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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. 459 / 2024 R.G.V.G.
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Gabriella Ratti - Presidente
dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
dott. Corrado Croci – Consigliere rel.
visto il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., presentato da a seguito Parte_1 dell'annullamento con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, del decreto emesso in data
4.01.2022 da questa Corte d'Appello, che ha respinto la domanda di esdebitazione proposta dallo stesso debitore;
vista la costituzione dei convenuti in riassunzione e CP_1 [...]
le conclusioni del P.G.; Controparte_2
lette le note sostitutive dell'udienza;
rileva:
1.1 - Con sent. n. 175/2014, il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della
[...]
e dei soci accomandatari Parte_2
e . Parte_2 Parte_1
Il fallimento è stato chiuso con decreto in data 16.10.2020.
1.2 – Con ricorso ex artt. 142 e 143 l. fall. depositato il 21.04.2021 e notificato a tutti i creditori insinuati, ha chiesto di essere ammesso al beneficio della liberazione dai Parte_1
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
si è costituita opponendosi alla concessione del Controparte_3 beneficio, ritenendo insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 142 l. fall.; rilevava l'Agenzia fiscale che il debitore, con atto in data 29.10.2012, aveva alienato un immobile in Torino, via del Carmine, quando già era debitore verso l'Erario dal 2010 ed era comunque consapevole della irreversibilità del dissesto della sua società (il fallimento è stato dichiarato il 15.04.2014).
1.3 – Il Tribunale di Torino, con decreto n. 393/2021 depositato il 14.09.2021, accoglieva la domanda;
con riguardo al presunto requisito ostativo soggettivo invocato da , CP_1
osservava che l'atto di alienazione era stato compiuto circa un anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento, che il tempo trascorso tra l'atto di vendita e la dichiarazione di fallimento escludeva in radice l'applicabilità dell'art. 67 l. fall. e l'astratta esperibilità nel corso della procedura di un'azione revocatoria ordinaria non costituiva di per sé sola, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, ipotesi ostativa alla concessione della esdebitazione.
1.4 – ha proposto reclamo avverso la citata decisione alla Corte d'Appello di Torino, CP_1 affermando l'insussistenza:
- dei presupposti richiesti dall'art. 142, 1° co., l. fall. per avere il ricorrente, nella qualità di amministratore della società, ritardato la richiesta di fallimento, così aggravando il dissesto e per avere alienato propri immobili prima della dichiarazione di fallimento;
- dei presupposti richiesti dall'art. 142, 2° co., l. fall. in base al quale “l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.
La creditrice i è costituito Controparte_4
rimettendosi a giustizia.
1.5 – Con decreto in data 4.01.2022, la Corte d'Appello di Torino ha revocato il decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Torino, ritenendo insufficiente la percentuale di soddisfacimento dei creditori assicurata dalla liquidazione concorsuale, ed ha compensato le spese;
in particolare, il tema dell'insussistenza del requisito oggettivo dell'art. 142, 2° co.,
l. fall. veniva ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi dedotti da , riguardanti la CP_1 presenza delle condizioni ostative soggettive dell'art. 142, 1° co., nn. 2 e 5, l. fall., e la Corte territoriale giudicava le percentuali di soddisfacimento assicurate dalla liquidazione concorsuale ai creditori come irrisorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, 2° co., l. fall.
1.6 – ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto, Parte_1
denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 26 l. fall. per omessa tempestiva notificazione del reclamo a tutti i creditori non integralmente soddisfatti quali litisconsorti necessari (a) e la violazione o falsa applicazione dell'art. 142, 2° co., l. fall. per avere il giudice a quo travisato l'orientamento giurisprudenziale in tema di soddisfacimento minimo dei creditori ammessi al passivo.
Con ordinanza n. 28.506/2024 pubblicata il 6.11.2024, la S.C. ha accolto il secondo motivo, avendo la Corte di merito fondato il proprio giudizio negativo su un mero calcolo matematico delle percentuali di soddisfacimento quando, invece, secondo l'orientamento della S.C., andava compiuta una analisi più complessa e globale;
ha conseguentemente annullato la decisione impugnata, rinviando anche per le spese.
