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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 302/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 302/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3079/15, emesso dal Tribunale di Salerno il 27/11/15
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marilena Zafarana e Carlo Annunziata, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliato in , alla via Francesco Manzo n. 38, in virtù delle Pt_1
procure in atti
OPPONENTE
E in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Olimpia Viscardi e Antonello
Taiani, presso il cui studio è elett.te dom.ta in , alla via Velia n. 76 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni ed istanze, anche istruttorie, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'08/01/16, il Parte_1
(di seguito, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
3079/15, emesso dal Tribunale di Salerno il 27/11/15 e notificato l'01/12/15, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore della della somma di € 439.859,64, Controparte_1
pagina 1 di 8 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e spese processuali, giusta fattura n. 6 dell'11/03/13, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori di cui al contratto d'appalto del 22/12/04, stipulato con atto per notaio facente seguito al verbale di aggiudicazione del 12/11/04. Per_1
L'opponente deduceva che il collaudatore aveva quantificato una somma, pari a complessivi €
4.324,77, di molto inferiore a quella calcolata dalla D.L. quale importo ancora dovuto dal per le opere legittimamente effettuate, ed aveva inoltre rilevato la realizzazione di Parte_2 opere prive della formale autorizzazione dell'ente appaltante, per il cui eventuale collaudo era stata richiesta un'integrazione di documentazione alla D.L.; che la società appaltatrice, benchè invitata con nota del 31/07/15, non si era presentata per sottoscrivere l'atto di collaudo, in mancanza del quale il credito vantato dalla controparte non era liquido ed esigibile;
che era stato già erogato alla società opposta l'importo di € 4.767.374,00 oltre iva.
Tanto premesso, il chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di Parte_2
spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/06/16, si costituiva la la Controparte_1 quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, posto che i lavori extracontrattuali erano stati debitamente autorizzati e le opere regolarmente collaudate, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con ordinanza del 10/08/16 il G.I. accoglieva l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. limitatamente all'importo di € 198.868,85.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 18/09/24, assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pagina 2 di 8 pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Deve poi evidenziarsi, per quanto attiene al profilo della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità del proprio inadempimento. Ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
(Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 8615/06, n. 13674/06, n. 1743/07, n. 3373/10, n. 826/15, n.
3587/21).
Nel caso di specie, risulta pacifico il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti, stipulato in data 22/12/04 con atto per notaio (rep. n. 44415, racc. 14998), avente ad Per_1
oggetto i lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale delle infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale di Battipaglia, per l'importo complessivo di € 4.734.040,13, di cui €
4.597.463,6 per lavori da realizzarsi ed € 145.576,4 per cd. oneri di sicurezza, oltre iva.
Durante l'esecuzione dei lavori venivano variate le quantità di alcune categorie di lavori, sicchè era redatta una prima perizia in variante approvata dal Comitato Direttivo del con Parte_2 delibera n. 441 del 07/09/05, per un maggior importo di € 229.662,76 rispetto al corrispettivo originariamente convenuto. Pertanto, il prezzo dell'appalto, in relazione ai lavori da eseguirsi, diveniva di complessivi € 4.827.126,43.
Successivamente si rendevano necessarie ulteriori variazioni ai lavori appaltati, ragion per cui veniva redatta una seconda perizia in variante, anch'essa approvata dal Comitato Direttivo del con delibera n. 114 del 18/03/08. L'importo complessivo dei lavori restava però Parte_2
immutato.
In data 10/05/10 la Direzione dei Lavori sottoponeva al una terza perizia in variante Parte_2
(prot. n. 2210); con delibera n. 330 del 03/12/10 il Comitato Direttivo del opponente Parte_2
approvava la detta perizia limitatamente al profilo tecnico, subordinando espressamente pagina 3 di 8 l'approvazione delle opere sotto il profilo economico al preventivo parere favorevole della Regione
Campania ed al superamento delle riserve dell'appaltatore.
Ultimate le opere e consegnate le stesse all'ente appaltante, il direttore dei lavori, ing. CP_2
in data 08/03/13 rendeva la relazione sul conto finale, in cui evidenziava un quadro
[...] economico finale complessivo di € 5.167.246,40, sicchè, a fronte del pacifico pagamento già avvenuto della somma di € 4.767.374,00, residuava un credito dell'impresa appaltatrice di €
399.872,40 + iva, quale ultimo S.A.L., corrispondente all'importo della pretesa monitoria azionata dalla nel presente giudizio. Controparte_1
Il a sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) l'esecuzione di opere Parte_2
extracontrattuali non preventivamente autorizzate né successivamente approvate dalla stazione appaltante;
b) l'esecuzione di opere di importo inferiore a quanto calcolato dalla D.L.; c) il mancato collaudo delle opere.
Ebbene, dall'espletata istruttoria, e precisamente dalla documentazione in atti e dalla CTU redatta dall'ing. è emerso che del credito residuo di € 399.872,40 vantato dalla società Persona_2 opposta l'importo di € 194.544,08 attiene ai lavori della terza perizia in variante (cfr. certificato di collaudo del 18/07/14).
Tale ultimo importo non può, però, essere riconosciuto all'impresa appaltatrice, in quanto le relative opere, pur ordinate dalla D.L., non sono state incondizionatamente approvate dalla stazione appaltante, ossia dal Parte_2
Come già detto, infatti, con delibera n. 330 del 03/12/10 il Comitato Direttivo del Parte_2
approvava la detta perizia in variante limitatamente al profilo tecnico, subordinando espressamente l'approvazione delle opere sotto il profilo economico al preventivo parere favorevole della Regione
Campania, oltre che “al superamento delle riserve”.
Nella premessa di tale delibera, invero, si legge: “… tale perizia comporterebbe l'utilizzo degli imprevisti, in linea di principio utilizzabili per eventuali contenziosi con l'Impresa, e che, pertanto, la definitiva approvazione è subordinata al parere favorevole da parte della Regione Campania e al superamento delle riserve…”, e poi “Si propone al Comitato Direttivo di:
1. prendere atto e approvare, limitatamente all'aspetto tecnico, la perizia di variante n.03, il relativo nuovo quadro economico…subordinando l'approvazione definitiva al parere favorevole da parte della Regione
Campania e al superamento delle riserve”. Sulla scorta di tale premessa, il Comitato deliberava di
“…prendere atto e approvare, limitatamente all'aspetto tecnico, la perizia di variante n.03, il relativo nuovo quadro economico… subordinando l'approvazione definitiva al parere favorevole della Regione Campania e al superamento delle riserve…”.
pagina 4 di 8 La Regione Campania, tuttavia, con nota dell'11/05/11, prot. n. 2011.0372717, non autorizzava le opere di cui alla terza perizia in variante per fatto imputabile in via esclusiva al D.L., ovvero in quanto quest'ultimo aveva utilizzato l'ammontare degli “imprevisti progettuali” per il pagamento dei nuovi lavori previsti in perizia e, quindi, in palese violazione del disposto di cui alla lett. C) del
Decreto Dirigenziale n. 6/2000, che non consentiva di utilizzare la voce “imprevisti” per varianti in corso d'opera.
Pertanto, le condizioni cui era inequivocabilmente subordinata l'approvazione definitiva della terza perizia in variante, ossia il parere favorevole della Regione Campania ed il superamento delle riserve, non si sono mai verificate, con la conseguenza che i lavori oggetto della predetta variante sono privi di copertura contrattuale.
A diversa conclusione non può pervenirsi assumendo che il parere favorevole da parte della
Regione Campania atterrebbe ai rapporti interni tra quest'ultima ed il e non Parte_2 sarebbe, quindi, opponibile all'impresa appaltatrice, in quanto ciò che rileva, nel caso di specie, è la mancata approvazione, sul piano economico, dei lavori della terza perizia in variante, approvazione che la stessa stazione appaltante aveva espressamente subordinato alle due condizioni del parere favorevole dell'ente finanziatore regionale e del superamento delle riserve (queste ultime sono state invece sollevate dall'appaltatrice in sede di sottoscrizione del collaudo in data 03/11/16).
Neppure risulta sufficiente, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui ai lavori della terza perizia in variante, la circostanza che tali lavori siano stati commissionati dal D.L., posto che, per consolidata giurisprudenza, “In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera perché difforme da quello pattuito” (Cass. n. 7593/23; Cass. n. 7242/01; Cass. n. 2333/95; Cass. n. 1247/83; Cass. n.
4061/68 in relazione a varianti o ad opere da compiersi in dipendenza delle varianti).
Non costituiscono, invero, idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass. n. 14399/24, n. 10860/07), ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nella specie per quanto già rilevato.
pagina 5 di 8 Decurtato, quindi, dalla somma di € 399.872,40 l'importo di € 194.544,08 per i lavori della terza perizia di variante, residuano € 205.328,32.
In ordine al riconoscimento di tale somma, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in primo luogo in relazione all'illegittimità della penale per il ritardo di € 73.000,00 applicata dal collaudatore (292 giorni di ritardo x € 250,00 al giorno, ex art.
9.10 del capitolato speciale d'appalto).
In proposito, deve rilevarsi che i lavori per cui è causa venivano consegnati parzialmente in data
28/02/05 e definitamente in data 30/07/07. Il notevole lasso di tempo intercorso tra la 1^ consegna parziale e la consegna definitiva (ben 29 mesi) ha indubbiamente inciso sul ritardo nell'ultimazione dei lavori. Il frazionamento della consegna delle aree di cantiere è stato determinato dalla mancanza di espropri delle particelle di terreno che dovevano costituire l'area di cantiere. Inoltre, il
CTU ha constatato che la disponibilità reale di alcune aree in territorio di Battipaglia si è resa possibile solo dopo la data di consegna formale e definitiva delle aree (30/07/07), rispetto alla quale il progetto dell'opera da realizzare doveva intendersi esecutivo ai sensi degli artt. 35 e ss.
d.P.R. n. 554/99.
Anche le autorizzazioni per le aree delle (ex) FF.SS. sono state rilasciate in data 30/06/09, ossia solo 19 gg. prima del termine ultimo per la consegna delle opere fissato per il 19/07/09 (540 gg. contrattuali più 180 gg. di proroga rispetto alla data di consegna definitiva delle aree di cantiere, ovvero il 30/07/07). Infine, non si può non rilevare la circostanza che non è stato emesso – a far data dalla consegna definitiva dei lavori (30/07/07) – alcun certificato di sospensione dei lavori per ovviare alle carenze ed alle lacune del progetto “esecutivo”, consistenti nella mancata definizione di tutti gli espropri, nella modifica sostanziale del tracciato dell'asse viario da realizzare, nella indisponibilità di aree di proprietà e di quelle contigue all'impianto di depurazione Pt_3
Macchioncello, nelle modifiche/integrazioni al progetto “esecutivo” richieste da ANAS spa, nonché nei lavori di conservazione e potenziamento dell'impianto di depurazione di Battipaglia, comunicati in data 26/10/09.
In sostanza, come rilevato dal CTU, la stazione appaltante non era in possesso del progetto
“esecutivo”, così come definito dall'art. 16 l. n. 109/94 e ss.mm.ii. e dall'art. 35 e ss. d.P.R. n.
554/99, né alla data della 1^ consegna frazionata né alla data della consegna definitiva delle aree
(30/07/07), e ciò, a parere del CTU, non ha consentito all'appaltatore un regolare e costante svolgimento dei lavori, inducendolo – verosimilmente - a riprogrammare continuamente le lavorazioni.
pagina 6 di 8 Per tali ragioni, non può applicarsi la penale contrattuale di € 73.000,00, non essendo il ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile alla Controparte_1
Per quanto attiene alle decurtazioni operate dal collaudatore in relazione ai lavori eseguiti, risultano legittime, come rilevato dal CTU, solo alcune delle detrazioni operate, e precisamente:
a) per l'importo di € 30.602,12 per conglomerato bituminoso (in quanto lo spessore del Binder è risultato inferiore - in tutte le 6 prove effettuate - allo spessore minimo previsto dal Capitolato
ASI);
b) per l'importo di € 5.028,17 per granulometria e percentuale di bitume (perché i valori riscontrati Parte nelle prove – confrontati con i valori di riferimento del Capitolato – sono tutti inferiori al minimo richiesto: valore medio riscontrato 4,3%; valore richiesto 4,5%);
c) per gli importi di € 3.474,73 per l'impianto semaforico e di € 1.879,51 per l'impianto di pubblica illuminazione:
d) per l'importo di € 15.137,10 pacificamente versato dal alla per conto Parte_2 CP_3
della Controparte_1
Le ulteriori detrazioni operate dal collaudatore non sono, invece, condivisibili, per le ragioni esposte dal CTU (pagg. 6-8), ossia in quanto: a) i prelievi (carotaggi) dei provini sono stati effettuati in data 24-29 e 30 aprile 2013, laddove la consegna anticipata delle opere è stata eseguita il 27 aprile 2012, il che inficia l'attendibilità dei prelievi;
b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
c) i valori medi riscontrati nelle prove sono stati confrontati dal collaudatore con i valori riportati nel Capitolato ANAS spa che, però, non è richiamato nel contratto d'appalto oggetto di causa e non può, quindi, costituire un parametro rigido e vincolante di riferimento tecnico.
