Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01814/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2022, proposto da Immobiliare Samo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Montanaro ed Antonella Incandela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Borgosesia, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Alberto Cerutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TU DI e UN DI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Città di Borgosesia, Ufficio Tecnico, Sezione Urbanistica, a firma del Responsabile del Servizio, prot. n. 31915 del 29 novembre 2021, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio di Attività in Sanatoria prot. n. 25200-440 del 24/9/2021. Diniego definitivo”;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 21012 del 6 agosto 2021;
- del preavviso di diniego della SCIA in sanatoria, prot. n. 28346 in data 22 ottobre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgosesia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa NA UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria di un immobile in Borgosesia, confinante con strada privata che ha accesso diretto ad altra proprietà immobile, ha sostituito la vecchia rete ammalorata con una nuova rete divisoria di tipo metallico e ivi installato un cancello carraio.
2. In fatto, la ricorrente rappresenta di aver eseguito l’intervento in assenza di titolo preventivo, trattandosi di mera attività manutentiva e di avere, solo a seguito dell’avvio del procedimento diretto alla verifica della regolare esecuzione delle opere di recinzione e creazione di accesso carraio da parte del Comune, preferito presentare, in via cautelativa, una s.c.i.a. in sanatoria al Comune per intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione di parte della recinzione e del cancello carraio.
3. L’istanza di s.c.i.a. in sanatoria è stata negata dal Comune che, con il provvedimento prot. n. 31915 del 29.11.2021, ha ordinato la rimozione delle opere oggetto di sanatoria.
Il diniego è motivato dalla mancata produzione al Comune del titolo di legittimazione richiesto per il mantenimento del cancello realizzato al confine con l’altrui proprietà.
4. Avverso il provvedimento surriferito ha proposto ricorso la Immobiliare Samo, adducendo i seguenti motivi di diritto a sostegno del gravame:
1. Violazione e mancata applicazione di legge: art. 6 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti e della motivazione: secondo la ricorrente l’intervento ricadrebbe nelle attività di edilizia libera, consistendo nella mera sostituzione di rete e di cancello già esistenti e non in muratura.
2. Violazione e mancata applicazione di legge: art. 10 bis, 7 e ss. L. 241/1990. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti e della motivazione: la ricorrente sostiene la mancata considerazione da parte del Comune delle osservazioni dalla stessa presentate nel corso del procedimento.
3. Violazione e mancata applicazione di legge: art. 1,3 e 19 L. 241/1990; art. 22 e 37 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti e della motivazione: il Comune non avrebbe dovuto chiedere adempimenti ulteriori rispetto a quelli prescritti dal testo unico per l’edilizia per la sanatoria delle opere eseguite mediante s.c.i.a. (con particolare riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla disponibilità del terreno altrui). È il Comune, del resto, che è tenuto a dimostrare la carenza dei requisiti e dei presupposti della s.c.i.a. in sanatoria.
4. Violazione e mancata applicazione di legge: art. 1, 3 e 19 L. 241/1990; artt. 11, 22 e 37 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti e della motivazione. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.. Illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento: secondo la ricorrente il Comune avrebbe avuto un’errata impostazione con riferimento alla posizione assunta nei confronti della tutela dei diritti e degli interessi dei terzi (quali i proprietari confinanti); il Comune non dovrebbe ingerirsi nelle questioni privatistiche; secondo la stessa giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente non grava sul comune l'onere probatorio di appurare l'inesistenza di servitù o di altri vincoli reali, che incidano sull'edificazione né di procedere a un’approfondita ed accurata disamina dei rapporti tra privati.
5. Violazione e mancata applicazione di legge: art. 1, 3 e 19 L. 241/1990; artt. 11, 22 e 37 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti e della motivazione. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.. Illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento: la ricorrente contesta al Comune il mancato accesso in loco, che avrebbe permesso di rilevare la sicura preesistenza della recinzione e il fatto che il cancello affaccia su una strada interpoderale esistente (realizzata a servizio di tutti i fondi in origine parte di un’unica proprietà), rispetto alla quale i vicini non avrebbero dimostrato l’uso esclusivo.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Borgosesia, che ha chiesto la reiezione del ricorso stante la relativa infondatezza.
6. All’udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è in parte fondato e in parte infondato, nei sensi appresso specificati.
8. Con la prima doglianza la società istante deduce che l’opera in questione, costituita dalla sostituzione di un tratto di recinzione e di un cancello, con identiche misure e materiali simili, costituisce attività edilizia libera.
Il motivo è fondato in riferimento alla parte dell’atto impugnato riguardante la sostituzione della recinzione.
Sussiste, infatti, il diritto di parte ricorrente di procedere, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, alla sostituzione della recinzione ammalorata con materiali del tutto simili a quelli prima esistenti, sì da non alterare in maniera apprezzabile lo stato dei luoghi.
Trattasi di intervento che, come descritto anche dal Comune resistente in relazione alle fotografie dello stato dei luoghi prima del rifacimento dell’opera (cfr doc.ti. n. 5 e 6), è intervenuto su un’area che vedeva la presenza di “una rete divisoria delle due proprietà, priva di un cancello di accesso, ammalorata e posizionata mediante una palificazione in cemento” e si è risolto nel rifacimento dei paletti in ferro e nella posa di rete metallica.
