocare l'assegnazione della casa coniugale a;
9) porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , quale contributo al suo CP_1 Parte_1
mantenimento, la somma mensile di euro 1.200,00.=, oltre rivalutazione Istat;
10) condannare
al rimborso delle spese di lite in caso di opposizione. CP_1
CONCLUSIONI APPELLATO
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza e deduzione respinta: IN VIA
PRINCIPALE: respingere le domande tutte presentate dalla SInora e conseguentemente Pt_1
CONFERMARE il contenuto della sentenza n. 556/2024 emessa dall'Ill.mo Tribunale di LE, oggetto d'appello. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura
CONCLUSIONI PG
Il Procuratore Generale, in persona del sottoscritto sostituto, vista l'impugnazione presentata da
nel procedimento in epigrafe, preso atto dei motivi addotti dall'appellante; Parte_1
considerato che non vi sono figli minorenni nel procedimento e pertanto non si ha interesse ad intervenire, esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La SI.ra , con ricorso depositato in data 13.11.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
LE di modificare le condizioni della separazione stabilite nella sentenza n. 124/2021, pubblicata il 08/03/2021 ove era stato disposto l'affidamento condiviso della figlia , all'epoca Per_1
minorenne, con assegnazione della casa familiare sita in Mandello del Lario, Via per Maggiana n.
46 al ponendo a carico di quest'ultimo tutti gli oneri di mantenimento economico della CP_1
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figlia e l'obbligo di versare il contributo al mantenimento a favore della moglie in misura pari ad euro 600 mensili;
in particolare la SI.ra ha quindi chiesto : Pt_1
- l'aumento del contributo per il suo mantenimento in misura pari all'importo di €1.200,00 mensili;
- la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al ssendo divenuta maggiorenne ed CP_1
economicamente indipendente la figlia avendo ella iniziato a lavorare alle dirette Per_1
dipendenze del padre.
2. Si è costituito in giudizio il SI. he, nel contestare quanto dedotto dalla moglie, ha dato CP_1 atto dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute ed ha chiesto il rigetto della domanda di Per_ revoca dell'assegnazione della casa familiare poiché la figlia , sia pur maggiorenne non è economicamente autosufficiente, ma lo ha coadiuvato, nella sua attività di lavoro, non percependo alcun stipendio.
In via riconvenzionale ha chiesto la revoca ovvero la diminuzione dell'assegno di mantenimento per la moglie, a fronte del mutamento in peius delle proprie condizioni economiche.
3. Il Tribunale di LE , all'esito dell'istruttoria ha così statuito : rigetta le domande formulate dalle parti e, per l'effetto, conferma le statuizioni di cui alla sentenza n. 124/2021 dell'8.3.2021 emessa dal Tribunale di LE;
- condanna a rifondere a la Parte_1 CP_1 quota di ½ delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.300 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa la restante quota di ½.
4. La SI.ra avverso la sentenza 556-2024 pubblicata il 22.07.2024 dal Tribunale di Pt_1
LE ha proposto appello deducendo :
4.A) Sul mancato raggiungimento della prova circa la indipendenza economica di . Per_1
Sul motivo lamenta l'appellante che il Tribunale ha erroneamente rilevato che lei non ha dato prova della raggiunta autonomia economica della figlia poiché la circostanza è smentita Per_1
dallo stesso che ha dichiarato di aver inserito la ragazza, nella struttura della propria CP_1 impresa individuale, come “coadiutore famigliare” e di mantenerla con vitto, alloggio e con una mancetta per uscire con le amiche il sabato .
Ritiene la SI.ra quindi, che il quale titolare della impresa individuale, Pt_1 CP_1
corrispondendo alla figlia, quale coadiutore famigliare della impresa, vitto alloggio ed una mancetta in realtà stia conferendo alla ragazza una retribuzione per l'attività prestata;
a tal riguardo rileva
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che la norma di legge che disciplina la impresa familiare è l'art. 230 bis del codice civile, che testualmente recita: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti
l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. …”.
Contrariamente a quanto sostiene (ed erroneamente fatto proprio dal Tribunale) , rileva CP_1
l'appellante che l'attività della figlia deve considerarsi alla stregua di un rapporto Per_1
continuativo economicamente rilevante che ne determina la completa autonomia, essendo lei stessa titolare di precisi diritti e conseguenti obblighi in capo al titolare della impresa famigliare;
i familiari che prestano in modo continuativo l'attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare sono titolari di alcuni diritti nei confronti dell'imprenditore: anzitutto spetta a loro il diritto al mantenimento, che si protrae durante lo svolgimento del rapporto;
in secondo luogo essi hanno diritto alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La SI.ra nulla argomenta sui motivi di censura relativi al mancato riconoscimento Pt_1 dell'aumento dell'assegno di mantenimento ed alla revoca dell'affidamento condiviso e conclude chiedendo :
- di revocare l'affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori;
- di revocare le disposizioni inerenti il diritto di visita e l'intervento dei Servizi Sociali;
- di revocare l'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
- di porre a carico del SI. l'obbligo di corrisponderle, quale contributo al suo CP_1
mantenimento, la somma mensile di euro 1.200,00.=, oltre rivalutazione Istat;
- di condannare al rimborso delle spese di lite in caso di opposizione. CP_1
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5. Si è costituito in data 03.12.2024 il SI. che ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata .
5.A) Sul motivo di riforma riferito alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale osserva l'appellato che è stata a lui assegnata – come previsto nella sentenza 124-2021 di separazione del
Tribunale di LE- affinché vi abitasse con la figlia nata il [...] , allora minorenne;
Per_1 la ragazza ha sempre abitato, sin dalla nascita anche con la mamma e ciò sino all'autunno del 2017 allorquando la SI.ra ha abbandonato la casa e la figlia che quindi, dall'età di 13 anni, è Pt_1
cresciuta solo con il padre.
Dichiara il GADDI che :
Per_
- non ha avuto un buon rapporto con la madre rifiutandosi di frequentarla (se non nei casi in cui è stata obbligata), a causa di un vissuto caratterizzato anche da liti, come riportato nelle
Per_ relazioni della dott.ssa (psicologa che aveva in cura ), del dott. (CTU della Per_2 Per_3
causa di separazione), dei Servizi Sociali;
Per_
- nel 2021 ha deciso di abbandonare la scuola superiore e si è trovata a fare i conti con la realtà e con le difficoltà di reperire un'occupazione in mancanza di un diploma;
Per_
- ha , successivamente, maturato l'idea di rendersi utile e di aiutare il papà che si occupa, in maniera esclusiva, del suo mantenimento e quindi di provare a capire se l'attività paterna di ambulante poteva essere considerata una possibilità di futuro lavoro;
la ragazza è stata quindi inquadrata come coadiuvante/collaboratore (come dimostrato dalla carta di esercizio della ditta individuale Gaddi non impresa familiare come sostenuto dall'appellante , doc. 5 dell'appellato, depositato il 08/01/2024) ;
Per_
- , la scorsa estate 2024 , ha rivalutato la decisione di riprendere gli studi e di ottenere un diploma e quindi si è iscritta ad un corso presso la scuola telematica IScuola (www.Iscuola.net) di
Brescia e ciò, probabilmente perché, il pur breve tempo trascorso a lavorare al mercato, potrebbe esserle servito per fare comprendere i pro e i contro del lavoro di ambulante e quindi l'opportunità di non trascurare altre possibilità alternative.
Per_ Evidenzia inoltre il he la saltuarietà della frequentazione di al mercato è confermata CP_1
anche dal fatto che lui, come attestato nel corso del giudizio di primo grado , nel dicembre 2023 ha subito una grave operazione a causa di un' aneurisma all'aorta ed ha dovuto sospendere l'attività lavorativa sino al mese di aprile 2024; inoltre dovrà subire un ulteriore importante intervento chirurgico;
quindi la figlia lo ha aiutato solo saltuariamente e comunque è stata inquadrata come
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coadiuvante/collaboratore esclusivamente per giustificare la sua presenza al mercato dal punto di vista amministrativo ed evitare possibili sanzioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante dichiara il he CP_1
- la sua ditta non è impresa familiare e la segnalazione della ragazza come coadiutore/collaboratore
è stata effettuata solo ed esclusivamente per giustificare, nelle poche volte , la sua presenza dietro al banco;
Per_
- non è provata alcuna continuità lavorativa di (quattro giorni sono ben lungi dall'essere sufficienti a tale scopo);
- non vi è prova che la presenza della ragazza sui mercati si sia trasformata in lavoro;
- non vi è prova di prestazione e di conseguente remunerazione e presente in maniera assai saltuaria e occasionale sia a causa delle condizioni di salute del SInor e sia perché vuole proseguire CP_1
gli studi;
Per_
- non partecipa agli utili e non è titolare di diritti ed obblighi nei confronti della sua ditta;
Per_
- la sua capacità di mantenere , è strettamente collegata all'assegnazione della casa familiare.
5.B) Sul secondo motivo riferito all'aumento dell'assegno di mantenimento per la Pt_1 evidenzia il che la sua situazione economica è peggiorata, rispetto all'epoca della CP_1
separazione ed il suo reddito è diminuito anche a causa delle problematiche legate al Covid che
Per_ hanno penalizzato tutti i commercianti;
deve far fronte al mantenimento di , a quello della casa oltre a sostenere il contributo al mantenimento per la SInora e, recentemente, si è anche Pt_1
trovato a dover aiutare economicamente il figlio che, separatosi dalla compagna, ha a sua Per_4
volta una figlia da mantenere nonché il figlio che ha aperto da poco attività in proprio e da Per_5
ultimo le sue problematiche di salute hanno limitato le ore di impegno lavorativo.
Di contro, risulta che la SInora ha migliorato la propria posizione in quanto lavora e Pt_1 percepisce una retribuzione in evoluzione poiché come l'infermiera – badante svolge un lavoro molto richiesto;
inoltre ella è proprietaria sia della quota del 50% della casa coniugale che della quota di 1/3 di altro immobile, in comproprietà con i due fratelli motivo per cui è inaccettabile la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento anzi ravvisa elementi che giustificano la riduzione se non l'annullamento dello stesso.
