CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2989/2019/CC, avverso la sentenza n. 265/2019 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 27 marzo 2019, notificata il 16 maggio 2019;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
SA (Bn) in Via Borgo San Francesco n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Striani
(C.F.: ; PEC: , del foro di Benevento, come CodiceFiscale_2 Email_1
da procura speciale ad litem in calce all'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ), con sede a Mogliano Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
NE (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Brocca (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Benevento, giusta procura generale ad lites del 18 Email_2
dicembre 2014, di cui al repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367, redatta dal dr.
[...]
notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso;
Persona_1
APPELLATA
E
(C.F.: ), nato il [...] in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_4
ove risiede in Via Costa n. 58, e (C.F.: Controparte_3 C.F._5
), nata il [...] in [...], ove risiede in Via Costa n. 58.
[...]
APPELLATI CONTUMACI
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con l'atto di citazione, notificato alla società il lunedì 17 giugno Controparte_1
2019, e col successivo, la cui notificazione si perfezionava nei confronti di e Controparte_2
rispettivamente il 28 ed il 29 novembre 2020, a seguito dell'integrazione del Controparte_3 contraddittorio disposta mediante l'ordinanza collegiale del 6 ottobre 2020, proponeva Parte_1
appello innanzi a questa Corte avverso la sentenza n. 565/2019, resa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 27 marzo 2019, notificata il 16 maggio 2019, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con la quale il primo giudice adito, in riferimento alla domanda risarcitoria attrice dal medesimo proposta mediante il libello introduttivo del 19 settembre 2014, finalizzata a conseguire i danni patiti in conseguenza del sinistro stradale, di cui sarebbe rimasto vittima, verificatosi il 7 marzo 2011, alle ore 20:00 circa, sulla Strada Statale 7, Appia, km 232+700, nel territorio di Forchia, aveva così testualmente stabilito: “
1. rigetta la domanda;
2. condanna Pt_1
a rifondere alla le spese di lite, liquidate in euro 13.430,00 per
[...] Controparte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
3. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_3 lite 9.930,00, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla
Cassa come per legge;
4. dichiara non esservi luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto tra
e ” Parte_1 Controparte_2
2. - Con la comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2019, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, ex artt. Controparte_1
348-bis e 342 c.p.c., contestandone, nel merito, la fondatezza, concludendo per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dello stesso e per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con la contestuale istanza di condanna dell'impugnante al pagamento delle spese di lite.
3. - e non si costituivano in giudizio, nonostante Controparte_2 Controparte_3
fossero stati ritualmente citati a comparire, per cui ne va dichiarata la contumacia.
4. - Le parti costituite non effettuavano il deposito telematico delle note di trattazione scritta per due udienze consecutive ovvero per quelle del 5 novembre 2024 e del 4 febbraio 2025, proveniente quest'ultima dal rinvio ai sensi del comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., ritualmente comunicato, che agli effetti processuali, di cui alla disposizione normativa de qua, deve equipararsi alla mancata comparizione in udienza in presenza, di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.
5. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 gennaio 2025, la causa, a seguito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta il giorno 4 febbraio 2025, era riservata a sentenza, senza la concessione alle parti dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c.
2 6. - Sulla scorta di quanto innanzi, il Collegio rileva che il richiamato omesso deposito telematico delle note di trattazione scritta per le due menzionate udienze impone il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo con la contestuale declaratoria d'estinzione del processo, così come disciplinato dal comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
142, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023.
7. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, per cui ne va disposta l'integrale compensazione tra le medesime.
8. - La declaratoria d'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione
(Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 565/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 27 marzo 2019, notificata il 16 maggio 2019; visto l'art. 127-ter c.p.c., così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di;
Controparte_2 Controparte_3
2) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 6 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2989/2019/CC, avverso la sentenza n. 265/2019 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 27 marzo 2019, notificata il 16 maggio 2019;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
SA (Bn) in Via Borgo San Francesco n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Striani
(C.F.: ; PEC: , del foro di Benevento, come CodiceFiscale_2 Email_1
da procura speciale ad litem in calce all'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ), con sede a Mogliano Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
NE (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Brocca (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Benevento, giusta procura generale ad lites del 18 Email_2
dicembre 2014, di cui al repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367, redatta dal dr.
[...]
notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso;
Persona_1
APPELLATA
E
(C.F.: ), nato il [...] in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_4
ove risiede in Via Costa n. 58, e (C.F.: Controparte_3 C.F._5
), nata il [...] in [...], ove risiede in Via Costa n. 58.
[...]
APPELLATI CONTUMACI
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con l'atto di citazione, notificato alla società il lunedì 17 giugno Controparte_1
2019, e col successivo, la cui notificazione si perfezionava nei confronti di e Controparte_2
rispettivamente il 28 ed il 29 novembre 2020, a seguito dell'integrazione del Controparte_3 contraddittorio disposta mediante l'ordinanza collegiale del 6 ottobre 2020, proponeva Parte_1
appello innanzi a questa Corte avverso la sentenza n. 565/2019, resa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 27 marzo 2019, notificata il 16 maggio 2019, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con la quale il primo giudice adito, in riferimento alla domanda risarcitoria attrice dal medesimo proposta mediante il libello introduttivo del 19 settembre 2014, finalizzata a conseguire i danni patiti in conseguenza del sinistro stradale, di cui sarebbe rimasto vittima, verificatosi il 7 marzo 2011, alle ore 20:00 circa, sulla Strada Statale 7, Appia, km 232+700, nel territorio di Forchia, aveva così testualmente stabilito: “
1. rigetta la domanda;
2. condanna Pt_1
a rifondere alla le spese di lite, liquidate in euro 13.430,00 per
[...] Controparte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
3. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_3 lite 9.930,00, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla
Cassa come per legge;
4. dichiara non esservi luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto tra
e ” Parte_1 Controparte_2
2. - Con la comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2019, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, ex artt. Controparte_1
348-bis e 342 c.p.c., contestandone, nel merito, la fondatezza, concludendo per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dello stesso e per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con la contestuale istanza di condanna dell'impugnante al pagamento delle spese di lite.
3. - e non si costituivano in giudizio, nonostante Controparte_2 Controparte_3
fossero stati ritualmente citati a comparire, per cui ne va dichiarata la contumacia.
4. - Le parti costituite non effettuavano il deposito telematico delle note di trattazione scritta per due udienze consecutive ovvero per quelle del 5 novembre 2024 e del 4 febbraio 2025, proveniente quest'ultima dal rinvio ai sensi del comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., ritualmente comunicato, che agli effetti processuali, di cui alla disposizione normativa de qua, deve equipararsi alla mancata comparizione in udienza in presenza, di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.
5. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 gennaio 2025, la causa, a seguito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta il giorno 4 febbraio 2025, era riservata a sentenza, senza la concessione alle parti dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c.
2 6. - Sulla scorta di quanto innanzi, il Collegio rileva che il richiamato omesso deposito telematico delle note di trattazione scritta per le due menzionate udienze impone il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo con la contestuale declaratoria d'estinzione del processo, così come disciplinato dal comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
142, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023.
7. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, per cui ne va disposta l'integrale compensazione tra le medesime.
8. - La declaratoria d'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione
(Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 565/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 27 marzo 2019, notificata il 16 maggio 2019; visto l'art. 127-ter c.p.c., così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di;
Controparte_2 Controparte_3
2) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 6 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
3