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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 51/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. LOREDANA SPOSATO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
, quale rappresentante legale di ; Controparte_1 CP_2
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio quale Parte_1 Controparte_1 rappresentante legale di premettendo di aver lavorato CP_2 alle dipendenze di quest'ultimo dal mese di agosto del 2019 sino al mese di aprile 2020, svolgendo mansioni di direttore tecnico, sotto la direzione del resistente e della di lui figlia, Persona_1 per 4 ore al giorno con orario di lavoro dalle 8,30 alle 12,30 per 6 giorni a settimana, ma senza la sottoscrizione di alcun contratto.
Ha evidenziato che in detto periodo, l'attività lavorativa veniva svolta oltre le 4 ore giornaliere.
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Ha rappresentato che durante l'arco di tempo, nel corso del quale aveva prestato attività lavorativa in favore della società CP_2 quest'ultima aveva a lei corrisposto gli importi di euro 350,00 per le mensilità da agosto 2019 sino a gennaio 2020 e di euro 400,00 per le mensilità di febbraio e marzo 2020, senza nulla riconoscere per la mensilità di aprile 2020.
Ha dedotto di aver in data 14.07.2020 presentato richiesta di intervento all' di Reggio Calabria, Controparte_3
a seguito del quale veniva redatto verbale con esito negativo.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente a decorrere dall'agosto del 2019 e la condanna di quest'ultima al pagamento di differenze retributive per l'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
1.1.- Pur correttamente evocato in giudizio, quale Controparte_1 rappresentante legale di , non si è costituito e ne è stata CP_2 dichiarata la contumacia.
2.- La domanda è parzialmente fondata.
3.- Si ha prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e rappresentante legale della Controparte_1 ditta CSS Immobiliare, come emerge dalla visura camerale di quest'ultima società, dalla quale si evince che abbia Parte_1 svolto attività di direttore tecnico per l'unità locale, avente insegna
. CP_2
Anche l'estratto conto previdenziale da atto che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, in regime di tempo parziale, per il resistente presso detta unità locale.
Non si ha prova della circostanza che l'attività lavorativa, in qualità di direttore tecnico, sia iniziata nell'agosto del 2019 e sia terminata nell'aprile del 2020, risultando, anzi, dal predetto estratto conto previdenziale che il rapporto di lavoro sia iniziato l'11.09.2019 per concludersi l'11.03.2020.
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Anche dalla visura camerale depositata unitamente all'atto introduttivo emerge che l'apertura dell'unità locale, avente insegna
“ETHOS VIAGGI DI PETULLA' VINCENZO”, e la nomina della ricorrente a direttore tecnico, siano avvenute in data 11.09.2019.
4.- Seppur non si abbia dimostrazione del fatto che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa per più di 4 ore al giorno, avendo i testimoni, escussi nel corso del giudizio, affermato di non conoscere gli orari di lavoro di dall'estratto conto Parte_1 previdenziale, depositato unitamente all'atto introduttivo, può ritenersi dimostrato che la retribuzione per l'intero periodo nel quale la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del fosse pari ad euro 5.075,00. CP_1
Pertanto, considerato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (C. SU
13533/2001; si vedano più di recente: C. 127/2022, C. 34433/2021, C.
27419/2021, C. 10394/2021, C. 25872/2020, C. 18200/2020, C. 3996/2020), nel caso di specie, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento parziale del datore di lavoro nella corresponsione della retribuzione, incombeva a quest'ultimo la dimostrazione dell'adempimento.
Ne consegue che, in assenza di prova, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 2.175,00, pari alla differenza tra euro 5.075,00 ed euro 2.900,00, costituente l'importo già corrisposto dal datore di lavoro, secondo le allegazioni della ricorrente. A detta somma dovranno essere aggiunti interessi e rivalutazione da ciascuna singola scadenza fino all'effettiva soddisfazione.
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5.- Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori medi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del complessivo importo di euro 2.175,00, oltre rivalutazione ed interessi;
PONE in capo a parte resistente le spese di lite che sono liquidate in complessivi euro 1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 04/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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