Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 550/2024 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.24 (codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Acireale, viale Regina CodiceFiscale_1
Margherita n. 85, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Cundari (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Giuseppina Cinzia Pulvirenti (C.F. ), che lo rappresentano e difendono, sia CodiceFiscale_3
unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
Appellante nei confronti di nata a [...] il [...] e residente a [...]
Munzone n. 26/4 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania, via Luigi Sturzo CodiceFiscale_4
36 presso lo studio dell'avv. Leonardo Battiato (c.f. ) che la rappresenta e CodiceFiscale_5
difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
Appellata
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 15.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
innanzi al Tribunale di Catania, chiedendo di dichiarare che aveva donato indirettamente CP_1 alla convenuta il 50% dell'immobile sito in Mascalucia, oggetto di compravendita stipulata solo da quest'ultima con atto pubblico a rogito del notaio del 4.01.1999, rep. 31660, racc. 7228 e, Per_1 di conseguenza, la declaratoria di comproprietà in capo all'attore dell'immobile in ragione della metà indivisa, nonché la restituzione della somma di € 390.000,00 investiti dal per la ristrutturazione Pt_1
del bene stesso.
In via subordinata l'attore ha chiesto anche la restituzione della metà della predetta somma.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto di avere acquistato in costanza di matrimonio con la e, segnatamente in data 4.01.1999, il predetto immobile sito in Mascalucia, via Acque CP_1
Munzone n. 26, che “al fine di aderire a un regime fiscale più favorevole” era stato intestato solamente alla convenuta in regime di separazione dei beni, nonostante il prezzo fosse stato corrisposto da entrambi i coniugi.
Ha specificato che, in data 19.07.2018, il Tribunale di Catania ha pronunciato la sentenza di separazione personale tra i detti coniugi, a seguito del ricorso depositato dalla convenuta, la quale aveva anche querelato il per violenze nei suoi confronti;
accusa dalla quale sono scaturiti Pt_1
procedimenti penali ancora in corso.
Parte attrice, ritenendo, che l'intestazione dell'immobile alla configuri una donazione indiretta, CP_1
ne ha chiesto la revocazione per ingratitudine, riconducibile non tanto al ricorso per separazione giudiziale quanto alle denunce sporte nei suoi confronti e alla dedotta circostanza che la donna avrebbe pregiudicato i rapporti tra e i figli nati dal matrimonio. Pt_1
L'attore, inoltre, ha dedotto di avere investito nell'immobile la somma di € 390.000,00 per la sua ristrutturazione e ne ha chiesto quindi il totale o il parziale rimborso.
Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese avversarie. In particolare, ha dedotto di avere interamente corrisposto il prezzo dell'immobile, in parte versandone il corrispettivo al venditore prima della stipulazione dell'atto e in parte acquisendo la liquidità necessaria tramite l'accensione di un mutuo fondiario.
Quanto alla ristrutturazione parte convenuta ha dedotto che le spese ad essa necessarie erano state sostenute da entrambi i coniugi con le rispettive sostanze, destinando l'immobile a residenza familiare,
e che i mutui che il ha asserito di avere acceso a tal fine erano stati usati dallo stesso per Pt_1 acquistare altri immobili, mentre, in particolare, quello del 19.06.1997 era stato pagato “utilizzando un conto corrente intestato anche alla sig.ra ”. CP_1
2 La causa è stata istruita attraverso l'interrogatorio formale della convenuta (giusta ordinanza del
6.3.2020), le prove testimoniali dedotte dall'attore e ammesse con ordinanza del 10.11.2021 e i documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 14.02.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 881/2024 pubblicata il 14.02.2024, il Giudice unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 8268/2019 R.G. ha rigettato le domande attoree e condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1
convenuta, liquidate in complessivi euro 12.000,00 (oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.).
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà Parte_1
appresso.
Costituitasi, ha chiesto il totale rigetto del gravame, con vittoria di spese e Controparte_1
compensi.
Con ordinanza del 26.09.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di deferimento del giuramento decisorio formulata dall'appellante e rinviato per la discussione.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 15.04.2025 la causa è stata posta in decisione, sulla scorta delle note difensive depositate dalle parti e delle conclusioni ivi rassegnate, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la nuova istanza di deferimento del giuramento decisorio sugli articolati di cui alla memoria conclusiva depositata dalla difesa dell'appellante il 4.4.2025.
