Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02310/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo GI per la BA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2022, proposto da Comune di Santa Maria Hoe', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione BA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di BA, 1;
nei confronti
Gal Quattro Parchi Lecco-Brianza Società Consortile A Responsabilità Limitata, non costituito in giudizio;
per l'annullamento e/o nullità
- del provvedimento prot.3662/2022 del 24.02.2022 con cui Regione BA ha dichiarato la decadenza totale dai benefici economici dell'intervento richiesto dal Comune di Santa Maria Hoè con domanda iniziale n.201901170524 del 30.04.2019 denominato “Interventi di sistemazione idraulica
forestale in località via del Bordeà” e con domanda di pagamento del saldo n.201902015486 del 17.09.2021 (doc.1);
per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto, laddove lesivo dei diritti del ricorrente, tra cui, a mero titolo esemplificativo, si indica:
- la nota prot.2724/2021 dell'11.02.2022, con cui Regione BA ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici economici dell'intervento (doc.2);
- la nota prot. 1567/2022 del 25.01.2022, con cui Regione BA ha confermato l'esito negativo dell'istruttoria di saldo (doc.3);
- la nota prot. 22169/2021 del 16.12.2021, con cui Regione BA ha comunicato che la domanda di pagamento era stata istruita con esito negativo (doc.4).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione BA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il GAL Quattro Parchi Lecco-Brianza s.c. a r.l. ha pubblicato il bando Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Operazione 8.3.01 “Prevenzione dei danni alle foreste”, finanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.R.S.) - Programma di Sviluppo Rurale della Regione BA (PSR) per il periodo 2014-2020, attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il bando prevedeva il riconoscimento di un contributo economico a copertura dei costi sostenuti per investimenti relativi al monitoraggio degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
La domanda di partecipazione del Comune attua la Tipologia di intervento D (Sistemazioni Idrauliche Forestali – SIF) di cui all’art. 2 del bando GAL che consistono nella “Realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico-forestali (es.: regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti in frana, riassetto idrogeologico)”.
L’intervento del Comune è finalizzato ad ottenere il finanziamento per la realizzazione di opere miranti alla regimazione delle acque meteoriche al fine di ridurre il rischio di erosione del tratto di sentiero del Comune di Santa Maria Hoè in via del Bordeà, località interessata da fenomeni erosivi e frane.
Nella domanda il Comune specificava che l’area di interesse si collocava in Classe di fattibilità 3a e 4 della Carta geologica idrogeologica e sismica del PGT, fuori dall’area PAI (Piano di Stralcio per l’assetto idrogeologico).
La domanda veniva istruita dal GAL (art. 13) che riteneva ammissibile il finanziamento limitatamente alla cifra di 42.268,70 euro.
Il 5.8.2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL approvava e validava la procedura di istruttoria delle domande pervenute. La domanda di aiuto del Comune di Santa Maria Hoè veniva inserita tra le domande ammissibili al finanziamento.
Il Comune con delibera di Giunta n. 47 del 25.11.2019, approvava quindi il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ Sistemazione idraulica forestale in località via del Bordeà, nel Comune di Santa Maria Hoè” per un importo di euro 63.300,00 e nella relazione illustrativa allegata si continuava a precisare che l’area si collocava in Classe di fattibilità 3a e 4 della carta geologica idrogeologica e sismica del PGT, fuori dall’area PAI.
In data 18.02.2021 il Comune aggiudicava i lavori di cui al progetto esecutivo all’Azienda Agricola Cattaneo di Valbrembo (BG) e in data 26.2.2021 sottoscriveva il contratto con l’aggiudicataria.
Gli interventi si concludevano in data 26.06.2021. Una volta terminati i lavori, il Comune presentava all’IS AT GI la domanda di erogazione del contributo a cui era stata ammesso (art. 21).
A seguito dell’istruttoria condotta con la partecipazione del Comune, la Regione BA con provvedimento prot. 3662 del 24.02.2022 dichiarava la decadenza dai benefici economici dell’intervento richiesto con la domanda di finanziamento del Comune del 30.4.2016 e con la domanda la domanda di pagamento del saldo del 17.9.2019, in quanto ai sensi dell’art. 2 del bando l’intervento “non risulta ammissibile” dal momento che per la tipologia di intervento denominata “D (Sistemazioni Idraulico Forestali-SIF)” il territorio di applicazione è relativo ad “aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico individuate nel Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall’aggiornamento negli Studi Geologici comunali, purché esterne al Tessuto Urbano Consolidato”, mentre le aree di interesse dell’intervento del Comune non rientravano nel “PAI Vigente” come risulta confermato dal Geoportale aggiornato della Regione BA.
Il Comune ha impugnato il provvedimento prot. 3662 del 24.02.2022 affidando il gravame a due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della disciplina sull’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 poiché la Regione BA ha riscontrato “una carenza originaria dell'istruttoria (mai taciuta dal ricorrente e sin da subito rappresentata nella domanda iniziale) prodromica alla concessione del beneficio economico e, quindi, un tipico vizio di legittimità suscettibile di costituire oggetto di un annullamento d'ufficio, non certo di una “decadenza””. Ne consegue che la Regione avrebbe dovuto agire in autotutela all’annullamento d’ufficio del provvedimento di ammissione al finanziamento, attributivo di “utilità giuridiche ed economiche”, e non già disporre la decadenza dal beneficio.
Laddove avesse agito con l’annullamento d’ufficio, l’azione sarebbe comunque illegittima in quanto l’amministrazione ha agito a distanza di oltre 30 mesi dall’adozione dell’atto di ammissione (10.8.2019) ossia quando era oramai superato il termine perentorio, ratione temporis vigente, di 18 mesi per agire in autotutela (24.2.2022).
Inoltre, manca l’indicazione della sussistenza di un interesse pubblico, attuale e specifico, che, in comparazione con l’interesse e l’affidamento della ricorrente al mantenimento del beneficio, giustifichi comunque la rimozione degli effetti giuridici del decreto di liquidazione originario.
Con il secondo motivo la ricorrente evidenzia l’illegittimità del provvedimento anche nell’ipotesi in cui il provvedimento impugnato sia da qualificare come una decadenza e non come annullamento di ufficio.
Si deduce in particolare il vizio eccesso di potere e di istruttoria poiché il provvedimento di decadenza “è stato emanato in violazione del bando e dalla normativa regionale” dal momento che l’IS AT GI (ovvero al suo IS Delegato) erano tenuti a “controlli meramente amministrativi attinenti sostanzialmente alla regolarità della documentazione presentata e alla congruità dell’intervento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento”, senza poter svolgere un’indagine ex post sull’ammissibilità del progetto al finanziamento.
Inoltre, si deduce il vizio di incompetenza assoluta, tale da comportare la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, atteso che ai sensi dell’art. 13 del bando “l’istruttoria in merito delle domande di aiuto considerate ammissibili non è demandata all’IS AT GI (ovvero al suo IS Delegato), bensì al GAL, ente distinto dalla Regione”.
La Regione BA si è costituita in giudizio replicando puntualmente alle censure sollevate.
All’udienza del 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
I due motivi ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere trattati contestualmente, non sono fondati.
Il bando pubblicato dal GAL Quattro Parchi Lecco-Brianza s.c. a r.l. (Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Operazione 8.3.01 “Prevenzione dei danni alle foreste”) prevede, all’art. 13, che il GAL effettua l’istruttoria della domanda di finanziamento anche con riferimento alle condizioni di ammissibilità.
L’art. 21 del bando stabilisce che “Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall’IS AT GI. I pagamenti sono disposti dall’IS AT GI, che si avvale per l’istruttoria delle domande di SAL e saldo degli Organismi Delegati (OD), ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013”.
Richiama, tra le “disposizioni emanate dall’IS AT GI”, il “D.d.s. 11 giugno 2018 - n. 8492 - Programma di sviluppo rurale 2014 - 2010 della BA - Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti” (Manuale Unico PSR), il “D.d.s. 29 giugno 2018 – n. 9649 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della BA – Manuale delle procedure dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell’autorizzazione al pagamento” (Manuale autorizzazione al pagamento)” e il D.d.s. n. 11972 del 4 ottobre 2017 (richiamato al par. 2.2 del D.d.s. 11 giugno 2018 - n. 8492).
In quest’ultimo provvedimento prot. 11972/2017 si stabilisce, al punto 2.1, che “Le condizioni di ammissibilità previste dai bandi delle Operazioni devono essere soddisfatte per tutto il periodo di impegno e vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento SAL, pagamento saldo, controlli in loco ed ex post)”, precisando che “Le condizioni di ammissibilità riguardano la tipologia di interventi previsti dal bando”.
Il successivo art. 23 del bando precisa che l’IS Delegato “effettua i controlli finali per l’accertamento dei risultati di progetto, mediante la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di saldo e l’effettuazione di un eventuale sopralluogo (visita in situ).
Il controllo è svolto sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, entro 90 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione prevista per la richiesta di saldo” tramite una serie verifiche espressamente indicate.
Alla luce del quadro regolatorio su esposto, l’ammissione al finanziamento disposta dal GAL ai sensi dell’art. 13 ha natura provvisoria in quando è soggetta, a sua volta, ad una serie di ulteriori controlli finali che possono riguardare anche l’esito delle verifiche condotte dal GAL.
L’ammissione al finanziamento non costituisce quindi attribuzione in via definitiva di una posizione di vantaggio o di un beneficio economico in favore dell’istante, in quanto l’ammissione è provvisoria e ontologicamente soggetta ad una serie di successivi controlli all’esito dei quali viene erogato il beneficio.
Con il provvedimento prot. 3662 del 24.02.2022 la Regione BA ha dichiarato, a seguito dei controlli effettuati dal OPG e dall’OD, la decadenza della domanda di erogazione dei benefici economici a cui era stata ammessa la ricorrente.
La decadenza è stata disposta a seguito dell’accertamento della mancanza della condizione di ammissibilità dell’intervento di cui all’art. 2 “territorio di applicazione”, relativamente alla tipologia di intervento denominata “D”, che delimita le aree oggetto di finanziamento in quelle “aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico” individuate nel “Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino del fiume Po [PAI], come risultante dall'aggiornamento negli Studi Geologici comunali”.
Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento fondamentale per la gestione del territorio e delle risorse idriche, definito dall'Autorità di Bacino del fiume Po, che ha lo scopo di mitigare il rischio idrogeologico e salvaguardare l'ambiente. Il Piano definisce le aree a rischio idrogeologico (identificando le zone più vulnerabili a fenomeni come frane, alluvioni, esondazioni e altro, classificandole in base al livello di rischio), le norme sull'uso del suolo, le opere di difesa e la gestione delle risorse idriche.
Gli Uffici del controllo regionale hanno accertato che le aree oggetto dell’intervento del Comune non risultavano rientrare tra quella interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, individuate nel Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po, risultante dall’aggiornamento negli Studi Geologici comunali, contrariamente a quanto prescritto dal bando quale requisito di ammissibilità della domanda.
La verifica della sussistenza del requisito di ammissibilità non era preclusa in sede dei controlli da effettuarsi prima dell’erogazione dei pagamenti in quanto l’art. 23 del bando espressamente abilitava gli Uffici di controllo ad effettuare “la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di saldo”.
A conclusione delle verifiche di competenza, e dopo aver accertato la mancanza di un requisito di ammissibilità, la Regione ha quindi adottato il provvedimento di decadenza dal beneficio, a cui il Comune era stato ammesso provvisoriamente, in quanto la domanda era fin dall’origine inammissibile.
Non hanno pregio quindi le censure sulla violazione della disciplina dell’autotutela amministrativa e sulla competenza ai sensi degli artt. 21-nonies e art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Il provvedimento impugnato è l’atto attraverso cui la Regione ha accertato in via definitiva la mancanza di un’obiettiva condizione di ammissibilità la cui positiva sussistenza era stata invece riscontrata, sia pur implicitamente, ma sempre in via provvisoria, dal GAL, disponendo di conseguenza la decadenza dal beneficio dell’ammissione provvisoria al finanziamento. La mancanza del requisito di ammissibilità della domanda non contestata.
Poiché non era stato ancora adottato il provvedimento definitivo di attribuzione del contributo, la Regione non era tenuta ad adottare un provvedimento di autotutela di secondo grado avente ad oggetto un provvedimento di amministrazione attiva di natura definitiva.
A nulla vale osservare che il GAL avesse concluso positivamente l’istruttoria sull’ammissibilità della domanda, dal momento che la Regione, una volta conclusa l’istruttoria, aveva comunque il potere e quindi la competenza, tramite i propri Uffici, di riscontrare, ai sensi dell’art. 23 del bando, la sussistenza dei requisiti di ammissione anche dopo gli accertamenti compiuti dal soggetto incaricato dell’istruttoria sulla domanda.
Né del resto la ricorrente può nutrire un affidamento legittimo alla conclusione positiva del procedimento di pagamento poiché era consapevole di aver presentato una domanda priva di una condizione di ammissibilità – avendolo dichiarato in domanda – sicché non è possibile ora dolersi dell’operato della Regione che non ha fatto altro che riscontrare quella mancanza.
Rimane fermo che la ricorrente può proporre eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei soggetti che hanno ingenerato l’affidamento in ordine alla regolare presentazione della domanda, al ricorrere dei presupposti di legge.
In conclusione, il ricorso va respinto.
In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo GI per la BA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Tito Aru |
IL SEGRETARIO