TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2460/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2460/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] (avv. Maria Vittoria Beltrani)
e
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Corbari n. 122 (avv. Maria Vittoria Beltrani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 06.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie , nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2 nata a [...] il [...]; ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e , C.F. CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
29/09/1996 nel Comune di Riolo Terme (RA), in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 1996;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Riolo Terme (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“a) Per propria volontà il sig. verserà la somma di € 250,00 a ciascuna figlia, per un CP_1
anno a decorrere dalla data dell'udienza presidenziale, la somma sarà corrisposta entro il giorno 5
di ogni mese tramite bonifico bancario sulle coordinate già in uso. Tale somma viene stabilita per
libera determinazione del Sig. e non assume natura giuridicamente obbligatoria ex lege. CP_1
b) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare avere, di non avere
pretese economiche a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente
autosufficienti e di avere da tempo definito ogni rapporto patrimoniale.”
- Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2460/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] (avv. Maria Vittoria Beltrani)
e
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Corbari n. 122 (avv. Maria Vittoria Beltrani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 06.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie , nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2 nata a [...] il [...]; ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e , C.F. CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
29/09/1996 nel Comune di Riolo Terme (RA), in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 1996;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Riolo Terme (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“a) Per propria volontà il sig. verserà la somma di € 250,00 a ciascuna figlia, per un CP_1
anno a decorrere dalla data dell'udienza presidenziale, la somma sarà corrisposta entro il giorno 5
di ogni mese tramite bonifico bancario sulle coordinate già in uso. Tale somma viene stabilita per
libera determinazione del Sig. e non assume natura giuridicamente obbligatoria ex lege. CP_1
b) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto di dare avere, di non avere
pretese economiche a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente
autosufficienti e di avere da tempo definito ogni rapporto patrimoniale.”
- Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè