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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al N.R.G. 16476/2024 proposta da:
(C.F. , rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1
come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Lauro (C.F.
) e Serena Lauro (C.F. ), i quali C.F._2 C.F._3
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio al numero di fax 081/3443689 oppure all'indirizzo PEC:
Email_1 Email_2
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Carlo Maria Liguori (C.F. ), giusta procura generale C.F._4
alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: indennizzo CP_2
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare che il signor CP_1
relativamente alla domanda di M.P. inerente la patologia “discopatia del rachide con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura non inferiore al 12% ovvero, in subordine, in quella misura, eventualmente diversa, che dovesse essere accertata in corso di causa, a decorrere dal 24/05/2023 (data di denuncia della Malattia Professionale) e per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_2
legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per la parte resistente: in via principale, per la reiezione della domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, per la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112
T.U. n. 1124/65. Vinte le spese del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 il ricorrente sig. , CP_1
premesso: di essere lavoratore marittimo dal lontano 1987 a bordo di navi mercantili e trasporto passeggeri e di aver prestato servizio con continuità negli anni e sino ad oggi, con la mansione dapprima di piccolo di camera, poi di garzone di camera ed infine, di cameriere alle dipendenze della società Tirrenia
S.p.A.; di essere stato impegnato in imbarchi di media-lunga percorrenza (60 giorni almeno), di aver svolto un turno lavorativo giornaliero di almeno 10/12 ore, con pausa di un'ora, interamente a bordo della nave, turno che poteva arrivare fino alle 14 ore giornaliere;
che le lavorazioni principali a cui era, ed è, adibito nell'esercizio della mansione di cameriere si sostanziano nella movimentazione manuale, in assenza di ausili come: - Movimentazione e sistemazione manuale di grossi pacchi di biancheria da letto (lenzuola, copriletti, coprimaterasso, federe, etc.) del peso variabile dai 6 kg ai 15 kg;
- rifacimento dei singoli lettini;
che le descritte lavorazioni prevedono, in maniera non occasionale, l'assunzione di posture incongrue e le movimentazioni di carichi in assenza di ausili efficaci e che, ripetute durante tutto il turno di lavoro, di solito dalle 10 fino alle 14 ore giornaliere, come previsto dal d.lgs. 271/1999,
e sommandosi alle vibrazioni trasmesse a corpo intero dal mezzo ed al cd.
“beccheggio” della nave, specie in condizioni meteo avverse, impattano gravemente sull'apparato muscoloscheletrico del lavoratore causando, progressivamente, l'usura delle strutture funzionali ed in particolare della colonna vertebrale;
che nell'anno 2023, per la comparsa di lombalgia con fenomeni sciatalgici, resistente alla farmacoterapia, che causava gravi limitazioni funzionali, effettuava, su indicazione del medico curante, RMN al rachide lombo-sacrale che mostrava: "i dischi intersomatici lombari presentano nel complesso spessore e segnali ridotti in T2 per fenomeni di degenerazione e protudono posteriormente nel canale vertebrale a sede mediana e paramediana, quello L3-L4 più esteso a sinistra ed a parziale sviluppo intraforaminale omolaterale, improntando il sacco durale e le tasche radicolari corrispondenti di ambo i lati ed entrando in conflitto con la porzione intracanalare della radice L3 sinistra……”. ed una EMG agli arti inferiori nelle cui conclusioni si legge “… nei muscoli esplorati una iniziale sofferenza muscolare neurogena di verosimile natura radicolare (radici da almeno L4 a S1)” e una visita ortopedica nel cui referto si legge “… è affetto da lombosciatalgia sinistra con impegno funzionale, cruralgia sinistra. Tale sintomatologia è provocata da un'ernia discale lombare a livello L3-L4 che comprime le radici nervose provocando intensa sintomatologia dolorosa in regione lombare e all'arto inferiore sinistro…..”; che, essendo stato edotto della probabile eziologia professionale della patologia discale di cui sopra, in data 24/05/2023 inoltrava denuncia di malattia professionale alla sede competente per territorio;
che CP_2
l' , all'esito dell'istruttoria, con nota datata 30/05/2023, emetteva CP_3
provvedimento negativo con cui archiviava la pratica;
che avverso il suddetto provvedimento, in data 28.02.2024 veniva proposta opposizione amministrativa ex art. 104 D.P.R. 1124/65, al fine di far riesaminare il caso dall ed CP_3
essere sottoposto a visita anche congiunta;
che con nota datata 17/04/2024
l' valutata l'opposizione proposta archiviava la pratica. CP_2
Tanto premesso adiva codesto Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo del danno biologico dovuto.
Si costituiva l' chiedendo in via principale e nel merito, la reiezione della CP_2
domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112 T. U. n. 11224/65. Vinte le spese.
All'udienza odierna, dopo l'acquisizione di consulenza medico legale, la causa veniva decisa come da sentenza unitamente alla motivazione contestuale.
°°°°°
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_2 Al riguardo si osserva che l'art. 112 del D.P.R. n 1124/1965 (T.U. CP_2
stabilisce, al primo comma, che l'azione per conseguire le prestazioni si CP_2
prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Inoltre, ai sensi del precedente art.111, il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo che siano esaurite tutte le pratiche prescritte per la liquidazione amministrativa dell'indennità (comma 1); il termine di prescrizione previsto dall'art.112 rimane sospeso durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità
(comma 2); la liquidazione deve essere esaurita nel termine di 150 giorni, per il procedimento previsto dall'art.104, e di 210 per quello indicato nell'art.83, ed, infine, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta,
l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria (comma3).
Ebbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali ha carattere speciale, si sottrae quindi alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e di interruzione (artt. 2941 ss.) ed è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui tale iter venga di fatto a concludersi. Ne consegue che, trascorso il termine dei 150 giorni, l'assicurato può proporre l'azione giudiziaria, indipendentemente dal comportamento puramente passivo dell' in quanto l'inerzia di esso equivale a reiezione dell'istanza CP_2
amministrativa, come è dimostrato dal fatto che da quel momento è dovuto il risarcimento del danno per il ritardo (tra le numerose decisioni in tal senso,
Cass. Sez. Lav. 14 marzo 1991, n. 2662; 29 maggio 1995, n. 5992; 19 dicembre
1995, n. 12968, 21 marzo 1997, n. 2515, 8 luglio 2004, n. 12651).
Alla luce di tali principi, non può condividersi la tesi che sostiene che il termine di prescrizione resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo, fino a quando l' non emette una pronuncia, in quanto la CP_2
valutazione in ordine all'opportunità di ritardare l'instaurazione del giudizio deve essere compiuta alla stregua della ricordata disciplina speciale, che non consente comunque, pena l'estinzione del diritto, di procrastinare l'azione al di là del termine triennale in precedenza indicato. Ed infatti, il contenuto specifico dell'art. 111, comma terzo, cit., nello stabilire che la fase di liquidazione amministrativa deve essere esaurita entro 150 giorni, fa chiaramente intendere che in relazione non solo alla possibilità di agire in giudizio, ma anche alla durata della sospensione, è a questo termine che occorre fare riferimento.
Si osserva, inoltre, per quanto concerne il dies a quo, che il decorso della prescrizione triennale del diritto alla rendita prevista dall'art. 112, comma CP_2
1, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, che la normativa fissava originariamente dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale, è stato dalla Corte costituzionale spostato ad un momento successivo, quando, per tali malattie, non vi sia coincidenza temporale fra detta manifestazione ed il raggiungimento del grado minimo d'indennizzabilità, occorrendo per l'avvio del termine la piena conoscenza, oltre che dello stato morboso, anche della sua eziologia e del raggiungimento della predetta soglia indennizzabile (Corte cost.
8.7.1969, n. 116; in questi sensi si veda Corte cost., 14 luglio 1999, n. 297).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, per effetto del combinato disposto degli art. 2935 c.c. e 112 d.P.R. n. 1124 del
1965, il dies a quo della predetta prescrizione è rappresentato dal giorno dell'infortunio, da intendersi quale momento, successivo all'evento, in cui i postumi abbiano raggiunto il livello minimo indennizzabile.
In buona sostanza, il termine per conseguire la prestazione decorre dalla data della manifestazione del danno anche nel caso in cui, essendosi verificato un infortunio, il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell'infortunio stesso, ovvero dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, da intendersi come effetti anatomici e funzionali di una lesione e non già come configurazione clinica della lesione stessa. Ne consegue che l'assicurato può agire per l'ottenimento della rendita anche dopo il triennio dall'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
Sul punto la Cassazione ha ribadito : "A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché lo diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato" (Cass. n. 2285/2013, n.
27323/2005).
Ed ancora: "Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile " (Cass. n. 10441/20017).
Infine, “la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste la oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato (Cass. n. 598/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda amministrativa, che certamente rappresenta il dies a quo, risale al 24/05/2023 e il deposito del ricorso è avvenuto il 15.07.2024, quindi ampiamente nel termine di prescrizione triennale.
Acclarato quanto innanzi, va precisato che la presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_2
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base aspecifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In CP_2
sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio/malattia è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
Nel caso concreto, la denuncia dell'infortunio è avvenuta il 24/05/2023 e, dunque, nella vigenza della nuova legge.
Quanto all'origine professionale della malattia, la stessa è contestata dall' convenuto, per cui si è resa necessaria CTU, che, ove acclarato il CP_3
nesso eziologico, determinasse la percentuale di danno biologico da riconoscere al ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa espletate le necessarie Persona_1
indagini, ha concluso accertando la sussistenza di un nesso causale tra attività lavorativa e malattia contratta, riconoscendo un danno biologico nella misura del 6%.
Così il CTU nella perizia depositata in data 10.02.2025:
“Il sig. è affetto da Spondilodiscoartrosi lombare con CP_1
protrusioni discali posteriori nel canale vertebrale;
la protrusione del disco
L3-L4 è prevalente a sinistra, impronta il sacco durale ed impegna i forami di coniugazione all'interno dei quali decorrono le fibre nervose emergenti dal midollo ( prevalente conflitto con la radice di L3), tributarie degli arti inferiori, come documentato dalla R.M. del tratto lombo-sacrale del 15-03-2023, responsabili di episodiche lombosciatalgie, che beneficiano di terapia antiinfiammatoria e riposo (come documentato dalla visita ortopedica del 04-
01-2024 del dott. ).Si ritengono utili brevi Persona_2
considerazioni sulla patologia osteoarticolare riscontrata nel ricorrente. L'artrosi è un'affezione cronica degenerativa delle articolazioni, caratterizzata dall'usura delle cartilagini con infiammazione cronica e conseguente riduzione degli spazi inter-articolari. Questo processo si verifica
a livello di tutte le articolazioni dello scheletro con accelerazione ed ingravescenza a livello dei distretti maggiormente sottoposti a lavoro fisico ed usura. A livello del rachide lombosacrale, con importante funzione di fulcro dei movimenti della colonna vertebrale, il processo artrosico si caratterizza per l'interessamento non solo delle cartilagini dei somi vertebrali ma anche dei dischi intervertebrali. Questi subiscono un graduale processo di disidratazione con perdita della funzione di cuscinetto ammortizzatore che esercitano tra i somi vertebrali. Nel caso di sollecitazioni meccaniche persistenti il disco intervertebrale può perdere i rapporti articolari anatomici
e protrudere dallo spazio intervertebrale con impegno dei forami intervertebrali e/o del canale vertebrale con compressione delle radici nervose emergenti e/o del sacco durale. Nel sig. , di anni 50 non si CP_1
riscontrano obiettivamente limitazioni articolari a livello di altre articolazioni dello scheletro portante (rachide cervico-dorsale, bacino, ginocchia), in un soggetto normopeso, e dall'anamnesi fisiologica non si riconoscono altri fattori di rischio extra-lavorativi. L'attività lavorativa svolta dal sig.
, marittimo dal 1987 , nella mansione di cameriere di bordo , lo ha CP_1
esposto, come per i lavoratori marittimi, alle vibrazioni meccaniche continue che derivano sia dai motori delle imbarcazioni sia dal moto ondoso del mare;
le vibrazioni vengono trasmesse al corpo umano determinando sollecitazioni articolari sia statiche che dinamiche, spesso aggravate da posture non congrue ed in ambienti angusti: il sig. è addetto al riordino e pulizia delle CP_1
cabine, alla movimentazione della biancheria, ed al servizio al ristorante.
Come già evidenziato, è prevalentemente il tratto lombare della colonna vertebrale, ad essere maggiormente interessato dal sovraccarico biomeccanico del lavoro svolto. Il meccanismo patogenetico è rappresentato da una primitiva alterazione trofica del disco intervertebrale attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo e perdita dell'elasticità con fissurazioni dell'anello fibroso;
nel caso in esame si è verificata la protrusione dell'anello fibroso del disco, con il rispetto dell'integrità del nucleo polposo che, alla RM del rachide lombo-sacrale del 15-03-2023 non risulta erniato.
Nella valutazione del rischio nel sig. è inoltre importante la CP_1
durata dell'esposizione; si ritiene che la durata del turno lavorativo (spesso superiore anche alle 12 ore) e il lungo periodo di tempo trascorso sulle navi
(almeno 37 anni), abbiano determinato una concreta probabilità di sviluppo della patologia disco-artrosica lombare. CONCLUSION:
In conclusione, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro e dei tempi complessivi di imbarco, della ripetitività delle sollecitazioni biomeccaniche sul rachide in presenza di posture spesso non congrue e/o statiche protratte, e per
l'assenza di cause extra-lavorative, si ritiene che la malattia denunciata dal sig. , possa essere attribuita a causa di servizio, che ne ha CP_1
rappresentato causa preponderante e necessaria. Ai fini valutativi, la patologia riscontrata non è Tabellata per i Marittimi , ma nell'Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni (G.U. del 13-01-2024) , nella Lista II Gruppo 2 – Malattie da agenti fisici – sono incluse le Spondilodiscopatie del tratto lombare ( codice identificativo II.2.03 – M47.8); tra le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero rientra senza alcun dubbio anche l'attività a bordo di natanti. Ai fini della valutazione del danno biologico, la spondilodiscoartrosi lombare con riferimento al Testo Unico contenuto nel Decreto del 30 giugno 1965 integrato successivamente dal D. Leg. N.38 del 2000, è ascrivibile, per analogia, poiché nel ricorrente non è stata riscontrata erniazione del nucleo polposo del disco intervertebrale (Ernia discale), ma protrusione dell'anello fibroso, alla voce tabellare n. 213: Ernia Discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti che assegna una percentuale di danno biologico fino a 12%. Ma, tenuto conto del lieve deficit funzionale articolare riscontrato all'esame obiettivo alla visita medica nel corso delle operazioni peritali, dell'assenza di disturbi trofici e della sensibilità superficiale tattile e dolorifica agli arti inferiori, dell'assenza di franche erniazioni dei dischi, si ritiene congruo il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 6% (sei) a decorrere dalla data della denuncia di Malattia Professionale del 24-05-
2023”.
Le argomentazioni scientifiche del consulente, puntuali e dettagliate, appaiono attendibili per la competenza dell'ausiliario e vanno condivise.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di ctu sono poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata nel CP_2
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_2
l'indennizzo nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del
6% con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione al saldo;
-condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_2
2.540,00, maggiorate del 5% per l'utilizzo di tecniche informatiche (art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014), oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione.
-pone le spese di ctu a, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_2
Napoli, 11/06/2025 Il Giudice
(dr.ssa Marisa Barbato)
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al N.R.G. 16476/2024 proposta da:
(C.F. , rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1
come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Lauro (C.F.
