Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza breve 15 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 14/01/2021, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00004/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- Afn Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VE-Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura e Regione Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- A e G Società Agricola S.r.l., Società Agricola -OMISSIS- S.S. di -OMISSIS- & C. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del dirigente Area Tecnica Competitiva Imprese di AVEPA, prot. 202766/2020 del 01.10.2020, rep. 1214/2020, in parte qua, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1941 del 23/12/2019. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda”;
- della graduatoria regionale relativa al tipo di intervento 411AZ da realizzare in altre zone, in parte qua, approvata con l'impugnato decreto del dirigente Area Tecnica Competitiva Imprese di AVEPA, prot. 202766/2020 del 01.10.2020, rep. 1214/2020, ed ivi allegata, pubblicata sul sito istituzionale VE in data 01.10.2020 e per estratto sul BUR in data 16.10.2020;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti;
nonché
per l’accertamento del diritto della società -OMISSIS- AFN SOCIETÀ AGRICOLA S.S. allo scorrimento in graduatoria e alla finanziabilità della domanda di contributo e per la condanna di AVEPA a provvedere in ordine all'attribuzione del punteggio richiesto, allo scorrimento della ricorrente nella graduatoria regionale di ammissibilità e finanziabilità prevista dal bando approvato dalla Regione Veneto, allegato B alla DGR n. 1941 del 23 dicembre 2019, per il tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola” ed a erogare conseguentemente l'aiuto economico previsto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento:
- della nota AVEPA prot. n. 229008/2020 del 16.12.2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale - DGR. n. 1941 del 23/12/2019 - Misura M04.1.1. Az - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda Agricola - Domanda di aiuto n. 4635703 del 03/06/2020. Comunicazione di non finanziabilità”;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti;
nonché per l’accertamento del diritto della società -OMISSIS- AFN SOCIETÀ AGRICOLA S.S. allo scorrimento in graduatoria e alla finanziabilità della domanda di contributo e per la condanna di AVEPA a provvedere in ordine all'attribuzione del punteggio richiesto, allo scorrimento della ricorrente nella graduatoria regionale di ammissibilità e finanziabilità prevista dal bando approvato dalla Regione Veneto, allegato B alla DGR n. 1941 del 23 dicembre 2019, per il tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola” ed a erogare conseguentemente l'aiuto economico previsto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VE e di Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
rilevato che parte ricorrente ha depositato atto per motivi aggiunti in data 8.1.2021, muniti di istanza cautelare, e ha chiesto il rinvio della discussione dell’istanza cautelare al fine del rispetto dei termini di difesa;
ritenuto, pertanto, al fine di consentire il rispetto dei termini di difesa, di disporre il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 10.2.2021;
ritenuto, altresì, di sospendere, medio tempore e fino alla prossima Camera di Consiglio come sopra individuata, i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, limitatamente alla somma di cui al contributo richiesto e finanziabile, tramite l’accantonamento del relativo importo;
considerato, altresì, che parte ricorrente ha depositato un certificato INPS - sede di Padova, di data 3.10.2008, dal quale risulta che -OMISSIS- è iscritto come coadiuvante dell’azienda -OMISSIS- – 536-00339637-, -OMISSIS- 31- 35020 -OMISSIS-;
rilevato che VE ha depositato visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova del 16.7.2020 relativa alla società -OMISSIS- AFN società agricola S.S., con legale rappresentante e amministratore -OMISSIS- e dalla quale risulta, altresì, che -OMISSIS- ricopre la qualità di socio;
ritenuto, pertanto, che, ai fini della completezza dell’istruttoria e al fine del decidere, sia necessario disporre un incombente istruttorio a carico di INPS - sede di Padova, ordinando alla medesima di depositare un certificato ovvero una dichiarazione, aggiornato alla data odierna, attestante la permanenza dell’iscrizione di -OMISSIS-, socio della suddetta -OMISSIS- AFN società agricola S.S., quale “coadiuvante” dell’azienda -OMISSIS-;
ritenuto di assegnare a INPS – sede di Padova termine fino al giorno 3 febbraio 2021 per adempiere a quanto sopra disposto, depositando quanto richiesto presso la Segreteria del Tribunale;
ritenuto di rinvia la causa, per le ragioni sopra esposte, alla Camera di Consiglio del 10.2.2021, restando salva ogni pronuncia in rito, di merito e sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),
cosi provvede:
-rinvia la causa per la prosecuzione della trattazione alla Camera di Consiglio del 10.2.2021;
-sospende gli atti impugnati nei termini e per le ragioni di cui in motivazione fino alla suddetta Camera di Consiglio del 10.2.2021;
-ordina a INPS – sede di Padova di adempiere all’incombente istruttorio di cui in motivazione, nei termini e modi ivi specificati.
Compensa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO