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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50404/25 V.G. tra nato a [...], il [...] (c.f. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
,, nata a [...], il [...] (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
[...
), rappresentati e difesi dall'avv. Claudia PIERINI (cf. ), che li C.F._3
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, Viale America n. 111
RICORRENTI
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
avente a oggetto: dichiarazione di esecutività di sentenza ecclesiastica
Conclusioni: per i ricorrenti: - che, previa fissazione di udienza camerale, sia dichiarata efficace ed esecutiva in Italia la sentenza ecclesiastica descritta in premessa, attesa la sua non contrarietà con l'ordine pubblico italiano;
- che si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile di Bracciano (RM) di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 07-08-2022; per il P.G.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 marzo 2025, e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto, in data 7 agosto 2022, matrimonio concordatario in Bracciano, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bracciano dell'Anno 2022, atto n.
73, parte II serie A Ufficio I, esponevano a questa Corte di Appello che: - la loro convivenza coniugale, senza nascita di figli, si era protratta fino al 2023,
quando i coniugi avevano deciso di comune accordo di separarsi;
- Con accordo stipulato in seguito a procedura negoziale assistita conclusa il 26 giugno
2023 e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Bracciano, le parti erano addivenute alla separazione consensuale;
- con libello del 6 ottobre 2023 aveva chiesto al Tribunale Parte_1
Ecclesiastico della Diocesi di Roma la dichiarazione di nullità del matrimonio, ai sensi del can. 1101 § 2 CIC “ob exclusionem boni sacramenti ex parte viri”, per esclusione dell'indissolubilità del vincolo del matrimonio;
- la resa edotta del contendere, aveva manifestato il proprio assenso, Pt_2
dichiarandosi favorevole alla causa, da svolgersi nelle forme del processo brevior, e pronta a collaborare con il Tribunale per l'accertamento della verità;
- con sentenza emessa in data 20 dicembre 2023, pubblicata in data 21 dicembre
2023, il Tribunale Diocesano Ordinario del Vicariato di Roma aveva dichiarato nullo il matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti per il capo di nullità invocato;
- in data 24 giugno 2024 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio
1984, aveva decretato l'esecutività della suddetta sentenza canonica.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente di dichiarare esecutiva nel territorio della Repubblica italiana la suddetta sentenza ecclesiastica, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bracciano provvedere alle annotazioni di legge.
Acquisito, in data 5 maggio 2025, il parere del Procuratore Generale, la causa veniva trattenuta in decisione da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Sussistono, infatti, nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale firmato a Roma il 18/2/1984, che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense dell'11/2/1929, ratificato con la legge n.
121/85.
L'art. 8 comma 2 dell'Accordo prevede la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, su domanda delle parti o di una di esse, ove la Corte d'Appello competente accerti con sentenza: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Applicati tali principi al caso di specie, dagli atti risulta che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa, trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
L'art. 4 lett. b) n. 3 del Protocollo addizionale aggiunge che, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 c.p.c. (ora artt. 64 e seguenti della legge n. 218/95), si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine, e in particolare che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
L'art. 64 c. 1 lettera g), come già l'art. 797 c.p.c., condiziona il riconoscimento al fatto che la sentenza straniera non produca effetti contrari all'ordine pubblico ex art. 16 della stessa legge.
Tra le circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di contrarietà all'ordine pubblico vi è la convivenza triennale «come coniugi», che, trattandosi di elemento essenziale del «matrimonio-rapporto», se protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di «ordine pubblico italiano» caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima;
sussiste al proposito una inderogabile esigenza di tutela che trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, come affermato dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del «matrimonio-atto».
Tuttavia tale situazione giuridica di ordine pubblico, ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, costituisce pacificamente una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Sez. U, n. 16379 del 17/07/2014; successivamente: Sez. 1, n. 1494 del 27/01/2015, Rv. 633982 - 01; Sez. 1 , n. 26188 del 19/12/2016, Rv. 642758 - 01; Sez.
1, n. 7923 del 20/04/2020, Rv. 657562 – 01; Sez. 1, n. 19329 del 16/7/2020). Nel caso di specie, trattandosi di ricorso congiunto, nessuna delle parti ha sollevato la suddetta eccezione e, in ogni caso, per pacifica ammissione dei ricorrenti, la convivenza matrimoniale è durata appena un anno (2022/2023).
Con le precisazioni di cui sopra, dunque, la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano.
Non risultano, inoltre, pronunce passate in giudicato, emesse dall'ordinamento giudiziario italiano, contrastanti con la sentenza ecclesiastica in questione.
Deve pertanto essere dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle consequenziali annotazioni di legge.
Essendovi accordo tra le parti circa la delibazione, nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso congiuntamente proposto in data 7 marzo 2025 da e da , acquisito il parere favorevole del P.G., così Parte_1 Parte_2
provvede:
1) dichiara produttiva di effetti civili ed esecutiva nel territorio della Repubblica
Italiana la sentenza emessa in data 20 dicembre 2023, pubblicata in data 21 dicembre
2023, dal Tribunale Diocesano Ordinario del Vicariato di Roma, con relativo decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 24 giugno 2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dai suddetti ricorrenti il 7 agosto 2022 in Bracciano, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bracciano dell'Anno 2022, atto n. 73, parte II serie A Ufficio I;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bracciano di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50404/25 V.G. tra nato a [...], il [...] (c.f. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
,, nata a [...], il [...] (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
[...
), rappresentati e difesi dall'avv. Claudia PIERINI (cf. ), che li C.F._3
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, Viale America n. 111
RICORRENTI
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
avente a oggetto: dichiarazione di esecutività di sentenza ecclesiastica
Conclusioni: per i ricorrenti: - che, previa fissazione di udienza camerale, sia dichiarata efficace ed esecutiva in Italia la sentenza ecclesiastica descritta in premessa, attesa la sua non contrarietà con l'ordine pubblico italiano;
- che si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile di Bracciano (RM) di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 07-08-2022; per il P.G.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 marzo 2025, e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto, in data 7 agosto 2022, matrimonio concordatario in Bracciano, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bracciano dell'Anno 2022, atto n.
73, parte II serie A Ufficio I, esponevano a questa Corte di Appello che: - la loro convivenza coniugale, senza nascita di figli, si era protratta fino al 2023,
quando i coniugi avevano deciso di comune accordo di separarsi;
- Con accordo stipulato in seguito a procedura negoziale assistita conclusa il 26 giugno
2023 e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Bracciano, le parti erano addivenute alla separazione consensuale;
- con libello del 6 ottobre 2023 aveva chiesto al Tribunale Parte_1
Ecclesiastico della Diocesi di Roma la dichiarazione di nullità del matrimonio, ai sensi del can. 1101 § 2 CIC “ob exclusionem boni sacramenti ex parte viri”, per esclusione dell'indissolubilità del vincolo del matrimonio;
- la resa edotta del contendere, aveva manifestato il proprio assenso, Pt_2
dichiarandosi favorevole alla causa, da svolgersi nelle forme del processo brevior, e pronta a collaborare con il Tribunale per l'accertamento della verità;
- con sentenza emessa in data 20 dicembre 2023, pubblicata in data 21 dicembre
2023, il Tribunale Diocesano Ordinario del Vicariato di Roma aveva dichiarato nullo il matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti per il capo di nullità invocato;
- in data 24 giugno 2024 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio
1984, aveva decretato l'esecutività della suddetta sentenza canonica.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente di dichiarare esecutiva nel territorio della Repubblica italiana la suddetta sentenza ecclesiastica, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bracciano provvedere alle annotazioni di legge.
Acquisito, in data 5 maggio 2025, il parere del Procuratore Generale, la causa veniva trattenuta in decisione da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Sussistono, infatti, nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale firmato a Roma il 18/2/1984, che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense dell'11/2/1929, ratificato con la legge n.
121/85.
L'art. 8 comma 2 dell'Accordo prevede la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, su domanda delle parti o di una di esse, ove la Corte d'Appello competente accerti con sentenza: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Applicati tali principi al caso di specie, dagli atti risulta che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa, trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
L'art. 4 lett. b) n. 3 del Protocollo addizionale aggiunge che, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 c.p.c. (ora artt. 64 e seguenti della legge n. 218/95), si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine, e in particolare che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
L'art. 64 c. 1 lettera g), come già l'art. 797 c.p.c., condiziona il riconoscimento al fatto che la sentenza straniera non produca effetti contrari all'ordine pubblico ex art. 16 della stessa legge.
Tra le circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di contrarietà all'ordine pubblico vi è la convivenza triennale «come coniugi», che, trattandosi di elemento essenziale del «matrimonio-rapporto», se protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di «ordine pubblico italiano» caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima;
sussiste al proposito una inderogabile esigenza di tutela che trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, come affermato dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del «matrimonio-atto».
Tuttavia tale situazione giuridica di ordine pubblico, ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, costituisce pacificamente una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Sez. U, n. 16379 del 17/07/2014; successivamente: Sez. 1, n. 1494 del 27/01/2015, Rv. 633982 - 01; Sez. 1 , n. 26188 del 19/12/2016, Rv. 642758 - 01; Sez.
1, n. 7923 del 20/04/2020, Rv. 657562 – 01; Sez. 1, n. 19329 del 16/7/2020). Nel caso di specie, trattandosi di ricorso congiunto, nessuna delle parti ha sollevato la suddetta eccezione e, in ogni caso, per pacifica ammissione dei ricorrenti, la convivenza matrimoniale è durata appena un anno (2022/2023).
Con le precisazioni di cui sopra, dunque, la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano.
Non risultano, inoltre, pronunce passate in giudicato, emesse dall'ordinamento giudiziario italiano, contrastanti con la sentenza ecclesiastica in questione.
Deve pertanto essere dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle consequenziali annotazioni di legge.
Essendovi accordo tra le parti circa la delibazione, nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso congiuntamente proposto in data 7 marzo 2025 da e da , acquisito il parere favorevole del P.G., così Parte_1 Parte_2
provvede:
1) dichiara produttiva di effetti civili ed esecutiva nel territorio della Repubblica
Italiana la sentenza emessa in data 20 dicembre 2023, pubblicata in data 21 dicembre
2023, dal Tribunale Diocesano Ordinario del Vicariato di Roma, con relativo decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 24 giugno 2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dai suddetti ricorrenti il 7 agosto 2022 in Bracciano, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bracciano dell'Anno 2022, atto n. 73, parte II serie A Ufficio I;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bracciano di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)