E’ stata quindi attività ascrivibile all’edilizia libera e conseguentemente eseguibile senza la previa necessità di alcun titolo edilizio (in questi termini ex multis Cons. Stato, sez. VII, 17.07.2025, n. 6305).
In definitiva la recinzione de qua, per le sue caratteristiche, rientra nell’edilizia libera in quanto esprime una facoltà insita nel diritto di proprietà (ius excludendi alios).
8.1. Per quanto concerne l’altro oggetto del gravato diniego, costituito dal cancello, valgono invece diverse considerazioni.
Non sussiste prova della legittimazione della ricorrente a procedere alla relativa installazione.
È comprovata dagli atti depositati in giudizio dal Comune resistente (per tutti è sufficiente la foto n. 5) la previa inesistenza, lungo la rete di recinzione ora sostituita, di un cancello che consentisse l’accesso alla strada sterrata (di cui al mappale n. 339) al confine con le due proprietà immobiliari.
Pertanto nel caso in esame la società istante ha installato, e non sostituito, il cancello carraio.
A fronte della documentazione prodotta dalla difesa del Comune e degli esposti dei confinanti (documenti n. 2 e 15 depositati in giudizio dall’amministrazione), l’interessata, come constatato dal Comune nel procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del gravato diniego, non ha comprovato né la preesistenza del cancello né alcun titolo abilitativo che avesse legittimato il mantenimento dell’apertura in questione, che consente il collegamento fra la proprietà della ricorrente e la privata proprietà confinante.
9. Con la seconda censura l’esponente sostiene che il Comune non si è pronunciato sulla parte delle osservazioni presentate incentrata sulla natura di manutenzione delle opere de quibus ovvero su quanto rilevato col primo motivo di ricorso.
La doglianza non ha pregio.
L’impugnato diniego fa leva sulla mancanza di un titolo di legittimazione del cancello, tale da ledere i diritti di terzi.
In tal modo l’amministrazione ha disconosciuto che si trattasse di mera manutenzione e quindi ha dato contezza delle ragioni che l’hanno indotta a disattendere le osservazioni dell’interessata.
10. Con il terzo mezzo l’istante lamenta il difetto di riferimenti normativi a sostegno dell’atto impugnato a fronte delle attestazioni allegate alla s.c.i.a. in sanatoria, talché il Comune avrebbe violato le norme che pongono a suo carico l’onere di provare la carenza dei requisiti e dei presupposti della s.c.i.a. in questione.
La censura è infondata in relazione alla parte del gravato diniego riferita al cancello.
Il Comune, nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, non ha richiesto adempimenti ulteriori rispetto a quelli prescritti dalla normativa, essendosi limitato, su esposto del privato confinante, ad avviare un procedimento volto a verificare, nell’ambito dei doveri di vigilanza sull’attività edilizia che gli competono, la regolarità delle opere di recinzione e di creazione dell’accesso carraio eseguite dalla ricorrente (cfr comunicazione di avvio del procedimento del 6.08.2021, all. 2 parte ricorrente).
Successivamente, in data 22.09.2021, l’interessata ha presentato, di propria iniziativa, una s.c.i.a. in sanatoria per la sostituzione del cancello e della recinzione (cfr doc. 11 depositato dal Comune resistente), che il Comune – anche in relazione alle rimostranze del privato confinante, che hanno reso visibile la possibile lesione del diritto del terzo - aveva il dovere di istruire.
Invero, i signori DI, controinteressati, in data 14.12.2021 hanno fatto presente al Comune che il cancello in questione mai prima era esistito (si veda la documentata dichiarazione del 14.12.2021, costituente il documento n. 15 depositato in giudizio dall’Ente) e, prima ancora, in data 31.7.2021, hanno trasmesso un esposto relativo ai lavori oggetto dell’atto impugnato (documento n. 2 depositato in giudizio dall’amministrazione).
In tale contesto, in cui erano rivelati elementi sintomatici della lesione di diritti di terzi, e nell’ambito della doverosa istruttoria tesa al controllo di veridicità in fatto di quanto rappresentato dalla segnalante, il Comune – del tutto correttamente- ha preteso la dimostrazione del titolo di legittimazione dell’intervento, considerato che il cancello appare posizionato al confine con l’altrui proprietà.
Infatti l’Amministrazione, nell’ambito dell’istruttoria che le compete nei procedimenti diretti al rilascio di titoli edilizi, ha il compito di verificare l’effettiva legittimazione dell’istante a richiedere il titolo richiesto (cfr in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 13.03.2023, n. 2618, secondo cui: “ Conviene richiamare i poteri istruttori esercitabili dall’Amministrazione in relazione all’istanza di rilascio di un titolo edilizio. Una sintesi efficace sul punto è stata tracciata, di recente, da Consiglio di Stato, sez. IV, 11/04/2018, n. 2397:
- la P.A. ha l’onere di accertare con serietà e rigore la legittimazione a chiedere il titolo edilizio (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823), dovendo accertare che l’istante sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990);
- al riguardo, non si sono mai posti dubbi in ordine ai limiti legali, i quali, trovando applicazione generalizzata, concorrono a formare lo statuto generale dell'attività edilizia e non pongono problemi di conoscibilità all'Amministrazione che è tenuta a considerarli sempre;
- diversamente, per le limitazioni negoziali del diritto di costruire, la giurisprudenza in passato ha oscillato fra la soluzione che ne esclude ogni rilevanza, nel presupposto che all'Amministrazione sia inibito qualsiasi sindacato anche indiretto sulla validità ed efficacia dei rapporti giuridici dei privati (Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1993, n. 1341), e quella opposta che, invece, ammette che il Comune verifichi il rispetto dei limiti privatistici, purché siano immediatamente conoscibili, effettivamente e legittimamente conosciuti nonché del tutto incontestati, di guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d'atto (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1206);
- la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, superando l'indirizzo più risalente, è oggi allineata nel senso che l'Amministrazione, quando venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza del giudice ordinario), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili ”).
I principi richiamati e il contesto fattuale in cui si colloca l’impugnato provvedimento depongono per la correttezza dell’operato del Comune, ovvero dell’esigere l’esibizione del titolo di legittimazione relativo al nuovo cancello.
Invece, relativamente alla recinzione, è condivisibile la tesi della deducente secondo cui è irrilevante che, nel sostituirla, si sia optato per l’installazione di rete metallica con sostegni in ferro (valgono sul punto le considerazioni espresse nella trattazione del primo motivo).
11. Con la quarta censura la società istante deduce che la sostituzione di parte della recinzione non contrasta con alcuna norma edilizia e urbanistica e non incide sulle proprietà di altri; ribadisce che l’Ente non poteva esigere alcun titolo di legittimazione e che i permessi edilizi vengono rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi.
La doglianza è in parte fondata (in relazione alla recinzione) e in parte infondata (relativamente al cancello).
Benché di regola il Comune non debba addentrarsi nelle questioni strettamente privatistiche che coinvolgono i proprietari vicini, tuttavia, allorquando l’Ente locale venga a conoscere dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, è tenuto a compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza con ciò sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche, arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili.
Nel caso di specie, il Comune si è propriamente limitato a pretendere dal privato una dichiarazione, quale semplice assunzione di responsabilità, circa il rispetto dei diritti dei terzi in ordine all’esistenza della legittimazione al mantenimento del cancello, nella piena consapevolezza dell’estraneità dalle proprie competenze delle controversie fra privati.
L’Ente locale, tuttavia, al cospetto dell’inerzia dell’istante, non poteva far altro che negare la concessione della sanatoria richiesta per l’opera in questione, lasciando poi alla competente sede privatistica la soluzione effettiva della tutela dei diritti dei proprietari confinanti.
12. Per quanto riguarda la recinzione, non vi sono elementi, addotti dai confinanti, che depongono per la lesione della loro proprietà. Infatti l’esposto del 14.12.2021 (documento n. 15 prodotto dall’Ente) fa riferimento al solo cancello. Tale profilo, aggiunto alle considerazioni svolte dal Collegio nella trattazione della prima doglianza, induce a ritenere fondata la censura in esame solo in relazione alla recinzione.
13. Con il quinto mezzo la ricorrente lamenta la mancanza di una verifica in loco da parte del Comune, ad esito della quale quest’ultimo avrebbe potuto accertare che il cancello prospetta su strada interpoderale a servizio di tutti i fondi e la preesistenza della recinzione.
La censura non ha pregio.
L’Ente locale non era tenuto a recarsi in loco per verificare l’esistenza di una strada interpoderale fra le due proprietà (originariamente unificate) e la preesistenza della recinzione, né avrebbe dovuto approfondire la questione dell’uso esclusivo della strada privata da parte dei vicini proprietari.
Come esposto nei punti precedenti, il Comune ha correttamente esercitato i propri poteri di vigilanza edilizia con riferimento al nuovo cancello, pretendendo dalla società istante la dimostrazione dello stato dei luoghi precedente all’intervento nonché il titolo di legittimazione al mantenimento di un accesso carraio, che, secondo documentazione fotografica e le prospettazioni dei confinanti, appare affacciarsi sull’altrui proprietà.
La questione concernente i confini, l’uso e l’accesso alla strada interpoderale posta fra i due lotti è, per il resto, materia privatistica per la quale pende giudizio civile (documento n. 16 depositato in giudizio dall’Ente).
14. In sintesi, per le ragioni suesposte, il ricorso è accolto esclusivamente con riferimento al diniego dell’istanza di sanatoria dell’intervento di sostituzione della rete metallica ammalorata, mentre deve essere rigettato per quanto attiene alla parte del diniego avente a oggetto il mantenimento del cancello carraio.
15. La parziale soccombenza fra le parti giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge; per l’effetto annulla l’atto impugnato nella parte riferita alla recinzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA BE, Presidente
Marco Costa, Referendario
NA UI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA UI | IA BE |
IL SEGRETARIO