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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 220/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P. IVA Parte_1
), (C.F. , P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
, (C.F. ), C.F._3 Parte_1 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Luzi C.F._6
APPELLANTI
CONTRO (P. IVA ) e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Giuseppe Gaeta, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 951 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 3/11/2022 e in materia di mutuo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito promossa da e dai garanti di Parte_1
questa, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_5
e nei confronti di volta ad accertare
[...] Parte_6 Controparte_3
l'usurarietà dei tassi applicati ai rapporti di mutuo chirografario e di mutuo fondiario sottoscritti rispettivamente in data 5.8.2008 e 11.5.2011.
e i suoi garanti , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
impugnavano la predetta sentenza e prospettavano le doglianze in seguito indicate.
Si costituiva quale cessionaria del credito, e per essa quale procuratrice CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
In data 4.3.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni, le causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti impugnano la parte della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'usurarietà degli interessi applicati ad entrambi i rapporti di mutuo.
Secondo gli appellanti, la determinazione del tasso soglia dovrebbe avvenire ricomprendendo “tutte le spese presenti e future conseguenti o comunque connesse
pag. 2/6 all'operazione di mutuo” e, segnatamente, gli interessi moratori, come precisato da
Cassazione n. 350/2013, nonché la commissione di estinzione anticipata.
Il motivo è infondato.
Costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui i due tassi sono alternativi tra loro, in quanto gli interessi corrispettivi costituiscono la remunerazione per il godimento diretto di una somma di denaro, gli interessi moratori assolvono ad una funzione di risarcimento del danno e dovranno essere corrisposti, in luogo dei corrispettivi, ogni qualvolta sia in ritardo nel pagamento:
“Il "principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n.
26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615).” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. I,
4/3/2025, n. 5716; Cassazione civile, sez. I, 21/12/2024, n. 33850; Cassazione civile, sez. I, 5/5/2022, n. 14214).
Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa considerarsi nel calcolo del TEG la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, “non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo svolgimento anticipato degli impegni a quella connessi
(cfr: Cass. 1 agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352)” (Cassazione civile, sez. I, 8/7/2024, n. 18497)
In conclusione: “Non sono accomulabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di
pag. 3/6 recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. III,
10/1/2025, n. 690; Cassazione civile, sez. III, 7/3/2022, n. 7352; Cassazione, sez. I,
1/8/2022, n. 23866)
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della omessa compensazione delle spese di lite invocando sul punto il mutamento in materia di calcolo del TEG ai fini dell'usura e, segnatamente, in ordine alla sommatoria fra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Il motivo è fondato.
Invero, la questione relativa alla inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEG sommandosi agli interessi corrispettivi, è stata oggetto di un dibattito all'interno della giurisprudenza di legittimità e di merito;
nel corso del giudizio di prime cure con la nota sentenza delle SS.UU. n. 19597/2020, il contrasto è stato risolto e sono stati indicati i criteri di calcolo del tasso soglia relativo agli interessi di mora.
Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.
132 del 2014 (applicabile ratione temporis in considerazione del fatto che il ricorso di primo grado è stato introdotto con atto del 2015) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche pag. 4/6 espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(Cass. n. 3977/2020). Pertanto, stante l'esistenza di contrapposti orientamenti all'epoca dell'instaurazione del giudizio su una questione dirimente (gli interessi moratori nella verifica del superamento del tasso soglia), in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite del precedente grado vanno compensate nella misura di 1/2, mentre la restante metà rimane a carico degli appellanti in considerazione della infondatezza delle ulteriori censure.
In conclusione, l'appello va accolto limitatamente al capo di condanna relativo alle spese di lite.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello in materia di spese del primo grado di giudizio, sussistendo quindi una ipotesi di soccombenza reciproca, anche per il presente giudizio le spese vanno compensate fra le parti in ragione di ½, e per la restante metà vanno poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e nei confronti di Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
e per essa quale procuratrice avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza in epigrafe, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello in riforma della sentenza appellata, che conferma per il resto
- condanna , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
al pagamento in favore di e per essa quale procuratrice
[...] CP_1
di 1/2 delle spese di primo grado di giudizio Controparte_2 come liquidate per l'intero nella sentenza impugnata, compensando fra le parti la restante metà;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna da , , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
pag. 5/6 al pagamento in favore di e per essa quale procuratrice Pt_6 CP_1
di ½ delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_2
che per l'intero si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, compensandosi fra le parti l'atra metà.
Ancona, così deciso in Camera di Consiglio telematica del 23.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 220/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P. IVA Parte_1
), (C.F. , P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
, (C.F. ), C.F._3 Parte_1 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Luzi C.F._6
APPELLANTI
CONTRO (P. IVA ) e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Giuseppe Gaeta, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 951 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 3/11/2022 e in materia di mutuo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito promossa da e dai garanti di Parte_1
questa, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_5
e nei confronti di volta ad accertare
[...] Parte_6 Controparte_3
l'usurarietà dei tassi applicati ai rapporti di mutuo chirografario e di mutuo fondiario sottoscritti rispettivamente in data 5.8.2008 e 11.5.2011.
e i suoi garanti , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
impugnavano la predetta sentenza e prospettavano le doglianze in seguito indicate.
Si costituiva quale cessionaria del credito, e per essa quale procuratrice CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
In data 4.3.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni, le causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti impugnano la parte della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'usurarietà degli interessi applicati ad entrambi i rapporti di mutuo.
Secondo gli appellanti, la determinazione del tasso soglia dovrebbe avvenire ricomprendendo “tutte le spese presenti e future conseguenti o comunque connesse
pag. 2/6 all'operazione di mutuo” e, segnatamente, gli interessi moratori, come precisato da
Cassazione n. 350/2013, nonché la commissione di estinzione anticipata.
Il motivo è infondato.
Costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui i due tassi sono alternativi tra loro, in quanto gli interessi corrispettivi costituiscono la remunerazione per il godimento diretto di una somma di denaro, gli interessi moratori assolvono ad una funzione di risarcimento del danno e dovranno essere corrisposti, in luogo dei corrispettivi, ogni qualvolta sia in ritardo nel pagamento:
“Il "principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n.
26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615).” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. I,
4/3/2025, n. 5716; Cassazione civile, sez. I, 21/12/2024, n. 33850; Cassazione civile, sez. I, 5/5/2022, n. 14214).
Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa considerarsi nel calcolo del TEG la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, “non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo svolgimento anticipato degli impegni a quella connessi
(cfr: Cass. 1 agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352)” (Cassazione civile, sez. I, 8/7/2024, n. 18497)
In conclusione: “Non sono accomulabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di
pag. 3/6 recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. III,
10/1/2025, n. 690; Cassazione civile, sez. III, 7/3/2022, n. 7352; Cassazione, sez. I,
1/8/2022, n. 23866)
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della omessa compensazione delle spese di lite invocando sul punto il mutamento in materia di calcolo del TEG ai fini dell'usura e, segnatamente, in ordine alla sommatoria fra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Il motivo è fondato.
Invero, la questione relativa alla inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEG sommandosi agli interessi corrispettivi, è stata oggetto di un dibattito all'interno della giurisprudenza di legittimità e di merito;
nel corso del giudizio di prime cure con la nota sentenza delle SS.UU. n. 19597/2020, il contrasto è stato risolto e sono stati indicati i criteri di calcolo del tasso soglia relativo agli interessi di mora.
Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.
132 del 2014 (applicabile ratione temporis in considerazione del fatto che il ricorso di primo grado è stato introdotto con atto del 2015) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche pag. 4/6 espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(Cass. n. 3977/2020). Pertanto, stante l'esistenza di contrapposti orientamenti all'epoca dell'instaurazione del giudizio su una questione dirimente (gli interessi moratori nella verifica del superamento del tasso soglia), in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite del precedente grado vanno compensate nella misura di 1/2, mentre la restante metà rimane a carico degli appellanti in considerazione della infondatezza delle ulteriori censure.
In conclusione, l'appello va accolto limitatamente al capo di condanna relativo alle spese di lite.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello in materia di spese del primo grado di giudizio, sussistendo quindi una ipotesi di soccombenza reciproca, anche per il presente giudizio le spese vanno compensate fra le parti in ragione di ½, e per la restante metà vanno poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e nei confronti di Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
e per essa quale procuratrice avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza in epigrafe, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello in riforma della sentenza appellata, che conferma per il resto
- condanna , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
al pagamento in favore di e per essa quale procuratrice
[...] CP_1
di 1/2 delle spese di primo grado di giudizio Controparte_2 come liquidate per l'intero nella sentenza impugnata, compensando fra le parti la restante metà;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna da , , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_5 Parte_6
pag. 5/6 al pagamento in favore di e per essa quale procuratrice Pt_6 CP_1
di ½ delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_2
che per l'intero si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, compensandosi fra le parti l'atra metà.
Ancona, così deciso in Camera di Consiglio telematica del 23.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6