1.7 – Con ricorso depositato il 20.12.2024, ha riassunto la causa dinanzi a Parte_1
questa Corte, come giudice del rinvio, chiedendo che, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione in tema di requisito oggettivo per l'esdebitazione, gli venisse concesso il beneficio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.02.2025, ha riproposto in questa CP_1
sede di rinvio il tema della sussistenza delle condizioni soggettive ostative alla concessione dell'esdebitazione: in particolare, avrebbe aggravato il dissesto della società Parte_1
omettendo di chiedere il fallimento in proprio quando la situazione dei debiti della sua società era ormai deteriorata (ipotesi dell'art. 142, 1° co., nn. 2 e 5, l. fall.), ed inoltre avrebbe compiuto atti di dismissione di beni immobili pur quando era maturata una consistente esposizione debitoria (ipotesi dell'art. 142, 1° co., n. 5, l. fall.); ritiene, inoltre, che la CP_1
misura dei crediti soddisfatti dalla liquidazione concorsuale sia affatto irrisoria, evidenziando come i crediti tributari ammontino ad € 223.675,76, oltre accessori, e che essi non abbiano ricevuto alcuna soddisfazione;
si duole infine che il collegio di secondo grado non abbia preso posizione sul fatto che, a seguito della chiusura del fallimento, i creditori non soddisfatti riacquistano il diritto ad agire individualmente sui beni del debitore e che, con la esdebitazione, tale possibilità rimarrebbe preclusa ad essa , per il recupero dei CP_3
crediti erariali non saldati.
si è ancora una volta rimessa a Controparte_4
giustizia.
2. - Sebbene il giudizio di rinvio sia un giudizio “chiuso”, con i confini delimitati dalla decisione della Cassazione, i temi rimasti assorbiti dalla decisione del giudice a quo possono essere riproposti perché su di essi non vi è stata alcuna pronuncia e, non potendo per questo essere stati sottoposti all'esame della S.C., non vi è stata neppure la formazione di un giudicato implicito che li escluda dal thema decidendum.
, pertanto, ben può riproporre in questa sede le questioni relative al difetto dei requisiti CP_1
soggettivi (atti di dismissione del patrimonio in stato di decozione, ritardata dichiarazione di fallimento con aggravamento del dissesto), che non erano stati esaminati a suo tempo dal giudice di secondo grado, perché ritenuti assorbiti dallo accoglimento del motivo riguardante l'assenza del requisito oggettivo dell'art. 142, 2° co., l. fall.
2.1 – L'art. 142, 1° co., n. 5, l. fall. esclude il debitore dal beneficio dell'esdebitazione se ha
“distratto l'attivo”.
La tesi di , per cui la cessione dell'immobile in Torino, via del Carmelo, del 29.10.2012 CP_1 al prezzo di € 105.000 da parte del costituirebbe un atto di dismissione Parte_1
compiuto quando già era maturato un consistente debito erariale della società, riferibile all'anno 2010, non ha trovato riscontri: non è certo a quanto ammontasse il debito della al tempo della vendita, se in particolare la società già Parte_2 versasse in uno stato di decozione, e neppure è certo se la cessione dell'immobile configuri una condotta distrattiva – ossia se abbia realizzato uno storno di beni dal patrimonio oggetto della garanzia dei creditori con il corrispettivo che è stato poi in tutto o in parte sottratto alla disponibilità degli stessi creditori;
anzi, la configurabilità della vendita in esame alla stregua di condotta distrattiva sembrerebbe esclusa dalla relazione del curatore del 5.05.2021, il quale esclude “che il sig. abbia distratto l'attivo ….”. Parte_1
L'originario motivo di reclamo circa la ricorrenza di detta condizione ostativa alla esdebitazione va, perciò, respinto.
2.2 - L'art. 142, 1° co., n. 2, l. fall. esclude il debitore dal beneficio dell'esdebitazione se ha
“ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura”; l'art. 142, 1° co., n. 5, l. fall. prevede analoga esclusione “se il debitore ha cagionato od aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”.
Il requisito di cui al n. 2 si riferisce chiaramente alla cooperazione del debitore fallito con gli organi del fallimento, e dunque al fatto che il fallito si sia adoperato per garantire un accertamento del passivo rapido e fedele e una altrettanto rapida e fruttuosa liquidazione dell'attivo. Il comportamento del debitore prima dell'apertura del concorso resta, invece, privo di rilievo, non essendo sussumibile nell'ipotesi contemplata dal n. 2 dell'art. 142, 1° co., cit.
La causazione o l'aggravamento del dissesto, a sua volta, secondo la previsione del n. 5 dell'art. 142 l. fall., deve avere reso “gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio”: la frase “se il debitore ha cagionato od aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari” va infatti letta in modo unitario, dove il verbo al gerundio indica gli effetti causali della produzione o dell'aggravamento del dissesto. Nel caso di specie, il curatore ha escluso, nel parere del
5.05.2021, gravi difficoltà nella ricostruzione del patrimonio della società fallita e del suo socio illimitatamente responsabile (“non risulta che il sig. Parte_1 Parte_1 abbia distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
non risulta che abbia fatto ricorso abusivo al credito”), di talchè, non essendosi verificato l'evento previsto dalla norma, la semplice condotta causale (asseritamente) consistita nell'aggravamento del dissesto con l'omettere la richiesta di fallimento in proprio non integra la fattispecie ostativa in esame – ciò che dispensa questa Corte dall'esaminare se effettivamente il abbia ritardato la dichiarazione di fallimento aggravando il Pt_1 dissesto dell'impresa sociale.
Il motivo di reclamo (riproposto in questa sede come motivo assorbito), con cui CP_1
lamenta la reiterata inadempienza del ai propri obblighi fiscali fin dal 2010, Parte_1
prima del fallimento dichiarato nel marzo 2014, va perciò respinto in quanto non rientrante nella condizione ostativa dell'art. 142, 1° co., nn. 2 e 5, l. fall.
2.3 - Quanto alla presunta assenza del requisito oggettivo, di cui all'art. 142, 2° co., l. fall.,
e che forma oggetto del secondo motivo di reclamo, occorre rammentare che la locuzione contenuta nell'art. 142, 2° co., l. fall., applicabile ratione temporis, che esclude il beneficio dell'esdebitazione laddove i creditori “non siano stati soddisfatti neppure in parte”, viene da tempo interpretato, in omaggio al favor debitoris, nel senso che la percentuale di mancato soddisfacimento deve essere non irrisoria. A sua volta – e come indicato a questo giudice di rinvio dalla Cass., n. 19.893/2024, di annullamento della decisione di secondo grado – la non irrisorietà del soddisfacimento dei creditori nella procedura concorsuale, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può ridursi all'esame del mero dato numerico della percentuale di soddisfo, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un'interpretazione che sia rispettosa del favor debitoris esplicitato dal legislatore, anche unionale;
in particolare, e senza alcuna pretesa di esaustività, tra le risultanze della procedura di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, si debbono considerare l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest'ultima, indipendente dalla condotta del fallito), considerando che il debitore non può essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione a causa soltanto della scarsa consistenza del suo patrimonio (così la Cass., n. 28.586/2024).
Ora, il curatore del fallimento nella prima relazione in Parte_2
data 5.05.2021, oltre ad escludere la sussistenza di condizioni soggettive ostative alla concessione del beneficio, ha negato ogni responsabilità degli accomandatari nel dissesto, individuandone le origini “sostanzialmente [nella] profonda crisi che ha colpito il settore in cui operava la società, la limitazione del traffico nelle aree centrali e la concorrenza dei centri commerciali nei quali spazi commerciali si sono istallate le c.d. catene di distribuzione con marchi importanti che hanno tagliato fuori i piccoli venditori al dettaglio”. Nell'integrazione della relazione del 4.06.2021, il curatore specifica di seguito che la massa passiva sociale
è di € 973.070,11, cui si aggiunge il debito personale di per € 133.967,66 Parte_1
(tot. € 1.107.037,77), e che il soddisfacimento del debito sociale avvenuto, per una percentuale del 3,97 % unicamente dalla realizzazione dell'attivo sociale per € 38.641,39, mentre nessuna somma è stata ricavata dalla liquidazione del patrimonio personale di Pt_1
(la percentuale di soddisfacimento dei creditori, personali e sociali, scende al 3,49
[...]