L'importo complessivo delle decurtazioni ammonta, quindi, ad € 56.121,63.
Ne consegue che, sottraendo alla somma di € 205.328,32 l'importo di € 56.121,63, residua la somma di € 149.206,69, corrispondente al credito spettante alla società opposta.
In parziale accoglimento dell'opposizione va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto ed il va condannato al pagamento, in favore della della Parte_2 Controparte_1 somma di € 149.206,69, oltre iva, ed oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e integr. fino al soddisfo.
Considerato il parziale accoglimento della domanda monitoria, unitamente alla complessità tecnica della vicenda, le spese dell'intero giudizio (comprese quelle della fase monitoria) vanno compensate per metà, con condanna del al pagamento della restante metà delle Parte_2
stesse, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in pagina 7 di 8 dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 55/14 e succ. modif. (scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), con attribuzione ai difensori antistatari. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 302/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3079/15, emesso dal Tribunale di Salerno il 27/11/15;
2) condanna il al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di € 149.206,69, oltre iva, ed oltre interessi Controparte_1
moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e integr. fino al soddisfo;
3) compensa per metà le spese giudiziali e condanna il Parte_1
al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_1 restante metà delle spese, che si liquidano per intero in € 700,00 per spese vive ed €
16.345,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Olimpia Viscardi e Antonello Taiani. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 302/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3079/15, emesso dal Tribunale di Salerno il 27/11/15
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marilena Zafarana e Carlo Annunziata, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliato in , alla via Francesco Manzo n. 38, in virtù delle Pt_1
procure in atti
OPPONENTE
E in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Olimpia Viscardi e Antonello
Taiani, presso il cui studio è elett.te dom.ta in , alla via Velia n. 76 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni ed istanze, anche istruttorie, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'08/01/16, il Parte_1
(di seguito, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
3079/15, emesso dal Tribunale di Salerno il 27/11/15 e notificato l'01/12/15, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore della della somma di € 439.859,64, Controparte_1
pagina 1 di 8 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e spese processuali, giusta fattura n. 6 dell'11/03/13, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori di cui al contratto d'appalto del 22/12/04, stipulato con atto per notaio facente seguito al verbale di aggiudicazione del 12/11/04. Per_1
L'opponente deduceva che il collaudatore aveva quantificato una somma, pari a complessivi €
4.324,77, di molto inferiore a quella calcolata dalla D.L. quale importo ancora dovuto dal per le opere legittimamente effettuate, ed aveva inoltre rilevato la realizzazione di Parte_2 opere prive della formale autorizzazione dell'ente appaltante, per il cui eventuale collaudo era stata richiesta un'integrazione di documentazione alla D.L.; che la società appaltatrice, benchè invitata con nota del 31/07/15, non si era presentata per sottoscrivere l'atto di collaudo, in mancanza del quale il credito vantato dalla controparte non era liquido ed esigibile;
che era stato già erogato alla società opposta l'importo di € 4.767.374,00 oltre iva.
Tanto premesso, il chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di Parte_2
spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/06/16, si costituiva la la Controparte_1 quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, posto che i lavori extracontrattuali erano stati debitamente autorizzati e le opere regolarmente collaudate, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con ordinanza del 10/08/16 il G.I. accoglieva l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. limitatamente all'importo di € 198.868,85.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 18/09/24, assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pagina 2 di 8 pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Deve poi evidenziarsi, per quanto attiene al profilo della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità del proprio inadempimento. Ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
(Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 8615/06, n. 13674/06, n. 1743/07, n. 3373/10, n. 826/15, n.
3587/21).
Nel caso di specie, risulta pacifico il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti, stipulato in data 22/12/04 con atto per notaio (rep. n. 44415, racc. 14998), avente ad Per_1
oggetto i lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale delle infrastrutture a servizio dell'agglomerato industriale di Battipaglia, per l'importo complessivo di € 4.734.040,13, di cui €
4.597.463,6 per lavori da realizzarsi ed € 145.576,4 per cd. oneri di sicurezza, oltre iva.
Durante l'esecuzione dei lavori venivano variate le quantità di alcune categorie di lavori, sicchè era redatta una prima perizia in variante approvata dal Comitato Direttivo del con Parte_2 delibera n. 441 del 07/09/05, per un maggior importo di € 229.662,76 rispetto al corrispettivo originariamente convenuto. Pertanto, il prezzo dell'appalto, in relazione ai lavori da eseguirsi, diveniva di complessivi € 4.827.126,43.
Successivamente si rendevano necessarie ulteriori variazioni ai lavori appaltati, ragion per cui veniva redatta una seconda perizia in variante, anch'essa approvata dal Comitato Direttivo del con delibera n. 114 del 18/03/08. L'importo complessivo dei lavori restava però Parte_2
immutato.
In data 10/05/10 la Direzione dei Lavori sottoponeva al una terza perizia in variante Parte_2
(prot. n. 2210); con delibera n. 330 del 03/12/10 il Comitato Direttivo del opponente Parte_2
approvava la detta perizia limitatamente al profilo tecnico, subordinando espressamente pagina 3 di 8 l'approvazione delle opere sotto il profilo economico al preventivo parere favorevole della Regione
Campania ed al superamento delle riserve dell'appaltatore.
Ultimate le opere e consegnate le stesse all'ente appaltante, il direttore dei lavori, ing. CP_2
in data 08/03/13 rendeva la relazione sul conto finale, in cui evidenziava un quadro
[...] economico finale complessivo di € 5.167.246,40, sicchè, a fronte del pacifico pagamento già avvenuto della somma di € 4.767.374,00, residuava un credito dell'impresa appaltatrice di €
399.872,40 + iva, quale ultimo S.A.L., corrispondente all'importo della pretesa monitoria azionata dalla nel presente giudizio. Controparte_1
Il a sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) l'esecuzione di opere Parte_2
extracontrattuali non preventivamente autorizzate né successivamente approvate dalla stazione appaltante;
b) l'esecuzione di opere di importo inferiore a quanto calcolato dalla D.L.; c) il mancato collaudo delle opere.
Ebbene, dall'espletata istruttoria, e precisamente dalla documentazione in atti e dalla CTU redatta dall'ing. è emerso che del credito residuo di € 399.872,40 vantato dalla società Persona_2 opposta l'importo di € 194.544,08 attiene ai lavori della terza perizia in variante (cfr. certificato di collaudo del 18/07/14).
Tale ultimo importo non può, però, essere riconosciuto all'impresa appaltatrice, in quanto le relative opere, pur ordinate dalla D.L., non sono state incondizionatamente approvate dalla stazione appaltante, ossia dal Parte_2
Come già detto, infatti, con delibera n. 330 del 03/12/10 il Comitato Direttivo del Parte_2
approvava la detta perizia in variante limitatamente al profilo tecnico, subordinando espressamente l'approvazione delle opere sotto il profilo economico al preventivo parere favorevole della Regione
Campania, oltre che “al superamento delle riserve”.
Nella premessa di tale delibera, invero, si legge: “… tale perizia comporterebbe l'utilizzo degli imprevisti, in linea di principio utilizzabili per eventuali contenziosi con l'Impresa, e che, pertanto, la definitiva approvazione è subordinata al parere favorevole da parte della Regione Campania e al superamento delle riserve…”, e poi “Si propone al Comitato Direttivo di:
1. prendere atto e approvare, limitatamente all'aspetto tecnico, la perizia di variante n.03, il relativo nuovo quadro economico…subordinando l'approvazione definitiva al parere favorevole da parte della Regione
Campania e al superamento delle riserve”. Sulla scorta di tale premessa, il Comitato deliberava di
“…prendere atto e approvare, limitatamente all'aspetto tecnico, la perizia di variante n.03, il relativo nuovo quadro economico… subordinando l'approvazione definitiva al parere favorevole della Regione Campania e al superamento delle riserve…”.