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Osserva il GADDI che le rispettive posizioni economiche sono cambiate rispetto al momento della separazione e, nello specifico, la SInora pur avendo esperienze nell'attività ospedaliera, Pt_1
per lungo tempo non si è attivata nel reperire un lavoro e attualmente non risulta fare il massimo sforzo per trovare un lavoro stabile e sempre più remunerativo, nonostante le suddette citate qualità.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande e la conferma della sentenza n. 556/2024 del
Tribunale di LE.
6. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione della causa alla udienza del 21.01.2025 disponendo il deposito di note scritte .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024 è stata disposta la sostituzione del giudice relatore confermando la data di udienza del 21.01.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello riferito alla riforma della sentenza nella parte in cui la SI.ra Pt_1 chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale per l'indipendenza economica raggiunta dalla figlia può essere parzialmente accolto come di seguito indicato.
Per_ L'appellante sostiene che la figlia non frequenta più alcuna scuola ed è dedita ad un proficuo lavoro, continuativo e prevalente, alle dipendenze della impresa individuale paterna come appurato dall'investigatore che ha redatto la relazione ( cfr doc. 08) quindi chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al CP_1
L'assegnazione della dimora coniugale, in caso di separazione o divorzio, ha come obiettivo prioritario tutelare l'interesse dei figli;
tuttavia, il diritto all'assegnazione non è perpetuo e, quando i figli raggiungono la maggiore età ed l'autosufficienza economica, il diritto all'assegnazione della casa familiare può essere revocato.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32151) .
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In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per la revocabilità del contributo e all'onere della prova nel relativo procedimento giudiziale con particolare riferimento all'accertamento della sopravvenuta autonomia economica del figlio ai fini della revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento e della collegata assegnazione della casa coniugale richiesta dal genitore onerato.
La Cassazione riafferma anzitutto il principio già espresso nel 2017 (Cass. civ., sez. VI, 14 marzo
2017, n. 6509) secondo cui l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che preluda ad una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, comporta la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore.
Con la con la sentenza n. 124/2021 pubblicata l'08/03/2021 dal Tribunale di LE in sede di separazione tra i coniugi e la casa coniugale di proprietà di entrambi, è stata Pt_1 CP_1
Per_ assegnata dal quale genitore collocatario della figlia – all'epoca minore ( nata il CP_1
02.09.2004) ed è stato posto a carico del il mantenimento economico della figlia e CP_1
l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra quantificato in € 600 Pt_1
mensili.
All'esito dell'istruttoria di primo grado è emerso che :
, nell'anno 2021, ha lasciato la scuola superiore prima di conseguire il diploma di maturità Per_1
ed ha deciso di andare a lavorare con il padre, quale venditore ambulante nei mercati rionali, il quale ha provveduto ad inquadrarla - nella sua ditta individuale - mettendola in regola come coadiutore familiare a reddito zero, come dallo stesso dichiarato nel verbale di udienza del
03.04.2024 avanti al giudice di primo grado ove ha anche precisato di riconoscere alla figlia vitto, alloggio ed una piccola paga per l'uscita della ragazza il sabato sera;
Per_
- il a dichiarato che la figlia la scorsa estate 2024 , ha rivalutato la decisione di CP_1
riprendere gli studi e di ottenere un diploma e quindi si è iscritta ad un corso presso la scuola telematica IScuola (www.Iscuola.net) circostanza di cui però non fornisce alcuna prova né dell'iscrizione né del pagamento della retta;
Per_
- la ha documentato, solo con il rapporto investigativo, che la figlia lavora aiutando Pt_1 il padre venditore ambulante nei mercati non fornendo però un'adeguata prova dell'indipendenza economica raggiunta dalla figlia.
L'ordinanza della Cassazione n. 2259 del 2024 prevede la revoca dell'assegno di mantenimento per figli maggiorenni che non dimostrano di aver fatto ogni ragionevole sforzo per ottenere
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un'autosufficienza economica, anche dopo aver concluso gli studi. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che il diritto al mantenimento non può essere perpetuo e che, con il passare del tempo,
l'obbligo del genitore può essere revocato se il figlio, pur avendo la possibilità, non si impegna a trovare un lavoro.
Ebbene, come appurato dal Tribunale, effettivamente non risulta essere stata fornita adeguata Per_ prova circa il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia che, avendo lasciato la scuola superiore già nell'anno 2021, in considerazione anche del lungo tempo trascorso (
4 anni) deve sicuramente adoperarsi per sviluppare una formazione adeguata ai fini lavorativi e, a tal riguardo, questa Corte ritiene adeguato alle circostanze del caso in esame, concedere termine
Per_ fino al 31 dicembre 2025 ad , che ha dimostrato volontà di coadiuvare il proprio padre come venditore ambulante magari per rilevare lei stessa l'attività, già avviata, o per trovare un'occupazione al fine di raggiungere l'indipendenza economica;
ciò anche in considerazione del principio dell'auto responsabilità che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e nella valutazione degli indici di rilevanza enucleati dalla giurisprudenza.
