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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1432/2025
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Rosario La Fata sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n.r.g. 1432 2025 vertente
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Provenzano Francesco
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Ghezzi Nicola e l'Avv. Marinelli Massimiliano;
CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
***
Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 depositato in data 25 marzo 2025, l'
[...]
di , premettendo di aver proclamato il c.d. “sciopero delle Controparte_2 Pt_1 trasferte” nelle date dal 14 ottobre al 22 ottobre 2024, alle ore 16:00, e lamentando che la società CP_1
datrice di lavoro, ha imposto ai lavoratori aderenti delle ferie forzate in coincidenza con le
[...] giornate di sciopero, ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la violazione dell'art. 28 L. n. 300/70 da parte della;
ii) ordinare alla la cessazione del comportamento antisindacale e la CP_1 CP_1
rimozione degli effetti;
iii) ordinare alla di astenersi dalla reiterazione dei fatti contestati;
iv) CP_1
emettere ogni altro provvedimento connesso e consequenziale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che: i) la società resistente è attiva nel settore dell'installazione e della manutenzione di apparati radiomobili e, operando in vaste aree territoriali, frequentemente impiega i dipendenti in regime di trasferta con pernotto;
ii) in data 14 ottobre 2024, allo scopo di protestare contro il constante utilizzo delle trasferte, ha indetto uno sciopero dal 14 al
20 ottobre 2024 – poi prorogato fino alle giornate del 21 e 22 ottobre – alle 16:00, ora in cui i lavoratori sarebbero dovuti rientrare in magazzino;
iii) la , tempestivamente avvisata, ha CP_1
1 reagito collocando in ferie i lavoratori aderenti nei giorni di sciopero e, nella nota del 22 ottobre 2024, ha persino utilizzato espressioni intimidatorie volte a limitare l'attività sindacale.
Ritenendo, quindi, sussistente una lesione del diritto di sciopero, del ruolo e dell'immagine del sindacato, suscettibile di ripetersi in futuro, il ricorrente ha incoato il presente procedimento rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, la ha, innanzitutto, argomentato per CP_1
la pretestuosità dello sciopero, indetto con la finalità di ottenere il rimborso di un terzo pasto, oltre al pranzo pomeridiano, al pasto serale ed alle spese di pernottamento, non previsto dalla normativa e dal c.c.n.l. di categoria.
Il resistente ha, altresì, eccepito il difetto di attualità dell'azione e dedotto di aver agito in totale buona fede nell'ottica della tutela dei dipendenti, i quali, non potendo essere mandati in missione nei cantieri di Catania e Pantelleria e non potendo essere utilmente reimpiegati durante l'orario di lavoro ordinario precedente l'inizio dello sciopero, avrebbero rischiato di non conseguire alcuna retribuzione.
Infine, il resistente ha rappresentato che l'antisindacalità della condotta è esclusa dal fatto che è stato avviato un ampio confronto con l'organizzazione ricorrente sulle questioni oggetto dello sciopero.
Sulla scorta di tali motivi, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, all'udienza del 10 aprile 2025, è stata posta in riserva per la decisione.
Tanto premesso giova, in diritto, ricordare che il procedimento ex art. 28 della L. n. 300/1970 è diretto all'accertamento ed alla repressione delle condotte antisindacali, da intendersi con riferimento a tutti i comportamenti del datore di lavoro “diretti ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”.
La norma, come è evidente, descrive una fattispecie aperta, in cui l'illecito si identifica non sulla base di precisi connotati oggettivi o soggettivi bensì per l'idoneità a ledere determinate situazioni giuridiche soggettive, aventi rilevanza costituzionale.
Interpretando la disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del sindacato ha natura oggettiva in quanto richiede solo un fatto obiettivamente idoneo a causare offesa ai beni protetti, senza che venga in rilievo la colpevolezza dell'agente (cfr Cass. 13726/14; Cass. 9250/2007). Ciò significa che l'assenza di dolo, la buona fede,
l'errore di fatto, la scusabilità della colpa non sono di per sé sufficienti ad escludere l'antigiuridicità di una condotta lesiva della libertà sindacale e/o del diritto di sciopero.
Orbene, poiché il procedimento ex art. 28 della l. n. 300/1970 si caratterizza per una particolare celerità ed è diretto ad ottenere la “cessazione del comportamento illegittimo” e la “rimozione degli effetti”, è stato precisato che un ulteriore requisito della tutela sia costituito dall'attualità della condotta antisindacale.
