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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18902/2024 promossa da:
, a Gavardo nato il [...] (CF: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Caldera ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Villanuova sul Clisi (Bs)
e
, nata in [...] il 13.07.1970 (CF: ), con l'avv. Stefano Parte_2 C.F._2
Caldera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Villanuova sul Clisi (Bs)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 20.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
1. «dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Villanuova sul Clisi (Bs), via Carpen 70, con gli arredi ivi contenuti, viene assegnata alla moglie.
3. si impegna a fornire la regolare fornitura di legna (50 quintali) per l'inverno Parte_1 ed a mantenere in ordine il giardino dell'abitazione familiare. pagina 1 di 3
4. mantiene l'intestazione del contratto dei pannelli fotovoltaici installati Parte_1 sull'abitazione familiare impegnandosi a versare alla sig.ra quanto ricevuto Parte_2 annualmente a titolo di rimborso dal GSE
5. Nulla viene stabilito a titolo di contributo economico per il mantenimento in favore dei coniugi, in quanto sono entrambi economicamente indipendenti;
6. l'affidamento dei figli è condiviso, con prevalenza e dimora principale presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con gli stessi e la madre.
7. viene stabilito un contributo economico per il mantenimento dei figli in € 780,00 da versare da parte del padre alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Gli assegni familiari verranno incassati in via esclusiva dalla madre. Le spese straordinarie inerenti il figlio verranno sostenute in ragione del 50% da ciascun coniuge, come da protocollo Tribunale di Brescia/Ordine Avvocati di Brescia del 14.07.2016, che qui si richiama integralmente ed il cui documento è già a disposizione dei Ricorrenti.
8. Il gatto resterà nella casa familiare;
le spese di gestione del gatto saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_2
9. Le parti dichiarano sin da ora la volontà di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
10. Le parti si rilasciano sin da ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto per il figlio minore;
11. Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte così come previsto dall'articolo 473-bis n.51 c.p.c.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 08.10.2024, e premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Valvestino (BS) in data 09.09.2000, dalla cui unione era nati i figli
(Brescia 18.4.2002), (Brescia 12.5.2005), (Brescia Persona_1 Parte_3 Parte_4
24.5.2007), esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALVESTINO (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2000, parte
II, serie A, n. 1;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18902/2024 promossa da:
, a Gavardo nato il [...] (CF: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Caldera ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Villanuova sul Clisi (Bs)
e
, nata in [...] il 13.07.1970 (CF: ), con l'avv. Stefano Parte_2 C.F._2
Caldera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Villanuova sul Clisi (Bs)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 20.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
1. «dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Villanuova sul Clisi (Bs), via Carpen 70, con gli arredi ivi contenuti, viene assegnata alla moglie.
3. si impegna a fornire la regolare fornitura di legna (50 quintali) per l'inverno Parte_1 ed a mantenere in ordine il giardino dell'abitazione familiare. pagina 1 di 3
4. mantiene l'intestazione del contratto dei pannelli fotovoltaici installati Parte_1 sull'abitazione familiare impegnandosi a versare alla sig.ra quanto ricevuto Parte_2 annualmente a titolo di rimborso dal GSE
5. Nulla viene stabilito a titolo di contributo economico per il mantenimento in favore dei coniugi, in quanto sono entrambi economicamente indipendenti;
6. l'affidamento dei figli è condiviso, con prevalenza e dimora principale presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con gli stessi e la madre.
7. viene stabilito un contributo economico per il mantenimento dei figli in € 780,00 da versare da parte del padre alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Gli assegni familiari verranno incassati in via esclusiva dalla madre. Le spese straordinarie inerenti il figlio verranno sostenute in ragione del 50% da ciascun coniuge, come da protocollo Tribunale di Brescia/Ordine Avvocati di Brescia del 14.07.2016, che qui si richiama integralmente ed il cui documento è già a disposizione dei Ricorrenti.
8. Il gatto resterà nella casa familiare;
le spese di gestione del gatto saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_2
9. Le parti dichiarano sin da ora la volontà di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
10. Le parti si rilasciano sin da ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto per il figlio minore;
11. Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte così come previsto dall'articolo 473-bis n.51 c.p.c.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 08.10.2024, e premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Valvestino (BS) in data 09.09.2000, dalla cui unione era nati i figli
(Brescia 18.4.2002), (Brescia 12.5.2005), (Brescia Persona_1 Parte_3 Parte_4
24.5.2007), esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALVESTINO (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2000, parte
II, serie A, n. 1;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
pagina 3 di 3