Come già deciso in corso di causa (v. ordinanza del 26.09.2024), la Corte ritiene che anche l'ulteriore richiesta di deferimento del giuramento decisorio, avente ad oggetto sostanzialmente le medesime circostanze già articolate con l'atto di appello, non sia ammissibile né, tanto meno, rilevante ai fini della decisione, anche in ragione della non trascurabile circostanza che parte convenuta ha già risposto negativamente sulle stesse circostanze in sede di interrogatorio formale (v. verbale del 5.11.2021).
Invero, con riferimento all'acquisto dell'immobile sito in Mascalucia, via Acque Munzone n. 26 e al contributo da parte dell'ex coniuge, odierno appellante, del 50% del prezzo di acquisto (articolato lett.
a), anche laddove l'appellata ammettesse tale circostanza, si tratterebbe, come sarà ulteriormente specificato a proposito del primo motivo di appello, della donazione indiretta di una porzione del prezzo di acquisto e non dell'immobile che resterebbe, per intero, di proprietà dell'acquirente e non potrebbe, pertanto, accogliersi la specifica domanda principale di accertamento della comproprietà dello stesso.
3 Con il secondo articolato (lett. b), viene chiesto a di giurare sulla comproprietà con Controparte_1
l'ex coniuge dell'immobile da lei acquistato. L'articolato attiene a valutazioni di natura prettamente giuridica, non ammissibili, e non determinanti ai fini della decisione per le ragioni di cui sopra.
Il terzo articolato oggetto del giuramento decisorio (lett. c) riguarda, invece, il presunto, diverso e reale prezzo di acquisto del bene immobile rispetto a quello indicato dai contraenti e dal Notaio nell'atto pubblico del 4.01.1999. Anche tale circostanza, laddove parte appellata ne confermasse il contenuto, non sarebbe comunque utile ai fini decisori, atteso che riguarderebbe una eventuale donazione indiretta di denaro da parte del marito e non del bene immobile in oggetto. Sia in primo grado che in appello, non ha mai formulato richiesta di restituzione delle somme versate per Parte_1
l'acquisto dell'immobile.
L'ultimo articolato (lett. d) riguarda, invece, le presunte spese di ristrutturazione e trasformazione sostenute dall'appellante per l'immobile oggetto di causa. Aldilà dell'estrema genericità della circostanza (priva di alcun riferimento quantitativo e/o temporale), la stessa, laddove ammessa dall'appellata, non avrebbe comunque alcuna rilevanza ai fini della decisione, atteso che, nella fattispecie, non si tratterebbe di una donazione indiretta del marito in favore della moglie e, quindi, suscettibile di revocazione laddove venisse dimostrata l'ingratitudine di cui all'art. 801 c.c. ma, piuttosto, come si vedrà più ampiamente a proposito del terzo motivo di appello, di attribuzioni economiche eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune e adibire l'immobile a residenza familiare, non suscettibili di ripetibilità (art. 143 c.c.).
Passando ad esaminare l'atto di impugnazione, con il primo motivo di appello si deduce la violazione dell'art. 809 c.c. e la mancata motivazione da parte del primo giudice in ordine alla qualificazione della donazione indiretta.
Secondo l'assunto difensivo sarebbe stato ampiamente dimostrato l'animus donandi in capo a
[...]
che avrebbe contribuito con denaro proprio nella misura del 50% all'acquisto Parte_1 dell'immobile e del terreno circostante di cui all'atto pubblico del 4.1.1999, intestato alla sola moglie esclusivamente per motivi di natura fiscale e, di conseguenza, in ragione della grave ingiuria e del comportamento calunniatorio posti in essere dalla moglie nei confronti del marito, la donazione meriterebbe di essere revocata per ingratitudine.
Il motivo è infondato.
Recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 12.06.2024, n. 16329), “con orientamento consolidato, ha distinto l'ipotesi in cui l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare dall'ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.
4 Le Sezioni Unite, con sentenza N.9282/92, hanno affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (Cass. S.U. 9282-92; Cassazione civile sez. II, 29/05/1998, n.5310;
Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n. 13619).
La donazione indiretta dell'immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cassazione civile sez. II, 31/01/2014, n. 2149)”.