% se si sommano anche i debiti personali dell'accomandatario ; risultano, Parte_1
inoltre, soddisfatti al 100% i creditori prededucibili e il creditore pignoratizio, e nella percentuale dell'11,31 % i crediti da lavoro o di professionisti ante primo grado.
Occorre primariamente tenere conto del soddisfacimento dei debiti sociali, e dunque della maggiore percentuale del 3,97 %, essendo il patrimonio della società destinato alla garanzia di essi e rappresentando, per contro, il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili una garanzia accessoria per i creditori sociali, che sui patrimoni personali dei soci concorrono con i creditori personali;
l'assenza di qualunque responsabilità nell'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale dei due soci accomandatari e la messa a disposizione di ogni risorsa della società (il non possedeva beni propri Parte_1
aggredibili) per far fronte al passivo di questa, così da denotare, insieme con la collaborazione con gli organi della procedura nell'accertamento del passivo come nella realizzazione dell'attivo, la buona volontà del debitore nel far fronte con tutti i suoi mezzi all'esposizione debitoria accumulata, costituiscono motivo per ritenere la percentuale di soddisfacimento assicurata all'insieme dei creditori (non può esigersi un soddisfacimento esteso a tutte le categorie di creditori) non del tutto irrisoria e per escludere, conseguentemente, la sussistenza della condizione negativa dell'art. 142, 2° co., l. fall.
2.4 – La domanda di liberazione del ricorrente dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti deve, in conclusione, essere accolta. Il terzo ed ultimo motivo di doglianza di circa la mancata presa di posizione della Corte di secondo grado sugli CP_1 effetti della chiusura del fallimento previsti dall'art. 120 l. fall. quanto alle azioni individuali per i crediti non soddisfatti, in realtà non è un vero e proprio motivo di reclamo, servendo unicamente ad affermare la legittimazione della stessa Agenzia fiscale ad impugnare il decreto di esdebitazione di primo grado, in quanto la cancellazione dei debiti le avrebbe definitivamente precluso di agire nuovamente contro il debitore, quale socio illimitatamente responsabile della società fallita e cancellata (cfr. art. 118, 2° co., 1° periodo, l. fall.), dopo che questo era tornato in bonis.
3. – Le spese debbono essere compensate nei rapporti con
[...]
, che non si è opposta all'esdebitazione. Controparte_4
Le spese debbono, invece, seguire la soccombenza nei rapporti con;
esse vanno CP_1 liquidate per i quattro gradi di giudizio sul credito vantato dall'Agenzia fiscale, pari ad €
223.675,76, nei minimi tariffari per la modesta complessità delle questioni trattate;
va esclusa per il secondo grado e per questo grado di rinvio la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
distrazione delle spese a favore del legale del ricorrente, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando come giudice di rinvio sulla domanda di esdebitazione proposta da con ricorso ex Parte_1
art. 143 l. fall. depositato al Tribunale di Torino in data 21.04.2021, domanda riproposta con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 20.12.2024:
a) accoglie la domanda di esdebitazione;
b) liquida le spese sostenute da nel primo grado di giudizio in € 7.052, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti;
c) liquida le spese sostenute da nel secondo grado di giudizio in € 4.997, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
d) liquida le spese sostenute da nel giudizio di cassazione in € 3.828, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti;
e) liquida le spese sostenute da in questo giudizio di rinvio in € 4.997, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti;
f) condanna alla rifusione delle spese processuali Controparte_3
dei quattro gradi di giudizio, liquidate come ai punti precedenti;
g) distrae le spese ex art. 93 c.p.c. a favore del legale del ricorrente, che ne ha fatto richiesta;
h) compensa le spese nei rapporti con Controparte_4
[...]