In conclusione questa Corte ritiene che l'assegnazione della casa coniugale al , quale CP_1
Per_ genitore collocatario di , possa essere confermata sino alla data del 31 dicembre 2025 al fine di consentire in tale lasso di tempo alla ragazza di raggiungere l'indipendenza economica .
Con riguardo alle ulteriori richieste dell'appellante relative alla revoca dell'affido condiviso e diritto di visita materno, reiterate sic et sempliciter nel presente appello senza argomentazione sui motivi di censura, la Corte condivide quanto argomentato dal Tribunale e quindi nulla dispone in
Per_ considerazione del raggiungimento della maggiore età della figlia .
Da ultimo con riguardo all'aumento dell'assegno di mantenimento richiesto dalla questa Pt_1
Corte condivide la motivazione del Tribunale .
L'assegno di mantenimento può essere sempre modificato, infatti è possibile chiedere al giudice di diminuire o addirittura cancellare del tutto il mantenimento, anche a distanza di pochi mesi dalla separazione o dal divorzio. E' necessaria, tuttavia, una fondamentale condizione, cioè che siano sopraggiunti fatti nuovi rispetto al momento della decisione sull'importo. Se invece le condizioni economiche o personali dei coniugi sono rimaste le stesse, non è possibile rivede le valutazioni già fatte in precedenza e quindi modificare l'importo dell'assegno di mantenimento.
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Ebbene , all'esito dell'istruttoria, le condizioni economiche delle parti non si sono modificate rispetto all'epoca della separazione :
-la è un'infermiera professionale e svolge lavori occasionali non in regola, sostiene Pt_1
l'affitto per la casa ove vive pagando il canone mensile di € 400,00, riceve l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di €600,00 ; risulta comproprietaria al 50% con il marito della casa coniugale e comproprietari di 1/3 co i fratelli di altro immobile;
- il ssegnatario della casa coniugale per la quale sostiene le sole spese di utenza, provvede CP_1
Per_ al mantenimento della figlia e percepisce : A) una pensione mensile di € 900,00 per 13 mensilità ; B) un reddito mensile di € 700,00 dalla sua attività lavorativa di ambulante . Dalle dichiarazioni dei redditi versati in atti (2021, 2022, 2023, cfr doc. 7, 8, 9 fascicolo resistente), si evince una contrazione reddituale che comunque non è sufficienti a comprovare il peggioramento della sua effettiva capacità economica, atteso che lo stesso, come dichiarato in udienza al Giudice di primo grado, percepirebbe redditi maggiori, gode di un tenore di vita non compatibile con le dichiarazioni depositate – proprietario di auto di lusso circostanza non smentita- che comunque gli ha consentito di adempiere regolarmente al versamento dell'assegno di mantenimento di € 600,00 a favore della moglie. Da ultimo sul dedotto peggioramento delle condizioni di salute, quanto appurato dal Tribunale è esente da censure poiché che la contrazione reddituale lamentata dall'appellato, sulla base delle dichiarazioni dei redditi, è comunque antecedente al ricovero del dicembre 2023 sicchè non si ravvisa adeguata prova sotto il profilo del nesso di causalità.
In conclusione , condividendo quanto argomentato dal Tribunale , si ritiene di confermare la quantificazione dell'importo di € 600,00 per l'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
ed in favore della SI.ra che sicuramente dovrà adoperarsi, in considerazione delle sue Pt_1
competenza professionali, per il reperimento di un lavoro anche a tempo indeterminato ed adeguatamente remunerato .
Tenuto conto della prevalente soccombenza dell'appellante le spese di lite vengono poste a carico della stessa nella misura di ½ e compensate per il resto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto avverso la sentenza 556- Parte_1
2024 pubblicata il 22.07.2024 dal Tribunale di LE all'esito del giudizio R.G. n. 2011/2023 instaurato dalla SI.ra per la modifica delle condizioni di separazione così Parte_1
dispone:
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1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dispone, fino alla data del 31 dicembre
2025, l'assegnazione della casa coniugale sita in Mandello Del Lario, alla via Maggiana Per_ 46 al SI. quale genitore collocatario della figlia maggiorenne ma ancora CP_1
non autosufficiente economicamente;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere a la quota di ½ delle spese Parte_1 CP_1 di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre
15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa la restante quota di ½.