Parte appellante non ha dato alcuna prova di avere contribuito economicamente all'acquisto dell'immobile oggetto dell'atto pubblico di compravendita del 4.1.1999, come ben evidenziato dal primo giudice, né ha fornito elementi certi o meramente presuntivi sull'animus donandi che avrebbe giustificato l'elargizione di una ingente somma di denaro (lire 60.000.000) in favore della moglie.
Sul punto parte appellata ha, invece, documentalmente provato:
- di aver stipulato in data 25.11.1998 un contratto di mutuo con la per l'importo Controparte_2
di £ 60.000.000 (cfr. all.ti 2 e 2.1 alla comparsa di costituzione in primo grado), a fronte del prezzo di acquisto pari a lire 64.000.000;
- che il mutuo è stato dalla stessa integralmente pagato (cfr. quietanza del 2.2.2009 - all. 3 alla com- parsa di costituzione in primo grado).
Come già spiegato in premessa, pur laddove parte appellante avesse dimostrato (anche attraverso il giuramento decisorio deferito alla controparte) di avere contribuito all'acquisto dell'immobile con denaro proprio per mero spirito di liberalità e non soltanto per ragioni di natura fiscale, si tratterebbe della donazione indiretta di una porzione del prezzo di acquisto e non dell'immobile che resterebbe, per intero, di proprietà dell'acquirente e non potrebbe, pertanto, accogliersi la specifica domanda principale di accertamento della comproprietà dello stesso.
Per quanto riguarda l'ingiuria grave subita dall'appellante che, ai sensi degli artt. 801 e 809 c.c., giustificherebbe la revocazione della presunta donazione indiretta, - come Parte_1
ampiamente dedotto dal Tribunale - non fornisce alcuna prova nel giudizio di primo grado.
Con l'atto di impugnazione l'appellante sostiene, infatti, di avere subito “ingiuria grave” così affermando: “… giova sottolineare l'errore macroscopico … (del) decidente … nell'ignorare quanto sancito come prova provata e non contestata, nella sentenza di separazione giudiziale, regolarmente prodotta, … ove viene rilevato che il quadro fosco della natura umana e della capacità genitoriale del
5 sostenuto dalla sig.ra era inesistente … sottolineando la maliziosità e la totale infon- Pt_1 CP_1 datezza delle accuse lanciate a carico del sig. , come … confermato dalle archiviazioni nei Pt_1 procedimenti incoati da denunzie, rivelatesi infondate, da parte della sig.ra ” (cfr. appello pag. Pt_2
7).
Quanto sopra lamentato, invero, è privo di riscontro probatorio.
Nella sentenza di separazione emessa tra le parti in data 19.07.2018 (nel giudizio iscritto al n.
15260/2014 R.G.) non emerge alcun “quadro fosco della natura umana” del sig. né, tantomeno, Pt_1
la maliziosità e/o la totale infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti.
Il Tribunale di Catania nella sentenza n. 3127/2018, con la quale ha pronunciato la separazione personale delle parti in causa, ha ritenuto la domanda di addebito avanzata dalla moglie non fondata in quanto: “nel corso di una discussione, provocata dal fatto che il non accettava l'idea della Pt_1
separazione, siano stati alzati i toni con coinvolgimento dei figli intervenuti per dividere i genitori, all'esito della quale tutta la famiglia è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso … la lite fra i coniugi … non può certo ritenersi causa della intollerabilità della convivenza, essendo già gli stessi separati di fatto” (cfr. Sentenza n. 3127/2018 in atti).
In effetti, è stato condannato dal G.U.P. presso il Tribunale di Catania per i Parte_1 gravi reati previsti e puniti dagli artt. 61 n. 1 e n 11 quinquies 582, 585 in relazione all'art. 577 comma
1 n.1) e comma 2 c.p. commessi nei confronti della moglie e dei figli e (sentenza del CP_3 Per_2
30.10.2015).
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello e, tuttavia, probabilmente Parte_1
per favorire un miglioramento dei rapporti familiari, e i figli hanno rimesso la Controparte_1
querela nei confronti del;
per tale ragione la III Sezione Penale della Corte d'Appello di Catania Pt_1
ha emesso la sentenza n. 2546/2021 di non doversi procedere per estinzione del reato per l'intervenuta remissione di querela (v. all.to 2).
Non è stata provata l'esistenza di una ingiuria grave tale da fondare e giustificare la revocazione della donazione indiretta.
Sul punto, come dedotto dalla difesa dell'appellata, la giurisprudenza della Suprema Corte puntualizza come l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, sia caratterizzata per la “manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario” (cfr. Cass. Sez. II, 13.08.2018 n. 20722).
6 Grave ingiuria è, dunque, un comportamento che esteriorizzi, e dunque renda percepibile a terzi,
l'ingratitudine del donatario verso il donante, nei cui confronti sia maturata una opinione irriguardosa.
Per la Suprema Corte sussiste la grave ingiuria, rilevante ai fini della revoca della donazione, “qualora siano provati comportamenti, plurimi e strettamente connessi, posti in essere dal donatario direttamente nei confronti del donante che, anche per la loro rilevanza penale, confermino l'esistenza di una manifestazione esterna continua e durevole di un sentimento di forte opposizione nei confronti del donante”, e si caratterizza per la manifestazione resa palese a terzi di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali” (cfr. Cass. Sez. II, 29.04.2022 n. 13544).
Trattasi di atti e/o di comportamenti che parte appellante non è stata in grado di provare.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 801 c.c. e 115 c.p.c. per l'omessa e/o erronea valutazione da parte del Tribunale delle prove testimoniali e dei documenti prodotti in primo grado.
Il primo giudice - secondo l'assunto dell'appellante - non avrebbe tenuto conto dell'esito delle deposizioni dei quattro testi escussi all'udienza del 28.10.2022 circa i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile intestato a e della copiosa documentazione prodotta in giudizio che Controparte_1 dimostrerebbe l'ingente spesa sostenuta dal per detti lavori. Pt_1
Il motivo non è fondato.
Come affermato dal primo giudice, non ha fornito adeguata prova della Parte_1
natura e del quantum dei lavori di ristrutturazione eseguiti negli anni 1999/2000 nell'immobile acquistato dalla moglie.
Per quanto riguarda la documentazione prodotta in giudizio, si deve evidenziare che nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice riferisce di avere fatto ricorso a una serie di mutui e prestiti per pagare i lavori di ampliamento e ristrutturazione e in particolare a:
1. un prestito erogato dall' contratto in data 28.03.2003 per € 7.000,00; Pt_3
2. un prestito erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro, contratto in data 01.04.2010 per € 15.000,00;
3. un mutuo erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro, stipulato in data 07.05.2010 per € 51.738,41.
Trattasi, invero, di prestiti e mutui richiesti e concessi a distanza di oltre un decennio rispetto all'acquisto dell'immobile e ai lavori effettuati i quali ricadono tutti tra il 1999 e il 2000, come confermato da tutti i testi sentiti.
Peraltro, come dedotto e documentato da parte convenuta, è molto probabile che il mutuo che parte attrice asserisce di avere stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro (sopra indicato al n. 2) per effettuare i lavori di ristrutturazione è stato, invece, utilizzato per l'acquisto in data 9.6.2010 di un bene immobile per il prezzo di euro 15.000,00 (cfr. atto pubblico all.to n.5 alla comparsa di costituzione in primo grado).
7 Anche l'ulteriore copiosa produzione di documentazione bancaria versata dall'attore in primo grado, con la medesima memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., non dimostra che il abbia utilizzato denaro Pt_1
proveniente dal suo patrimonio per l'acquisto del 50% dell'immobile e/o per la ristrutturazione dello stesso.
In particolare:
- l'all.to “4_bonifici” è costituito da copie di assegni e ordini di bonifici, nessuno dei quali risulta essere stato emesso e/o effettuato in favore dei testi che hanno dichiarato di aver eseguito lavori nell'immobile; dagli stessi, inoltre, non è possibile dedurne la causa ovvero se siano stati effettuati in ragione di fatture emesse per l'acquisto della casa e/o per la ristrutturazione della stessa eccetto per il pagamento di lire 4.906.000 dell'1.12.1999 (che nella motivazione reca la generica dicitura
“ristrutturazione”, senza indicazione del nome dell'impresa e/o del numero della fattura) e dell'ulteriore pagamento di lire 3.850.000 del 7.9.1999 (che fa riferimento a “L. 449/97 ristrutt. immobile” senza alcuna specificazione di quale immobile si tratti e in favore di tale ); Persona_3
- nell'all.to “5_estratti_conto” sono riportati manualmente dei segni di spunta negli importi corrisposti a titolo di bonifici, finanziamenti e/o mutui, senza altra specificazione;
- l'all.to “5bis_estratti_conto” contiene vari estratti di conto corrente con numerose e generiche operazioni dal 4.1.2000 al 31.03.2003 prive di rilevanza probatoria;
- nell'all.to “5_ter_estratti_conto” vi sono dei pagamenti per generici “finanziamenti” senza alcuna specificazione e attinenza all'oggetto della causa;
- nell'all.to “5_quater_estratti_conto” a margine di alcuni prelievi bancomat è riportato manualmente la dicitura “REALE”, senza alcuna spiegazione sulla relativa rilevanza probatoria;
- nell'all.to “5_quinques_estratti_conto” sono stati riportati manualmente delle diciture che farebbero riferimento ad acquisti di materiale che risalgono al 2011/2012 e quindi molti anni dopo l'esecuzione dei lavori di cui hanno parlato i testimoni.
Di contro, parte convenuta ha documentato il pagamento diretto di maestranze e fornitori per un importo superiore a lire 14.500.000 (cfr. richieste detrazioni, fatture e bonifici - all.ti da 8 a 14 del fascicolo di primo grado).
Sulla scarsa rilevanza del materiale probatorio prodotto dalla difesa dell'attore, il Tribunale ha correttamente precisato: “Si badi poi come non sia stato prodotto alcun riscontro documentale a fondamento di asseriti lavori di ristrutturazione, quali contratti di appalto, fatture di professionisti o fornitori, pagamenti di materiali, fotografie ritraenti lavorazioni, ecc.: non vi è alcuna risultanza fattuale che possa corroborare quanto affermato dalla parte attrice, non provando alcunché il coacervo degli estratti conto versati a tal uopo dalla difesa dell'attore in atti” (cfr. sentenza pag. 6).
8 Neanche i testimoni sentiti all'udienza del 28.10.2022 forniscono adeguata prova della natura, del costo e dei relativi pagamenti dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di . Controparte_1
Il teste , cugino di parte attrice, ha riferito: Testimone_1
- di aver personalmente effettuato i lavori, e non per conto dalla ditta presso la quale lavorava, “tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000”;
- che i lavori gli furono pagati in contanti dal . Pt_1
Il teste , che ha dichiarato di essere amico dell'attore per averlo conosciuto durante Testimone_2
un ricovero del padre, ha riferito:
- di aver effettuato lavori, insieme al padre, “tra il 1999 e il 2000” e nell'anno “2009”;
- che i compensi gli furano pagati dal in contanti perché non aveva un ditta. Pt_1
Il teste ha riferito: Testimone_3
- di aver effettuato dei lavori “nel 1999”;
- di essere stato pagato dal con denaro contante e con dei bonifici;
Pt_1
- di non ricordare se il conto corrente da cui provenivano i bonifici fosse anche cointestato alla moglie del sig. . Pt_1
Infine, il teste ha riferito: Testimone_4
- di aver effettuato dei lavori di fabbro “verso la fine degli anni '90”;
- che le somme in contanti gli venivano corrisposte dal;
Pt_1
- di non avere mai emesso alcuna fattura.
Seppure dall'esame dei testi è emerso che parte dei lavori (di pavimentazione, muratura, termoidraulica, fabbro) inerenti all'immobile in oggetto sono stati eseguiti su incarico del e con Pt_1
denaro dallo stesso consegnato ai testimoni, come peraltro ammesso dalla stessa convenuta in comparsa di costituzione e nel corso del giudizio, non c'è alcuna prova dell'ingente ammontare del denaro utilizzato per pagare i predetti lavori (euro 390.000,00) e che lo stesso provenisse in via esclusiva dal suo patrimonio.
Come evidenziato dall'appellata, non è stata prodotta alcuna quietanza di pagamento, non sono stati documentati e provati i bonifici che il teste riferisce di avere ricevuto e nessuno Testimone_3
dei testimoni ha riferito il preciso ammontare degli importi in denaro che avrebbe ricevuto dal . Pt_1
Anche la relazione tecnica redatta dal Geom. e prodotta in primo grado dall'attore non è CP_4
sufficiente a dimostrare la natura e il costo dei lavori eseguiti né, tanto meno, la provenienza del corrispettivo in denaro da parte del , trattandosi di una relazione meramente descrittiva, redatta il Pt_1
20.03.2017, alcuni anni dopo l'epoca dei lavori eseguiti dai testimoni escussi, e basata sostanzialmente su quanto dichiarato al tecnico dal committente (v. pag. 1).
