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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/08/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3988/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maurizio Robortaccio, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Fracassi per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Melfi presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Ascanio Maria Di Chio che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: le parti private come da rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 23.04.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 29.10.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con Controparte_2
il 28.09.2002 e che con sentenza n. 436/24 del 08.03.2024
[...] questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli ed ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza alcun obbligo reciproco, attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove ritengano le loro rispettive residenze, scambiandosi reciproco assenso al rilascio dei documenti di espatrio.
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva del rimane di CP_1 conseguenza a lui assegnata, mentre la provvederà a Pt_1 reperire quanto prima alternativa sistemazione abitativa.
3. il signor e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
non hanno più diritto ad eventuali reciproche pretese
[...] pregresse e future, comprese eventuali obbligazioni e responsabilità nei confronti dei terzi per tutti i rapporti economici eventualmente sorti in concomitanza del matrimonio in quanto già definite e definitivamente decise ed estinte;
4. la signora è sollevata in maniera definitiva da ogni Pt_1 questione economica anche accessoria e da tutte le questioni relative all'immobile di proprietà esclusiva del rimasto a lui CP_1 assegnato.
5) Con IT e accoglimento delle summenzionate domande, condannare il signor per lite temeraria ex art. Controparte_1 96 c. p. c. nel caso in cui esperisca “quell'azione legale, o resistenza ad essa, esperita con malafede o colpa grave, cioè con la consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva, ovvero in assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza”, con condanna al pagamento di una somma che il Giudice stabilirà secondo equità.
6) Con IT e accoglimento delle domande, condannare il signor
alle spese del presente giudizio ex art. 91 Controparte_1
c.p.c. da quantificare, oltre diritti, ed onorari, spese generali e CPA con distrazione in favore dell'Avv. Antonella Fracassi ex art. 93 c.p.c. come da nota spese.”
Instaurato il contradditorio si è costituito il resistente, il quale ha aderito a tutte le conclusioni della ricorrente, ad eccezione dei summenzionati punti 5) e 6), ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 06.03.2025 – svoltasi mediante il deposito di note scritte – il resistente ha precisato le conclusioni in conformità alle richieste formulate in atti e la causa è stata riservata in decisione.
Il Tribunale – rilevato che non è stata depositata la sentenza di separazione dei coniugi munita della necessaria attestazione del passaggio in giudicato – ha rimesso la causa sul ruolo onerando in tal senso le parti.
All'udienza del 23.04.2025 – svoltasi anch'essa mediante il deposito di note scritte – le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
In via preliminare, la domanda di “scioglimento del matrimonio”, come proposta dalla ricorrente negli atti introduttivi e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, va correttamente qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla documentazione anagrafica in atti risulta che il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione, ed entrambe hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio.
La separazione giudiziale è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 436/2024 del 08.03.2024, prodotta dal resistente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
La dichiarazione della ricorrente, secondo cui l'unità coniugale non è stata da allora ricostituita, è stata confermata dal resistente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni e le allegazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di per l'annotazione CP_2
a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, stante l'assenza di figli nessuna statuizione va adottata sul regime di affidamento e collocazione abitativa della prole, né in punto di assegnazione della casa coniugale, la quale rientra nel regime giuridico connesso al diritto di proprietà o comproprietà ovvero ad altro diritto reale o di godimento.
Del pari non vi sono richieste di tipo economico, avendo entrambe le parti dichiarato di essere economicamente indipendenti e di avere definito i reciproci rapporti economici, e pertanto nulla va disposto in merito.
La mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 del 29.10.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in il 28.09.2002, Parte_1 Controparte_1 CP_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_2 dell'anno 2002, Parte II, Serie A, n. 59;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 16.07.2025
La Presidente est.