Così deciso in Milano 21 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Sandra Cassoni Fabio Laurenzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati
dott. Fabio LAURENZI Presidente
dott. ssa Valentina PALETTO ConSIliere
dott. ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2517-2024 proposta con ricorso in appello depositato il 12.09.2024
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Lario (LC), Parte_1
Via Tommaso Grossi n. 12 – codice fiscale -, rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. FORTUNATO RIVA presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in LE
(LC), Piazza Degli Affari n. 7, giusta procura alle liti allegata in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Mandello del Lario, Strada per Maggiana 46, rappresentato e difeso, come da delega allegata in atti dall'avv. Michela Papini, presso il cui studio in Milano, Via Nicola D'Apulia 9, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Con l'intervento del PG
1 RG 2517-2024
OGGETTO: Appello avverso la sentenza 556-2024 pubblicata il 22.07.2024 dal Tribunale di
LE all'esito del giudizio R.G. n. 2011/2023 instaurato dalla SI.ra per la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI APPELLANTE
a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, affinché a parziale modifica di quanto stabilito con la sentenza n. 124/2021, dare atto della intervenuta maggiore età e della autonomia economica di
e pertanto così disporre: 6) revocare l'affidamento congiunto della stessa ad Persona_1 entrambi i genitori;
7) revocare le disposizioni inerenti il diritto di visita e l'intervento dei Servizi
Sociali 8) revocare l'assegnazione della casa coniugale a;
9) porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , quale contributo al suo CP_1 Parte_1
mantenimento, la somma mensile di euro 1.200,00.=, oltre rivalutazione Istat;
10) condannare
al rimborso delle spese di lite in caso di opposizione. CP_1
CONCLUSIONI APPELLATO
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza e deduzione respinta: IN VIA
PRINCIPALE: respingere le domande tutte presentate dalla SInora e conseguentemente Pt_1
CONFERMARE il contenuto della sentenza n. 556/2024 emessa dall'Ill.mo Tribunale di LE, oggetto d'appello. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura
CONCLUSIONI PG
Il Procuratore Generale, in persona del sottoscritto sostituto, vista l'impugnazione presentata da
nel procedimento in epigrafe, preso atto dei motivi addotti dall'appellante; Parte_1
considerato che non vi sono figli minorenni nel procedimento e pertanto non si ha interesse ad intervenire, esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La SI.ra , con ricorso depositato in data 13.11.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
LE di modificare le condizioni della separazione stabilite nella sentenza n. 124/2021, pubblicata il 08/03/2021 ove era stato disposto l'affidamento condiviso della figlia , all'epoca Per_1
minorenne, con assegnazione della casa familiare sita in Mandello del Lario, Via per Maggiana n.
46 al ponendo a carico di quest'ultimo tutti gli oneri di mantenimento economico della CP_1
2 RG 2517-2024
figlia e l'obbligo di versare il contributo al mantenimento a favore della moglie in misura pari ad euro 600 mensili;
in particolare la SI.ra ha quindi chiesto : Pt_1
- l'aumento del contributo per il suo mantenimento in misura pari all'importo di €1.200,00 mensili;
- la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al ssendo divenuta maggiorenne ed CP_1
economicamente indipendente la figlia avendo ella iniziato a lavorare alle dirette Per_1
dipendenze del padre.
2. Si è costituito in giudizio il SI. he, nel contestare quanto dedotto dalla moglie, ha dato CP_1 atto dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute ed ha chiesto il rigetto della domanda di Per_ revoca dell'assegnazione della casa familiare poiché la figlia , sia pur maggiorenne non è economicamente autosufficiente, ma lo ha coadiuvato, nella sua attività di lavoro, non percependo alcun stipendio.
In via riconvenzionale ha chiesto la revoca ovvero la diminuzione dell'assegno di mantenimento per la moglie, a fronte del mutamento in peius delle proprie condizioni economiche.
3. Il Tribunale di LE , all'esito dell'istruttoria ha così statuito : rigetta le domande formulate dalle parti e, per l'effetto, conferma le statuizioni di cui alla sentenza n. 124/2021 dell'8.3.2021 emessa dal Tribunale di LE;
- condanna a rifondere a la Parte_1 CP_1 quota di ½ delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.300 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa la restante quota di ½.
4. La SI.ra avverso la sentenza 556-2024 pubblicata il 22.07.2024 dal Tribunale di Pt_1
LE ha proposto appello deducendo :
4.A) Sul mancato raggiungimento della prova circa la indipendenza economica di . Per_1
Sul motivo lamenta l'appellante che il Tribunale ha erroneamente rilevato che lei non ha dato prova della raggiunta autonomia economica della figlia poiché la circostanza è smentita Per_1
dallo stesso che ha dichiarato di aver inserito la ragazza, nella struttura della propria CP_1 impresa individuale, come “coadiutore famigliare” e di mantenerla con vitto, alloggio e con una mancetta per uscire con le amiche il sabato .
Ritiene la SI.ra quindi, che il quale titolare della impresa individuale, Pt_1 CP_1
corrispondendo alla figlia, quale coadiutore famigliare della impresa, vitto alloggio ed una mancetta in realtà stia conferendo alla ragazza una retribuzione per l'attività prestata;
a tal riguardo rileva
3 RG 2517-2024
che la norma di legge che disciplina la impresa familiare è l'art. 230 bis del codice civile, che testualmente recita: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti
l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. …”.
Contrariamente a quanto sostiene (ed erroneamente fatto proprio dal Tribunale) , rileva CP_1
l'appellante che l'attività della figlia deve considerarsi alla stregua di un rapporto Per_1
continuativo economicamente rilevante che ne determina la completa autonomia, essendo lei stessa titolare di precisi diritti e conseguenti obblighi in capo al titolare della impresa famigliare;
i familiari che prestano in modo continuativo l'attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare sono titolari di alcuni diritti nei confronti dell'imprenditore: anzitutto spetta a loro il diritto al mantenimento, che si protrae durante lo svolgimento del rapporto;
in secondo luogo essi hanno diritto alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La SI.ra nulla argomenta sui motivi di censura relativi al mancato riconoscimento Pt_1 dell'aumento dell'assegno di mantenimento ed alla revoca dell'affidamento condiviso e conclude chiedendo :
- di revocare l'affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori;
- di revocare le disposizioni inerenti il diritto di visita e l'intervento dei Servizi Sociali;
- di revocare l'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
- di porre a carico del SI. l'obbligo di corrisponderle, quale contributo al suo CP_1
mantenimento, la somma mensile di euro 1.200,00.=, oltre rivalutazione Istat;
- di condannare al rimborso delle spese di lite in caso di opposizione. CP_1
4 RG 2517-2024
5. Si è costituito in data 03.12.2024 il SI. che ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata .
5.A) Sul motivo di riforma riferito alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale osserva l'appellato che è stata a lui assegnata – come previsto nella sentenza 124-2021 di separazione del
Tribunale di LE- affinché vi abitasse con la figlia nata il [...] , allora minorenne;
Per_1 la ragazza ha sempre abitato, sin dalla nascita anche con la mamma e ciò sino all'autunno del 2017 allorquando la SI.ra ha abbandonato la casa e la figlia che quindi, dall'età di 13 anni, è Pt_1
cresciuta solo con il padre.
Dichiara il GADDI che :
Per_
- non ha avuto un buon rapporto con la madre rifiutandosi di frequentarla (se non nei casi in cui è stata obbligata), a causa di un vissuto caratterizzato anche da liti, come riportato nelle
Per_ relazioni della dott.ssa (psicologa che aveva in cura ), del dott. (CTU della Per_2 Per_3
causa di separazione), dei Servizi Sociali;
Per_
- nel 2021 ha deciso di abbandonare la scuola superiore e si è trovata a fare i conti con la realtà e con le difficoltà di reperire un'occupazione in mancanza di un diploma;
Per_
- ha , successivamente, maturato l'idea di rendersi utile e di aiutare il papà che si occupa, in maniera esclusiva, del suo mantenimento e quindi di provare a capire se l'attività paterna di ambulante poteva essere considerata una possibilità di futuro lavoro;
la ragazza è stata quindi inquadrata come coadiuvante/collaboratore (come dimostrato dalla carta di esercizio della ditta individuale Gaddi non impresa familiare come sostenuto dall'appellante , doc. 5 dell'appellato, depositato il 08/01/2024) ;
Per_
- , la scorsa estate 2024 , ha rivalutato la decisione di riprendere gli studi e di ottenere un diploma e quindi si è iscritta ad un corso presso la scuola telematica IScuola (www.Iscuola.net) di
Brescia e ciò, probabilmente perché, il pur breve tempo trascorso a lavorare al mercato, potrebbe esserle servito per fare comprendere i pro e i contro del lavoro di ambulante e quindi l'opportunità di non trascurare altre possibilità alternative.
Per_ Evidenzia inoltre il he la saltuarietà della frequentazione di al mercato è confermata CP_1
anche dal fatto che lui, come attestato nel corso del giudizio di primo grado , nel dicembre 2023 ha subito una grave operazione a causa di un' aneurisma all'aorta ed ha dovuto sospendere l'attività lavorativa sino al mese di aprile 2024; inoltre dovrà subire un ulteriore importante intervento chirurgico;
quindi la figlia lo ha aiutato solo saltuariamente e comunque è stata inquadrata come
5 RG 2517-2024
coadiuvante/collaboratore esclusivamente per giustificare la sua presenza al mercato dal punto di vista amministrativo ed evitare possibili sanzioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante dichiara il he CP_1
- la sua ditta non è impresa familiare e la segnalazione della ragazza come coadiutore/collaboratore
è stata effettuata solo ed esclusivamente per giustificare, nelle poche volte , la sua presenza dietro al banco;
Per_
- non è provata alcuna continuità lavorativa di (quattro giorni sono ben lungi dall'essere sufficienti a tale scopo);
- non vi è prova che la presenza della ragazza sui mercati si sia trasformata in lavoro;
- non vi è prova di prestazione e di conseguente remunerazione e presente in maniera assai saltuaria e occasionale sia a causa delle condizioni di salute del SInor e sia perché vuole proseguire CP_1
gli studi;
Per_
- non partecipa agli utili e non è titolare di diritti ed obblighi nei confronti della sua ditta;
Per_
- la sua capacità di mantenere , è strettamente collegata all'assegnazione della casa familiare.
5.B) Sul secondo motivo riferito all'aumento dell'assegno di mantenimento per la Pt_1 evidenzia il che la sua situazione economica è peggiorata, rispetto all'epoca della CP_1
separazione ed il suo reddito è diminuito anche a causa delle problematiche legate al Covid che
Per_ hanno penalizzato tutti i commercianti;
deve far fronte al mantenimento di , a quello della casa oltre a sostenere il contributo al mantenimento per la SInora e, recentemente, si è anche Pt_1
trovato a dover aiutare economicamente il figlio che, separatosi dalla compagna, ha a sua Per_4
volta una figlia da mantenere nonché il figlio che ha aperto da poco attività in proprio e da Per_5
ultimo le sue problematiche di salute hanno limitato le ore di impegno lavorativo.
Di contro, risulta che la SInora ha migliorato la propria posizione in quanto lavora e Pt_1 percepisce una retribuzione in evoluzione poiché come l'infermiera – badante svolge un lavoro molto richiesto;
inoltre ella è proprietaria sia della quota del 50% della casa coniugale che della quota di 1/3 di altro immobile, in comproprietà con i due fratelli motivo per cui è inaccettabile la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento anzi ravvisa elementi che giustificano la riduzione se non l'annullamento dello stesso.
6 RG 2517-2024
Osserva il GADDI che le rispettive posizioni economiche sono cambiate rispetto al momento della separazione e, nello specifico, la SInora pur avendo esperienze nell'attività ospedaliera, Pt_1
per lungo tempo non si è attivata nel reperire un lavoro e attualmente non risulta fare il massimo sforzo per trovare un lavoro stabile e sempre più remunerativo, nonostante le suddette citate qualità.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande e la conferma della sentenza n. 556/2024 del
Tribunale di LE.
6. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione della causa alla udienza del 21.01.2025 disponendo il deposito di note scritte .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024 è stata disposta la sostituzione del giudice relatore confermando la data di udienza del 21.01.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello riferito alla riforma della sentenza nella parte in cui la SI.ra Pt_1 chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale per l'indipendenza economica raggiunta dalla figlia può essere parzialmente accolto come di seguito indicato.
Per_ L'appellante sostiene che la figlia non frequenta più alcuna scuola ed è dedita ad un proficuo lavoro, continuativo e prevalente, alle dipendenze della impresa individuale paterna come appurato dall'investigatore che ha redatto la relazione ( cfr doc. 08) quindi chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al CP_1
L'assegnazione della dimora coniugale, in caso di separazione o divorzio, ha come obiettivo prioritario tutelare l'interesse dei figli;
tuttavia, il diritto all'assegnazione non è perpetuo e, quando i figli raggiungono la maggiore età ed l'autosufficienza economica, il diritto all'assegnazione della casa familiare può essere revocato.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32151) .
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In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per la revocabilità del contributo e all'onere della prova nel relativo procedimento giudiziale con particolare riferimento all'accertamento della sopravvenuta autonomia economica del figlio ai fini della revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento e della collegata assegnazione della casa coniugale richiesta dal genitore onerato.
La Cassazione riafferma anzitutto il principio già espresso nel 2017 (Cass. civ., sez. VI, 14 marzo
2017, n. 6509) secondo cui l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che preluda ad una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, comporta la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore.
Con la con la sentenza n. 124/2021 pubblicata l'08/03/2021 dal Tribunale di LE in sede di separazione tra i coniugi e la casa coniugale di proprietà di entrambi, è stata Pt_1 CP_1
Per_ assegnata dal quale genitore collocatario della figlia – all'epoca minore ( nata il CP_1
02.09.2004) ed è stato posto a carico del il mantenimento economico della figlia e CP_1
l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra quantificato in € 600 Pt_1
mensili.
All'esito dell'istruttoria di primo grado è emerso che :
, nell'anno 2021, ha lasciato la scuola superiore prima di conseguire il diploma di maturità Per_1
ed ha deciso di andare a lavorare con il padre, quale venditore ambulante nei mercati rionali, il quale ha provveduto ad inquadrarla - nella sua ditta individuale - mettendola in regola come coadiutore familiare a reddito zero, come dallo stesso dichiarato nel verbale di udienza del
03.04.2024 avanti al giudice di primo grado ove ha anche precisato di riconoscere alla figlia vitto, alloggio ed una piccola paga per l'uscita della ragazza il sabato sera;
Per_
- il a dichiarato che la figlia la scorsa estate 2024 , ha rivalutato la decisione di CP_1
riprendere gli studi e di ottenere un diploma e quindi si è iscritta ad un corso presso la scuola telematica IScuola (www.Iscuola.net) circostanza di cui però non fornisce alcuna prova né dell'iscrizione né del pagamento della retta;
Per_
- la ha documentato, solo con il rapporto investigativo, che la figlia lavora aiutando Pt_1 il padre venditore ambulante nei mercati non fornendo però un'adeguata prova dell'indipendenza economica raggiunta dalla figlia.
L'ordinanza della Cassazione n. 2259 del 2024 prevede la revoca dell'assegno di mantenimento per figli maggiorenni che non dimostrano di aver fatto ogni ragionevole sforzo per ottenere
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un'autosufficienza economica, anche dopo aver concluso gli studi. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che il diritto al mantenimento non può essere perpetuo e che, con il passare del tempo,
l'obbligo del genitore può essere revocato se il figlio, pur avendo la possibilità, non si impegna a trovare un lavoro.