pagina 4 di 8 La Regione Campania, tuttavia, con nota dell'11/05/11, prot. n. 2011.0372717, non autorizzava le opere di cui alla terza perizia in variante per fatto imputabile in via esclusiva al D.L., ovvero in quanto quest'ultimo aveva utilizzato l'ammontare degli “imprevisti progettuali” per il pagamento dei nuovi lavori previsti in perizia e, quindi, in palese violazione del disposto di cui alla lett. C) del
Decreto Dirigenziale n. 6/2000, che non consentiva di utilizzare la voce “imprevisti” per varianti in corso d'opera.
Pertanto, le condizioni cui era inequivocabilmente subordinata l'approvazione definitiva della terza perizia in variante, ossia il parere favorevole della Regione Campania ed il superamento delle riserve, non si sono mai verificate, con la conseguenza che i lavori oggetto della predetta variante sono privi di copertura contrattuale.
A diversa conclusione non può pervenirsi assumendo che il parere favorevole da parte della
Regione Campania atterrebbe ai rapporti interni tra quest'ultima ed il e non Parte_2 sarebbe, quindi, opponibile all'impresa appaltatrice, in quanto ciò che rileva, nel caso di specie, è la mancata approvazione, sul piano economico, dei lavori della terza perizia in variante, approvazione che la stessa stazione appaltante aveva espressamente subordinato alle due condizioni del parere favorevole dell'ente finanziatore regionale e del superamento delle riserve (queste ultime sono state invece sollevate dall'appaltatrice in sede di sottoscrizione del collaudo in data 03/11/16).
Neppure risulta sufficiente, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui ai lavori della terza perizia in variante, la circostanza che tali lavori siano stati commissionati dal D.L., posto che, per consolidata giurisprudenza, “In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera perché difforme da quello pattuito” (Cass. n. 7593/23; Cass. n. 7242/01; Cass. n. 2333/95; Cass. n. 1247/83; Cass. n.
4061/68 in relazione a varianti o ad opere da compiersi in dipendenza delle varianti).
Non costituiscono, invero, idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass. n. 14399/24, n. 10860/07), ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nella specie per quanto già rilevato.
pagina 5 di 8 Decurtato, quindi, dalla somma di € 399.872,40 l'importo di € 194.544,08 per i lavori della terza perizia di variante, residuano € 205.328,32.
In ordine al riconoscimento di tale somma, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in primo luogo in relazione all'illegittimità della penale per il ritardo di € 73.000,00 applicata dal collaudatore (292 giorni di ritardo x € 250,00 al giorno, ex art.
9.10 del capitolato speciale d'appalto).
In proposito, deve rilevarsi che i lavori per cui è causa venivano consegnati parzialmente in data
28/02/05 e definitamente in data 30/07/07. Il notevole lasso di tempo intercorso tra la 1^ consegna parziale e la consegna definitiva (ben 29 mesi) ha indubbiamente inciso sul ritardo nell'ultimazione dei lavori. Il frazionamento della consegna delle aree di cantiere è stato determinato dalla mancanza di espropri delle particelle di terreno che dovevano costituire l'area di cantiere. Inoltre, il
CTU ha constatato che la disponibilità reale di alcune aree in territorio di Battipaglia si è resa possibile solo dopo la data di consegna formale e definitiva delle aree (30/07/07), rispetto alla quale il progetto dell'opera da realizzare doveva intendersi esecutivo ai sensi degli artt. 35 e ss.
d.P.R. n. 554/99.
