Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Alberto BINETTI Consigliere rel.
Paolo RIZZI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1028 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, Parte_1 dall'avv. Emanuela Minesso, ed elettivamente domiciliato in Abano Terme, Via Volta, 7, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_1
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1
e per essa, quale mandataria, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a sua volta cessionaria di , assistita e difesa dall'avv. Marvo Rossi, CP_3
giusta procura generale in atti, ed elettivamente domiciliato in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, presso il suo studio;
APPELLATA
N O N C H E'
, rappresentata e difesa dall'avv. Lia Caldarola, giusta procura in calce alla CP_4
comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Ruvo di Puglia alla Via Duca della Vittoria, 71, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
1
Con atto di appello, ritualmente notificato, chiedeva, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma della sentenza n. 185/2022, del Tribunale di Trani, pubblicata in data 29 gennaio 2022 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni : in via preliminare per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto, stante l'assenza di legittimazione attiva della Banca, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare o comunque dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., non essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile e, comunque, nemmeno comprovato nelle forme minime richieste ex lege;
dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti essenziali, non essendo determinato né determinabile l'ammontare del capitale ingiunto e degli interessi di cui viene richiesto il pagamento. in via subordinata accertarsi e dichiararsi che la ha illegittimamente applicato al rapporto di cui al contratto CP_3
di finanziamento doc. 2 prodotto, interessi usurari, anatocistici ovvero interessi ultra legali in assenza di pattuizione scritta, nonché spese ed altri accessori non contrattualmente pattuiti e per l'effetto dichiararsi gli stessi non dovuti;
condannarsi conseguentemente a restituire CP_3
al Sig. tutte le somme che in corso di causa risulteranno dal medesimo Parte_1
illegittimamente pagate a qualsivoglia titolo: capitale, interessi ovvero spese legate alla concessione del finanziamento;
qualora dovesse risultare che un contratto di finanziamento valido ed efficace è intercorso con il Sig. e che a seguito di valide ed efficaci cessioni Parte_1
dello stesso è divenuta titolare del preteso credito, ridursi l'importo richiesto quanto CP_3
a sorte capitale ed interessi delle rate versate dal Sig. , limitando il calcolo degli Parte_1
interessi al tasso legale e limitando e agli ultimi cinque anni, atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 numero 4, c.c., gli interessi eventualmente maturati e dovuti si prescrivono nel termine breve di cinque anni dalla loro debenza;
in ogni caso spese di lite rifuse”.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , nella qualità in atti, formulava le Controparte_1
seguenti conclusioni :
“In via preliminare:
2 1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
2) Rigettare la richiesta di sospensiva ex art. 283 cpc stante infondatezza ed inammissibilità dei motivi d'appello ex adverso formulati;
Nel merito:
3) Rigettare l'appello proposto dal sig. e confermare la sentenza di primo Parte_2
grado n. 185/2022 del 29/1/2022 del Tribunale di Trani (RG n. 50749/2018), con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15% per entrambi i gradi di giudizio;
4) In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei Controparte_1 confronti del sig. di € 54.025,28 (ovvero quella diversa somma maggiore o Parte_2
minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi dalla domanda”.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , formulava le seguenti conclusioni : CP_4
“nel merito in via preliminare per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto, stante l'assenza di legittimazione attiva della Banca, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare o comunque dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., non essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile e, comunque, non provato;
dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti essenziali, non essendo determinato né determinabile l'ammontare del capitale ingiunto e degli interessi di cui viene richiesto il pagamento. in via subordinata ove vengano valutati come infondati i precedenti motivi di appello, accertarsi e dichiararsi che la ha illegittimamente applicato al rapporto di cui al contratto di finanziamento doc. 2 CP_3
prodotto, interessi usurari, anatocistici ovvero interessi ultra legali in assenza di pattuizione scritta, nonché spese ed altri accessori non contrattualmente pattuiti e per l'effetto dichiararsi gli stessi non dovuti;
qualora dovesse risultare che un contratto di finanziamento valido ed efficace è intercorso con il Sig. e che a seguito di valide ed efficaci cessioni dello Parte_1 stesso è divenuta titolare del preteso credito, ridursi l'importo richiesto quanto a sorte CP_3
capitale ed interessi limitando il calcolo degli interessi al tasso legale relativamente ai soli ultimi cinque anni, atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 numero 4, c.c., gli interessi
3 eventualmente maturati e dovuti si prescrivono nel termine breve di cinque anni dalla loro debenza;
CP_ Accertare e dichiarare che il sig. è tenuto a garantire la signora da ogni Parte_1
conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal presente giudizio.
Con rifusione delle spese, competenze e oneri fiscali e previdenziali del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 19 novembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
15 novembre 2024 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 10 gennaio 2025.
All'udienza del 10 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza Parte_1
n. 185/2022, del Tribunale di Trani, pubblicata in data 29 gennaio 2022 e sull'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto con la comparsa di costituzione da : CP_4
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 10 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
4 Il Consigliere est.
Alberto Binetti
Il Presidente
Filippo Labellarte
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