TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 93-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Giulia Capannoli Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 93/2024 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siena (SI), via di Parte_1 C.F._1
Pantaneto n. 31, presso lo studio dell'avv. Francesco Montomoli del foro di Siena, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente
nei confronti di
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Colle di Val D'Elsa (SI), Controparte_1 P.IVA_1
Località Belvedere n. 83;
debitrice non costituita
Pag. 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.12.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, ha chiesto dichiararsi l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata, nei confronti della società rappresentando di vantare un credito pari a € 6.207,81, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali e oltre alle spese di procedura, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 166/2024 emesso in data 7.6.2024 dal Tribunale di Siena.
A sostegno della propria domanda l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, l'infruttuosità del tentativo di recupero del proprio credito, il mancato deposito da parte della società debitrice dei bilanci, avendo depositato negli ultimi tre anni soltanto il bilancio di esercizio relativo all'anno 2022, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, co. 1,
CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nonché la natura di impresa commerciale in capo all'impresa debitrice in virtù dell'attività svolta risultante dalla visura camerale.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 19.12.2024), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 23.1.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 23 gennaio 2025 dinanzi alla giudice delegata, il procuratore della creditrice ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Colle di Val D'Elsa (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 166/2024 (R.G. 513/2024) emesso dal Tribunale di Siena in data 7.6.2024 (v. doc. n. 1 fasc. ricorrente).
Pag. 2 di 7 Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre, l'attività di “commercio al dettaglio, all'ingrosso e via internet di minerali, pietre naturali e oggettistica varia” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, la società debitrice, sulla quale grava l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti ivi previsti.
Deve, infatti, ritenersi applicabile il principio affermato nella vigenza della legge fallimentare per cui l'omesso deposito da parte dell'imprenditore della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione di quanto disposto dall'art. 41, co. 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore stesso, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali (v. tra le altre Cass., 8769/2012, Cass.
13643/2013 e Cass. 25188/2017; nella giurisprudenza di merito nella vigenza della normativa attuale, tra le altre, Tribunale di Milano, sent. 413/2024, Tribunale di Busto Arsizio sent. 82/2024).
La società resistente, non costituendosi, non ha prodotto la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, né documentazione equipollente. Inoltre, la società debitrice non ha formalmente depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio al 31.12.2023 e, del resto, dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2021 e 2022 depositati presso il Registro delle Imprese emerge un attivo patrimoniale rispettivamente pari a € 366.613,00 e a € 502.757,00 (v. bilancio di esercizio al 31.12.2021 e al 31.12.2022 acquisiti ex art. 42 CCII).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, da ritenersi particolarmente sintomatico per la natura del medesimo (credito da lavoro dipendente), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti
Pag. 3 di 7 previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'
[...]
per complessivi € 25.218,64 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì Controparte_2 comunicazione dei crediti INPS presso ADR per € 14.164,22). A ciò si aggiungano l'esito negativo del tentativo di recupero del credito promosso dalla ricorrente (v. verbale di pignoramento mobiliare in atti del 30.7.2024, in cui l'Ufficiale Giudiziario ha verbalizzato: “anzi non potuto procedere in quanto la ditta esecutata non risulta più in loco ove esercita altra attività”), l'introduzione di altra procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da altra creditrice in virtù di titolo esecutivo e già definita
(v. informative acquisite d'ufficio, da cui risulta una pignoramento presso terzi per un credito di €
10.155,44, definita con ordinanza di assegnazione del 3.10.2024), nonché l'omesso deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese successivamente all'esercizio 2022 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 19.12.2024, da cui risultano depositati, a seguito della costituzione del 29.10.2021, soltanto i bilanci 2021 e 2022, in cui peraltro risultano appostati debiti per un totale di € 485.375,00).
