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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO Parte_1 P.IVA_1
QUINTO ALPINI N. 15 MILANO presso lo studio dell'avv. LOASSES ENRICO MARIA LUCA
( , che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA MANARA N. 5 MILANO CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. RAVERA LUCIO ( ), che la rappresenta e difende C.F._2 come da delega in atti, unitamente all'avv. GIRELLI DANIELA ( ; C.F._3
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6471/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 27/06/2024 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI PER Parte_1
pagina 1 di 10 “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare:
- in via principale: riformare la sentenza impugnata e su meglio rubricata nella parte in cui dichiara
l'operatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza n. F50.058.914466 “
[...]
, azionata dalla nei confronti di Controparte_2 CP_1
in relazione ai danni da allagamento verificatisi il 21 e 22 ottobre 2019, a Parte_1
Castelnuovo Scrivia (AL), strada Pontecurone n. 7, sostituendo tale pronuncia con il rigetto di ogni domanda rivolta contro per inoperatività della garanzia assicurativa Parte_1
prestata, e disponendo la restituzione di quanto corrisposto dalla Compagnia in conseguenza della sentenza di primo grado, con rivalutazione e interessi ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c.;
- in via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento del primo motivo d'appello, riformare la sentenza nella parte in cui vengono liquidati la rivalutazione monetaria, gli interessi in generale e gli interessi convenzionali al tasso di mora di cui all'articolo 1284, quarto comma, c.c., non accogliendo la relativa domanda;
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adversis rejectis,
(a) dichiarare inammissibili e/o infondati e/o comunque respingere tutti i motivi d'impugnazione e le doglianze formulate dall'appellante nell'atto di appello e, di conseguenza, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
(b) in subordine e in ogni caso, nel merito, respingere integralmente ogni difesa della
[...] in quanto infondata sia in fatto che in diritto condannando l'appellante al Parte_1 pagamento di € 196.201,19 e/o quella diversa somma meglio vista oltre interessi, rivalutazione
e spese legali di primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio di appello, oltre spese generali nella misura di 15 %, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglieva la domanda proposta da e condannava al CP_1 Parte_1 pagamento dell'indennizzo nella misura pari a € 196.201,19 oltre accessori;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
- poneva definitivamente a carico di le spese di TU. Parte_1
pagina 2 di 10 La vicenda può essere sunteggiata come segue.
La società (d'ora in avanti o assicurata), invocando l'operatività della polizza CP_1 CP_1 multirischio n. F50.058.0000914466 sottoscritta con (d'ora in avanti Parte_1
o compagnia assicurativa) il 14 maggio 2018 con formula di copertura prescelta “elite”, citava Pt_1 quest'ultima in giudizio per sentirla condannare alla corresponsione dell'indennizzo assicurativo nella misura pari a € 194.258,14 per i danni occorsi nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2019 ad un elevato numero di vetture in occasione di un allagamento (dovuto ad evento atmosferico) verificatosi nel piazzale ove la svolgeva la sua attività. CP_1
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda invocando l'esclusione prevista Pt_1 dall'art. AR3 lett. c) delle condizioni generali di assicurazione. In subordine, la compagnia assicurativa contestava il quantum dell'indennizzo richiesto.
Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, disponeva l'espletamento di una TU per la determinazione del danno che tenesse conto delle condizioni generali di assicurazione;
espletato l'incombente, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6471/2024, dapprima richiamava i maggioritari orientamenti giurisprudenziali in materia di assicurazione e successivamente esaminava la questione controversa inerente all'interpretazione dell'art. AR3 lett. c) delle condizioni generali di assicurazione. Nel dettaglio, il Tribunale ricostruiva l'intenzione delle parti facendo ricorso alle comunicazioni antecedenti rispetto alla stipula del contratto di assicurazione;
qualificava, poi, i veicoli danneggiati nella categoria delle “merci” e riteneva soddisfatto il presupposto di operatività della copertura assicurativa affermando che i veicoli fossero posti ad un'altezza superiore a 12 cm dal pavimento grazie alla presenza degli pneumatici. Infine, il Tribunale, sempre allo scopo di interpretare le clausole contrattuali, ricorreva ad una valutazione comparativa tra rischio e premio ed accertava che circa il
75,6% del premio annuo convenuto era riferibile alle specifiche estensioni “merci” ed “eventi atmosferici”; sulla scorta di tale rilievo, riteneva di non aderire all'interpretazione fornita dalla compagnia assicurativa che avrebbe determinato un significativo squilibrio a sfavore del contraente.
Il Tribunale, dunque, accoglieva la domanda proposta da e condannava al pagamento CP_1 Pt_1 dell'indennizzo nella misura pari a € 196.201,19, già rivalutata, oltre interessi.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti Parte_1
anche appellante) affidandolo a tre motivi.
pagina 3 di 10 1) Con il primo motivo l'appellante si duole delle argomentazioni spese dal Giudice di prime cure per addivenire all'interpretazione della clausola contrattuale controversa. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe fondato il suo convincimento su una serie di presupposti errati. In primo luogo, sull'attività svolta dalla che, secondo l'appellante, non era quella dichiarata (di CP_1 compravendita di veicoli), bensì attività logistica. In secondo luogo, l'appellante evidenzia che, contrariamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, la nelle trattative CP_1
precontrattuali, avesse chiesto copertura assicurativa solo per alcune specifiche fattispecie di danno (derivanti da furto, incendio, atti vandalici e grandine) e non per tutti i possibili eventi.