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Presidente Il Consigliere est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Gabriella Ratti - Presidente
dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
dott. Corrado Croci – Consigliere rel.
visto il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., presentato da a seguito Parte_1 dell'annullamento con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, del decreto emesso in data
4.01.2022 da questa Corte d'Appello, che ha respinto la domanda di esdebitazione proposta dallo stesso debitore;
vista la costituzione dei convenuti in riassunzione e CP_1 [...]
le conclusioni del P.G.; Controparte_2
lette le note sostitutive dell'udienza;
rileva:
1.1 - Con sent. n. 175/2014, il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della
[...]
e dei soci accomandatari Parte_2
e . Parte_2 Parte_1
Il fallimento è stato chiuso con decreto in data 16.10.2020.
1.2 – Con ricorso ex artt. 142 e 143 l. fall. depositato il 21.04.2021 e notificato a tutti i creditori insinuati, ha chiesto di essere ammesso al beneficio della liberazione dai Parte_1
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
si è costituita opponendosi alla concessione del Controparte_3 beneficio, ritenendo insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 142 l. fall.; rilevava l'Agenzia fiscale che il debitore, con atto in data 29.10.2012, aveva alienato un immobile in Torino, via del Carmine, quando già era debitore verso l'Erario dal 2010 ed era comunque consapevole della irreversibilità del dissesto della sua società (il fallimento è stato dichiarato il 15.04.2014).
1.3 – Il Tribunale di Torino, con decreto n. 393/2021 depositato il 14.09.2021, accoglieva la domanda;
con riguardo al presunto requisito ostativo soggettivo invocato da , CP_1
osservava che l'atto di alienazione era stato compiuto circa un anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento, che il tempo trascorso tra l'atto di vendita e la dichiarazione di fallimento escludeva in radice l'applicabilità dell'art. 67 l. fall. e l'astratta esperibilità nel corso della procedura di un'azione revocatoria ordinaria non costituiva di per sé sola, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, ipotesi ostativa alla concessione della esdebitazione.
1.4 – ha proposto reclamo avverso la citata decisione alla Corte d'Appello di Torino, CP_1 affermando l'insussistenza:
- dei presupposti richiesti dall'art. 142, 1° co., l. fall. per avere il ricorrente, nella qualità di amministratore della società, ritardato la richiesta di fallimento, così aggravando il dissesto e per avere alienato propri immobili prima della dichiarazione di fallimento;
- dei presupposti richiesti dall'art. 142, 2° co., l. fall. in base al quale “l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.
La creditrice i è costituito Controparte_4
rimettendosi a giustizia.
1.5 – Con decreto in data 4.01.2022, la Corte d'Appello di Torino ha revocato il decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Torino, ritenendo insufficiente la percentuale di soddisfacimento dei creditori assicurata dalla liquidazione concorsuale, ed ha compensato le spese;
in particolare, il tema dell'insussistenza del requisito oggettivo dell'art. 142, 2° co.,
l. fall. veniva ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi dedotti da , riguardanti la CP_1 presenza delle condizioni ostative soggettive dell'art. 142, 1° co., nn. 2 e 5, l. fall., e la Corte territoriale giudicava le percentuali di soddisfacimento assicurate dalla liquidazione concorsuale ai creditori come irrisorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, 2° co., l. fall.
1.6 – ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto, Parte_1
denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 26 l. fall. per omessa tempestiva notificazione del reclamo a tutti i creditori non integralmente soddisfatti quali litisconsorti necessari (a) e la violazione o falsa applicazione dell'art. 142, 2° co., l. fall. per avere il giudice a quo travisato l'orientamento giurisprudenziale in tema di soddisfacimento minimo dei creditori ammessi al passivo.
Con ordinanza n. 28.506/2024 pubblicata il 6.11.2024, la S.C. ha accolto il secondo motivo, avendo la Corte di merito fondato il proprio giudizio negativo su un mero calcolo matematico delle percentuali di soddisfacimento quando, invece, secondo l'orientamento della S.C., andava compiuta una analisi più complessa e globale;
ha conseguentemente annullato la decisione impugnata, rinviando anche per le spese.