Anche le autorizzazioni per le aree delle (ex) FF.SS. sono state rilasciate in data 30/06/09, ossia solo 19 gg. prima del termine ultimo per la consegna delle opere fissato per il 19/07/09 (540 gg. contrattuali più 180 gg. di proroga rispetto alla data di consegna definitiva delle aree di cantiere, ovvero il 30/07/07). Infine, non si può non rilevare la circostanza che non è stato emesso – a far data dalla consegna definitiva dei lavori (30/07/07) – alcun certificato di sospensione dei lavori per ovviare alle carenze ed alle lacune del progetto “esecutivo”, consistenti nella mancata definizione di tutti gli espropri, nella modifica sostanziale del tracciato dell'asse viario da realizzare, nella indisponibilità di aree di proprietà e di quelle contigue all'impianto di depurazione Pt_3
Macchioncello, nelle modifiche/integrazioni al progetto “esecutivo” richieste da ANAS spa, nonché nei lavori di conservazione e potenziamento dell'impianto di depurazione di Battipaglia, comunicati in data 26/10/09.
In sostanza, come rilevato dal CTU, la stazione appaltante non era in possesso del progetto
“esecutivo”, così come definito dall'art. 16 l. n. 109/94 e ss.mm.ii. e dall'art. 35 e ss. d.P.R. n.
554/99, né alla data della 1^ consegna frazionata né alla data della consegna definitiva delle aree
(30/07/07), e ciò, a parere del CTU, non ha consentito all'appaltatore un regolare e costante svolgimento dei lavori, inducendolo – verosimilmente - a riprogrammare continuamente le lavorazioni.
pagina 6 di 8 Per tali ragioni, non può applicarsi la penale contrattuale di € 73.000,00, non essendo il ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile alla Controparte_1
Per quanto attiene alle decurtazioni operate dal collaudatore in relazione ai lavori eseguiti, risultano legittime, come rilevato dal CTU, solo alcune delle detrazioni operate, e precisamente:
a) per l'importo di € 30.602,12 per conglomerato bituminoso (in quanto lo spessore del Binder è risultato inferiore - in tutte le 6 prove effettuate - allo spessore minimo previsto dal Capitolato
ASI);
b) per l'importo di € 5.028,17 per granulometria e percentuale di bitume (perché i valori riscontrati Parte nelle prove – confrontati con i valori di riferimento del Capitolato – sono tutti inferiori al minimo richiesto: valore medio riscontrato 4,3%; valore richiesto 4,5%);
c) per gli importi di € 3.474,73 per l'impianto semaforico e di € 1.879,51 per l'impianto di pubblica illuminazione:
d) per l'importo di € 15.137,10 pacificamente versato dal alla per conto Parte_2 CP_3
della Controparte_1
Le ulteriori detrazioni operate dal collaudatore non sono, invece, condivisibili, per le ragioni esposte dal CTU (pagg. 6-8), ossia in quanto: a) i prelievi (carotaggi) dei provini sono stati effettuati in data 24-29 e 30 aprile 2013, laddove la consegna anticipata delle opere è stata eseguita il 27 aprile 2012, il che inficia l'attendibilità dei prelievi;
b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
c) i valori medi riscontrati nelle prove sono stati confrontati dal collaudatore con i valori riportati nel Capitolato ANAS spa che, però, non è richiamato nel contratto d'appalto oggetto di causa e non può, quindi, costituire un parametro rigido e vincolante di riferimento tecnico.
L'importo complessivo delle decurtazioni ammonta, quindi, ad € 56.121,63.
Ne consegue che, sottraendo alla somma di € 205.328,32 l'importo di € 56.121,63, residua la somma di € 149.206,69, corrispondente al credito spettante alla società opposta.
In parziale accoglimento dell'opposizione va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto ed il va condannato al pagamento, in favore della della Parte_2 Controparte_1 somma di € 149.206,69, oltre iva, ed oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e integr. fino al soddisfo.
Considerato il parziale accoglimento della domanda monitoria, unitamente alla complessità tecnica della vicenda, le spese dell'intero giudizio (comprese quelle della fase monitoria) vanno compensate per metà, con condanna del al pagamento della restante metà delle Parte_2
stesse, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in pagina 7 di 8 dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 55/14 e succ. modif. (scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), con attribuzione ai difensori antistatari. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 302/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3079/15, emesso dal Tribunale di Salerno il 27/11/15;
2) condanna il al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di € 149.206,69, oltre iva, ed oltre interessi Controparte_1
moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e integr. fino al soddisfo;
3) compensa per metà le spese giudiziali e condanna il Parte_1
al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_1 restante metà delle spese, che si liquidano per intero in € 700,00 per spese vive ed €
16.345,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Olimpia Viscardi e Antonello Taiani. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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