9 Con il terzo motivo di appello si lamenta l'errata interpretazione dell'art. 143 c.c. e la violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il primo giudice ritenuto che l'eventuale contribuzione alle spese di ristrutturazione della casa familiare rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 143 c.c. e non sarebbe, invece, oggetto di donazione indiretta in favore dell'altro coniuge.
Anche tale doglianza non è fondata, in ragione della condivisibile motivazione svolta sul punto dal
Tribunale di Catania e sulla scorta di recente e autorevole giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
II, 13.12.2023, n. 34883) secondo la quale: "il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia"
e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni....)", per cui deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune (Cass. Sez. III,
21.02.2023 n. 5385)”.
E' pacifico e non contestato che l'immobile acquistato nel 1999 è stato adibito dai due coniugi a residenza familiare fino alla separazione e che entrambi, di professione infermieri, godevano probabilmente della medesima capacità reddituale.
Anche laddove si fosse raggiunta la prova piena e certa dell'ammontare delle somme utilizzate da per ristrutturare e ampliare l'immobile della moglie, ciò non avrebbe Parte_1 comunque consentito allo stesso di ripetere quanto speso durante il matrimonio nell'interesse collettivo della famiglia.
Il quarto motivo di appello ha ad oggetto la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella quale sarebbe incorso il primo giudice nel determinare in euro 12.000,00 i compensi in favore della convenuta.
Secondo la difesa di trattandosi di causa di valore indeterminabile, il Parte_1
superiore importo sarebbe eccessivo ed avrebbe quasi un intento punitivo.
Il motivo non è fondato in ragione della circostanza che il valore della controversia, in entrambi i gradi del giudizio, va parametrato alla domanda principale di ripetizione della somma di euro 390.000,00 pur non tenendo conto delle ulteriori domande di minore valore.
Il Tribunale, seppure non abbia indicato il preciso scaglione di riferimento, ha individuato il valore della controversia secondo il “disputatum” (cfr. Cass. Sez. III, 5.7.2024 n. 18465; Cass. Sez. III,
20.07.2022 n. 22719) e ha fatto corretta applicazione degli artt. 10 e 91 c.p.c. e 5 del D.M. Giustizia n.
10 55/2014 (e succ. modifiche e integrazioni), liquidando l'importo di euro 12.000,00 (“tenuto conto della non complessità dell'attività processuale svolta”), quasi pari ai compensi minimi (euro 11.229,00) per le quattro fasi processuali inerenti allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00.
Con il quinto generico e sintetico motivo di appello, si chiede disporsi CTU per quantificare i lavori di
“miglioria” eseguiti dal nell'immobile oggetto di causa. Pt_1
Detta richiesta, già formulata in primo grado, non è ammissibile, oltre che non rilevante ai fini della decisione, alla luce delle considerazioni già svolte sulla natura ed il contenuto dei presunti lavori di ristrutturazione eseguiti dall'appellante, trattandosi di accertamento meramente esplorativo e finalizzato a colmare le lacune probatorie nelle quali è incorso parte appellante.
Con l'ultimo subordinato motivo si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 111 della Costituzione e 132 c.p.c.
Secondo quanto dedotto in citazione, la sentenza impugnata sarebbe priva di logicità e di argomentazioni che possano in qualche modo legittimare la decisione.
La Corte non condivide quanto sopra, ritenendo che la sentenza abbia adeguatamente esaminato e affrontato le domande attoree, le eccezioni della controparte nonché le rispettive argomentazioni difensive, con ampia ed esaustiva motivazione.
Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Trib. 14.06.2023 n. 16958) “il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e (in materia di processo tributario) del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.
Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di
"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del
11 03/11/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016; Cass., sez. 6-5, n. 14927 del 2017)”.
Trattasi, peraltro, di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi di un modello “semplificato” di decisione (cfr. Cass. 12203/2015), caratterizzato da una motivazione più snella e sintetica (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (euro 390.000,00) come sopra già determinato (scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00), dell'attività difensiva svolta dalle parti e della non particolare complessità della controversia, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M.
Giustizia n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 881/2024 pubblicata il 14.02.2024 ed emessa Controparte_1
dal Giudice Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n.
8268/2019 R.G.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente giudizio di appello che si liquidano in complessivi euro 10.060,00 (di cui euro 2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 22.04.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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