Ebbene, come appurato dal Tribunale, effettivamente non risulta essere stata fornita adeguata Per_ prova circa il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia che, avendo lasciato la scuola superiore già nell'anno 2021, in considerazione anche del lungo tempo trascorso (
4 anni) deve sicuramente adoperarsi per sviluppare una formazione adeguata ai fini lavorativi e, a tal riguardo, questa Corte ritiene adeguato alle circostanze del caso in esame, concedere termine
Per_ fino al 31 dicembre 2025 ad , che ha dimostrato volontà di coadiuvare il proprio padre come venditore ambulante magari per rilevare lei stessa l'attività, già avviata, o per trovare un'occupazione al fine di raggiungere l'indipendenza economica;
ciò anche in considerazione del principio dell'auto responsabilità che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e nella valutazione degli indici di rilevanza enucleati dalla giurisprudenza.
In conclusione questa Corte ritiene che l'assegnazione della casa coniugale al , quale CP_1
Per_ genitore collocatario di , possa essere confermata sino alla data del 31 dicembre 2025 al fine di consentire in tale lasso di tempo alla ragazza di raggiungere l'indipendenza economica .
Con riguardo alle ulteriori richieste dell'appellante relative alla revoca dell'affido condiviso e diritto di visita materno, reiterate sic et sempliciter nel presente appello senza argomentazione sui motivi di censura, la Corte condivide quanto argomentato dal Tribunale e quindi nulla dispone in
Per_ considerazione del raggiungimento della maggiore età della figlia .
Da ultimo con riguardo all'aumento dell'assegno di mantenimento richiesto dalla questa Pt_1
Corte condivide la motivazione del Tribunale .
L'assegno di mantenimento può essere sempre modificato, infatti è possibile chiedere al giudice di diminuire o addirittura cancellare del tutto il mantenimento, anche a distanza di pochi mesi dalla separazione o dal divorzio. E' necessaria, tuttavia, una fondamentale condizione, cioè che siano sopraggiunti fatti nuovi rispetto al momento della decisione sull'importo. Se invece le condizioni economiche o personali dei coniugi sono rimaste le stesse, non è possibile rivede le valutazioni già fatte in precedenza e quindi modificare l'importo dell'assegno di mantenimento.
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Ebbene , all'esito dell'istruttoria, le condizioni economiche delle parti non si sono modificate rispetto all'epoca della separazione :
-la è un'infermiera professionale e svolge lavori occasionali non in regola, sostiene Pt_1
l'affitto per la casa ove vive pagando il canone mensile di € 400,00, riceve l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di €600,00 ; risulta comproprietaria al 50% con il marito della casa coniugale e comproprietari di 1/3 co i fratelli di altro immobile;
- il ssegnatario della casa coniugale per la quale sostiene le sole spese di utenza, provvede CP_1
Per_ al mantenimento della figlia e percepisce : A) una pensione mensile di € 900,00 per 13 mensilità ; B) un reddito mensile di € 700,00 dalla sua attività lavorativa di ambulante . Dalle dichiarazioni dei redditi versati in atti (2021, 2022, 2023, cfr doc. 7, 8, 9 fascicolo resistente), si evince una contrazione reddituale che comunque non è sufficienti a comprovare il peggioramento della sua effettiva capacità economica, atteso che lo stesso, come dichiarato in udienza al Giudice di primo grado, percepirebbe redditi maggiori, gode di un tenore di vita non compatibile con le dichiarazioni depositate – proprietario di auto di lusso circostanza non smentita- che comunque gli ha consentito di adempiere regolarmente al versamento dell'assegno di mantenimento di € 600,00 a favore della moglie. Da ultimo sul dedotto peggioramento delle condizioni di salute, quanto appurato dal Tribunale è esente da censure poiché che la contrazione reddituale lamentata dall'appellato, sulla base delle dichiarazioni dei redditi, è comunque antecedente al ricovero del dicembre 2023 sicchè non si ravvisa adeguata prova sotto il profilo del nesso di causalità.
In conclusione , condividendo quanto argomentato dal Tribunale , si ritiene di confermare la quantificazione dell'importo di € 600,00 per l'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
ed in favore della SI.ra che sicuramente dovrà adoperarsi, in considerazione delle sue Pt_1
competenza professionali, per il reperimento di un lavoro anche a tempo indeterminato ed adeguatamente remunerato .
Tenuto conto della prevalente soccombenza dell'appellante le spese di lite vengono poste a carico della stessa nella misura di ½ e compensate per il resto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto avverso la sentenza 556- Parte_1
2024 pubblicata il 22.07.2024 dal Tribunale di LE all'esito del giudizio R.G. n. 2011/2023 instaurato dalla SI.ra per la modifica delle condizioni di separazione così Parte_1
dispone:
10 RG 2517-2024
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dispone, fino alla data del 31 dicembre
2025, l'assegnazione della casa coniugale sita in Mandello Del Lario, alla via Maggiana Per_ 46 al SI. quale genitore collocatario della figlia maggiorenne ma ancora CP_1
non autosufficiente economicamente;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere a la quota di ½ delle spese Parte_1 CP_1 di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre
15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa la restante quota di ½.
Così deciso in Milano 21 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Sandra Cassoni Fabio Laurenzi
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