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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2743/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Francini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Camaiore (LU), fraz.
Capezzano Pianore, via S. Michele Arcangelo n. 5, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Debora Di Nero Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), via Leonida Repaci
n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: domanda di separazione e divorzio.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate:
“ pronuncia della separazione e contestualmente del divorzio alle seguenti condizioni:
-l'immobile adibito a casa familiare, per comune decisione dei coniugi, sarà posto in vendita;
-il ricorrente riconoscerà una somma mensile in favore della resistente di €450 per il suo mantenimento ordinario, consentendo alla stessa di vivere nella casa familiare sino a quando, in caso di eventuale proposta di acquisto, sarà necessario provvedere alla sua liberazione. Dalla proposta di acquisto, accettata dal ricorrente, ovvero dalla stipula del preliminare, la resistente si impegna al rilascio dell'immobile entro mesi 3;
1 -entro 15 giorni dalla stipula del rogito definitivo, il ricorrente verserà alla resistente a titolo di assegno divorzile una tantum la somma di €150.000; al momento dell'accredito della somma sul conto corrente della resistente, cesserà la contribuzione mensile di €450;
- nelle more della vendita, la resistente avrà la disponibilità della casa familiare, con i relativi arredi e corredi. Alle spese ordinarie e straordinarie, comprensivo di utenze, provvederà il ricorrente, al quale sarà consentito l'accesso per eventuali esigenze di manutenzione ordinaria o straordinarie dell'immobile e dell'area giardino e piscina. La resistente consentirà anche l'accesso alle agenzie immobiliari. Provvederà la resistente alla pulizia ed alla gestione ordinaria della casa;
- le parti concordano che la resistente potrà assentarsi anche per lunghi periodi per recarsi in Brasile, mantenendo fermi gli accordi in essere;
- le parti danno atto che entrambe le figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.12, 473bis.47 e 473bis.49 c.p.c., il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio civile in Camaiore (LU) il 3.5.1999 con , nata a [...] Controparte_1 il 15.1.1977, dal quale è nata la figlia (26.2.2001), maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente - ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione e sussistendone i requisiti di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, Controparte_1 domandandone, tuttavia, l'addebito al ricorrente. Ha altresì domandato: l'assegnazione della casa coniugale ed il pagamento delle relative spese di gestione da parte del ricorrente, in ragione della coabitazione con la figlia la quale pur essendo maggiorenne, percepisce un reddito di circa Per_1
€700 mensili che non le consente di essere pienamente autosufficiente;
un assegno per il proprio mantenimento di €1.000 mensili e per la figlia di €500 mensili. Non si è opposta alla domanda Per_1 di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge per la separazione.
Disposti plurimi rinvii per tentare la conciliazione e formulate da parte del Giudice relatore diverse proposte conciliative, all'udienza del 19.3.2025, le parti hanno infine dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termine per le note.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti da tempo non hanno più alcuna comunanza di vita. L'intollerabilità della convivenza appare evidente anche dalla condotta processuale delle parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni concordate tra le parti, conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, il ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile, ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c., soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e previo passaggio in
2 giudicato dell'odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine proposto dalla legge, provveda secondo rito.
Allo scopo si precisa che la disposizione richiamata, come da ultimo modificata dal D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 statuisce che per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;
dunque, giacché il giudizio ancorché contenzioso si è trasformato in consensuale, si avrà riguardo al minor termine di sei mesi.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 4.1.1968 e , nata a [...], il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio in Camaiore (LU) in data 3.5.1999, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 5, Parte 1, dell'Anno 1999, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Francini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Camaiore (LU), fraz.
Capezzano Pianore, via S. Michele Arcangelo n. 5, giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Debora Di Nero Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), via Leonida Repaci
n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: domanda di separazione e divorzio.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate:
“ pronuncia della separazione e contestualmente del divorzio alle seguenti condizioni:
-l'immobile adibito a casa familiare, per comune decisione dei coniugi, sarà posto in vendita;
-il ricorrente riconoscerà una somma mensile in favore della resistente di €450 per il suo mantenimento ordinario, consentendo alla stessa di vivere nella casa familiare sino a quando, in caso di eventuale proposta di acquisto, sarà necessario provvedere alla sua liberazione. Dalla proposta di acquisto, accettata dal ricorrente, ovvero dalla stipula del preliminare, la resistente si impegna al rilascio dell'immobile entro mesi 3;
1 -entro 15 giorni dalla stipula del rogito definitivo, il ricorrente verserà alla resistente a titolo di assegno divorzile una tantum la somma di €150.000; al momento dell'accredito della somma sul conto corrente della resistente, cesserà la contribuzione mensile di €450;
- nelle more della vendita, la resistente avrà la disponibilità della casa familiare, con i relativi arredi e corredi. Alle spese ordinarie e straordinarie, comprensivo di utenze, provvederà il ricorrente, al quale sarà consentito l'accesso per eventuali esigenze di manutenzione ordinaria o straordinarie dell'immobile e dell'area giardino e piscina. La resistente consentirà anche l'accesso alle agenzie immobiliari. Provvederà la resistente alla pulizia ed alla gestione ordinaria della casa;
- le parti concordano che la resistente potrà assentarsi anche per lunghi periodi per recarsi in Brasile, mantenendo fermi gli accordi in essere;
- le parti danno atto che entrambe le figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.12, 473bis.47 e 473bis.49 c.p.c., il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio civile in Camaiore (LU) il 3.5.1999 con , nata a [...] Controparte_1 il 15.1.1977, dal quale è nata la figlia (26.2.2001), maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente - ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione e sussistendone i requisiti di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, Controparte_1 domandandone, tuttavia, l'addebito al ricorrente. Ha altresì domandato: l'assegnazione della casa coniugale ed il pagamento delle relative spese di gestione da parte del ricorrente, in ragione della coabitazione con la figlia la quale pur essendo maggiorenne, percepisce un reddito di circa Per_1
€700 mensili che non le consente di essere pienamente autosufficiente;
un assegno per il proprio mantenimento di €1.000 mensili e per la figlia di €500 mensili. Non si è opposta alla domanda Per_1 di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge per la separazione.
Disposti plurimi rinvii per tentare la conciliazione e formulate da parte del Giudice relatore diverse proposte conciliative, all'udienza del 19.3.2025, le parti hanno infine dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termine per le note.
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Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti da tempo non hanno più alcuna comunanza di vita. L'intollerabilità della convivenza appare evidente anche dalla condotta processuale delle parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni concordate tra le parti, conformi agli interessi dei coniugi e della prole.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, il ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile, ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c., soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e previo passaggio in
2 giudicato dell'odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine proposto dalla legge, provveda secondo rito.
Allo scopo si precisa che la disposizione richiamata, come da ultimo modificata dal D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 statuisce che per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;
dunque, giacché il giudizio ancorché contenzioso si è trasformato in consensuale, si avrà riguardo al minor termine di sei mesi.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 4.1.1968 e , nata a [...], il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio in Camaiore (LU) in data 3.5.1999, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 5, Parte 1, dell'Anno 1999, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
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