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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito della presentazione delle note scritte per l'udienza cartolare del 22/02/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4584 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C.F. , con l'Avv. PERRONE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
- attore -
e
- C.F. , non costituito Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
§§§
Oggetto: intimazione di sfratto per morosità.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice su indicata conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, parte convenuta, pure su indicata, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
1) convalidare l'intimato sfratto per morosità;
2) in caso di opposizione, previa concessione dell'ordine provvisorio di rilascio, condannare il convenuto in via definitiva al rilascio dell'immobile locato e al pagamento dei canoni e spese inadempiute;
3) con vittoria delle spese di giudizio.
1 Non costituitasi formalmente in giudizio, parte covenuta, all'udienza di convalida, comparsa a mezzo di rappresentante, non si è opposta e ha chiesto termine per la regolarizzazione della posizione debitoria, avendo già versato parte del debito maturato.
La causa, con il consenso dell'intimante, è stata dunque rinviata all'udienza su indicata per la verifica del versamento di quanto dovuto, comprese le spese di giudizio quantificate in sede di udienza.
§§§
Con note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti in vista dell'udienza del 20/02/25, le stesse hanno congiuntamente dichiarato che parte convenuta intimata ha provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto, anche per canoni successivi e spese legali di parte attrice.
Pertanto, le parti concordano sulla necessità di dichiarare la cessata materia del contendere nel presente giudizio.
§§§
Stante l'avvenuto riconoscimento anche delle spese legali, non deve pronunciarsi ulteriormente sulle spese medesime in base al principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso lì 20/03/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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