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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5733/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 18.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Edoardo
Panunzio (c.f. ) che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLANTI -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._5
-APPELLATA NON COSTITUITA -
Oggetto: appello di , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Controparte_1
Roma n. 1741/2020, il 28.01.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3868/2015 promosso da , , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
- oggetto: successione testamentaria - CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.01.2015, , e Parte_1 Parte_2 [...]
convengono in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, Parte_3 [...]
per sentir “1) - dichiarare aperta la successione della IG.ra CP_1 Per_1
r.g. n. 1 nata a [...] il [...] e deceduta in Roma, ove da ultimo era Per_2
domiciliata, il 12 aprile 2013, dichiarandone altresì eredi, in forza di testamento olografo del 26 gennaio 2000 pubblicato con verbale a rogito del Notaio
[...]
di Roma in data 6 dicembre 2013 repertorio 89595/35741, i IGg. Persona_3
, E , con attribuzione ai Parte_1 Parte_2 Parte_3
medesimi degli immobili in Roma, Via dei Buonvisi n. 196, in narrativa meglio menzionati, e, per tutti i beni rientranti nell'asse ereditario e non ricompresi nel predetto testamento olografo, ivi compresa la cantina in Roma, Via Nicolai n. 90, dichiarando i medesimi IGg. , E Parte_1 Parte_2 [...]
, IP ex filia , eredi legittimi della de Parte_3 Parte_4
cuius medesima, nelle quote spettanti ai sensi di legge;
2) - dichiarare nulle le disposizioni testamentarie della defunta sig.ra nella parte in cui Persona_4
onerano gli odierni attori di pagare una somma di denaro in favore dell'altra coerede, in quanto contrarie a norme imperative, e per l'effetto dichiari devoluti i beni immobili suindicati agli odierni esponenti senza peso e/o onere alcuno, per l'effetto dichiarando non dovuti i canoni degli immobili ereditari percepiti e percipiendi dalla convenuta, e senza condizioni di sorta;
3) - in via subordinata rispetto alla domanda di cui al precedente punto 2, dichiarare inefficace la disposizione testamentaria in oggetto nella parte in cui attribuisce all'altra coerede IG.ra una somma di Controparte_1 denaro corrispondente alla metà della differenza fra il valore dell'immobile a questa attribuito ed il valore degli immobili attribuiti agli odierni attori, essendo tale differenza negativa, e per l'effetto dichiarare che non è dovuta alcuna somma di denaro all'altra coerede IG.ra , e di conseguenza che i beni immobili Controparte_1
in Roma, Via dei Buonvisi, in narrativa indicati, sono devoluti agli odierni attori senza peso e/o onere alcuno, per l'effetto dichiarando non dovuti i canoni degli immobili ereditari percepiti e percipiendi dalla convenuta, e senza condizioni di sorta;
4) - condannare la IG.ra a pagare ai IGg. , Controparte_1 Parte_1 [...]
e la somma di euro 18.000,00 (diciottomila/00), oltre agli Parte_2 Parte_3 interessi di legge sino al giorno dell'effettivo soddisfo, per il comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede dalla medesima IG.ra Controparte_1
tenuto come in narrativa esposto e/o, in subordine, che la medesima venga condannata alla restituzione della somma di euro 9.000,00 (novemila/00), corrispondente alla metà dei canoni che per disposizione testamentarie è dovuta agli odierni esponenti, oltre agli interessi di legge sino all'effettivo pagamento;
5) - in via alternativa rispetto alla
r.g. n. 2 domanda di cui al precedente punto 4, dichiarare la nullità della disposizione testamentaria che attribuisce la metà dei canoni di locazione degli immobili in Roma,
Via dei Buonvisi n. 196, alla IG.ra , per indeterminatezza Controparte_1 dell'oggetto, con conseguente condanna di questa alla integrale restituzione delle somme percepite e percipiende a tale titolo, maggiorate degli interessi di legge;
6) - condannare, previo rendiconto della gestione del patrimonio della IG.ra Per_4
effettuata dalla IG.ra in virtù della procura generale a
[...] Controparte_1
rogito del Notaio di Roma in data 2 giugno 2000 repertorio Persona_5
36129/6165, la procuratrice medesima alla restituzione delle somme a qualsiasi titolo da essa percepite per scopi personali, non riferibili agli interessi della conferente defunta, ivi comprese le somme corrispondenti alla rendita derivante dal godimento dell'immobile in Roma, Via Nicolai n. 90, per il periodo dal conferimento della procura sino alla data di apertura della successione, nonché al rimborso dei depositi cauzionali afferenti gli immobili in Roma, Via dei Buonvisi n. 196, delle relative imposte, delle somme corrispondenti al debito sussistente nei confronti dell'amministrazione del condominio e delle somme necessarie alla regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili stessi;
condannare altresì la IG.ra al rimborso, Controparte_1
pro quota, delle spese dagli odierni attori sostenute per le onoranze funerarie della de cuius, nonché di tutte le altre spese per la defunta sostenute;
somme Persona_4
tutte maggiorate dagli interessi di legge;
7) - nella denegata ipotesi che venga ritenuta la validità delle disposizioni testamentarie esposte nei precedenti punti 2, 3 e 5, ed in ogni caso nell'ipotesi che il valore di quanto attribuito per testamento alla IG.ra
superi la disponibile, ridurre la disposizione testamentaria in Controparte_1 favore di quest'ultima di quanto necessario per reintegrare i legittimari IGg. PT
, e delle quote a loro spettanti per legge”.
[...] Parte_2 Parte_3
A sostegno delle rassegnate conclusioni, gli attori allegano:
- Figli di , sorella premorta della convenuta e GL di Parte_4
nata a [...] il [...] e deceduta a Roma il 12.04.2013, ne Persona_4
sono i legittimi successori.
- La successione di è regolata dal testamento olografo del Persona_4
26.01.2000, pubblicato il 06.12.2013 dal notaio , testamento Persona_3 del seguente tenore letterale: “Testamento. Io sottoscritta , nata a [...]
Napoli il 6-1-1918, in pieno delle mie facoltà mentali, dispongo che
l'appartamento di Via Filippo Nicolai 90, con quanto contenuto, vada a mia
r.g. n. 3 GL che mi ha colto in casa senza ulteriore formalità Controparte_1
immediatamente alla mia morte. I due appartamenti di Via di Buon Visi n. 196 andranno ai tre figli di mia GL : , e Parte_4 PT Parte_2 Parte_3
nella seguente misura: a e la quota parte prevista dalla PT Parte_2
legittima, a oltre la legittima, il resto insieme al mio ritratto. Però, Parte_3 poiché i due appartamenti di Via Buon Visi insieme hanno il valore un po' maggiore di quello di V. Filippo Nicolai, l'acquisizione di questi da parte dei miei IP avverrà solo dopo che essi avranno versato a la metà CP_1
della differenza di valore tra gli appartamenti di Via dei Buon Visi e quello di
Via F. Nicolai. I rispettivi valori, senza quanto contenuto in essi in mancanza di accordo tra le parti, dovranno essere stabiliti da una perizia eseguita secondo le modalità previste dalla legge, considerando tutte e tre gli appartamenti, come se non fossero affittati. Nella attesa che gli appartamenti vengono stimati e la proprietà degli appartamenti dei Buonvisi trasferita ai IP, l'importo ricavato dagli eventuali affitti degli stessi, appartamenti di V. dei Buonvisi al netto delle tasse, andrà ripartito in due parti uguali - una per i tre IP l'altra per mia GL . 26 - 1- - 2000 segue dietro Resta in ogni CP_1 Persona_4
caso esplicitamente inteso, in via cautelativa che nel caso dovesse risultare che il valore dell'appartamento di Via Nicolai fosse superiore a quello dei due appartamenti di via dei Buonvisi, mia GL non dovrà versare CP_1 ella ai miei IP con conguaglio 26 - 1- - 2000 ”. Persona_4
- La massa ereditaria è composta dalla proprietà degli appartamenti siti in Roma, uno in via Filippo Nicolai 90 (posto al piano terra, interno 5, censito in Catasto nel foglio 368 con la particella 2365 sub 4) e due in Via dei Buonvisi 196 ( piano terra interni 4 e 5, censiti al foglio 447, particella 189), gli ultimi due locati a terzi per contratti stipulati ( il 01.04.2013 e il 01.08.2011), per parte locatrice, da , procuratrice generale di Controparte_1 Persona_4
per atto in data 02.06.2000, a rogito del Notaio Alla domanda di Per_5
restituzione dei canoni e dei depositi cauzionali degli immobili, la ha CP_1 opposto l'esistenza di alcune spese imprecisate e non documentate;
il mancato incasso dei depositi cauzionali e l'avvenuta comunicazione, ai conduttori, di corrispondere ai coeredi, la metà dei canoni dovuti.
r.g. n.
4 - Nell'asse ereditario di rientra anche la cantina censita al foglio Persona_4
368, particella 2365, subalterno 56, acquistata il 09.02.1967e non indicata nel testamento.
- Il contenuto del testamento è incerto e foriero di dubbi sulla validità di alcune parti (la grafia è incerta;
presenta abrasioni, cancellature ed errori lessicali;
la postilla sembra scritta con una grafia diversa dalla restante parte;
non riguarda tutti i beni immobili di proprietà della testatrice).
- Le disposizioni testamentarie sono nulle, per contrasto con norme imperative,
nella parte in cui onerano i deducenti di corrispondere una somma di denaro in favore dell'altra coerede.
- La deve corrispondere euro 18.000,00 per i canoni di locazione degli CP_1
appartamenti in Via dei Buonvisi 196, interni 4 e 5, riscossi dal mese successivo al decesso della de cuius, maggio 2013, a febbraio 2014 e non versata ai deducenti, secondo quanto disposto nella clausola testamentaria, di cui eccepiscono la nullità per mancata determinazione dell'importo e delle stime degli immobili.
- La deve corrispondere euro 7.860,00, per i depositi cauzionali incassati CP_1
alla stipula dei predetti contratti di locazione e euro 2.500,00, per oneri condominiali.
- La convenuta ha utilizzato l'immobile di Via Nicolai 90 per l'esercizio dell'attività di bed and breakfast nonché quale propria abitazione e studio professionale delle figlie;
deve rendere conto della gestione effettuata in forza della procura generale e corrispondere le somme necessarie per effettuare la regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili nella sua disponibilità.
resiste alla domanda e rassegna le seguenti conclusioni: “1.- Controparte_1
Rigettare tutte le domande dedotte da parte avversa;
2.- dichiarare aperta la successione della IG.ra , nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_4
12 aprile 2013 in Roma, con ultimo domicilio in Roma, via Filippo Nicolai n.90; 3.- dare atto che la IG.ra con il presente atto dichiara di Controparte_1 accettare l'eredità della madre , come sopra generalizzata;
4.- Persona_4
dichiarare la successione regolata dal testamento olografo del 26.01.2000, pubblicato con verbale a rogito del Notaio di Roma in Persona_3 data 6.12.2013, repertorio n. 89595/35741, e per l'effetto dichiarare erede la GL
, con attribuzione alla medesima: a) dell'immobile sito in Controparte_1
r.g. n. 5 Roma, Via Filippo Nicolai n.90, Piano terra, scala A, interno n. 5, con quanto in esso contenuto, censito in catasto al Foglio 368, particella 2365 sub 4, Zona cens.4,
Cat. A/2, Classe 3, di sei vani ed accessori, Rendita €. 1456,41 confinante con vano scala, con androne, con distacco verso la proprietà del e con CP_2
interno 6, con annessa cantina numero 24, confinante con corridoio su tre lati e con le cantine n. 23 e 34. Censita in catasto al Foglio 368, Particella 2365, Sub 56,
Zona Cens. 4, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 6 m2, Rendita 19,52; b) di tutti
i beni rientranti nell'asse ereditario, anche se non compresi e/o menzionati nel testamento olografo sopra specificato;
5.- accertare e dichiarare la devoluzione a favore della GL della quota disponibile in conformità a Controparte_1 quanto disposto dalla “ de cuius” con il citato testamento olografo;
6.- dichiarare
erede legittima della madre anche dei beni Controparte_1 Persona_4
di cui la madre non ha disposto con il citato testamento ovvero non compresi nel citato testamento e, previa formazione delle porzioni di legge, procedere alla divisione dell'asse ereditario con attribuzione alla medesima delle porzioni a lei spettanti ai sensi di legge;
7.- accertare e dichiarare, se del caso, che la clausola testamentaria che attribuisce alla GL la metà dei canoni Controparte_1
ricavati dalla locazione degli appartamenti interno n.4 e interno n.5 di via dei
Buonvisi n. 196 in Roma, fino all'effettivo pagamento a favore di Controparte_1
dell'importo che risulterà dovuto previo espletamento della consulenza
[...] tecnica d'ufficio, è un onere a carico degli altri eredi, con immediata attribuzione patrimoniale con obbligo di “facere”; 8.- accertare e dichiarare il diritto di
, anche previo espletamento della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio che all'uopo si chiede, di ricevere il pagamento della metà della differenza fra il valore dell'immobile sito in Roma, Via Filippo Nicolai n. 90, ad essa attribuito, ed il valore dei due immobili interno n.4 e interno n.5 di Via dei Buonvisi in Roma, destinati ai coeredi in virtù della disposizione testamentaria della “ de cuius” con valutazione degli immobili liberi e non locati, e per l'effetto condannare
i GN , e al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
che risulterà dovuta in esito alla C.T.U. come sopra richiesta, e subordinare
l'attribuzione ai coeredi dei predetti immobili interno n.4 e interno n.5 di Via dei
Buonvisi n. 196 in Roma, all'effettivo pagamento dell'importo che risulterà dovuto;
9.- accertare e dichiarare il diritto della IG.ra a trattenere Controparte_1
per intero i canoni dei due appartamenti interno n.4 e interno n.5 di via dei
r.g. n. 6 Buonvisi in Roma dall'apertura della successione fino a febbraio 2014, corrispondente alla data di richiesta da parte dei coeredi e, per l'effetto respingere
l'avversa domanda sul punto;
10.- condannare i GN , Parte_1 [...]
e al pagamento dei depositi cauzionali dovuti ai Parte_2 Parte_3
conduttori degli immobili interno n.4 e interno n.5 di via dei Buonvisi n. 196 in
Roma; 11.- condannare i GN , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento di tutti gli oneri condominiali dovuti per gli immobili interno n.4 e interno n.5 di via dei Buonvisi n.196 in Roma, ed a rimborsare alla IG.ra
[...]
l'importo di €. 3.500,00 per anticipo oneri condominiali già versati CP_1
per conto dei coeredi;
12.- condannare i GN , e Parte_1 Parte_2
, ovvero , quale effettivo occupante al pagamento Parte_3 Parte_2 dell'indennità di occupazione dal gennaio 1993 a dicembre 1996 dell'appartamento di Via Mondragone n.11, piano terra, in Roma, appartenente alla de cuius, nella misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero in subordine da determinarsi dall'Ill.mo Tribunale anche in via equitativa, tenuto conto che la de cuius pagava un canone mensile di €. 206,58 (£. 400.000); 13. - condannare i GN PT
, e al pagamento della metà dei seguenti
[...] Parte_2 Parte_3 importi: €. 1.500,00 per pagamento fattura del compenso pagato al Notaio Per_3 per la pubblicazione del testamento olografo della de cuius;
€. 1.182,24 per le spese sostenute per i funerali della de cuius;
€.299 per conguaglio IMU 2012; €. 24 per
Mini IMU 2013; €. 9.296,22 (£. 18.000.000) per lavori di ristrutturazione dell'appartamento interno n.5, di via dei Buonvisi, 196 in Roma;
€. 35.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile di via F. Nicolai n.90 e adeguamento dello stesso per
l'esercizio di Bed & Breakfast;
€. 20.000, per ulteriori interventi di riparazione di lavori idraulici, elettrici, tinteggiatura e manutenzione dell'immobile di via F.
Nicolai n.90; €. 17.089 per lavori di ripristino dell'appartamento interno n.5 di via dé Buonvisi;
14.- condannare i GN , e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento dell'indennità spettante alla signora Parte_3 Controparte_1
per l'assistenza della de cuius dal mese di gennaio 2000 al 12.04.2013, nella
[...]
misura che risulterà dovuta in corso di causa, ovvero in subordine con liquidazione equitativa che l'Ill.mo Tribunale riterrà dovuta;
15.- ordinare ai GN PT
, e di rendere il conto della gestione per il
[...] Parte_2 Parte_3 periodo dal febbraio 1984 a tutto l'anno 1997 nel quale la loro madre e dante causa
ha amministrato i beni della de cuius e, per l'effetto Parte_4
r.g. n. 7 condannarli al pagamento delle somme che risulteranno accertate in corso di causa per mala gestio. Salvo altre spese da accertare e precisare in corso di causa. Oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge per tutte le suddette somme, dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria delle spese di lite.”
Nel corso della istruttoria la deposita il rendiconto dell'attività inerente alla CP_1
procura generale conferita, dalla de cuius, per atto del 02.06.2000 del Notaio e Per_5
viene disposta c.t.u. per la stima dei beni immobili, quindi la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<<1) dichiara aperta la successione ereditaria di (nata a [...] il Persona_4
6.1.1918 e deceduta a Roma il 12.4.2013), disciplinata dal suo testamento olografo del
26.1.2000, pubblicato con verbale del notaio Dott. , rogato Persona_3
il 6.12.2013 (repertorio n. 89595, raccolta n.35741), a favore di Parte_1
e ai quali è stato attribuito il diritto di piena Parte_2 Parte_3
proprietà degli appartamenti siti in Roma, Via dei Buonvisi n. 196, interni n. 4 e 5, censiti al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 447, particella 189, rispettivamente, subalterni n. 4 e 5, nella misura di cui al testamento citato nell'espositiva che precede, e
a favore di alla quale è stato attribuito il diritto di piena Controparte_1
proprietà esclusiva dell'appartamento e della pertinente cantina, sito in Roma, Via
Filippo Nicolai n. 90, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 368, particella
2365, subalterni 4 (appartamento) e 56 (cantina); dichiara che gli attori , PT
e non sono obbligati a corrispondere a Parte_2 Parte_3 CP_1
alcunché a riequilibrio della differenza di valore dei beni immobili devoluti a
[...]
loro e prospettata nel testamento, ma insussistente;
condanna a Controparte_1
pagare agli attori la complessiva somma di euro 12.997,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiara insussistenti i reciproci obblighi di rendiconto, dichiara inammissibilità della domanda proposta da per conseguire il Controparte_1
rimborso delle spese di assistenza e cura di e rigetta la sua domanda di Persona_4
condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione di un bene immobile, che non risulta compreso nell'asse ereditario di né per il rimborso di Persona_4
spese di ristrutturazione o manutenzione di beni immobili, non provate, dispone
l'integrale compensazione delle spese processuali e pone a carico della parte attrice e della parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con il decreto reso in data 6.11.2017>>
r.g. n. 8 Di seguito, le ragioni della decisione, per quanto di rilievo in considerazione delle censure proposte
- La lettera del testamento rende evidente la volontà, di di CP_3
destinare agli attori, subentrati in rappresentazione alla premorta GL della de cuius, nonché all'altra GL della medesima de cuius, , Controparte_1
beni immobili specificamente attribuiti, con la condizione del pagamento, a favore di quest'ultima, dell'eventuale eccedenza di valore dei due appartamenti destinati agli attori, rispetto al valore del bene immobile attribuito alla convenuta.
- Si verte in ipotesi di divisione disposta dalla testatrice, dunque non è insorta comunione ereditaria;
l'effetto della divisione, infatti, si è realizzato, automaticamente, al momento dell'apertura della successione e la domanda di rendiconto dei frutti non può essere accolta.