) e Serena Lauro (C.F. ), i quali C.F._2 C.F._3
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio al numero di fax 081/3443689 oppure all'indirizzo PEC:
Email_1 Email_2
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Carlo Maria Liguori (C.F. ), giusta procura generale C.F._4
alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: indennizzo CP_2
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare che il signor CP_1
relativamente alla domanda di M.P. inerente la patologia “discopatia del rachide con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori” contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura non inferiore al 12% ovvero, in subordine, in quella misura, eventualmente diversa, che dovesse essere accertata in corso di causa, a decorrere dal 24/05/2023 (data di denuncia della Malattia Professionale) e per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_2
legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per la parte resistente: in via principale, per la reiezione della domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata, per la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112
T.U. n. 1124/65. Vinte le spese del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 il ricorrente sig. , CP_1
premesso: di essere lavoratore marittimo dal lontano 1987 a bordo di navi mercantili e trasporto passeggeri e di aver prestato servizio con continuità negli anni e sino ad oggi, con la mansione dapprima di piccolo di camera, poi di garzone di camera ed infine, di cameriere alle dipendenze della società Tirrenia
S.p.A.; di essere stato impegnato in imbarchi di media-lunga percorrenza (60 giorni almeno), di aver svolto un turno lavorativo giornaliero di almeno 10/12 ore, con pausa di un'ora, interamente a bordo della nave, turno che poteva arrivare fino alle 14 ore giornaliere;
che le lavorazioni principali a cui era, ed è, adibito nell'esercizio della mansione di cameriere si sostanziano nella movimentazione manuale, in assenza di ausili come: - Movimentazione e sistemazione manuale di grossi pacchi di biancheria da letto (lenzuola, copriletti, coprimaterasso, federe, etc.) del peso variabile dai 6 kg ai 15 kg;
- rifacimento dei singoli lettini;
che le descritte lavorazioni prevedono, in maniera non occasionale, l'assunzione di posture incongrue e le movimentazioni di carichi in assenza di ausili efficaci e che, ripetute durante tutto il turno di lavoro, di solito dalle 10 fino alle 14 ore giornaliere, come previsto dal d.lgs. 271/1999,
e sommandosi alle vibrazioni trasmesse a corpo intero dal mezzo ed al cd.
“beccheggio” della nave, specie in condizioni meteo avverse, impattano gravemente sull'apparato muscoloscheletrico del lavoratore causando, progressivamente, l'usura delle strutture funzionali ed in particolare della colonna vertebrale;
che nell'anno 2023, per la comparsa di lombalgia con fenomeni sciatalgici, resistente alla farmacoterapia, che causava gravi limitazioni funzionali, effettuava, su indicazione del medico curante, RMN al rachide lombo-sacrale che mostrava: "i dischi intersomatici lombari presentano nel complesso spessore e segnali ridotti in T2 per fenomeni di degenerazione e protudono posteriormente nel canale vertebrale a sede mediana e paramediana, quello L3-L4 più esteso a sinistra ed a parziale sviluppo intraforaminale omolaterale, improntando il sacco durale e le tasche radicolari corrispondenti di ambo i lati ed entrando in conflitto con la porzione intracanalare della radice L3 sinistra……”. ed una EMG agli arti inferiori nelle cui conclusioni si legge “… nei muscoli esplorati una iniziale sofferenza muscolare neurogena di verosimile natura radicolare (radici da almeno L4 a S1)” e una visita ortopedica nel cui referto si legge “… è affetto da lombosciatalgia sinistra con impegno funzionale, cruralgia sinistra. Tale sintomatologia è provocata da un'ernia discale lombare a livello L3-L4 che comprime le radici nervose provocando intensa sintomatologia dolorosa in regione lombare e all'arto inferiore sinistro…..”; che, essendo stato edotto della probabile eziologia professionale della patologia discale di cui sopra, in data 24/05/2023 inoltrava denuncia di malattia professionale alla sede competente per territorio;
che CP_2
l' , all'esito dell'istruttoria, con nota datata 30/05/2023, emetteva CP_3
provvedimento negativo con cui archiviava la pratica;
che avverso il suddetto provvedimento, in data 28.02.2024 veniva proposta opposizione amministrativa ex art. 104 D.P.R. 1124/65, al fine di far riesaminare il caso dall ed CP_3
essere sottoposto a visita anche congiunta;
che con nota datata 17/04/2024
l' valutata l'opposizione proposta archiviava la pratica. CP_2
Tanto premesso adiva codesto Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo del danno biologico dovuto.
Si costituiva l' chiedendo in via principale e nel merito, la reiezione della CP_2
domanda attorea poiché inammissibile, infondata e non provata. In via subordinata la dichiarazione di prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112 T. U. n. 11224/65. Vinte le spese.
All'udienza odierna, dopo l'acquisizione di consulenza medico legale, la causa veniva decisa come da sentenza unitamente alla motivazione contestuale.
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Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_2 Al riguardo si osserva che l'art. 112 del D.P.R. n 1124/1965 (T.U. CP_2
stabilisce, al primo comma, che l'azione per conseguire le prestazioni si CP_2
prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Inoltre, ai sensi del precedente art.111, il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo che siano esaurite tutte le pratiche prescritte per la liquidazione amministrativa dell'indennità (comma 1); il termine di prescrizione previsto dall'art.112 rimane sospeso durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità
(comma 2); la liquidazione deve essere esaurita nel termine di 150 giorni, per il procedimento previsto dall'art.104, e di 210 per quello indicato nell'art.83, ed, infine, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta,
l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria (comma3).
Ebbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali ha carattere speciale, si sottrae quindi alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e di interruzione (artt. 2941 ss.) ed è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui tale iter venga di fatto a concludersi. Ne consegue che, trascorso il termine dei 150 giorni, l'assicurato può proporre l'azione giudiziaria, indipendentemente dal comportamento puramente passivo dell' in quanto l'inerzia di esso equivale a reiezione dell'istanza CP_2
amministrativa, come è dimostrato dal fatto che da quel momento è dovuto il risarcimento del danno per il ritardo (tra le numerose decisioni in tal senso,
Cass. Sez. Lav. 14 marzo 1991, n. 2662; 29 maggio 1995, n. 5992; 19 dicembre
1995, n. 12968, 21 marzo 1997, n. 2515, 8 luglio 2004, n. 12651).
Alla luce di tali principi, non può condividersi la tesi che sostiene che il termine di prescrizione resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo, fino a quando l' non emette una pronuncia, in quanto la CP_2
valutazione in ordine all'opportunità di ritardare l'instaurazione del giudizio deve essere compiuta alla stregua della ricordata disciplina speciale, che non consente comunque, pena l'estinzione del diritto, di procrastinare l'azione al di là del termine triennale in precedenza indicato. Ed infatti, il contenuto specifico dell'art. 111, comma terzo, cit., nello stabilire che la fase di liquidazione amministrativa deve essere esaurita entro 150 giorni, fa chiaramente intendere che in relazione non solo alla possibilità di agire in giudizio, ma anche alla durata della sospensione, è a questo termine che occorre fare riferimento.
Si osserva, inoltre, per quanto concerne il dies a quo, che il decorso della prescrizione triennale del diritto alla rendita prevista dall'art. 112, comma CP_2
1, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, che la normativa fissava originariamente dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale, è stato dalla Corte costituzionale spostato ad un momento successivo, quando, per tali malattie, non vi sia coincidenza temporale fra detta manifestazione ed il raggiungimento del grado minimo d'indennizzabilità, occorrendo per l'avvio del termine la piena conoscenza, oltre che dello stato morboso, anche della sua eziologia e del raggiungimento della predetta soglia indennizzabile (Corte cost.
8.7.1969, n. 116; in questi sensi si veda Corte cost., 14 luglio 1999, n. 297).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, per effetto del combinato disposto degli art. 2935 c.c. e 112 d.P.R. n. 1124 del
1965, il dies a quo della predetta prescrizione è rappresentato dal giorno dell'infortunio, da intendersi quale momento, successivo all'evento, in cui i postumi abbiano raggiunto il livello minimo indennizzabile.
In buona sostanza, il termine per conseguire la prestazione decorre dalla data della manifestazione del danno anche nel caso in cui, essendosi verificato un infortunio, il danno si sia manifestato in epoca successiva a quella dell'infortunio stesso, ovvero dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, da intendersi come effetti anatomici e funzionali di una lesione e non già come configurazione clinica della lesione stessa. Ne consegue che l'assicurato può agire per l'ottenimento della rendita anche dopo il triennio dall'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita.
Sul punto la Cassazione ha ribadito : "A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché lo diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato" (Cass. n. 2285/2013, n.
27323/2005).
Ed ancora: "Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile " (Cass. n. 10441/20017).
Infine, “la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste la oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato (Cass. n. 598/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda amministrativa, che certamente rappresenta il dies a quo, risale al 24/05/2023 e il deposito del ricorso è avvenuto il 15.07.2024, quindi ampiamente nel termine di prescrizione triennale.
Acclarato quanto innanzi, va precisato che la presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_2
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base aspecifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In CP_2
sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio/malattia è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
Nel caso concreto, la denuncia dell'infortunio è avvenuta il 24/05/2023 e, dunque, nella vigenza della nuova legge.
Quanto all'origine professionale della malattia, la stessa è contestata dall' convenuto, per cui si è resa necessaria CTU, che, ove acclarato il CP_3
nesso eziologico, determinasse la percentuale di danno biologico da riconoscere al ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa espletate le necessarie Persona_1
indagini, ha concluso accertando la sussistenza di un nesso causale tra attività lavorativa e malattia contratta, riconoscendo un danno biologico nella misura del 6%.
Così il CTU nella perizia depositata in data 10.02.2025:
“Il sig. è affetto da Spondilodiscoartrosi lombare con CP_1
protrusioni discali posteriori nel canale vertebrale;
la protrusione del disco
L3-L4 è prevalente a sinistra, impronta il sacco durale ed impegna i forami di coniugazione all'interno dei quali decorrono le fibre nervose emergenti dal midollo ( prevalente conflitto con la radice di L3), tributarie degli arti inferiori, come documentato dalla R.M. del tratto lombo-sacrale del 15-03-2023, responsabili di episodiche lombosciatalgie, che beneficiano di terapia antiinfiammatoria e riposo (come documentato dalla visita ortopedica del 04-
01-2024 del dott. ).Si ritengono utili brevi Persona_2
considerazioni sulla patologia osteoarticolare riscontrata nel ricorrente. L'artrosi è un'affezione cronica degenerativa delle articolazioni, caratterizzata dall'usura delle cartilagini con infiammazione cronica e conseguente riduzione degli spazi inter-articolari. Questo processo si verifica
a livello di tutte le articolazioni dello scheletro con accelerazione ed ingravescenza a livello dei distretti maggiormente sottoposti a lavoro fisico ed usura. A livello del rachide lombosacrale, con importante funzione di fulcro dei movimenti della colonna vertebrale, il processo artrosico si caratterizza per l'interessamento non solo delle cartilagini dei somi vertebrali ma anche dei dischi intervertebrali. Questi subiscono un graduale processo di disidratazione con perdita della funzione di cuscinetto ammortizzatore che esercitano tra i somi vertebrali. Nel caso di sollecitazioni meccaniche persistenti il disco intervertebrale può perdere i rapporti articolari anatomici
e protrudere dallo spazio intervertebrale con impegno dei forami intervertebrali e/o del canale vertebrale con compressione delle radici nervose emergenti e/o del sacco durale. Nel sig. , di anni 50 non si CP_1
riscontrano obiettivamente limitazioni articolari a livello di altre articolazioni dello scheletro portante (rachide cervico-dorsale, bacino, ginocchia), in un soggetto normopeso, e dall'anamnesi fisiologica non si riconoscono altri fattori di rischio extra-lavorativi. L'attività lavorativa svolta dal sig.
, marittimo dal 1987 , nella mansione di cameriere di bordo , lo ha CP_1
esposto, come per i lavoratori marittimi, alle vibrazioni meccaniche continue che derivano sia dai motori delle imbarcazioni sia dal moto ondoso del mare;
le vibrazioni vengono trasmesse al corpo umano determinando sollecitazioni articolari sia statiche che dinamiche, spesso aggravate da posture non congrue ed in ambienti angusti: il sig. è addetto al riordino e pulizia delle CP_1
cabine, alla movimentazione della biancheria, ed al servizio al ristorante.
Come già evidenziato, è prevalentemente il tratto lombare della colonna vertebrale, ad essere maggiormente interessato dal sovraccarico biomeccanico del lavoro svolto. Il meccanismo patogenetico è rappresentato da una primitiva alterazione trofica del disco intervertebrale attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo e perdita dell'elasticità con fissurazioni dell'anello fibroso;
nel caso in esame si è verificata la protrusione dell'anello fibroso del disco, con il rispetto dell'integrità del nucleo polposo che, alla RM del rachide lombo-sacrale del 15-03-2023 non risulta erniato.
Nella valutazione del rischio nel sig. è inoltre importante la CP_1
durata dell'esposizione; si ritiene che la durata del turno lavorativo (spesso superiore anche alle 12 ore) e il lungo periodo di tempo trascorso sulle navi
(almeno 37 anni), abbiano determinato una concreta probabilità di sviluppo della patologia disco-artrosica lombare. CONCLUSION:
In conclusione, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro e dei tempi complessivi di imbarco, della ripetitività delle sollecitazioni biomeccaniche sul rachide in presenza di posture spesso non congrue e/o statiche protratte, e per
l'assenza di cause extra-lavorative, si ritiene che la malattia denunciata dal sig. , possa essere attribuita a causa di servizio, che ne ha CP_1
rappresentato causa preponderante e necessaria. Ai fini valutativi, la patologia riscontrata non è Tabellata per i Marittimi , ma nell'Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni (G.U. del 13-01-2024) , nella Lista II Gruppo 2 – Malattie da agenti fisici – sono incluse le Spondilodiscopatie del tratto lombare ( codice identificativo II.2.03 – M47.8); tra le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero rientra senza alcun dubbio anche l'attività a bordo di natanti. Ai fini della valutazione del danno biologico, la spondilodiscoartrosi lombare con riferimento al Testo Unico contenuto nel Decreto del 30 giugno 1965 integrato successivamente dal D. Leg. N.38 del 2000, è ascrivibile, per analogia, poiché nel ricorrente non è stata riscontrata erniazione del nucleo polposo del disco intervertebrale (Ernia discale), ma protrusione dell'anello fibroso, alla voce tabellare n. 213: Ernia Discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti che assegna una percentuale di danno biologico fino a 12%. Ma, tenuto conto del lieve deficit funzionale articolare riscontrato all'esame obiettivo alla visita medica nel corso delle operazioni peritali, dell'assenza di disturbi trofici e della sensibilità superficiale tattile e dolorifica agli arti inferiori, dell'assenza di franche erniazioni dei dischi, si ritiene congruo il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 6% (sei) a decorrere dalla data della denuncia di Malattia Professionale del 24-05-
2023”.
Le argomentazioni scientifiche del consulente, puntuali e dettagliate, appaiono attendibili per la competenza dell'ausiliario e vanno condivise.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di ctu sono poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata nel CP_2
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_2
l'indennizzo nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del
6% con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione al saldo;
-condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_2
2.540,00, maggiorate del 5% per l'utilizzo di tecniche informatiche (art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014), oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione.
-pone le spese di ctu a, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_2
Napoli, 11/06/2025 Il Giudice
(dr.ssa Marisa Barbato)