1.7 – Con ricorso depositato il 20.12.2024, ha riassunto la causa dinanzi a Parte_1
questa Corte, come giudice del rinvio, chiedendo che, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione in tema di requisito oggettivo per l'esdebitazione, gli venisse concesso il beneficio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.02.2025, ha riproposto in questa CP_1
sede di rinvio il tema della sussistenza delle condizioni soggettive ostative alla concessione dell'esdebitazione: in particolare, avrebbe aggravato il dissesto della società Parte_1
omettendo di chiedere il fallimento in proprio quando la situazione dei debiti della sua società era ormai deteriorata (ipotesi dell'art. 142, 1° co., nn. 2 e 5, l. fall.), ed inoltre avrebbe compiuto atti di dismissione di beni immobili pur quando era maturata una consistente esposizione debitoria (ipotesi dell'art. 142, 1° co., n. 5, l. fall.); ritiene, inoltre, che la CP_1
misura dei crediti soddisfatti dalla liquidazione concorsuale sia affatto irrisoria, evidenziando come i crediti tributari ammontino ad € 223.675,76, oltre accessori, e che essi non abbiano ricevuto alcuna soddisfazione;
si duole infine che il collegio di secondo grado non abbia preso posizione sul fatto che, a seguito della chiusura del fallimento, i creditori non soddisfatti riacquistano il diritto ad agire individualmente sui beni del debitore e che, con la esdebitazione, tale possibilità rimarrebbe preclusa ad essa , per il recupero dei CP_3
crediti erariali non saldati.
si è ancora una volta rimessa a Controparte_4
giustizia.
2. - Sebbene il giudizio di rinvio sia un giudizio “chiuso”, con i confini delimitati dalla decisione della Cassazione, i temi rimasti assorbiti dalla decisione del giudice a quo possono essere riproposti perché su di essi non vi è stata alcuna pronuncia e, non potendo per questo essere stati sottoposti all'esame della S.C., non vi è stata neppure la formazione di un giudicato implicito che li escluda dal thema decidendum.
, pertanto, ben può riproporre in questa sede le questioni relative al difetto dei requisiti CP_1
soggettivi (atti di dismissione del patrimonio in stato di decozione, ritardata dichiarazione di fallimento con aggravamento del dissesto), che non erano stati esaminati a suo tempo dal giudice di secondo grado, perché ritenuti assorbiti dallo accoglimento del motivo riguardante l'assenza del requisito oggettivo dell'art. 142, 2° co., l. fall.
2.1 – L'art. 142, 1° co., n. 5, l. fall. esclude il debitore dal beneficio dell'esdebitazione se ha
“distratto l'attivo”.
La tesi di , per cui la cessione dell'immobile in Torino, via del Carmelo, del 29.10.2012 CP_1 al prezzo di € 105.000 da parte del costituirebbe un atto di dismissione Parte_1
compiuto quando già era maturato un consistente debito erariale della società, riferibile all'anno 2010, non ha trovato riscontri: non è certo a quanto ammontasse il debito della al tempo della vendita, se in particolare la società già Parte_2 versasse in uno stato di decozione, e neppure è certo se la cessione dell'immobile configuri una condotta distrattiva – ossia se abbia realizzato uno storno di beni dal patrimonio oggetto della garanzia dei creditori con il corrispettivo che è stato poi in tutto o in parte sottratto alla disponibilità degli stessi creditori;
anzi, la configurabilità della vendita in esame alla stregua di condotta distrattiva sembrerebbe esclusa dalla relazione del curatore del 5.05.2021, il quale esclude “che il sig. abbia distratto l'attivo ….”. Parte_1
L'originario motivo di reclamo circa la ricorrenza di detta condizione ostativa alla esdebitazione va, perciò, respinto.
2.2 - L'art. 142, 1° co., n. 2, l. fall. esclude il debitore dal beneficio dell'esdebitazione se ha
“ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura”; l'art. 142, 1° co., n. 5, l. fall. prevede analoga esclusione “se il debitore ha cagionato od aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”.
Il requisito di cui al n. 2 si riferisce chiaramente alla cooperazione del debitore fallito con gli organi del fallimento, e dunque al fatto che il fallito si sia adoperato per garantire un accertamento del passivo rapido e fedele e una altrettanto rapida e fruttuosa liquidazione dell'attivo. Il comportamento del debitore prima dell'apertura del concorso resta, invece, privo di rilievo, non essendo sussumibile nell'ipotesi contemplata dal n. 2 dell'art. 142, 1° co., cit.
La causazione o l'aggravamento del dissesto, a sua volta, secondo la previsione del n. 5 dell'art. 142 l. fall., deve avere reso “gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio”: la frase “se il debitore ha cagionato od aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari” va infatti letta in modo unitario, dove il verbo al gerundio indica gli effetti causali della produzione o dell'aggravamento del dissesto. Nel caso di specie, il curatore ha escluso, nel parere del
5.05.2021, gravi difficoltà nella ricostruzione del patrimonio della società fallita e del suo socio illimitatamente responsabile (“non risulta che il sig. Parte_1 Parte_1 abbia distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
non risulta che abbia fatto ricorso abusivo al credito”), di talchè, non essendosi verificato l'evento previsto dalla norma, la semplice condotta causale (asseritamente) consistita nell'aggravamento del dissesto con l'omettere la richiesta di fallimento in proprio non integra la fattispecie ostativa in esame – ciò che dispensa questa Corte dall'esaminare se effettivamente il abbia ritardato la dichiarazione di fallimento aggravando il Pt_1 dissesto dell'impresa sociale.
Il motivo di reclamo (riproposto in questa sede come motivo assorbito), con cui CP_1
lamenta la reiterata inadempienza del ai propri obblighi fiscali fin dal 2010, Parte_1
prima del fallimento dichiarato nel marzo 2014, va perciò respinto in quanto non rientrante nella condizione ostativa dell'art. 142, 1° co., nn. 2 e 5, l. fall.
2.3 - Quanto alla presunta assenza del requisito oggettivo, di cui all'art. 142, 2° co., l. fall.,
e che forma oggetto del secondo motivo di reclamo, occorre rammentare che la locuzione contenuta nell'art. 142, 2° co., l. fall., applicabile ratione temporis, che esclude il beneficio dell'esdebitazione laddove i creditori “non siano stati soddisfatti neppure in parte”, viene da tempo interpretato, in omaggio al favor debitoris, nel senso che la percentuale di mancato soddisfacimento deve essere non irrisoria. A sua volta – e come indicato a questo giudice di rinvio dalla Cass., n. 19.893/2024, di annullamento della decisione di secondo grado – la non irrisorietà del soddisfacimento dei creditori nella procedura concorsuale, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può ridursi all'esame del mero dato numerico della percentuale di soddisfo, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un'interpretazione che sia rispettosa del favor debitoris esplicitato dal legislatore, anche unionale;
in particolare, e senza alcuna pretesa di esaustività, tra le risultanze della procedura di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, si debbono considerare l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest'ultima, indipendente dalla condotta del fallito), considerando che il debitore non può essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione a causa soltanto della scarsa consistenza del suo patrimonio (così la Cass., n. 28.586/2024).
Ora, il curatore del fallimento nella prima relazione in Parte_2
data 5.05.2021, oltre ad escludere la sussistenza di condizioni soggettive ostative alla concessione del beneficio, ha negato ogni responsabilità degli accomandatari nel dissesto, individuandone le origini “sostanzialmente [nella] profonda crisi che ha colpito il settore in cui operava la società, la limitazione del traffico nelle aree centrali e la concorrenza dei centri commerciali nei quali spazi commerciali si sono istallate le c.d. catene di distribuzione con marchi importanti che hanno tagliato fuori i piccoli venditori al dettaglio”. Nell'integrazione della relazione del 4.06.2021, il curatore specifica di seguito che la massa passiva sociale
è di € 973.070,11, cui si aggiunge il debito personale di per € 133.967,66 Parte_1
(tot. € 1.107.037,77), e che il soddisfacimento del debito sociale avvenuto, per una percentuale del 3,97 % unicamente dalla realizzazione dell'attivo sociale per € 38.641,39, mentre nessuna somma è stata ricavata dalla liquidazione del patrimonio personale di Pt_1
(la percentuale di soddisfacimento dei creditori, personali e sociali, scende al 3,49
[...]