- Non vi sono beni ereditari non disciplinati dal testamento, ma dalla disciplina legale della successione legittima (artt. 566 e 467 e segg. c.c.).
- Per la valutazione di stima dei beni immobili all'anno 2013 di apertura della successione ereditaria, il valore dell'appartamento e della cantina in Roma, Via
Nicolai 90 è di euro 511.200, mentre il valore dei due appartamenti in Roma,
Via dei Buonvisi 196, interni 4 e 5 è di euro 470.900, al netto dei costi occorrenti per effettuare la regolarizzazione delle riscontrate difformità urbanistiche;
dunque, tra le due quote non vi è eccedenza di valore rilevante ai fini della decisione.
- I coeredi sono titolari della proprietà dei suindicati beni immobili dall'apertura della successione ereditaria.
- deve restituire, a parte attrice, euro 18.000,00 per i Controparte_1 canoni di locazione riscossi dall'apertura della successione, per gli appartamenti in Via dei Buonvisi 196.
- non deve corrispondere nulla per deposito cauzionale, in Controparte_1
quanto non vi è prova del fatto che gli importi le sono stati corrisposti e che li abbia trattenuti, pur avendo stipulato i contratti di locazione come procuratrice di a cui è incontroverso che sono state rimesse le somme Persona_4
corrisposte dai conduttori a titolo di canoni periodici e accessori.
- Dall'importo di euro 18.000 viene detratto quanto dovuto, a Controparte_1
a titolo di rimborso di incontroverse anticipazioni sostenute (compenso
[...]
r.g. n. 9 al notaio per la pubblicazione del testamento;
per spese funerarie;
imposta IMU
2012; imposta IMU 2013; oneri condominiali degli appartamenti in Via dei
Buonvisi 196).
- , dunque, deve corrispondere, alla controparte, euro Controparte_1
12.997,38 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- Il rendiconto della gestione dell'attività svolta dalla convenuta in esecuzione del mandato ricevuto da nel 2000 è stato prestato in corso di causa e Persona_4
specificato nel contenuto con la memoria depositata il 18.2.2017, ma tale obbligo non era sussistente.
- Spese di lite compensate per l'equivalente attribuzione patrimoniale disposta con il testamento e per il sostanziale reciproco rigetto delle domande di condanna restitutorie.
- Spese di c.t.u., liquidate in atti, vanno a pari carico delle parti.
Con l'atto di appello, , , , rassegnano le Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti conclusioni.
<<(…): condannare parte appellata al pagamento in favore di parte appellante di tutti
i canoni di locazione dei due immobili in Roma, Via dei Buonvisi n. 196, dalla medesima percepiti sin dall'apertura della successione della IG.ra e Persona_4
quindi al pagamento in favore della parte appellante, oltre che della somma di euro
18.000,00 già oggetto di condanna in primo grado, anche di quelle somme a tale titolo percepite dall'odierna parte appellata nel perdurare del procedimento di primo grado;
condannare parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle somme da essa percepite a titolo di depositi cauzionali afferenti la locazione dei due immobili in Roma, Via dei Buonvisi n. 196; respingere le domande di parte convenuta in primo grado ed odierna appellata, nella parte in cui domanda il rimborso di spese asseritamente corrisposte;
con vittoria di spese ed onorari di lite del primo grado, e conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto, e di spese ed onorari di lite del presente grado di giudizio>>
Con l'unico motivo di appello proposto, gli appellanti lamentano violazione dell'art. 112 e muovono censure alla pronuncia di condanna della a corrispondere il CP_1 minor l'importo di euro 12.997,38 rispetto a quanto dovuto, come specificato nelle rassegnate conclusioni e a pag. 24 della comparsa conclusionale. Con riferimento all'importo di euro 18.000,00 liquidato in sentenza a titolo di canoni di locazione, allegano che l'importo in citazione è computato limitatamente al periodo che tra r.g. n. 10 l'apertura della successione e la introduzione del giudizio di primo grado (febbraio
2014); che da febbraio 2014, la convenuta ha percepito ulteriori canoni per euro
46.400,00; che la circostanza è incontestata, dunque, provata, ma la sentenza, omettendo la disamina integrale delle allegazioni delle parti, non valuta la domanda per il periodo successivo. Con riferimento al rigetto della domanda di restituzione dei depositi cauzionali, lamentano la omessa valutazione del mancato transito, sui c/c intestati alla de cuius, delle somme corrisposte dagli inquilini a titolo di deposito cauzionale. Con riferimento alle somme detratte in quanto ritenute anticipate dalla sostengono CP_1 che nonostante le somme avrebbero dovuto essere detratte in ragione del 50%, l'importo di euro 3.500,00, relativo a oneri condominiali per gli immobili loro giunti in successione, è stato integralmente imputato dagli appellanti e, per contro, non è stata considerata la somma di euro 1.900,00 anticipata dagli attori per spese funerarie.
Censurano, infine, la compensazione delle spese di lite, invocando, sul punto la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento della domanda avente ad oggetto la restituzione dei canoni di locazione percepiti dalla convenuta.
L'appello non ha pregio.
Non è stata proposta domanda di restituzione dei canoni di locazione relativi agli immobili di Via dei Buonvisi 196 per il periodo successivo a quello indicato in citazione.
A tal fine, non rileva il richiamo degli appellanti alle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale: nel giudizio di primo grado, come in quello di appello, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. dunque non rilevano le conclusioni rassegnate in quella sede al fine di ampliare l'oggetto del decidere.
Per altro verso, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, gli odierni appellanti chiedono la restituzione della somma di euro 18.000,00, espressamente computata per il periodo da aprile 2013 (apertura della successione) a febbraio 2014. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, l'importo non è calcolato alla data di introduzione del giudizio di primo grado, posto che l'atto introduttivo è stato redatto, come da data apposta in calce, il 29.12.2014 e ciò consente di ritenere che non siano stati azionati,
r.g. n. 11 con l'atto introduttivo, gli importi relativi ai mesi che intercorrono da febbraio 2014 a dicembre 2014.
Inoltre, sempre avuto riguardo alle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, gli odierni appellanti, come si legge a pagina 12 di tale atto, allegano che la convenuta ha continuato ad incassare i canoni e non ne ha dato notizia agli attori sino a febbraio 2014, in ciò ulteriormente circostanziando il periodo interessato dal mancato pagamento.
Ancora nel senso che la domanda degli attori sia stata limitata al periodo considerato in sentenza, la ulteriore considerazione per la quale, con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n.1 e nonostante il lasso di tempo intercorso tra la redazione dell'atto introduttivo e la redazione della memoria in esame (02.09.2015), non vi è alcuna allegazione difensiva diretta ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione nelle more maturati. deve escludersi la allegata esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e Pt_5
consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione e la parte non ha tempestivamente allegato, in primo grado, l'incameramento dei canoni anche diversi da quelli indicati in citazione, redatta il 29.12.2014, dove ha espressamente limitato la domanda canoni maturati sino a febbraio 2014.
Esclusa la configurabilità di una mancata contestazione, dunque, e considerato che la procura generale è venuta meno con il decesso di l'accoglimento della Persona_4
domanda, oltre ad una specifica allegazione sul punto, impone una rigorosa prova che non risulta evocata dall'appellante se non con la (non accertata) mancata contestazione.
Quanto alle censure dirette ad ottenere la restituzione integrale delle somme asseritamente entrate nella disponibilità dell'appellata nella sua qualità di procuratrice generale della de cuius e corrisposte dai conduttori degli immobili di proprietà della de cuius e locati allorquando ella era ancora in vita.
Non vi prova che tali importi fossero parte del patrimonio della de cuius al momento del decesso.
Con la petizione ereditaria, infatti, sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari.
Nel concreto, non rileva il fatto che l'importo è stato originariamente corrisposto alla procuratrice: l'accertamento in punto di rendiconto, negativo per la voce in oggetto, e r.g. n. 12 contenuto in sentenza, che ha finanche escluso la esistenza di obbligo di rendiconto, non
è stato censurato in questa sede.
Non ha pregio la censura dell'appellante avente ad oggetto la decisione nella parte in cui accerta il diritto della al rimborso di alcune spese sostenute. CP_1
L'appellante sostiene la contraddittorietà della decisione che, avendo premesso che la compensazione va operata nel limite del 50% degli importi indicati, contraddittoriamente opererebbe la compensazione per intero sull'importo di euro
3.500,00 corrisposto, dalla a titolo di oneri condominiali per gli immobili CP_1
assegnati alla odierna parte appellante.
Censura non ha pregio: per come è costruito il punto di motivazione, il rimborso al 50%
è limitato alle anticipazioni sostenute a titolo di compenso del notaio per la pubblicazione del testamento, per le spese funerarie, per le imposta Imu anno 2012 e per l'imposta Imu anno 2013.
L'abbattimento di quota non si riferisce all'importo di euro 3500 per oneri condominiali corrisposti per gli appartamenti pervenuti in eredità agli odierni appellanti.
In tal senso, la presenza di una doppia congiunzione, la prima, apposta tra la voce IMU
2012 e la voce IMU 2013, dalla quale risulta che l'elenco delle voci interessate dall' abbattimento del 50% termina con la indicazione della voce di spesa relativa alla imposta IMU anno 2013, la seconda, apposta tra la voce IMU 2013 e l'importo di euro
3.500, non interessato dalla premessa di riduzione, come confermato dai conteggi eseguiti in sentenza.
In ogni caso, la censura, sul punto, difetta di specificità.
Al fine di includere l'importo tra quelli da rimborsare nella limitata quota del 50%,
l'esborso avrebbe dovuto riguardare oneri maturati in epoca antecedente alla apertura della successione, in quanto ove l'esborso abbia riguardato oneri maturati in epoca successiva alla apertura della successione, non vi è dubbio che debba essere integralmente rimborsato dagli appellanti.
Il fatto che la censura non sia specifica sul punto la rende inidonea a inficiare la decisione di imputare a rimborso l'intera somma.
Quanto al mancato computo della spesa funeraria asseritamente sostenuta in via esclusiva.
La censura non trova riscontro nella documentazione in atti.
La sentenza liquida l'importo di euro 591,12; la parte appellante allega di aver già sostenuto un esborso di euro 1.900,00 dunque di dovere rimborsare il minor importo di r.g. n. 13 euro 232,245 (il totale della spesa è di euro 4.264,49; la metà di cui è onerata parte appellate è pari a euro 2.132,245; avendo sostenuto direttamente l'esborso di euro
1.900,00, deve solo il minor importo di euro 232,25).
A sostegno della censura in esame, la parte appellante richiama il doc. 10 dell'indice in calce alla citazione di primo grado, ma il documento non è prodotto nel presente giudizio e non è nel fascicolo telematico del primo grado, con conseguente mancata prova della censura.
Non ha pregio la censura mossa alla regolamentazione (compensazione) delle spese di lite.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica, anche in relazione al principio di causalità, nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti.
Condivise le considerazioni già svolte dal primo giudice in ordine al sostanziale reciproco rigetto delle domande di condanna alla restituzione e al sostanziale pari valore delle ragioni ereditaria, la operata integrale compensazione trova ulteriore ragione, sempre in relazione al richiamato principio di causalità, nel fatto che le domande originariamente proposte dagli appellanti e rispetto alle quali pure sono stati considerato soccombenti, sono quella di nullità e inefficacia delle disposizioni testamentarie , non riconducibili, per ovvie ragioni, alla controparte e comunque respinte, come respinta è stata la domanda di rendiconto del condividente e la domanda di rendiconto dell'attività svolta dalla convenuta in esecuzione del mandato ricevuto da Persona_4
La consulenza, infine, si è resa necessaria per la esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Spese del grado.
Non ripetibili, nella mancata costituzione dell'appellata.
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
r.g. n. 14 Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da PT
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 1741/2020, il
28.01.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3868/2015 promosso da PT
, nei confronti di , ogni
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Dichiara non ripetibili le spese del grado.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 19.02.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 15