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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3426/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CONCOLINO Parte_1
DOMENICO;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VARANI MANUELA;
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di aver ricevuto nota dell' datata 3.7.2021 CP_1 con la quale gli veniva comunicata la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza per la mancanza del requisito di cui all'art.2 comma 1 a)L.n. 26 del 2019
( non aver risieduto in Italia negli ultimi due anni).
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' poiché CP_1 si era recato nel 2019 nelle Filippine, paese di origine della di lui moglie e di aver potuto fare rientro solo
9 mesi dopo a causa della indizione della pandemia,concludeva chiedendo che fosse dichiarata illegittima la comunicazione dell' CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito del deposito delle note ai sensi dell'art.127 ter cpc la causa veniva decisa
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha motivato sulle CP_1 ragioni dell'indebito e in particolare l' ha dedotto CP_1 di aver revocato la prestazione precedentemente erogata per non aver il ricorrente risieduto in Italia per gli ultimi due anni in modo continuativo.
Detta circostanza non è peraltro smentita dal ricorrente che si limita a dedurre di essersi recato nelle Filippine per far visita ai parenti della di lui moglie e che il rientro in Italia gli era stato impedito a causa delle restrizioni dovute al COVID.
Deduce che il cambio di residenza era stato effettuato con conseguente iscrizione all'AIRE per continuare ad usufruire della assistenza sanitaria presso lo stato estero.
Detta deduzione è tuttavia rimasta del tutto sfornita di prova.Gli unici documenti prodotti sul punto confermano una residenza in Cosenza ,via Luigi Miceli dal
19.11.2020.
Non avendo parte ricorrente comprovato (e per la verità neppure dedotto) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 per poter legittimamente fruire della prestazione richiesta (e ottenuta) il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza,16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino