Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di OL, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.213 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dagli avv.ti Giuseppe Iorio e Alessia Iorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in OL, alla Via Carriera Grande n.32;
-ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.01.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: CP_1
“ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione in proprio favore della quota di TFS/TFR maturata in costanza del rapporto di lavoro intercorso col Consorzio Unico di Bacino e, per l'effetto, condannare
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore al pagamento in proprio favore dell'importo lordo pari ad €
25.434,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR/TFS, per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
b) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di avere lavorato per il Consorzio Unico di Bacino di CP_3 CP_4
– con le mansioni di autista ed inquadrato nel Livello 3A secondo la
[...] contrattazione collettiva di settore;
- di non aver percepito il TFS/TFR alla cessazione del rapporto di lavoro in data
1.10.2019;
-che il Consorzio Unico di Bacino delle province di OL e è un ente CP_4 pubblico non economico istituito dall'art. 11, comma 8, del d.l. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di OL e di
; CP_4
1
P.E.C. del 07/11/2023;
- di aver visto respinta l'istanza con PEC del 7.11.2023 e 8.11.2023 con la motivazione che le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici soggiacciono alla normativa speciale di cui al DPR 1032/1973, Legge 152/1968
e DPCM del 20 dicembre 1999, la quale derogherebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall' art. 2116 c.c., nonché in ragione della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
- è spirato il termine sospensivo previsto dall' art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro.
Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente CP_1 alla liquidazione della somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall' , ha concluso nei termini Controparte_5 innanzi trascritti. Nella contumacia dell' , la causa è stata decisa all'esito delle note di CP_1 trattazione scritta mediante separata sentenza.
****
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito enunciati. In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del Consorzio Unico di Bacino delle Province di OL e . CP_4
La circostanza risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di OL e , istituiti con L. Regione Campania n. CP_4
4/1993.
La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il Consorzio Unico di Bacino è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008, allegata alla memoria di costituzione del CUB).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del
Consorzio quale ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
2 Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui legittimazione passiva non è in contestazione. CP_1
L'istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del Consorzio (circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso. La tesi dell' è destituita CP_1 di fondamento.
Ed invero, come correttamente argomentato da altri Giudici del Tribunale di
OL (cfr. in particolare sentenza n. 2652/2023 della dott.ssa Per_1 sentenza n. 4177/2023 della dott.ssa Urzini, cui si presta adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c.), alle cui argomentazioni si ritiene di aderire pienamente in quanto condivisibili, la natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio consente la piena applicazione dell'art. 2116 c.c. È stato condivisibilmente affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n.
11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11
L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto - secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte
Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. -
"salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso.
Detto principio - prosegue ancora la Consulta - costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova
3 applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del
Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa.
Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non
è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore,
l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente
(mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v.
Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del CP_ diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto” (cfr. sent. . Per_1
La contabilizzazione del credito, correttamente eseguita, non risulta peraltro specificamente contestata per cui può essere condivisa e fatta propria dal CP_ Giudicante. Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 25.434,26.
Sulla sorta sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91 data la natura previdenziale del credito ed essi decorrono ex lege dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' ai valori CP_1 minimi tenendo conto del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa, dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia con esclusione della fase decisionale che è mancata. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza resa all'esito della trattazione cartolare della causa.
P.Q.M.
4 Il Giudice Unico del Tribunale di OL in funzione di giudice del lavoro, dott.
Alessandra Santulli così decide: CP_ 1) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 25.434,26, oltre interessi dal 24° mese successivo alla cessazione del CP_ rapporto al saldo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in ragione della metà che liquida in complessivi € 1.600,00 oltre rimborso spese generali
IVA e cpa, con attribuzione in favore degli avv.ti Giuseppe Iorio e Alessia Iorio antistatari, restando compensata l'altra metà. Si comunichi
OL, 29.03.2025
Il giudice
Dr.ssa Alessandra Santulli
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