Ancora, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che la compagnia assicurativa non avesse reso edotta la delle cautele da adottare per le ipotesi di CP_1
allagamento, contrariamente a quanto aveva fatto per la grandine.
Secondo l'appellante, poi, una corretta lettura dell'esclusione prevista nella clausola controversa avrebbe dovuto portare ad affermare che per tutti gli enti mobili in generale all'aperto
(comprese le merci) fosse esclusa la copertura per i danni da allagamento e che, invece, la copertura fosse prevista per le merci esclusivamente se poste al chiuso e ad un'altezza non inferiore a 12 cm.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe, inoltre, errato nell'accedere all'interpretazione che considera i veicoli già sollevati da terra grazie alla presenza degli pneumatici;
al contrario, seguendo la ricostruzione dell'appellante, l'altezza dal suolo avrebbe dovuto essere calcolata partendo dalla base inferiore del copertone, senza con ciò determinare un azzeramento del rischio;
posto che, gli stessi veicoli, seppure posti all'aperto e ad un'altezza inferiore a 12 cm, sarebbero stati coperti da garanzia per tutti gli ulteriori rischi previsti in polizza.
Infine, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe commesso un errore di valutazione nell'esame della ripartizione del premio e nella comparazione di questo col rischio assicurato.
2) Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale riconosce gli interessi (sia ai sensi del 1° comma, sia ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c.) e la rivalutazione monetaria sull'indennizzo liquidato. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto omettere il riconoscimento di tali accessori stante la tardiva proposizione della relativa domanda.
3) Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale riconosce l'indennizzo per i danni da “rischio locativo”. Secondo l'appellante non sussistevano i presupposti per riconoscere l'indennizzo per tale voce di danno.
pagina 4 di 10 Si è costituita in giudizio la (d'ora in avanti anche appellata) eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello per difetto di interesse ad impugnare e chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 09/01/2025 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 15/05/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata con la motivazione qui ritenuta.
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata. Il capo della sentenza di primo grado che non è stato espressamente oggetto di censura ad opera dell'appellante è in realtà un capo che non determina il venir meno dell'interesse ad impugnare. Nel passaggio motivazionale in commento, il Giudice di prime cure non ha affermato, come sostiene l'appellata, che dall'interpretazione della polizza nel suo complesso emerge “[…] l'intenzione delle parti di considerare contrattualmente garantiti tutti i danni […]” (cfr. pag. 2 di 6 della comparsa conclusionale dell'appellata), ma ha semplicemente fatto riferimento alle condizioni generali di polizza dalle quali poter desumere che oggetto della copertura assicurativa (senza soffermarsi su alcuna delle specifiche garanzie previste) fossero i veicoli iscritti al PRA e i ciclomotori oggetto dell'attività dichiarata. La mancata espressa censura di tale capo della sentenza non determina il venire meno dell'interesse ad impugnare;
pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve essere rigettata.
2. Passando all'esame del merito, la Corte ritiene che le varie argomentazioni spese con il primo motivo d'appello, seppure in minima parte condivisibili, non siano idonee a determinare la riforma dell'appellata sentenza.
L'appellante si è inizialmente soffermata sull'attività svolta dall'odierna appellata, lamentando che fosse stato erroneamente riconosciuto che questa svolgesse attività di vendita, mentre in realtà, svolgeva attività logistica. La Corte osserva che a tale affermazione resta comunque priva di riscontri dal punto di vista probatorio, laddove invece nel frontespizio di polizza le parti hanno dato atto che l'oggetto dell'attività commerciale dell'assicurata involge “veicoli, motoveicoli e ciclomotori (solo vendita)”.
L'appellante è poi passata a contestare la ricostruzione delle intenzioni avute dai contraenti nella stipula della polizza assicurativa che il Giudice di prime cure ha effettuato facendo ricorso allo scambio di mail precedente alla stipula del contratto.
pagina 5 di 10 Come ha correttamente osservato l'appellante, nello scambio di mail precedente alla stipula del contratto di assicurazione (doc. n. 12 del fascicolo di primo grado di la per mezzo CP_1 CP_1 del broker, ha chiesto la copertura per “[…] furto incendio atti vandalici grandine […]” (cfr. pag. 3 di 4 del doc. n. 12) e non la copertura “[…] da tutti i possibili eventi umani e naturali indennizzabili” come affermato dal Giudice di prime cure (pag. 8 di 13 dell'appellata sentenza).
Le mail non contengono alcun espresso riferimento né agli eventi atmosferici in generale, né agli allagamenti in particolare, ma solo alla grandine come uno dei possibili eventi atmosferici.
Non erra, dunque, l'appellante laddove afferma che la mancata indicazione, nelle predette mail, degli accorgimenti necessari per l'operatività della garanzia in caso di allagamento sia stata dettata esclusivamente dall'assenza di trattative sul punto. Al contrario, le indicazioni contenute nello scambio di mail per la grandine sono legate alla sussistenza di espresse trattative riguardanti detto evento. All'assenza di indicazione relative all'allagamento non può, di conseguenza, essere attribuita la valenza riconosciuta dal primo Giudice.
L'interpretazione del contratto alla luce delle intenzioni ricavate dal Tribunale dallo scambio di mail in commento non appare convincente;
ciononostante, la sentenza può essere confermata sulla scorta di un'interpretazione del contenuto delle clausole contrattuali che tenga conto sia del dato letterale, sia dell'intero impianto negoziale in cui esse risultano inserite.
Partendo dal dato letterale, si può osservare che per la formula di copertura prescelta (forma
“Elite” – cfr. doc. n. 7 del fascicolo di primo grado di ) l'art. AR1, dedicato all'oggetto Pt_1 dell'assicurazione, prevede che: “L'impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un evento accidentale, da qualunque causa occasionato, non espressamente escluso.” (cfr. pag. 32 di 58 del doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di ); in forza di Pt_1
quanto previsto in detto articolo, la compagnia assicurativa si è impegnata ad indennizzare i danni derivanti da tutti gli eventi che non sono espressamente esclusi.
Ora, ai sensi dell'art. AR3, lett. c), delle condizioni generali di assicurazione la delimitazione di garanzia per lo specifico caso dell'allagamento è stata così formulata: “relativamente ai danni causati da allagamenti sono esclusi i danni agli enti mobili all'aperto ed alle merci la cui base
è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
” (cfr. pag. 35 di 58 del doc. n. 8).
La clausola in commento esclude i danni agli enti mobili all'aperto e alle merci poste ad un'altezza inferiore a 12 cm. Il glossario allegato alle condizioni generali di polizza non contiene un'espressa definizione di enti mobili;
le merci, invece, all'interno dello stesso glossario, vengono così definite: “merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, compresi veicoli iscritti al P.R.A. e
pagina 6 di 10 ciclomotori quando sono oggetto di vendita inerenti l'attività dichiarata, prodotti semilavorati
e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.”.
Alla luce di tale definizione appare incontrovertibile che tra le merci, per ciò che in tale sede interessa, rientrino i veicoli iscritti al PRA oggetto di vendita inerente all'attività dichiarata.
Qualificati i veicoli nella categoria delle merci e posto che la copertura assicurativa opera per tutto ciò che non è espressamente escluso, non può essere condivisa l'opinione dell'appellante secondo cui i danni alle merci possono essere indennizzati non solo a condizione che queste siano poste ad altezza superiore a 12 cm, ma anche a condizione che si trovino al chiuso.
Infatti, l'art. AR3, lett. c), specifica solo per gli enti mobili (senza che però ne venga data una definizione) l'esclusione legata al luogo in cui risultano materialmente collocati;
diversamente, per le merci l'articolo appena richiamato pone quale unica condizione per l'operatività della copertura l'altezza dal suolo non inferiore a 12 cm e non indica espressamente che debbano altresì trovarsi al chiuso.
Del pari, la Corte ritiene di non poter aderire all'interpretazione prospettata dall'appellante secondo cui tra gli enti mobili rientrerebbero anche le merci;
tale interpretazione non è suffragata da alcun elemento, al contrario risulta smentita dalla circostanza che la stessa clausola dell'art. AR3 lett. c) tratta separatamente gli enti mobili e le merci.
Collocati i veicoli nella categoria delle merci e correttamente interpretata la clausola di delimitazione del rischio assicurato, questa Corte non può che confermare la motivazione resa dal Tribunale rispetto all'unico requisito richiesto per l'indennizzabilità dei danni alle merci, ovvero che queste siano poste ad un'altezza dal suolo superiore a 12 cm. Tale condizione può dirsi soddisfatta grazie alla presenza degli pneumatici che sollevano i veicoli dal suolo;
come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure: “I danni che si sono verificati e per cui è stato richiesto l'indennizzo non riguardano infatti gli penumatici posti a terra, bensì l'interno delle auto posto ad un'altezza superiore ai 12 cm richiesti dalla polizza […]” (cfr. pag. 10 di 13 dell'appellata sentenza).
Il Giudice di prime cure ha altresì correttamente messo in evidenza che diversamente interpretando la clausola di esclusione controversa, si giungerebbe ad un sostanziale azzeramento del rischio per la compagnia assicurativa. L'appellante, nei suoi scritti difensivi, contesta l'erroneità di tale ragionamento, argomentando che l'azzeramento della copertura non avrebbe potuto essere predicato, posto che gli stessi veicoli, se si fosse verificato qualsiasi altro pagina 7 di 10 rischio tra quelli garantiti in polizza, avrebbero ricevuto copertura. L'argomento non coglie nel segno. Laddove il Tribunale ha affermato che interpretando in maniera diversa le clausole contrattuali si sarebbe giunti ad un sostanziale azzeramento del rischio a carico dell'assicurazione, intendeva chiaramente fare riferimento alla garanzia per l'allagamento e non alle ulteriori garanzie previste in polizza che, peraltro, non sono oggetto del contendere. In altri termini, nella misura in cui le uniche merci della sono i veicoli, interpretare diversamente CP_1 la garanzia per l'allagamento avrebbe determinato l'azzeramento di tale rischio, per il quale, comunque, veniva corrisposto un premio assicurativo.
Infine, per ciò che concerne il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha preso in considerazione la corrispondenza tra premio e rischio assicurato, l'appellante ha sollevato due contestazioni. Rispetto alla prima di tali contestazioni, con cui l'appellante ha posto in evidenza che il premio per le merci comprende anche la garanzia per il rischio incendio, la Corte ritiene che sia sostanzialmente irrilevante;
infatti, anche ipotizzando di dividere in due il premio corrisposto per la partita “merci” (imputando la metà di esso al rischio derivante da incendio), resta il fatto che più della metà del premio totale (circa il 59,86%) risulta corrisposto per le estensioni in commento.
L'appellante ha poi affermato che la ripartizione del premio nelle polizze “All Risks” è solo formale, ma si tratta di una mera allegazione di parte non altrimenti suffragata dal punto di vista probatorio.
3. Per ciò che concerne il secondo motivo d'appello - con il quale l'appellante ha contestato l'intervenuto riconoscimento sulla somma liquidata a titolo di indennizzo assicurativo degli interessi e della rivalutazione monetaria - l'appellata ha evidenziato di aver chiesto interessi e rivalutazione monetaria già con le conclusioni precisate in occasione del deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. A fronte di tale precisazione, l'appellante, nei suoi atti conclusivi, si è difesa argomentando che:
-la domanda svolta nella prima memoria istruttoria fosse inammissibile perché non precisa quella svolta in citazione, ma ne aggiunge una nuova;
-in ogni caso, la domanda volta ad ottenere espressamente la condanna ex art. 1284, 4° comma,
c.c. non è stata mai proposta, neppure in sede di pc.
Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
La Corte ritiene che la domanda relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria e agli interessi sull'indennizzo sia stata tempestivamente formulata nell'ambito della prima memoria istruttoria;
infatti, tale domanda costituisce una mera "emendatio" e non una "mutatio libelli",
pagina 8 di 10 siccome comportante un mero ampliamento del "petitum" al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Ad ogni buon conto, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che: “L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro
e la liquidazione […]”; pertanto, almeno per la rivalutazione monetaria, non era neppure necessaria una specifica domanda.
Un esame separato deve essere dedicato all'intervenuto riconoscimento degli interessi nella misura prevista dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. seppure in assenza di un'espressa domanda giudiziale in tal senso. Nella pronuncia n. 3499/2025 la Corte di Cassazione, sez. III civ.,
(occupandosi della diversa questione inerente al riconoscimento, a partire dalla data di proposizione della domanda, degli interessi nella misura prevista dal 4° comma dell'art. 1284
c.c. pur a fronte di un titolo esecutivo che contenga la mera condanna al pagamento degli interessi legali o di legge che non sia ulteriormente specificata) ha riassunto il principio espresso dalle SS.UU. con la pronuncia n. 12449/2024 nel seguente modo: “[…] la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere; ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati. Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. […]”. L'orientamento appena riportato, nell'escludere l'obbligo per il Giudice di provvedere alla condanna per il pagamento degli interessi “maggiorati” in assenza di un'espressa domanda, lascia ferma la facoltà per il Giudice di provvedere a tale liquidazione senza che l'assenza di un'espressa domanda in tal senso rappresenti un limite alla pronuncia.
Tale conclusione è coerente con l'impianto dell'attuale sistema in cui si riconosce l'applicabilità degli interessi nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a produrle (v. Cass. civ., sez. III, n. 61/2023).
Il Giudice di prime cure, a fronte di una generica domanda volta ad ottenere la condanna della compagnia assicurativa al pagamento degli interessi sull'indennizzo, ha dunque correttamente disposto la condanna al pagamento degli interessi di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del fatto fino alla domanda giudiziale e degli interessi nella misura prevista dal 4° comma dalla data della domanda giudiziale al saldo.
pagina 9 di 10 4. Del pari prive di pregio risultano le doglianze sollevate con l'ultimo motivo d'appello.
Sul punto risultano sufficiente i seguenti rilievi:
-sulla specifica voce di danno relativa al “rischio locativo” l'appellante non ha mai sollevato alcuna contestazione nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi a contestare la quantificazione del danno ai veicoli;
-anche in sede d'appello la contestazione appare generica e non accompagnata da alcun richiamo alle condizioni generali di assicurazione in forza delle quali possa essere predicata l'esclusione;
-il TU era stato espressamente incaricato di procedere alla quantificazione dei danni subiti e ha condotto tale quantificazione tenendo conto delle condizioni di assicurazione.
5. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata con la motivazione qui ritenuta.
6. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
7. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 6471/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il giorno 27/06/2024, che conferma con parziale diversa motivazione;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 grado d'appello in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, che CP_1 liquida in complessivi € 9.991,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del Parte_1
comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 21/05/2025.
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO Parte_1 P.IVA_1
QUINTO ALPINI N. 15 MILANO presso lo studio dell'avv. LOASSES ENRICO MARIA LUCA
( , che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA MANARA N. 5 MILANO CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. RAVERA LUCIO ( ), che la rappresenta e difende C.F._2 come da delega in atti, unitamente all'avv. GIRELLI DANIELA ( ; C.F._3
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6471/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 27/06/2024 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI PER Parte_1
pagina 1 di 10 “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare:
- in via principale: riformare la sentenza impugnata e su meglio rubricata nella parte in cui dichiara
l'operatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza n. F50.058.914466 “
[...]
, azionata dalla nei confronti di Controparte_2 CP_1
in relazione ai danni da allagamento verificatisi il 21 e 22 ottobre 2019, a Parte_1
Castelnuovo Scrivia (AL), strada Pontecurone n. 7, sostituendo tale pronuncia con il rigetto di ogni domanda rivolta contro per inoperatività della garanzia assicurativa Parte_1
prestata, e disponendo la restituzione di quanto corrisposto dalla Compagnia in conseguenza della sentenza di primo grado, con rivalutazione e interessi ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c.;
- in via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento del primo motivo d'appello, riformare la sentenza nella parte in cui vengono liquidati la rivalutazione monetaria, gli interessi in generale e gli interessi convenzionali al tasso di mora di cui all'articolo 1284, quarto comma, c.c., non accogliendo la relativa domanda;
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adversis rejectis,
(a) dichiarare inammissibili e/o infondati e/o comunque respingere tutti i motivi d'impugnazione e le doglianze formulate dall'appellante nell'atto di appello e, di conseguenza, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
(b) in subordine e in ogni caso, nel merito, respingere integralmente ogni difesa della
[...] in quanto infondata sia in fatto che in diritto condannando l'appellante al Parte_1 pagamento di € 196.201,19 e/o quella diversa somma meglio vista oltre interessi, rivalutazione
e spese legali di primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio di appello, oltre spese generali nella misura di 15 %, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglieva la domanda proposta da e condannava al CP_1 Parte_1 pagamento dell'indennizzo nella misura pari a € 196.201,19 oltre accessori;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
- poneva definitivamente a carico di le spese di TU. Parte_1
pagina 2 di 10 La vicenda può essere sunteggiata come segue.
La società (d'ora in avanti o assicurata), invocando l'operatività della polizza CP_1 CP_1 multirischio n. F50.058.0000914466 sottoscritta con (d'ora in avanti Parte_1
o compagnia assicurativa) il 14 maggio 2018 con formula di copertura prescelta “elite”, citava Pt_1 quest'ultima in giudizio per sentirla condannare alla corresponsione dell'indennizzo assicurativo nella misura pari a € 194.258,14 per i danni occorsi nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2019 ad un elevato numero di vetture in occasione di un allagamento (dovuto ad evento atmosferico) verificatosi nel piazzale ove la svolgeva la sua attività. CP_1
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda invocando l'esclusione prevista Pt_1 dall'art. AR3 lett. c) delle condizioni generali di assicurazione. In subordine, la compagnia assicurativa contestava il quantum dell'indennizzo richiesto.
Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, disponeva l'espletamento di una TU per la determinazione del danno che tenesse conto delle condizioni generali di assicurazione;
espletato l'incombente, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6471/2024, dapprima richiamava i maggioritari orientamenti giurisprudenziali in materia di assicurazione e successivamente esaminava la questione controversa inerente all'interpretazione dell'art. AR3 lett. c) delle condizioni generali di assicurazione. Nel dettaglio, il Tribunale ricostruiva l'intenzione delle parti facendo ricorso alle comunicazioni antecedenti rispetto alla stipula del contratto di assicurazione;
qualificava, poi, i veicoli danneggiati nella categoria delle “merci” e riteneva soddisfatto il presupposto di operatività della copertura assicurativa affermando che i veicoli fossero posti ad un'altezza superiore a 12 cm dal pavimento grazie alla presenza degli pneumatici. Infine, il Tribunale, sempre allo scopo di interpretare le clausole contrattuali, ricorreva ad una valutazione comparativa tra rischio e premio ed accertava che circa il
75,6% del premio annuo convenuto era riferibile alle specifiche estensioni “merci” ed “eventi atmosferici”; sulla scorta di tale rilievo, riteneva di non aderire all'interpretazione fornita dalla compagnia assicurativa che avrebbe determinato un significativo squilibrio a sfavore del contraente.
Il Tribunale, dunque, accoglieva la domanda proposta da e condannava al pagamento CP_1 Pt_1 dell'indennizzo nella misura pari a € 196.201,19, già rivalutata, oltre interessi.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti Parte_1
anche appellante) affidandolo a tre motivi.
pagina 3 di 10 1) Con il primo motivo l'appellante si duole delle argomentazioni spese dal Giudice di prime cure per addivenire all'interpretazione della clausola contrattuale controversa. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe fondato il suo convincimento su una serie di presupposti errati. In primo luogo, sull'attività svolta dalla che, secondo l'appellante, non era quella dichiarata (di CP_1 compravendita di veicoli), bensì attività logistica. In secondo luogo, l'appellante evidenzia che, contrariamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, la nelle trattative CP_1
precontrattuali, avesse chiesto copertura assicurativa solo per alcune specifiche fattispecie di danno (derivanti da furto, incendio, atti vandalici e grandine) e non per tutti i possibili eventi.