2 Ne consegue che, a fronte di una violazione ancora in atto o con effetti lesivi permanenti, sia certamente consentito agire in giudizio.
Relativamente, invece, a condotte ormai esaurite, i dubbi circa l'ammissibilità dell'azione giudiziaria sono stati risolti dalla Corte di Cassazione, la quale, nella recente sentenza 2479/25 ha evidenziato che “L'esaurimento di una condotta antisindacale preclude la condanna alla rimozione degli effetti, ma non la declaratoria di antisindacalità ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, in quanto, anche se la situazione si è consolidata in conseguenza del decorso del tempo, permane l'interesse all'accertamento, al fine di evitare che il difetto di attualità sia di avallo a comportamenti prevaricatori, in spregio al corretto andamento delle relazioni sindacali”.
Per tale via, tra le finalità dell'istituto viene ad essere autonomamente valorizzata la funzione di accertamento, ritenuta dalla Corte idonea alla salvaguardia degli interessi protetti in quanto, conferendo carattere di “ufficialità” alla lesione delle libertà sindacali e del diritto di sciopero, per un verso viene ripristinata l'immagine e la posizione del sindacato nei confronti dei lavoratori e del datore di lavoro e, per altro verso, il datore di lavoro viene richiamato alle sue responsabilità ed all'osservanza dei limiti posti all'esercizio dei suoi poteri.
Fatte queste premesse in diritto, nella specie è pacifico e documentalmente provato che la
[...]
di ha proclamato uno sciopero nelle date dal 14 ottobre al 22 ottobre Controparte_2 Pt_1
2024, alle ore 16:00, con la finalità di opporsi ad un uso costante del lavoro in trasferta.
È, altresì, comprovato che la abbia imputato ai lavoratori delle ferie e dei permessi retribuiti CP_1
in coincidenza con le giornate di protesta (cfr buste paga prodotte dal resistente).
Ebbene, una siffatta condotta, a prescindere dalle finalità sottostanti, integra certamente gli estremi di un comportamento antisindacale in quanto si sostanzia nell'imporre ai lavoratori un “prezzo” per l'adesione allo sciopero, pari alle ferie ed ai permessi maturati, suscettibile di produrre un effetto dissuasivo e di porre nel nulla l'iniziativa sindacale. È chiaro, infatti, che se i lavoratori sono in ferie o in permesso, evidentemente non stanno scioperando.
Sull'altro versante, va sottolineato che l'imposizione di ferie e permessi durante lo sciopero, riducendo il conto ore individuale ed il numero dei permessi fruibili, ha consentito alla di CP_1 assicurarsi nei periodi successivi delle ore di lavoro effettive, attenuando, per tale via, l'impatto dell'astensione collettiva dal lavoro sull'operatività dell'azienda e la sua efficacia come strumento di pressione e rivendicazione.
Una volta acclarata la sussistenza di un comportamento lesivo del diritto di sciopero, attuato attraverso la strumentalizzazione e lo sviamento della funzione tipica delle ferie, in concreto utilizzate per reagire alla protesta sindacale e non per consentire ai lavoratori di recuperare le energie spese al lavoro, risultano irrilevanti le motivazioni addotte dalla a giustificazione della propria CP_1
3 iniziativa. Ciò in quanto, come già osservato, l'elemento soggettivo non riveste alcun ruolo ai fini della configurabilità o dell'esclusione dell'illecito.
Ad ogni buon conto, è da escludersi, contrariamente a quanto ritenuto in comparsa, che la CP_1
abbia agito in buona fede al solo scopo di evitare che i dipendenti non venissero retribuiti nelle ore di lavoro ordinario, in cui, a suo dire, non vi è stata attività.
La motivazione addotta si appalesa del tutto inconsistente in quanto la , verosimilmente, CP_1
avrebbe dovuto comunque pagare le retribuzioni ai dipendenti per le ore di lavoro ordinarie, non essendo stati né allegati, né provati, gli elementi costitutivi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Ed infatti, da un lato, non è emerso che la prestazione lavorativa sia connotata dai requisiti del
“trasfertismo” ai sensi dell'art. 7 quinquies d.l. 193/2016, sicchè non può affermarsi che l'astensione collettiva dalle trasferte abbia inciso sull'attuazione del vincolo sinallagmatico.
Dall'altro lato, non risulta che i lavoratori scioperanti non si siano messi a disposizione della CP_1
durante le ore ordinarie.
Si aggiunga che le difficoltà di reimpiego dei lavoratori nelle ore precedenti allo sciopero costituiscono un rischio organizzativo gravante sul datore di lavoro e non trasferibile sui lavoratori che hanno messo a disposizione la propria attività lavorativa.
In definitiva, non essendo stato dimostrato l'inadempimento dei lavoratori, non è possibile concludere che la avrebbe potuto rifiutare l'erogazione delle retribuzioni, come dedotto in comparsa. CP_1
In secondo luogo, deve decisamente escludersi che la società abbia agito in buona fede nell'interesse dei lavoratori. Ed infatti, l'imposizione di ferie e permessi nei giorni di sciopero non si traduce certo in un vantaggio per i lavoratori;
semmai costituisce uno svantaggio poichè impedisce loro di scioperare e li priva, al contempo, di ore di astensione dal lavoro da sfruttare in futuro.
In tale contesto, di buona fede si sarebbe potuto parlare solo se la avesse consentito il regolare CP_1
svolgimento dello sciopero, assicurando, al contempo, ai dipendenti la retribuzione spettante per le ore di lavoro ordinarie ovvero opponendo loro il rifiuto della retribuzione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c.
Ed invece, nella fattispecie, la ha agito esattamente all'opposto, non avvalendosi dell'unico CP_1 mezzo lecito astrattamente a sua disposizione per reagire allo sciopero, ovvero l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c, ritenuto non tutelante, ed abbracciando, in mala fede, una strategia lesiva tanto del diritto di sciopero quanto del diritto dei singoli alla conservazione delle ferie e dei permessi.
Per quanto esposto, va dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta dalla . CP_1
4 Alla medesima conclusione non può pervenirsi rispetto alle espressioni trasfuse nella nota del 22 ottobre 2022, in cui la Site sollecita la ad evitare “comportamenti intimidatori nei CP_2 confronti dei singoli lavoratori” atteso che si tratta di dichiarazioni rese nell'ambito di una corrispondenza interna tra le parti, prive di valenza tale da gettare discredito sul sindacato o da configurarsi come una forma apprezzabile di intimidazione.
Giunti a questo punto, va sottolineato che, contrariamente a quanto eccepito dal resistente, sussiste il requisito della “attualità” della lesione. Ciò in quanto gli effetti della condotta accertata non si sono esauriti ma continuano a prodursi dal momento che, nelle buste paga dei lavoratori scioperanti, figurano ancora ferie ed ore di permesso in coincidenza con le giornate dedicate allo sciopero.
Occorre adesso procedere all'individuazione dello strumento più idoneo al ripristino dei diritti violati.
A riguardo, va senza dubbio valorizzato che: i) la condotta è cessata, essendosi trattato di un unico episodio risalente a circa 5 mesi addietro rispetto alla data di deposito del ricorso;
ii) nelle buste paga, in corrispondenza dei giorni di sciopero, risultano ferie od ore di permesso durante l'orario ordinario di lavoro.
Nella situazione descritta non avrebbe alcun significato ordinare la cessazione dell'illecito, che, a ben vedere, si è consumato mesi addietro.
CP_ Sussistono, invece, le condizioni per ordinare alla : i) il ripristino delle ore di permesso e dei giorni di ferie in favore dei lavoratori scioperanti, in modo da rimuovere gli effetti della condotta;
ii) la non reiterazione della condotta censurata.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
DICHIARA che ha tenuto una condotta antisindacale imponendo ai lavoratori ferie e CP_1
permessi non richiesti nelle giornate di sciopero proclamate dall'organizzazione sindacale
[...]
di dal 14 ottobre al 22 ottobre 2024, alle ore 16:00; Parte_1 Pt_1
CONDANNA al ripristino delle ore di permesso e dei giorni di ferie in favore dei lavoratori CP_1
scioperanti;
CONDANNA la ad astenersi dal reiterare in futuro la condotta antisindacale descritta;
CP_1
CONDANNA la alla refusione delle spese del giudizio in favore della CP_1 Controparte_2
di , liquidandole in complessivi euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, iva
[...] Pt_1
e cpa, nella misura legalmente dovuta;
DICHIARA immediatamente esecutivo il presente decreto;
5 Si comunichi.
11/04/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Rosario La Fata in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Rosario La Fata sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n.r.g. 1432 2025 vertente
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Provenzano Francesco
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Ghezzi Nicola e l'Avv. Marinelli Massimiliano;
CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
***
Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 depositato in data 25 marzo 2025, l'
[...]
di , premettendo di aver proclamato il c.d. “sciopero delle Controparte_2 Pt_1 trasferte” nelle date dal 14 ottobre al 22 ottobre 2024, alle ore 16:00, e lamentando che la società CP_1
datrice di lavoro, ha imposto ai lavoratori aderenti delle ferie forzate in coincidenza con le
[...] giornate di sciopero, ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la violazione dell'art. 28 L. n. 300/70 da parte della;
ii) ordinare alla la cessazione del comportamento antisindacale e la CP_1 CP_1
rimozione degli effetti;
iii) ordinare alla di astenersi dalla reiterazione dei fatti contestati;
iv) CP_1
emettere ogni altro provvedimento connesso e consequenziale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che: i) la società resistente è attiva nel settore dell'installazione e della manutenzione di apparati radiomobili e, operando in vaste aree territoriali, frequentemente impiega i dipendenti in regime di trasferta con pernotto;
ii) in data 14 ottobre 2024, allo scopo di protestare contro il constante utilizzo delle trasferte, ha indetto uno sciopero dal 14 al
20 ottobre 2024 – poi prorogato fino alle giornate del 21 e 22 ottobre – alle 16:00, ora in cui i lavoratori sarebbero dovuti rientrare in magazzino;
iii) la , tempestivamente avvisata, ha CP_1
1 reagito collocando in ferie i lavoratori aderenti nei giorni di sciopero e, nella nota del 22 ottobre 2024, ha persino utilizzato espressioni intimidatorie volte a limitare l'attività sindacale.
Ritenendo, quindi, sussistente una lesione del diritto di sciopero, del ruolo e dell'immagine del sindacato, suscettibile di ripetersi in futuro, il ricorrente ha incoato il presente procedimento rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, la ha, innanzitutto, argomentato per CP_1
la pretestuosità dello sciopero, indetto con la finalità di ottenere il rimborso di un terzo pasto, oltre al pranzo pomeridiano, al pasto serale ed alle spese di pernottamento, non previsto dalla normativa e dal c.c.n.l. di categoria.
Il resistente ha, altresì, eccepito il difetto di attualità dell'azione e dedotto di aver agito in totale buona fede nell'ottica della tutela dei dipendenti, i quali, non potendo essere mandati in missione nei cantieri di Catania e Pantelleria e non potendo essere utilmente reimpiegati durante l'orario di lavoro ordinario precedente l'inizio dello sciopero, avrebbero rischiato di non conseguire alcuna retribuzione.
Infine, il resistente ha rappresentato che l'antisindacalità della condotta è esclusa dal fatto che è stato avviato un ampio confronto con l'organizzazione ricorrente sulle questioni oggetto dello sciopero.
Sulla scorta di tali motivi, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, all'udienza del 10 aprile 2025, è stata posta in riserva per la decisione.
Tanto premesso giova, in diritto, ricordare che il procedimento ex art. 28 della L. n. 300/1970 è diretto all'accertamento ed alla repressione delle condotte antisindacali, da intendersi con riferimento a tutti i comportamenti del datore di lavoro “diretti ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”.
La norma, come è evidente, descrive una fattispecie aperta, in cui l'illecito si identifica non sulla base di precisi connotati oggettivi o soggettivi bensì per l'idoneità a ledere determinate situazioni giuridiche soggettive, aventi rilevanza costituzionale.
Interpretando la disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del sindacato ha natura oggettiva in quanto richiede solo un fatto obiettivamente idoneo a causare offesa ai beni protetti, senza che venga in rilievo la colpevolezza dell'agente (cfr Cass. 13726/14; Cass. 9250/2007). Ciò significa che l'assenza di dolo, la buona fede,
l'errore di fatto, la scusabilità della colpa non sono di per sé sufficienti ad escludere l'antigiuridicità di una condotta lesiva della libertà sindacale e/o del diritto di sciopero.
Orbene, poiché il procedimento ex art. 28 della l. n. 300/1970 si caratterizza per una particolare celerità ed è diretto ad ottenere la “cessazione del comportamento illegittimo” e la “rimozione degli effetti”, è stato precisato che un ulteriore requisito della tutela sia costituito dall'attualità della condotta antisindacale.
2 Ne consegue che, a fronte di una violazione ancora in atto o con effetti lesivi permanenti, sia certamente consentito agire in giudizio.
Relativamente, invece, a condotte ormai esaurite, i dubbi circa l'ammissibilità dell'azione giudiziaria sono stati risolti dalla Corte di Cassazione, la quale, nella recente sentenza 2479/25 ha evidenziato che “L'esaurimento di una condotta antisindacale preclude la condanna alla rimozione degli effetti, ma non la declaratoria di antisindacalità ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, in quanto, anche se la situazione si è consolidata in conseguenza del decorso del tempo, permane l'interesse all'accertamento, al fine di evitare che il difetto di attualità sia di avallo a comportamenti prevaricatori, in spregio al corretto andamento delle relazioni sindacali”.
Per tale via, tra le finalità dell'istituto viene ad essere autonomamente valorizzata la funzione di accertamento, ritenuta dalla Corte idonea alla salvaguardia degli interessi protetti in quanto, conferendo carattere di “ufficialità” alla lesione delle libertà sindacali e del diritto di sciopero, per un verso viene ripristinata l'immagine e la posizione del sindacato nei confronti dei lavoratori e del datore di lavoro e, per altro verso, il datore di lavoro viene richiamato alle sue responsabilità ed all'osservanza dei limiti posti all'esercizio dei suoi poteri.
Fatte queste premesse in diritto, nella specie è pacifico e documentalmente provato che la
[...]
di ha proclamato uno sciopero nelle date dal 14 ottobre al 22 ottobre Controparte_2 Pt_1
2024, alle ore 16:00, con la finalità di opporsi ad un uso costante del lavoro in trasferta.
È, altresì, comprovato che la abbia imputato ai lavoratori delle ferie e dei permessi retribuiti CP_1
in coincidenza con le giornate di protesta (cfr buste paga prodotte dal resistente).
Ebbene, una siffatta condotta, a prescindere dalle finalità sottostanti, integra certamente gli estremi di un comportamento antisindacale in quanto si sostanzia nell'imporre ai lavoratori un “prezzo” per l'adesione allo sciopero, pari alle ferie ed ai permessi maturati, suscettibile di produrre un effetto dissuasivo e di porre nel nulla l'iniziativa sindacale. È chiaro, infatti, che se i lavoratori sono in ferie o in permesso, evidentemente non stanno scioperando.
Sull'altro versante, va sottolineato che l'imposizione di ferie e permessi durante lo sciopero, riducendo il conto ore individuale ed il numero dei permessi fruibili, ha consentito alla di CP_1 assicurarsi nei periodi successivi delle ore di lavoro effettive, attenuando, per tale via, l'impatto dell'astensione collettiva dal lavoro sull'operatività dell'azienda e la sua efficacia come strumento di pressione e rivendicazione.
Una volta acclarata la sussistenza di un comportamento lesivo del diritto di sciopero, attuato attraverso la strumentalizzazione e lo sviamento della funzione tipica delle ferie, in concreto utilizzate per reagire alla protesta sindacale e non per consentire ai lavoratori di recuperare le energie spese al lavoro, risultano irrilevanti le motivazioni addotte dalla a giustificazione della propria CP_1
3 iniziativa. Ciò in quanto, come già osservato, l'elemento soggettivo non riveste alcun ruolo ai fini della configurabilità o dell'esclusione dell'illecito.
Ad ogni buon conto, è da escludersi, contrariamente a quanto ritenuto in comparsa, che la CP_1
abbia agito in buona fede al solo scopo di evitare che i dipendenti non venissero retribuiti nelle ore di lavoro ordinario, in cui, a suo dire, non vi è stata attività.
La motivazione addotta si appalesa del tutto inconsistente in quanto la , verosimilmente, CP_1
avrebbe dovuto comunque pagare le retribuzioni ai dipendenti per le ore di lavoro ordinarie, non essendo stati né allegati, né provati, gli elementi costitutivi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Ed infatti, da un lato, non è emerso che la prestazione lavorativa sia connotata dai requisiti del
“trasfertismo” ai sensi dell'art. 7 quinquies d.l. 193/2016, sicchè non può affermarsi che l'astensione collettiva dalle trasferte abbia inciso sull'attuazione del vincolo sinallagmatico.
Dall'altro lato, non risulta che i lavoratori scioperanti non si siano messi a disposizione della CP_1
durante le ore ordinarie.
Si aggiunga che le difficoltà di reimpiego dei lavoratori nelle ore precedenti allo sciopero costituiscono un rischio organizzativo gravante sul datore di lavoro e non trasferibile sui lavoratori che hanno messo a disposizione la propria attività lavorativa.
In definitiva, non essendo stato dimostrato l'inadempimento dei lavoratori, non è possibile concludere che la avrebbe potuto rifiutare l'erogazione delle retribuzioni, come dedotto in comparsa. CP_1
In secondo luogo, deve decisamente escludersi che la società abbia agito in buona fede nell'interesse dei lavoratori. Ed infatti, l'imposizione di ferie e permessi nei giorni di sciopero non si traduce certo in un vantaggio per i lavoratori;
semmai costituisce uno svantaggio poichè impedisce loro di scioperare e li priva, al contempo, di ore di astensione dal lavoro da sfruttare in futuro.
In tale contesto, di buona fede si sarebbe potuto parlare solo se la avesse consentito il regolare CP_1
svolgimento dello sciopero, assicurando, al contempo, ai dipendenti la retribuzione spettante per le ore di lavoro ordinarie ovvero opponendo loro il rifiuto della retribuzione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c.
Ed invece, nella fattispecie, la ha agito esattamente all'opposto, non avvalendosi dell'unico CP_1 mezzo lecito astrattamente a sua disposizione per reagire allo sciopero, ovvero l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c, ritenuto non tutelante, ed abbracciando, in mala fede, una strategia lesiva tanto del diritto di sciopero quanto del diritto dei singoli alla conservazione delle ferie e dei permessi.
Per quanto esposto, va dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta dalla . CP_1
4 Alla medesima conclusione non può pervenirsi rispetto alle espressioni trasfuse nella nota del 22 ottobre 2022, in cui la Site sollecita la ad evitare “comportamenti intimidatori nei CP_2 confronti dei singoli lavoratori” atteso che si tratta di dichiarazioni rese nell'ambito di una corrispondenza interna tra le parti, prive di valenza tale da gettare discredito sul sindacato o da configurarsi come una forma apprezzabile di intimidazione.
Giunti a questo punto, va sottolineato che, contrariamente a quanto eccepito dal resistente, sussiste il requisito della “attualità” della lesione. Ciò in quanto gli effetti della condotta accertata non si sono esauriti ma continuano a prodursi dal momento che, nelle buste paga dei lavoratori scioperanti, figurano ancora ferie ed ore di permesso in coincidenza con le giornate dedicate allo sciopero.
Occorre adesso procedere all'individuazione dello strumento più idoneo al ripristino dei diritti violati.
A riguardo, va senza dubbio valorizzato che: i) la condotta è cessata, essendosi trattato di un unico episodio risalente a circa 5 mesi addietro rispetto alla data di deposito del ricorso;
ii) nelle buste paga, in corrispondenza dei giorni di sciopero, risultano ferie od ore di permesso durante l'orario ordinario di lavoro.
Nella situazione descritta non avrebbe alcun significato ordinare la cessazione dell'illecito, che, a ben vedere, si è consumato mesi addietro.
CP_ Sussistono, invece, le condizioni per ordinare alla : i) il ripristino delle ore di permesso e dei giorni di ferie in favore dei lavoratori scioperanti, in modo da rimuovere gli effetti della condotta;
ii) la non reiterazione della condotta censurata.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
DICHIARA che ha tenuto una condotta antisindacale imponendo ai lavoratori ferie e CP_1
permessi non richiesti nelle giornate di sciopero proclamate dall'organizzazione sindacale
[...]
di dal 14 ottobre al 22 ottobre 2024, alle ore 16:00; Parte_1 Pt_1
CONDANNA al ripristino delle ore di permesso e dei giorni di ferie in favore dei lavoratori CP_1
scioperanti;
CONDANNA la ad astenersi dal reiterare in futuro la condotta antisindacale descritta;
CP_1
CONDANNA la alla refusione delle spese del giudizio in favore della CP_1 Controparte_2
di , liquidandole in complessivi euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, iva
[...] Pt_1
e cpa, nella misura legalmente dovuta;
DICHIARA immediatamente esecutivo il presente decreto;
5 Si comunichi.
11/04/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Rosario La Fata in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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