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice, con conseguente assorbimento della domanda subordinata volta all'apertura della liquidazione controllata.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in possesso Persona_1 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
Pag. 4 di 7 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società C.F. e Controparte_1
P.IVA ), con sede in Colle di Val D'Elsa (SI), Località Belvedere n. 83; P.IVA_1
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due Persona_1 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 22 maggio 2025 alle ore 10:30, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
Pag. 5 di 7 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
Pag. 6 di 7 - a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Giulia Capannoli Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 93/2024 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siena (SI), via di Parte_1 C.F._1
Pantaneto n. 31, presso lo studio dell'avv. Francesco Montomoli del foro di Siena, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente
nei confronti di
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Colle di Val D'Elsa (SI), Controparte_1 P.IVA_1
Località Belvedere n. 83;
debitrice non costituita
Pag. 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.12.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, ha chiesto dichiararsi l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata, nei confronti della società rappresentando di vantare un credito pari a € 6.207,81, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali e oltre alle spese di procedura, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 166/2024 emesso in data 7.6.2024 dal Tribunale di Siena.
A sostegno della propria domanda l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, l'infruttuosità del tentativo di recupero del proprio credito, il mancato deposito da parte della società debitrice dei bilanci, avendo depositato negli ultimi tre anni soltanto il bilancio di esercizio relativo all'anno 2022, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, co. 1,
CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nonché la natura di impresa commerciale in capo all'impresa debitrice in virtù dell'attività svolta risultante dalla visura camerale.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 19.12.2024), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 23.1.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 23 gennaio 2025 dinanzi alla giudice delegata, il procuratore della creditrice ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Colle di Val D'Elsa (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 166/2024 (R.G. 513/2024) emesso dal Tribunale di Siena in data 7.6.2024 (v. doc. n. 1 fasc. ricorrente).
Pag. 2 di 7 Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre, l'attività di “commercio al dettaglio, all'ingrosso e via internet di minerali, pietre naturali e oggettistica varia” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, la società debitrice, sulla quale grava l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti ivi previsti.
Deve, infatti, ritenersi applicabile il principio affermato nella vigenza della legge fallimentare per cui l'omesso deposito da parte dell'imprenditore della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione di quanto disposto dall'art. 41, co. 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore stesso, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali (v. tra le altre Cass., 8769/2012, Cass.
13643/2013 e Cass. 25188/2017; nella giurisprudenza di merito nella vigenza della normativa attuale, tra le altre, Tribunale di Milano, sent. 413/2024, Tribunale di Busto Arsizio sent. 82/2024).
La società resistente, non costituendosi, non ha prodotto la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, né documentazione equipollente. Inoltre, la società debitrice non ha formalmente depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio al 31.12.2023 e, del resto, dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2021 e 2022 depositati presso il Registro delle Imprese emerge un attivo patrimoniale rispettivamente pari a € 366.613,00 e a € 502.757,00 (v. bilancio di esercizio al 31.12.2021 e al 31.12.2022 acquisiti ex art. 42 CCII).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, da ritenersi particolarmente sintomatico per la natura del medesimo (credito da lavoro dipendente), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti
Pag. 3 di 7 previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'
[...]
per complessivi € 25.218,64 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì Controparte_2 comunicazione dei crediti INPS presso ADR per € 14.164,22). A ciò si aggiungano l'esito negativo del tentativo di recupero del credito promosso dalla ricorrente (v. verbale di pignoramento mobiliare in atti del 30.7.2024, in cui l'Ufficiale Giudiziario ha verbalizzato: “anzi non potuto procedere in quanto la ditta esecutata non risulta più in loco ove esercita altra attività”), l'introduzione di altra procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da altra creditrice in virtù di titolo esecutivo e già definita
(v. informative acquisite d'ufficio, da cui risulta una pignoramento presso terzi per un credito di €
10.155,44, definita con ordinanza di assegnazione del 3.10.2024), nonché l'omesso deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese successivamente all'esercizio 2022 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 19.12.2024, da cui risultano depositati, a seguito della costituzione del 29.10.2021, soltanto i bilanci 2021 e 2022, in cui peraltro risultano appostati debiti per un totale di € 485.375,00).
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice, con conseguente assorbimento della domanda subordinata volta all'apertura della liquidazione controllata.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in possesso Persona_1 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
Pag. 4 di 7 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società C.F. e Controparte_1
P.IVA ), con sede in Colle di Val D'Elsa (SI), Località Belvedere n. 83; P.IVA_1
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due Persona_1 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 22 maggio 2025 alle ore 10:30, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
Pag. 5 di 7 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
Pag. 6 di 7 - a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 7 di 7