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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12004/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. NI RUFFINO Presidente dott.ssa Marina CAVALLO Giudice dott.ssa LA IN AMATO Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12004/2016 promossa da
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Ennio Carmine Potuto;
Parte_1
ATTORE contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Vincenzo Di Ruggero
CONVENUTO
(già ) Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso in via incidentale
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 16.05.2025 previa concessione dei termini di rito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 14.11.2014 proponeva, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di opposizione alla cartella esattoriale n.01420140032107985000 notificata da CP_1 CP_3
per conto del con cui veniva intimato il pagamento della somma di €
[...] CP_1
1.473,86 a titolo di sanzioni per violazione al codice della Strada, oltre maggiorazioni ex L.689/81 e compensi di riscossione. A fondamento dell'opposizione contestava l'esistenza dei titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo e, in particolare, l'omessa notifica dei verbali presupposti alla cartella esattoriale impugnata.
2. Nel suddetto giudizio dinanzi al G.d.P. si costituiva il depositando CP_1 documentazione attestante l'esistenza del verbale di contestazione, nonché copia delle ordinanze ingiunzioni unitamente alle relate di notifica.
3. All'udienza del 30.03.2016 depositava querela di falso e il Giudice di Parte_1
Pace, ritenuti i documenti rilevanti ai fini decisionali, sospendeva il giudizio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Bari.
4. Con atto di citazione notificato il 21.07.2016 l'odierno querelante proponeva, quindi, querela di falso avverso le relate di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento n. T508174/12
e delle ordinanze ingiunzione nn. 951/13 e 897/13, disconoscendo la paternità delle sottoscrizioni ivi apposte, depositando scritture di comparazione e chiedendo l'ammissione di CTU grafologica.
5. Con comparsa depositata il 29.06.2017 si costituiva il contestando le CP_1 avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l'infondatezza della querela di falso proposta. Con vittoria di spese.
6. Pur regolarmente citato l'agente della riscossione rimaneva contumace.
7. La causa istruita sulla scorta della produzione documentale e ammissione di CTU grafologica era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 16.05.2025, previa concessione dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
8. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
9. La querela di falso proposta ha ad oggetto le tre sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica relative al verbale di accertamento n. T508174/12 emesso dal e alle ordinanze CP_1 ingiunzione prefettizia n. 951/13 e 897/13, nella parte in cui si attesta la consegna del plico al destinatario persona fisica.
L'attore contesta l'autenticità e la genuinità delle sottoscrizioni apposte sui suddetti avvisi di ricevimento, negando che le stesse siano riconducibili alla propria mano. Le firme sono state sottoposte a consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il relativo incarico
è stato affidato alla dott.ssa . Persona_1
All'esito dell'indagine e dell'analisi comparativa delle sottoscrizioni, il CTU ha concluso nei seguenti termini: “le tre firme oggetto di indagine peritale, apposte sulle relate di notifica relative al verbale di accertamento n. T508174/12 emesso dal e alle ordinanze ingiunzione CP_1 prefettizia n. 951/13 e n. 897/13, sono APOCRIFE non riconducibili grafologicamente alla mano del sig. ”. Parte_1
L'indagine tecnica – i cui esiti, peraltro, non sono stati contestati dalla parte convenuta – è stata condotta dall'ausiliario con ineccepibile rigore scientifico e metodologico, motivando puntualmente ogni passaggio argomentativo, di talché le conclusioni a cui egli è giunto sono pienamente condivisibili, poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici.
10. In accoglimento della querela di falso proposta, deve essere conseguentemente dichiarata la falsità degli avvisi di ricevimento relativi al verbale n.T508174/12 e ordinanze ingiunzione n.951/13 e n.897/13 (e precisamente le relate delle raccomandate n. A.G. 77920243544-1; n.
76602511564-7; n. 76603584297-8).