% se si sommano anche i debiti personali dell'accomandatario ; risultano, Parte_1
inoltre, soddisfatti al 100% i creditori prededucibili e il creditore pignoratizio, e nella percentuale dell'11,31 % i crediti da lavoro o di professionisti ante primo grado.
Occorre primariamente tenere conto del soddisfacimento dei debiti sociali, e dunque della maggiore percentuale del 3,97 %, essendo il patrimonio della società destinato alla garanzia di essi e rappresentando, per contro, il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili una garanzia accessoria per i creditori sociali, che sui patrimoni personali dei soci concorrono con i creditori personali;
l'assenza di qualunque responsabilità nell'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale dei due soci accomandatari e la messa a disposizione di ogni risorsa della società (il non possedeva beni propri Parte_1
aggredibili) per far fronte al passivo di questa, così da denotare, insieme con la collaborazione con gli organi della procedura nell'accertamento del passivo come nella realizzazione dell'attivo, la buona volontà del debitore nel far fronte con tutti i suoi mezzi all'esposizione debitoria accumulata, costituiscono motivo per ritenere la percentuale di soddisfacimento assicurata all'insieme dei creditori (non può esigersi un soddisfacimento esteso a tutte le categorie di creditori) non del tutto irrisoria e per escludere, conseguentemente, la sussistenza della condizione negativa dell'art. 142, 2° co., l. fall.
2.4 – La domanda di liberazione del ricorrente dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti deve, in conclusione, essere accolta. Il terzo ed ultimo motivo di doglianza di circa la mancata presa di posizione della Corte di secondo grado sugli CP_1 effetti della chiusura del fallimento previsti dall'art. 120 l. fall. quanto alle azioni individuali per i crediti non soddisfatti, in realtà non è un vero e proprio motivo di reclamo, servendo unicamente ad affermare la legittimazione della stessa Agenzia fiscale ad impugnare il decreto di esdebitazione di primo grado, in quanto la cancellazione dei debiti le avrebbe definitivamente precluso di agire nuovamente contro il debitore, quale socio illimitatamente responsabile della società fallita e cancellata (cfr. art. 118, 2° co., 1° periodo, l. fall.), dopo che questo era tornato in bonis.
3. – Le spese debbono essere compensate nei rapporti con
[...]
, che non si è opposta all'esdebitazione. Controparte_4
Le spese debbono, invece, seguire la soccombenza nei rapporti con;
esse vanno CP_1 liquidate per i quattro gradi di giudizio sul credito vantato dall'Agenzia fiscale, pari ad €
223.675,76, nei minimi tariffari per la modesta complessità delle questioni trattate;
va esclusa per il secondo grado e per questo grado di rinvio la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
distrazione delle spese a favore del legale del ricorrente, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando come giudice di rinvio sulla domanda di esdebitazione proposta da con ricorso ex Parte_1
art. 143 l. fall. depositato al Tribunale di Torino in data 21.04.2021, domanda riproposta con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 20.12.2024:
a) accoglie la domanda di esdebitazione;
b) liquida le spese sostenute da nel primo grado di giudizio in € 7.052, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti;
c) liquida le spese sostenute da nel secondo grado di giudizio in € 4.997, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
d) liquida le spese sostenute da nel giudizio di cassazione in € 3.828, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti;
e) liquida le spese sostenute da in questo giudizio di rinvio in € 4.997, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti;
f) condanna alla rifusione delle spese processuali Controparte_3
dei quattro gradi di giudizio, liquidate come ai punti precedenti;
g) distrae le spese ex art. 93 c.p.c. a favore del legale del ricorrente, che ne ha fatto richiesta;
h) compensa le spese nei rapporti con Controparte_4
[...]
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Presidente Il Consigliere est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci