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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
III sezione civile
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.25, esaminati gli atti;
ritenuto che
, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, debba essere revocato il provvedimento, adottato inaudita altera parte sulla base della sola prospettazione dell'opponente in data 21.3.25, di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto: anche a prescindere dal riconoscimento del debito (non è contestato che la mail sia stata inviata, da soggetto riconducibile comunque alla opponente), è pacifico e non contestato che le prestazioni oggetto del contratto siano state rese da (fatti salvi alcuni rilievi e contestazioni in merito a CP_1 mancata/insufficiente assistenza); a fronte di ciò, dunque, non appare senza dubbio giustificata, secondo buona fede, la sospensione della prestazione di pagamento del corrispettivo, ex art. 1460 c.c., effettuata dalla opponente, con riferimento al pagamento delle licenze, regolarmente usufruite, il cui importo è indicato nel doc. 6 in € 41.012,34; ma anche con riferimento ai restanti servizi, a fronte della pacifica utilizzazione dell'operativo pur se in presenza di diversi malfunzionamenti lamentati (a volte in modo generico), neppure appare conforme a buona fede, tenuto conto in particolare nell'assenza nel presente giudizio di una domanda di risoluzione contrattuale e/o risarcimento danni, la sospensione del pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, potendo il giudizio al limite giungere ad una riduzione del corrispettivo da pagare, nell'ipotesi i vii fossero riscontrati in sede istruttoria;
la suddetta sospensione, tenuto conto dei difetti prospettati, può considerarsi dunque giustificata, tenuto conto dell'entità dei malfunzionamenti prospettati, al più entro il limite della somma per la quale il decreto ingiuntivo non è stato concesso immediatamente esecutivo, essendo giustificato che rimanga tale (cioè non esecutivo) sino all'esito del giudizio;
neppure parrebbe sussistere, all'esito della disposta ricapitalizzazione, il rischio di u' eventuale non recupero delle somme, nell'ipotesi in cui nel merito l'opposizione dovesse risultare in parte accolta;
P.Q.M.
Revoca il provvedimento adottato inaudita altera parte in data 21.3.25, e per l'effetto rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, il 30/03/2025 Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
III sezione civile
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.3.25, esaminati gli atti;
ritenuto che
, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, debba essere revocato il provvedimento, adottato inaudita altera parte sulla base della sola prospettazione dell'opponente in data 21.3.25, di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto: anche a prescindere dal riconoscimento del debito (non è contestato che la mail sia stata inviata, da soggetto riconducibile comunque alla opponente), è pacifico e non contestato che le prestazioni oggetto del contratto siano state rese da (fatti salvi alcuni rilievi e contestazioni in merito a CP_1 mancata/insufficiente assistenza); a fronte di ciò, dunque, non appare senza dubbio giustificata, secondo buona fede, la sospensione della prestazione di pagamento del corrispettivo, ex art. 1460 c.c., effettuata dalla opponente, con riferimento al pagamento delle licenze, regolarmente usufruite, il cui importo è indicato nel doc. 6 in € 41.012,34; ma anche con riferimento ai restanti servizi, a fronte della pacifica utilizzazione dell'operativo pur se in presenza di diversi malfunzionamenti lamentati (a volte in modo generico), neppure appare conforme a buona fede, tenuto conto in particolare nell'assenza nel presente giudizio di una domanda di risoluzione contrattuale e/o risarcimento danni, la sospensione del pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, potendo il giudizio al limite giungere ad una riduzione del corrispettivo da pagare, nell'ipotesi i vii fossero riscontrati in sede istruttoria;
la suddetta sospensione, tenuto conto dei difetti prospettati, può considerarsi dunque giustificata, tenuto conto dell'entità dei malfunzionamenti prospettati, al più entro il limite della somma per la quale il decreto ingiuntivo non è stato concesso immediatamente esecutivo, essendo giustificato che rimanga tale (cioè non esecutivo) sino all'esito del giudizio;
neppure parrebbe sussistere, all'esito della disposta ricapitalizzazione, il rischio di u' eventuale non recupero delle somme, nell'ipotesi in cui nel merito l'opposizione dovesse risultare in parte accolta;
P.Q.M.
Revoca il provvedimento adottato inaudita altera parte in data 21.3.25, e per l'effetto rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, il 30/03/2025 Il giudice dr. Enrico D'Alfonso