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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 929/2020 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Rossi Emanuela - come da procura in Parte_1 atti
- appellante – contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti - come da procura in atti
- appellata –
Nonché contro
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6
pagina 1 di 3 in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore
- appellati non costituiti
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ex art. 619 cpc del 12.09.2014, proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione immobiliare n. 153/2012 r.g.e. pendente dinanzi al
Tribunale di Vercelli – e promossa dalla nei Controparte_1 confronti del sig. , avente ad oggetto beni immobili della Controparte_2
e del sig. , chiedendo dichiararsi la sua Controparte_8 Controparte_2 proprietà su alcuni beni immobili oggetto della procedura ex art. 2932 c.c. o ai sensi di intervenuta usucapione nonché l'esistenza di alcuni suoi diritti di credito sui medesimi immobili.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 contestando le conclusioni attoree e chiedendo respingersi le avversarie domande perché infondate in fatto e in diritto.
3. Con la sentenza n. 314/2020 del 15 luglio 2020 il Tribunale di Vercelli rigettava l'opposizione ex art. 619 c.p.c. e dichiarava inammissibili le altre domande di
[...]
, condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite alla cassa di Pt_1
Risparmio di Asti liquidandole in euro 7.000,00 oltre oneri e accessori.
4. ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Vercelli chiedendone la Parte_1 riforma e dolendosi del rigetto delle domande svolte in primo grado, in particolare insistendo sulle proprie domande di accertamento della titolarità di diritti reali e di credito, ritenuti prevalenti rispetto alla pretesa del creditore procedente.
5. si è costituita in data 2 febbraio 2021 Controparte_1 contestando gli avversari assunti e insistendo per l'inammissibilità o improcedibilità del gravame e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
6. La Corte, con provvedimento del 14.09.2020 ha fissato la prima udienza di trattazione al 23.02.2021.
pagina 2 di 3 7. Nelle more della trattazione della suddetta udienza, il procuratore di parte appellante ha depositato una nota con cui ha dato atto dell'intervenuto decesso del signor , avvenuto in data 21.10.2020 depositando altresì, in data Pt_1
2.02.2021 istanza di interruzione del procedimento, notificata alla controparte. La
Corte, presone atto, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
8. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
9. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 314/2020 Parte_1 pubblicata in data 15 luglio 2020 nel procedimento avente numero di r.g. 2342/2014 nei confronti di , Controparte_2 Controparte_9 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 ogni contraria istanza disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 23 maggio 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 929/2020 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Rossi Emanuela - come da procura in Parte_1 atti
- appellante – contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti - come da procura in atti
- appellata –
Nonché contro
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6
pagina 1 di 3 in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore
- appellati non costituiti
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ex art. 619 cpc del 12.09.2014, proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione immobiliare n. 153/2012 r.g.e. pendente dinanzi al
Tribunale di Vercelli – e promossa dalla nei Controparte_1 confronti del sig. , avente ad oggetto beni immobili della Controparte_2
e del sig. , chiedendo dichiararsi la sua Controparte_8 Controparte_2 proprietà su alcuni beni immobili oggetto della procedura ex art. 2932 c.c. o ai sensi di intervenuta usucapione nonché l'esistenza di alcuni suoi diritti di credito sui medesimi immobili.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 contestando le conclusioni attoree e chiedendo respingersi le avversarie domande perché infondate in fatto e in diritto.
3. Con la sentenza n. 314/2020 del 15 luglio 2020 il Tribunale di Vercelli rigettava l'opposizione ex art. 619 c.p.c. e dichiarava inammissibili le altre domande di
[...]
, condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite alla cassa di Pt_1
Risparmio di Asti liquidandole in euro 7.000,00 oltre oneri e accessori.
4. ha impugnato la pronuncia del Tribunale di Vercelli chiedendone la Parte_1 riforma e dolendosi del rigetto delle domande svolte in primo grado, in particolare insistendo sulle proprie domande di accertamento della titolarità di diritti reali e di credito, ritenuti prevalenti rispetto alla pretesa del creditore procedente.
5. si è costituita in data 2 febbraio 2021 Controparte_1 contestando gli avversari assunti e insistendo per l'inammissibilità o improcedibilità del gravame e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
6. La Corte, con provvedimento del 14.09.2020 ha fissato la prima udienza di trattazione al 23.02.2021.
pagina 2 di 3 7. Nelle more della trattazione della suddetta udienza, il procuratore di parte appellante ha depositato una nota con cui ha dato atto dell'intervenuto decesso del signor , avvenuto in data 21.10.2020 depositando altresì, in data Pt_1
2.02.2021 istanza di interruzione del procedimento, notificata alla controparte. La
Corte, presone atto, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
8. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
9. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 314/2020 Parte_1 pubblicata in data 15 luglio 2020 nel procedimento avente numero di r.g. 2342/2014 nei confronti di , Controparte_2 Controparte_9 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 ogni contraria istanza disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 23 maggio 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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