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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1458/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4058/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5891/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- INTI. PAGAMENTO n. 02820249003830403000 IRPEF -ADD. 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 13 settembre 2024 con la quale gli veniva richiesta la somma di euro 129.492,05 in virtù di sei cartelle specificamente indicate in peigrafe.
i contribuente chiedeva di dichiararsi la intervenuta prescrizione non essendo stati regolarmente notificati gli atti prodromici.
si era costituita l'Agenzia delle Entrate che evidenziava in ogni caso che al contribuente era stato anche regolarmente notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria e altra intimazione che egli non aveva impugnato.
in data 13 dicembre 2024 la Commissione Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e compensava la spese.
contro la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia.
alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resistente_1 aveva chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 02820249003830403000 e degli atti alla medesima sottesi sostenendo che quegli stessi atti non gli fossero mai stati notificati e, perciò si era verificata dapprima la decadenza e poi la prescrizione, sicuramente quinquennale per le sanzioni e gli interessi e decennale per le imposte.
l'Agenizia, costituitasi in giudizio, aveva fatto rilevare che gli atti preordinati all'intimazione di pagamento erano stati notificati e che iogni caso, di ognuno di questi atti, Resistente_1 non era venuto a conoscenza, per la prima volta, con la notificazione dell'intimazione di pagamento.
Li aveva conosciuti quando aveva ricevuta il 29.11.2018 l' intimazione di pagamento n. 02820179000474442000, che tutti li comprendeva e che egli non aveva impugnato così facendola consolidare non impugnandola.
Aveva conosciuta la cartella di pagamento n. 0282003100321043000 quando aveva ricevuto il
05.02.2011 l'intimazione di pagamento n. 02820059027139782000, l'08.11.2012 l'intimazione di pagamento n. 02820129021782451000, il 29.11.2018 l'intimazione di pagamento n.
02820179000474442000, che la contenevano.
Aveva conosciuta la cartella di pagamento n. 028200600316007516000 quando aveva ricevuto l'08.11.2012 l'intimazione di pagamento n. 02820129021782754000, il 21.11.2014 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003063000, il 29.11.2018 l'intimazione di pagamento n.
02820179000474442000, che la contenevano.
Aveva conosciuta la cartella di pagamento n. 02820120017275803000 quando aveva ricevuto il
21.11.2014 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003063000, il 29.11.2018
l'intimazione di pagamento n. 02820179000474442000, che la contenevano.
Aveva conosciuta la cartella di pagamento n. 02820130014426847000 quando aveva ricevuto il
21.11.2014 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003063000, il 29.11.2018
l'intimazione di pagamento n. 02820179000474442000, che la contenevano.
Aveva conosciuti gli avvisi di accertamento, sicuramente il n. TEGM001059-2007, quando aveva ricevuto il 21.11.2014 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003063000, il
29.11.2018 l'intimazione di pagamento n. 02820179000474442000 che li contenevano.
Non poteva pertanto essersi verificata alcuna decadenza atteso che gli atti erano stati formati e notificati nei termini di legge, nè si era verificata alcuna prescrizione erano stati notificati regolarmente gli atti interruttivi.
in primo grado era stato parzialmente accolto il ricorso essendo stati esclusi dalla intimazione di pagamento n. 02820249003830403000, gli avvisi di accertamento nn. TEGM001059-2007 e
TEGM000656-2014. ritenendo che non era stata fornita prova della notifica dei due avvisi di accertamento. .
Osserva questa Corte che i primi giudici hanno regolato due situazioni perfettamente identiche in modo del tutto antitetico e non ha dato alcuna spiegazione di ciò.
Hanno ritenuto incontestabile la pretesa recata dalle cartelle di pagamento, indipendentemente dalla prova della loro notifica, per il fatto che le stesse erano riportate dall'intimazione di pagamento n.
02820179000474442000, notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Non altrettanto ha fatto per gli avvisi di accertamento, che pur erano menzionati, sicuramente lo era il n.
TEGM001059-2007, nella medesima intimazione di pagamento n. 02820179000474442000.
Si tratta di due situazioni del tutto analoghe: anche per gli avvisi di accertamento nn. TEGM001059-2007
e TEGM000656-2014 non si era verificata alcuna prescrizione.
alla luce di tali considerazioni va dunque accolto l'appello.
Stante la soccombenza va condannato Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 300,00 per il primo grado ed euro 500,00 quanto al grado di appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna l'appellato Resistente_1 Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complesivi € 300,00 quanto al primo grado ed in complessivi e 500,00 quanto al grado di appello.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4058/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5891/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- INTI. PAGAMENTO n. 02820249003830403000 IRPEF -ADD. 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 13 settembre 2024 con la quale gli veniva richiesta la somma di euro 129.492,05 in virtù di sei cartelle specificamente indicate in peigrafe.
i contribuente chiedeva di dichiararsi la intervenuta prescrizione non essendo stati regolarmente notificati gli atti prodromici.
si era costituita l'Agenzia delle Entrate che evidenziava in ogni caso che al contribuente era stato anche regolarmente notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria e altra intimazione che egli non aveva impugnato.
in data 13 dicembre 2024 la Commissione Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e compensava la spese.
contro la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia.
alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resistente_1 aveva chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 02820249003830403000 e degli atti alla medesima sottesi sostenendo che quegli stessi atti non gli fossero mai stati notificati e, perciò si era verificata dapprima la decadenza e poi la prescrizione, sicuramente quinquennale per le sanzioni e gli interessi e decennale per le imposte.
l'Agenizia, costituitasi in giudizio, aveva fatto rilevare che gli atti preordinati all'intimazione di pagamento erano stati notificati e che iogni caso, di ognuno di questi atti, Resistente_1 non era venuto a conoscenza, per la prima volta, con la notificazione dell'intimazione di pagamento.
Li aveva conosciuti quando aveva ricevuta il 29.11.2018 l' intimazione di pagamento n. 02820179000474442000, che tutti li comprendeva e che egli non aveva impugnato così facendola consolidare non impugnandola.
Aveva conosciuta la cartella di pagamento n. 0282003100321043000 quando aveva ricevuto il
05.02.2011 l'intimazione di pagamento n. 02820059027139782000, l'08.11.2012 l'intimazione di pagamento n. 02820129021782451000, il 29.11.2018 l'intimazione di pagamento n.
02820179000474442000, che la contenevano.
Aveva conosciuta la cartella di pagamento n. 028200600316007516000 quando aveva ricevuto l'08.11.2012 l'intimazione di pagamento n. 02820129021782754000, il 21.11.2014 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003063000, il 29.11.2018 l'intimazione di pagamento n.
02820179000474442000, che la contenevano.
Aveva conosciuta la cartella di pagamento n. 02820120017275803000 quando aveva ricevuto il
21.11.2014 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003063000, il 29.11.2018
l'intimazione di pagamento n. 02820179000474442000, che la contenevano.
Aveva conosciuta la cartella di pagamento n. 02820130014426847000 quando aveva ricevuto il
21.11.2014 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003063000, il 29.11.2018
l'intimazione di pagamento n. 02820179000474442000, che la contenevano.
Aveva conosciuti gli avvisi di accertamento, sicuramente il n. TEGM001059-2007, quando aveva ricevuto il 21.11.2014 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400003063000, il
29.11.2018 l'intimazione di pagamento n. 02820179000474442000 che li contenevano.
Non poteva pertanto essersi verificata alcuna decadenza atteso che gli atti erano stati formati e notificati nei termini di legge, nè si era verificata alcuna prescrizione erano stati notificati regolarmente gli atti interruttivi.
in primo grado era stato parzialmente accolto il ricorso essendo stati esclusi dalla intimazione di pagamento n. 02820249003830403000, gli avvisi di accertamento nn. TEGM001059-2007 e
TEGM000656-2014. ritenendo che non era stata fornita prova della notifica dei due avvisi di accertamento. .
Osserva questa Corte che i primi giudici hanno regolato due situazioni perfettamente identiche in modo del tutto antitetico e non ha dato alcuna spiegazione di ciò.
Hanno ritenuto incontestabile la pretesa recata dalle cartelle di pagamento, indipendentemente dalla prova della loro notifica, per il fatto che le stesse erano riportate dall'intimazione di pagamento n.
02820179000474442000, notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Non altrettanto ha fatto per gli avvisi di accertamento, che pur erano menzionati, sicuramente lo era il n.
TEGM001059-2007, nella medesima intimazione di pagamento n. 02820179000474442000.
Si tratta di due situazioni del tutto analoghe: anche per gli avvisi di accertamento nn. TEGM001059-2007
e TEGM000656-2014 non si era verificata alcuna prescrizione.
alla luce di tali considerazioni va dunque accolto l'appello.
Stante la soccombenza va condannato Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 300,00 per il primo grado ed euro 500,00 quanto al grado di appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna l'appellato Resistente_1 Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complesivi € 300,00 quanto al primo grado ed in complessivi e 500,00 quanto al grado di appello.