Ancora, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che la compagnia assicurativa non avesse reso edotta la delle cautele da adottare per le ipotesi di CP_1
allagamento, contrariamente a quanto aveva fatto per la grandine.
Secondo l'appellante, poi, una corretta lettura dell'esclusione prevista nella clausola controversa avrebbe dovuto portare ad affermare che per tutti gli enti mobili in generale all'aperto
(comprese le merci) fosse esclusa la copertura per i danni da allagamento e che, invece, la copertura fosse prevista per le merci esclusivamente se poste al chiuso e ad un'altezza non inferiore a 12 cm.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe, inoltre, errato nell'accedere all'interpretazione che considera i veicoli già sollevati da terra grazie alla presenza degli pneumatici;
al contrario, seguendo la ricostruzione dell'appellante, l'altezza dal suolo avrebbe dovuto essere calcolata partendo dalla base inferiore del copertone, senza con ciò determinare un azzeramento del rischio;
posto che, gli stessi veicoli, seppure posti all'aperto e ad un'altezza inferiore a 12 cm, sarebbero stati coperti da garanzia per tutti gli ulteriori rischi previsti in polizza.
Infine, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe commesso un errore di valutazione nell'esame della ripartizione del premio e nella comparazione di questo col rischio assicurato.
2) Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale riconosce gli interessi (sia ai sensi del 1° comma, sia ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c.) e la rivalutazione monetaria sull'indennizzo liquidato. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto omettere il riconoscimento di tali accessori stante la tardiva proposizione della relativa domanda.
3) Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale riconosce l'indennizzo per i danni da “rischio locativo”. Secondo l'appellante non sussistevano i presupposti per riconoscere l'indennizzo per tale voce di danno.
pagina 4 di 10 Si è costituita in giudizio la (d'ora in avanti anche appellata) eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello per difetto di interesse ad impugnare e chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 09/01/2025 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 15/05/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata con la motivazione qui ritenuta.
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata. Il capo della sentenza di primo grado che non è stato espressamente oggetto di censura ad opera dell'appellante è in realtà un capo che non determina il venir meno dell'interesse ad impugnare. Nel passaggio motivazionale in commento, il Giudice di prime cure non ha affermato, come sostiene l'appellata, che dall'interpretazione della polizza nel suo complesso emerge “[…] l'intenzione delle parti di considerare contrattualmente garantiti tutti i danni […]” (cfr. pag. 2 di 6 della comparsa conclusionale dell'appellata), ma ha semplicemente fatto riferimento alle condizioni generali di polizza dalle quali poter desumere che oggetto della copertura assicurativa (senza soffermarsi su alcuna delle specifiche garanzie previste) fossero i veicoli iscritti al PRA e i ciclomotori oggetto dell'attività dichiarata. La mancata espressa censura di tale capo della sentenza non determina il venire meno dell'interesse ad impugnare;
pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve essere rigettata.
2. Passando all'esame del merito, la Corte ritiene che le varie argomentazioni spese con il primo motivo d'appello, seppure in minima parte condivisibili, non siano idonee a determinare la riforma dell'appellata sentenza.
L'appellante si è inizialmente soffermata sull'attività svolta dall'odierna appellata, lamentando che fosse stato erroneamente riconosciuto che questa svolgesse attività di vendita, mentre in realtà, svolgeva attività logistica. La Corte osserva che a tale affermazione resta comunque priva di riscontri dal punto di vista probatorio, laddove invece nel frontespizio di polizza le parti hanno dato atto che l'oggetto dell'attività commerciale dell'assicurata involge “veicoli, motoveicoli e ciclomotori (solo vendita)”.
L'appellante è poi passata a contestare la ricostruzione delle intenzioni avute dai contraenti nella stipula della polizza assicurativa che il Giudice di prime cure ha effettuato facendo ricorso allo scambio di mail precedente alla stipula del contratto.
pagina 5 di 10 Come ha correttamente osservato l'appellante, nello scambio di mail precedente alla stipula del contratto di assicurazione (doc. n. 12 del fascicolo di primo grado di la per mezzo CP_1 CP_1 del broker, ha chiesto la copertura per “[…] furto incendio atti vandalici grandine […]” (cfr. pag. 3 di 4 del doc. n. 12) e non la copertura “[…] da tutti i possibili eventi umani e naturali indennizzabili” come affermato dal Giudice di prime cure (pag. 8 di 13 dell'appellata sentenza).
Le mail non contengono alcun espresso riferimento né agli eventi atmosferici in generale, né agli allagamenti in particolare, ma solo alla grandine come uno dei possibili eventi atmosferici.
