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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7803 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18888/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvio Piantanida, presso il cui studio in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 24 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Controparte_1
Emiliano Saltelli e Luciano Iannone, presso il cui studio in Napoli alla Via Vetriera a
Chiaia n.12 elettivamente domicilia;
Appellato costituito
E
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall'
[...]
, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. Controparte_3
071/2012/0088741938/000, ruolo n. 11144/2011, dell'importo di € 10.389,93, emessa a fronte del mancato pagamento di verbali di accertamento di violazioni al Codice della
Strada elevati dalla nell'anno 2010. Controparte_2
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
1 Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità nonché Controparte_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato e di successivi atti interruttivi, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 5456/2021, pubblicata in data 25.2.2021, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava, preliminarmente, l'ammissibilità dell'opposizione avverso il contenuto dell'estratto ruolo, ritenendo sussistente l'interesse ad agire dell'opponente, ex art. 100
c.p.c., che aveva agito al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal fine, richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
19704/2015.
Nel merito, accoglieva l'opposizione e annullava la cartella esattoriale n.
071/2012/0088741938/000, ruolo n. 11144/2011, per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, attesa l'assenza di prove in ordine alla notifica della cartella di pagamento contestata e la nullità conseguenziale di tutti i successivi atti interruttivi ad essa correlati.
Condannava l' e la in solido tra Controparte_3 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite.
L ha proposto appello censurando la sentenza nella Controparte_3 parte in cui il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, nonostante il CP_4 avesse provato, in giudizio, la valida notificazione della cartella di pagamento n.
071/2012/0088741938/000, eseguita in data 27.10.2012, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e art. 26 del DPR n. 602/1972, per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di Napoli e invio della raccomandata informativa n. 699093311954 del 2.11.2012 (correlata alla cartella di pagamento) con cui era stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, ritirata in data 6.11.2012, come da avviso di ricevimento in atti, cd CAD.
L'appellante ha, altresì, evidenziato di aver provveduto a notificare al la CP_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071/80201400014922/000, perfezionata in data 10.2.2015, e l'intimazione di pagamento n.
071/2016/9021630733/000, eseguita in data 23.5.2016 e perfezionata per compiuta giacenza, quali atti idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria.
2 Pertanto, a fronte della valida notificazione della cartella di pagamento contestata e dei successivi atti interruttivi, ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda.
L ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_3 dell'appello, il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituito l'appellato, ribadendo la sussistenza del proprio Controparte_1 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo mediante l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 19704/2015.
Nel merito ed in condivisione con quanto già statuito dal Giudice di Pace, l'appellato ha eccepito l'insussistenza dei titoli esecutivi sottesi alla cartella di pagamento impugnata, oltre alla mancata ed insufficiente produzione di prove in originale da parte dell' CP_3
Ha, quindi, disconosciuto tutta la documentazione prodotta in copia fotostatica a norma dell'art. 2719 c.c.
Di conseguenza, l'appellato ha dedotto la nullità ed illegittimità della procedura CP_1 esecutiva attivata dall'Agente per la riscossione nei confronti del contribuente e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria integrata ai sensi dell' art. 209 del C.d.S. e art. 28 della L. 689/1981, in virtù del difetto di notifica della cartella di pagamento n. 071/2012/0088741938/000 e dell'assenza di validi ed idonei atti interruttivi della prescrizione non provati dall' . Controparte_3
Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese di lite, con distrazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata assegnata in decisione, attesa la rinuncia della parte presente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, occorre esaminare il disconoscimento operato da Controparte_1 con riferimento alla documentazione prodotta in mera copia fotostatica da parte di
CP_5
Ebbene, iniziando dal dato normativo, l'art. 2719 c.c. dispone che: “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
3 Sulla quaestio, con la recentissima Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025, la Corte di
Cassazione ha ribadito il principio secondo cui: “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (vedi
Cass. 26/10/2020, n. 23426).
Ne discende che il disconoscimento della notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., necessita di specificazione delle ragioni della asserita non conformità, essendo viceversa insufficiente, a tal fine, il generico mero disconoscimento.
Orbene, nel caso di specie, il disconoscimento delle mere copie fotostatiche prive di conformità agli originali, sollevato dall'appellato, risulta palesemente sommario e generico, atteso che il non ha minimamente ed espressamente specificato i vizi o CP_1 difetti che inficerebbero la documentazione in copia prodotta dal . CP_4
L'assenza, quindi, di un disconoscimento specifico implica che non si può negare la validità nonchè l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia dall'Agente per la riscossione.
Fatta tale dovuta premessa, dalla disamina e valutazione di tutta la documentazione probatoria prodotta, deve ritenersi accertato che l' ha Controparte_3 regolarmente e validamente notificato all'appellato CP_1
1) la cartella di pagamento n. 071/2012/0088741938/000, eseguita in data
11.9.2012, a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa
Comunale di Napoli come da elenco n. 0201071201201126, e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n.
69909331195-4 (spedita in data 2.11.2012 e correlata alla cartella di pagamento)
4 con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., timbrato da , che è stata CP_6 ritirata in data 6.11.2012;
2) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
071/80201400014922/000 (recante, tra le altre, anche la sopracitata cartella esattoriale), effettuata in data 30.1.2015 (dopo due tentativi infruttuosi di notifica), a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di
Napoli come da elenco n. 0316304915012802 e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68916148410-3
(spedita in data 3.2.2015 e correlata alla comunicazione) con cui il destinatario è stato informato dell'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. timbrato da , e ritirata in data 10.2.2015. CP_7
3) l'intimazione di pagamento n. 071/2016/9021630733/000 (portante, tra le altre, anche la cartella di pagamento impugnata) effettuata in data 11.5.2016 (dopo due tentativi infruttuosi di notifica), a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di Napoli come da elenco n. 0316304916050906, e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68929446469-2 (spedita in data 13.5.2016 e correlata all'intimazione di pagamento) con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., timbrato da , e CP_6 perfezionata per compiuta giacenza in data 23.6.2016.
Tanto premesso, è opportuno ricordare che in tema di perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza resa a
Sezioni Unite il 23 febbraio - 15 aprile 2021, n. 10012, ha formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante
5 esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
A ciò si aggiunga che l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento può essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazione, ovvero dell'avviso di ricevimento postale (Cass. 8 aprile 2016 n. 6887), mentre non è necessario che l' produca la copia della cartella di Controparte_8 pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 15 giugno 2016 n. 12352).
Così come, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente, bensì al destinatario (Cass. 18 marzo 2016 n. 5397).
Nel caso di specie, va confermato che il Concessionario ha regolarmente prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dei sopracitati atti impositivi presso la
Casa Comunale, perfezionando in tal modo le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140
c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario.
Pertanto, conformemente a quanto già statuito dal giudice di prime cure, deve ritenersi accertato che la cartella di pagamento opposta n. 071/2012/0088741938/000, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071/80201400014922/000 e l'intimazione di pagamento n. 071/2016/9021630733/000 sono state pienamente e validamente notificate al destinatario . Controparte_1
Risulta, altresì, fondato il motivo di appello secondo cui, nel caso de quo, non è maturata alcuna prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
In effetti, come correttamente dedotto dall'appellante , Controparte_3 dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 071/2012/0088741938/000, ovvero il
6.11.2012, il termine di prescrizione quinquennale è stato dapprima interrotto con la notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
071/80201400014922/000 in data 10.2.2015, e successivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2016/9021630733/000 del 23.6.2016.
6 Pertanto, alla data dell'estrazione ovvero impugnazione del ruolo avvenuta nell'anno
2019 non era maturata alcuna prescrizione quinquennale successiva (quale fatto estintivo soppravvenuto) della pretesa creditoria.
Tanto premesso, alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
Napoli n. 5456/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5456/21, accerta la piena validità della cartella di pagamento n.
071/2012/0088741938/000 e di tutti i successivi atti interruttivi ad essa correlati, con espresso riferimento a quelli specificatamente indicati in parte motiva;
c) dichiara non prescritta la pretesa creditoria;
d) condanna l'appellato alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € Controparte_3
762,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Silvio Piantanida dichiaratosi antistatario;
e) condanna l'appellato , alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese della presente fase di giudizio liquidandole in € Controparte_3
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Silvio
Piantanida dichiaratosi anticipatario;
f) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra gli appellati e tenuto conto della contumacia dell'ente Controparte_1 Controparte_2 impositore in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 5.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18888/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvio Piantanida, presso il cui studio in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 24 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Controparte_1
Emiliano Saltelli e Luciano Iannone, presso il cui studio in Napoli alla Via Vetriera a
Chiaia n.12 elettivamente domicilia;
Appellato costituito
E
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall'
[...]
, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. Controparte_3
071/2012/0088741938/000, ruolo n. 11144/2011, dell'importo di € 10.389,93, emessa a fronte del mancato pagamento di verbali di accertamento di violazioni al Codice della
Strada elevati dalla nell'anno 2010. Controparte_2
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
1 Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità nonché Controparte_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato e di successivi atti interruttivi, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 5456/2021, pubblicata in data 25.2.2021, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava, preliminarmente, l'ammissibilità dell'opposizione avverso il contenuto dell'estratto ruolo, ritenendo sussistente l'interesse ad agire dell'opponente, ex art. 100
c.p.c., che aveva agito al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
A tal fine, richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
19704/2015.
Nel merito, accoglieva l'opposizione e annullava la cartella esattoriale n.
071/2012/0088741938/000, ruolo n. 11144/2011, per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, attesa l'assenza di prove in ordine alla notifica della cartella di pagamento contestata e la nullità conseguenziale di tutti i successivi atti interruttivi ad essa correlati.
Condannava l' e la in solido tra Controparte_3 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite.
L ha proposto appello censurando la sentenza nella Controparte_3 parte in cui il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, nonostante il CP_4 avesse provato, in giudizio, la valida notificazione della cartella di pagamento n.
071/2012/0088741938/000, eseguita in data 27.10.2012, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e art. 26 del DPR n. 602/1972, per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di Napoli e invio della raccomandata informativa n. 699093311954 del 2.11.2012 (correlata alla cartella di pagamento) con cui era stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, ritirata in data 6.11.2012, come da avviso di ricevimento in atti, cd CAD.
L'appellante ha, altresì, evidenziato di aver provveduto a notificare al la CP_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071/80201400014922/000, perfezionata in data 10.2.2015, e l'intimazione di pagamento n.
071/2016/9021630733/000, eseguita in data 23.5.2016 e perfezionata per compiuta giacenza, quali atti idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria.
2 Pertanto, a fronte della valida notificazione della cartella di pagamento contestata e dei successivi atti interruttivi, ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda.
L ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_3 dell'appello, il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituito l'appellato, ribadendo la sussistenza del proprio Controparte_1 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo mediante l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 19704/2015.
Nel merito ed in condivisione con quanto già statuito dal Giudice di Pace, l'appellato ha eccepito l'insussistenza dei titoli esecutivi sottesi alla cartella di pagamento impugnata, oltre alla mancata ed insufficiente produzione di prove in originale da parte dell' CP_3
Ha, quindi, disconosciuto tutta la documentazione prodotta in copia fotostatica a norma dell'art. 2719 c.c.
Di conseguenza, l'appellato ha dedotto la nullità ed illegittimità della procedura CP_1 esecutiva attivata dall'Agente per la riscossione nei confronti del contribuente e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria integrata ai sensi dell' art. 209 del C.d.S. e art. 28 della L. 689/1981, in virtù del difetto di notifica della cartella di pagamento n. 071/2012/0088741938/000 e dell'assenza di validi ed idonei atti interruttivi della prescrizione non provati dall' . Controparte_3
Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, vinte le spese di lite, con distrazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata assegnata in decisione, attesa la rinuncia della parte presente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, occorre esaminare il disconoscimento operato da Controparte_1 con riferimento alla documentazione prodotta in mera copia fotostatica da parte di
CP_5
Ebbene, iniziando dal dato normativo, l'art. 2719 c.c. dispone che: “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
3 Sulla quaestio, con la recentissima Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025, la Corte di
Cassazione ha ribadito il principio secondo cui: “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (vedi
Cass. 26/10/2020, n. 23426).
Ne discende che il disconoscimento della notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., necessita di specificazione delle ragioni della asserita non conformità, essendo viceversa insufficiente, a tal fine, il generico mero disconoscimento.
Orbene, nel caso di specie, il disconoscimento delle mere copie fotostatiche prive di conformità agli originali, sollevato dall'appellato, risulta palesemente sommario e generico, atteso che il non ha minimamente ed espressamente specificato i vizi o CP_1 difetti che inficerebbero la documentazione in copia prodotta dal . CP_4
L'assenza, quindi, di un disconoscimento specifico implica che non si può negare la validità nonchè l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia dall'Agente per la riscossione.
Fatta tale dovuta premessa, dalla disamina e valutazione di tutta la documentazione probatoria prodotta, deve ritenersi accertato che l' ha Controparte_3 regolarmente e validamente notificato all'appellato CP_1
1) la cartella di pagamento n. 071/2012/0088741938/000, eseguita in data
11.9.2012, a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa
Comunale di Napoli come da elenco n. 0201071201201126, e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n.
69909331195-4 (spedita in data 2.11.2012 e correlata alla cartella di pagamento)
4 con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., timbrato da , che è stata CP_6 ritirata in data 6.11.2012;
2) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
071/80201400014922/000 (recante, tra le altre, anche la sopracitata cartella esattoriale), effettuata in data 30.1.2015 (dopo due tentativi infruttuosi di notifica), a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di
Napoli come da elenco n. 0316304915012802 e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68916148410-3
(spedita in data 3.2.2015 e correlata alla comunicazione) con cui il destinatario è stato informato dell'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. timbrato da , e ritirata in data 10.2.2015. CP_7
3) l'intimazione di pagamento n. 071/2016/9021630733/000 (portante, tra le altre, anche la cartella di pagamento impugnata) effettuata in data 11.5.2016 (dopo due tentativi infruttuosi di notifica), a mezzo di messo notificatore ex art. 140 c.p.c., per irreperbilità relativa del destinatario, mediante deposito dell'atto esattoriale nella Casa Comunale di Napoli come da elenco n. 0316304916050906, e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68929446469-2 (spedita in data 13.5.2016 e correlata all'intimazione di pagamento) con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dell'atto impositivo, riscontrabile dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., timbrato da , e CP_6 perfezionata per compiuta giacenza in data 23.6.2016.
Tanto premesso, è opportuno ricordare che in tema di perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza resa a
Sezioni Unite il 23 febbraio - 15 aprile 2021, n. 10012, ha formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante
5 esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
A ciò si aggiunga che l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento può essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazione, ovvero dell'avviso di ricevimento postale (Cass. 8 aprile 2016 n. 6887), mentre non è necessario che l' produca la copia della cartella di Controparte_8 pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 15 giugno 2016 n. 12352).
Così come, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente, bensì al destinatario (Cass. 18 marzo 2016 n. 5397).
Nel caso di specie, va confermato che il Concessionario ha regolarmente prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative con cui è stato comunicato al destinatario l'avvenuto deposito dei sopracitati atti impositivi presso la
Casa Comunale, perfezionando in tal modo le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140
c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario.
Pertanto, conformemente a quanto già statuito dal giudice di prime cure, deve ritenersi accertato che la cartella di pagamento opposta n. 071/2012/0088741938/000, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071/80201400014922/000 e l'intimazione di pagamento n. 071/2016/9021630733/000 sono state pienamente e validamente notificate al destinatario . Controparte_1
Risulta, altresì, fondato il motivo di appello secondo cui, nel caso de quo, non è maturata alcuna prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
In effetti, come correttamente dedotto dall'appellante , Controparte_3 dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 071/2012/0088741938/000, ovvero il
6.11.2012, il termine di prescrizione quinquennale è stato dapprima interrotto con la notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
071/80201400014922/000 in data 10.2.2015, e successivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2016/9021630733/000 del 23.6.2016.
6 Pertanto, alla data dell'estrazione ovvero impugnazione del ruolo avvenuta nell'anno
2019 non era maturata alcuna prescrizione quinquennale successiva (quale fatto estintivo soppravvenuto) della pretesa creditoria.
Tanto premesso, alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
Napoli n. 5456/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5456/21, accerta la piena validità della cartella di pagamento n.
071/2012/0088741938/000 e di tutti i successivi atti interruttivi ad essa correlati, con espresso riferimento a quelli specificatamente indicati in parte motiva;
c) dichiara non prescritta la pretesa creditoria;
d) condanna l'appellato alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € Controparte_3
762,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Silvio Piantanida dichiaratosi antistatario;
e) condanna l'appellato , alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese della presente fase di giudizio liquidandole in € Controparte_3
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Silvio
Piantanida dichiaratosi anticipatario;
f) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra gli appellati e tenuto conto della contumacia dell'ente Controparte_1 Controparte_2 impositore in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 5.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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