11. Non può, peraltro, reputarsi ammissibile la richiesta, reiterata dal in sede CP_1 di comparsa conclusionale, di integrazione della CTU grafologica al fine di verificare che le sottoscrizioni, di cui è stata accertata la falsità, siano state apposte da un familiare convivente del
, trattandosi di accertamento che esula dall'oggetto della querela di falso per la quale il giudice, Pt_1 investito della causa principale, ha sospeso il giudizio rimettendo gli atti al Tribunale.
12. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, il carattere oggettivo del procedimento che mira a tutelare l'interesse pubblico alla certezza degli atti e la circostanza della non diretta attribuibilità della falsità accertata alle amministrazioni convenute- che hanno affidato la notifica a terzi-, giustificano la compensazione parziale (per la metà) delle spese di lite. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e applicati i parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
13. Le spese della CTU, liquidate con decreto del 29.01.2024, sono poste integralmente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA E DICHIARA la falsità delle sottoscrizioni, riferibili a , apposte Parte_1 sui seguenti documenti: - avviso di ricevimento n. A.G. 77920243544-1 consegnato il 25.09.2012, relativo al verbale di accertamento n. T508174/12;
- avviso di ricevimento n. A.G. 76602511564-7 consegnato il 27.05.2013 relativo a ordinanza ingiunzione prefettizia n. 897/13
- avviso di ricevimento n. A.G. 76603584297-8 consegnato il 5.08.2013 relativo a ordinanza ingiunzione prefettizia n. 951/13.
2. ORDINA che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere provveda ad annotare sugli originali dei documenti indicati nel capo sub 1) la cancellazione delle firme imputabili a;
Parte_1
3. CONDANNA il e l' , in CP_1 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento, in favore di delle metà delle spese di lite che liquida, Parte_1 già dimidiate, nella misura di €1.904,50 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
4. CONDANNA il e l' , in CP_1 Controparte_4 solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese di CTU liquidate come da Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 05.12.2025.
Il Giudice rel.
LA IN TO
Il Presidente
NI RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. NI RUFFINO Presidente dott.ssa Marina CAVALLO Giudice dott.ssa LA IN AMATO Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12004/2016 promossa da
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Ennio Carmine Potuto;
Parte_1
ATTORE contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Vincenzo Di Ruggero
CONVENUTO
(già ) Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso in via incidentale
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 16.05.2025 previa concessione dei termini di rito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 14.11.2014 proponeva, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di opposizione alla cartella esattoriale n.01420140032107985000 notificata da CP_1 CP_3
per conto del con cui veniva intimato il pagamento della somma di €
[...] CP_1
1.473,86 a titolo di sanzioni per violazione al codice della Strada, oltre maggiorazioni ex L.689/81 e compensi di riscossione. A fondamento dell'opposizione contestava l'esistenza dei titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo e, in particolare, l'omessa notifica dei verbali presupposti alla cartella esattoriale impugnata.
2. Nel suddetto giudizio dinanzi al G.d.P. si costituiva il depositando CP_1 documentazione attestante l'esistenza del verbale di contestazione, nonché copia delle ordinanze ingiunzioni unitamente alle relate di notifica.
3. All'udienza del 30.03.2016 depositava querela di falso e il Giudice di Parte_1
Pace, ritenuti i documenti rilevanti ai fini decisionali, sospendeva il giudizio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Bari.
4. Con atto di citazione notificato il 21.07.2016 l'odierno querelante proponeva, quindi, querela di falso avverso le relate di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento n. T508174/12
e delle ordinanze ingiunzione nn. 951/13 e 897/13, disconoscendo la paternità delle sottoscrizioni ivi apposte, depositando scritture di comparazione e chiedendo l'ammissione di CTU grafologica.
5. Con comparsa depositata il 29.06.2017 si costituiva il contestando le CP_1 avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l'infondatezza della querela di falso proposta. Con vittoria di spese.
6. Pur regolarmente citato l'agente della riscossione rimaneva contumace.
7. La causa istruita sulla scorta della produzione documentale e ammissione di CTU grafologica era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 16.05.2025, previa concessione dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
8. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
9. La querela di falso proposta ha ad oggetto le tre sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica relative al verbale di accertamento n. T508174/12 emesso dal e alle ordinanze CP_1 ingiunzione prefettizia n. 951/13 e 897/13, nella parte in cui si attesta la consegna del plico al destinatario persona fisica.
L'attore contesta l'autenticità e la genuinità delle sottoscrizioni apposte sui suddetti avvisi di ricevimento, negando che le stesse siano riconducibili alla propria mano. Le firme sono state sottoposte a consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il relativo incarico
è stato affidato alla dott.ssa . Persona_1
All'esito dell'indagine e dell'analisi comparativa delle sottoscrizioni, il CTU ha concluso nei seguenti termini: “le tre firme oggetto di indagine peritale, apposte sulle relate di notifica relative al verbale di accertamento n. T508174/12 emesso dal e alle ordinanze ingiunzione CP_1 prefettizia n. 951/13 e n. 897/13, sono APOCRIFE non riconducibili grafologicamente alla mano del sig. ”. Parte_1
L'indagine tecnica – i cui esiti, peraltro, non sono stati contestati dalla parte convenuta – è stata condotta dall'ausiliario con ineccepibile rigore scientifico e metodologico, motivando puntualmente ogni passaggio argomentativo, di talché le conclusioni a cui egli è giunto sono pienamente condivisibili, poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici.
10. In accoglimento della querela di falso proposta, deve essere conseguentemente dichiarata la falsità degli avvisi di ricevimento relativi al verbale n.T508174/12 e ordinanze ingiunzione n.951/13 e n.897/13 (e precisamente le relate delle raccomandate n. A.G. 77920243544-1; n.
76602511564-7; n. 76603584297-8).
11. Non può, peraltro, reputarsi ammissibile la richiesta, reiterata dal in sede CP_1 di comparsa conclusionale, di integrazione della CTU grafologica al fine di verificare che le sottoscrizioni, di cui è stata accertata la falsità, siano state apposte da un familiare convivente del
, trattandosi di accertamento che esula dall'oggetto della querela di falso per la quale il giudice, Pt_1 investito della causa principale, ha sospeso il giudizio rimettendo gli atti al Tribunale.
12. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, il carattere oggettivo del procedimento che mira a tutelare l'interesse pubblico alla certezza degli atti e la circostanza della non diretta attribuibilità della falsità accertata alle amministrazioni convenute- che hanno affidato la notifica a terzi-, giustificano la compensazione parziale (per la metà) delle spese di lite. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e applicati i parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
13. Le spese della CTU, liquidate con decreto del 29.01.2024, sono poste integralmente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA E DICHIARA la falsità delle sottoscrizioni, riferibili a , apposte Parte_1 sui seguenti documenti: - avviso di ricevimento n. A.G. 77920243544-1 consegnato il 25.09.2012, relativo al verbale di accertamento n. T508174/12;
- avviso di ricevimento n. A.G. 76602511564-7 consegnato il 27.05.2013 relativo a ordinanza ingiunzione prefettizia n. 897/13
- avviso di ricevimento n. A.G. 76603584297-8 consegnato il 5.08.2013 relativo a ordinanza ingiunzione prefettizia n. 951/13.
2. ORDINA che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere provveda ad annotare sugli originali dei documenti indicati nel capo sub 1) la cancellazione delle firme imputabili a;
Parte_1
3. CONDANNA il e l' , in CP_1 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento, in favore di delle metà delle spese di lite che liquida, Parte_1 già dimidiate, nella misura di €1.904,50 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
4. CONDANNA il e l' , in CP_1 Controparte_4 solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese di CTU liquidate come da Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 05.12.2025.
Il Giudice rel.
LA IN TO
Il Presidente
NI RU