Non erra, dunque, l'appellante laddove afferma che la mancata indicazione, nelle predette mail, degli accorgimenti necessari per l'operatività della garanzia in caso di allagamento sia stata dettata esclusivamente dall'assenza di trattative sul punto. Al contrario, le indicazioni contenute nello scambio di mail per la grandine sono legate alla sussistenza di espresse trattative riguardanti detto evento. All'assenza di indicazione relative all'allagamento non può, di conseguenza, essere attribuita la valenza riconosciuta dal primo Giudice.
L'interpretazione del contratto alla luce delle intenzioni ricavate dal Tribunale dallo scambio di mail in commento non appare convincente;
ciononostante, la sentenza può essere confermata sulla scorta di un'interpretazione del contenuto delle clausole contrattuali che tenga conto sia del dato letterale, sia dell'intero impianto negoziale in cui esse risultano inserite.
Partendo dal dato letterale, si può osservare che per la formula di copertura prescelta (forma
“Elite” – cfr. doc. n. 7 del fascicolo di primo grado di ) l'art. AR1, dedicato all'oggetto Pt_1 dell'assicurazione, prevede che: “L'impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un evento accidentale, da qualunque causa occasionato, non espressamente escluso.” (cfr. pag. 32 di 58 del doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di ); in forza di Pt_1
quanto previsto in detto articolo, la compagnia assicurativa si è impegnata ad indennizzare i danni derivanti da tutti gli eventi che non sono espressamente esclusi.
Ora, ai sensi dell'art. AR3, lett. c), delle condizioni generali di assicurazione la delimitazione di garanzia per lo specifico caso dell'allagamento è stata così formulata: “relativamente ai danni causati da allagamenti sono esclusi i danni agli enti mobili all'aperto ed alle merci la cui base
è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
” (cfr. pag. 35 di 58 del doc. n. 8).
La clausola in commento esclude i danni agli enti mobili all'aperto e alle merci poste ad un'altezza inferiore a 12 cm. Il glossario allegato alle condizioni generali di polizza non contiene un'espressa definizione di enti mobili;
le merci, invece, all'interno dello stesso glossario, vengono così definite: “merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, compresi veicoli iscritti al P.R.A. e
pagina 6 di 10 ciclomotori quando sono oggetto di vendita inerenti l'attività dichiarata, prodotti semilavorati
e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.”.
Alla luce di tale definizione appare incontrovertibile che tra le merci, per ciò che in tale sede interessa, rientrino i veicoli iscritti al PRA oggetto di vendita inerente all'attività dichiarata.
Qualificati i veicoli nella categoria delle merci e posto che la copertura assicurativa opera per tutto ciò che non è espressamente escluso, non può essere condivisa l'opinione dell'appellante secondo cui i danni alle merci possono essere indennizzati non solo a condizione che queste siano poste ad altezza superiore a 12 cm, ma anche a condizione che si trovino al chiuso.
Infatti, l'art. AR3, lett. c), specifica solo per gli enti mobili (senza che però ne venga data una definizione) l'esclusione legata al luogo in cui risultano materialmente collocati;
diversamente, per le merci l'articolo appena richiamato pone quale unica condizione per l'operatività della copertura l'altezza dal suolo non inferiore a 12 cm e non indica espressamente che debbano altresì trovarsi al chiuso.
Del pari, la Corte ritiene di non poter aderire all'interpretazione prospettata dall'appellante secondo cui tra gli enti mobili rientrerebbero anche le merci;
tale interpretazione non è suffragata da alcun elemento, al contrario risulta smentita dalla circostanza che la stessa clausola dell'art. AR3 lett. c) tratta separatamente gli enti mobili e le merci.
Collocati i veicoli nella categoria delle merci e correttamente interpretata la clausola di delimitazione del rischio assicurato, questa Corte non può che confermare la motivazione resa dal Tribunale rispetto all'unico requisito richiesto per l'indennizzabilità dei danni alle merci, ovvero che queste siano poste ad un'altezza dal suolo superiore a 12 cm. Tale condizione può dirsi soddisfatta grazie alla presenza degli pneumatici che sollevano i veicoli dal suolo;
come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure: “I danni che si sono verificati e per cui è stato richiesto l'indennizzo non riguardano infatti gli penumatici posti a terra, bensì l'interno delle auto posto ad un'altezza superiore ai 12 cm richiesti dalla polizza […]” (cfr. pag. 10 di 13 dell'appellata sentenza).
Il Giudice di prime cure ha altresì correttamente messo in evidenza che diversamente interpretando la clausola di esclusione controversa, si giungerebbe ad un sostanziale azzeramento del rischio per la compagnia assicurativa. L'appellante, nei suoi scritti difensivi, contesta l'erroneità di tale ragionamento, argomentando che l'azzeramento della copertura non avrebbe potuto essere predicato, posto che gli stessi veicoli, se si fosse verificato qualsiasi altro pagina 7 di 10 rischio tra quelli garantiti in polizza, avrebbero ricevuto copertura. L'argomento non coglie nel segno. Laddove il Tribunale ha affermato che interpretando in maniera diversa le clausole contrattuali si sarebbe giunti ad un sostanziale azzeramento del rischio a carico dell'assicurazione, intendeva chiaramente fare riferimento alla garanzia per l'allagamento e non alle ulteriori garanzie previste in polizza che, peraltro, non sono oggetto del contendere. In altri termini, nella misura in cui le uniche merci della sono i veicoli, interpretare diversamente CP_1 la garanzia per l'allagamento avrebbe determinato l'azzeramento di tale rischio, per il quale, comunque, veniva corrisposto un premio assicurativo.
Infine, per ciò che concerne il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha preso in considerazione la corrispondenza tra premio e rischio assicurato, l'appellante ha sollevato due contestazioni. Rispetto alla prima di tali contestazioni, con cui l'appellante ha posto in evidenza che il premio per le merci comprende anche la garanzia per il rischio incendio, la Corte ritiene che sia sostanzialmente irrilevante;
infatti, anche ipotizzando di dividere in due il premio corrisposto per la partita “merci” (imputando la metà di esso al rischio derivante da incendio), resta il fatto che più della metà del premio totale (circa il 59,86%) risulta corrisposto per le estensioni in commento.
L'appellante ha poi affermato che la ripartizione del premio nelle polizze “All Risks” è solo formale, ma si tratta di una mera allegazione di parte non altrimenti suffragata dal punto di vista probatorio.
3. Per ciò che concerne il secondo motivo d'appello - con il quale l'appellante ha contestato l'intervenuto riconoscimento sulla somma liquidata a titolo di indennizzo assicurativo degli interessi e della rivalutazione monetaria - l'appellata ha evidenziato di aver chiesto interessi e rivalutazione monetaria già con le conclusioni precisate in occasione del deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. A fronte di tale precisazione, l'appellante, nei suoi atti conclusivi, si è difesa argomentando che:
-la domanda svolta nella prima memoria istruttoria fosse inammissibile perché non precisa quella svolta in citazione, ma ne aggiunge una nuova;
-in ogni caso, la domanda volta ad ottenere espressamente la condanna ex art. 1284, 4° comma,
c.c. non è stata mai proposta, neppure in sede di pc.
Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
La Corte ritiene che la domanda relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria e agli interessi sull'indennizzo sia stata tempestivamente formulata nell'ambito della prima memoria istruttoria;
infatti, tale domanda costituisce una mera "emendatio" e non una "mutatio libelli",
pagina 8 di 10 siccome comportante un mero ampliamento del "petitum" al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Ad ogni buon conto, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che: “L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro
e la liquidazione […]”; pertanto, almeno per la rivalutazione monetaria, non era neppure necessaria una specifica domanda.
Un esame separato deve essere dedicato all'intervenuto riconoscimento degli interessi nella misura prevista dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. seppure in assenza di un'espressa domanda giudiziale in tal senso. Nella pronuncia n. 3499/2025 la Corte di Cassazione, sez. III civ.,
(occupandosi della diversa questione inerente al riconoscimento, a partire dalla data di proposizione della domanda, degli interessi nella misura prevista dal 4° comma dell'art. 1284
c.c. pur a fronte di un titolo esecutivo che contenga la mera condanna al pagamento degli interessi legali o di legge che non sia ulteriormente specificata) ha riassunto il principio espresso dalle SS.UU. con la pronuncia n. 12449/2024 nel seguente modo: “[…] la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere; ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati. Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. […]”. L'orientamento appena riportato, nell'escludere l'obbligo per il Giudice di provvedere alla condanna per il pagamento degli interessi “maggiorati” in assenza di un'espressa domanda, lascia ferma la facoltà per il Giudice di provvedere a tale liquidazione senza che l'assenza di un'espressa domanda in tal senso rappresenti un limite alla pronuncia.
Tale conclusione è coerente con l'impianto dell'attuale sistema in cui si riconosce l'applicabilità degli interessi nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a produrle (v. Cass. civ., sez. III, n. 61/2023).
Il Giudice di prime cure, a fronte di una generica domanda volta ad ottenere la condanna della compagnia assicurativa al pagamento degli interessi sull'indennizzo, ha dunque correttamente disposto la condanna al pagamento degli interessi di cui al 1° comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del fatto fino alla domanda giudiziale e degli interessi nella misura prevista dal 4° comma dalla data della domanda giudiziale al saldo.
pagina 9 di 10 4. Del pari prive di pregio risultano le doglianze sollevate con l'ultimo motivo d'appello.
Sul punto risultano sufficiente i seguenti rilievi:
-sulla specifica voce di danno relativa al “rischio locativo” l'appellante non ha mai sollevato alcuna contestazione nel corso del giudizio di primo grado, limitandosi a contestare la quantificazione del danno ai veicoli;
-anche in sede d'appello la contestazione appare generica e non accompagnata da alcun richiamo alle condizioni generali di assicurazione in forza delle quali possa essere predicata l'esclusione;
-il TU era stato espressamente incaricato di procedere alla quantificazione dei danni subiti e ha condotto tale quantificazione tenendo conto delle condizioni di assicurazione.
5. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata con la motivazione qui ritenuta.
6. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
7. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 6471/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il giorno 27/06/2024, che conferma con parziale diversa motivazione;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 grado d'appello in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, che CP_1 liquida in complessivi € 9.991,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del Parte_1
comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 21/05/2025.
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
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