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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile riassunta in appello ex art. 392 c.p.c., iscritta al N.
1693 R.G.A.C. per l'anno 2025, riservata in decisione immediata all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, via Posillipo n. 66, presso lo studio dell'avv.
ST SP, che la rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONTRO
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Napoli, via Bernardo Tanucci n. 70, presso lo studio dell'avv. Antonio Magliozzi, che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza n. 2546/2025, pubblicata il
3.2.2025.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Così è riassunta la vicenda che dava origine al presente giudizio nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte n. 2546/2025:
[...]
e , che avevano contratto matrimonio il 5 luglio 1980, CP_1 Parte_1 acquistarono in data 28 febbraio 1990 un appartamento in Napoli, che ricadde nel regime di comunione legale del matrimonio. In data 8 novembre
1991 il Tribunale di Napoli omologò la separazione consensuale dei due
1 coniugi;
con sentenza numero 437/1998 il Tribunale di Napoli pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente con atto di citazione del 3 agosto 2006 agì CP_1 chiedendo la divisione dell'appartamento o, ove ciò non fosse possibile, la vendita dello stesso con assegnazione delle somme ricavate ai condividenti.
Isita nel costituirsi, dedusse che la comunione non era in parti uguali, atteso che la quota di essa convenuta era pari al 71%, il tutto come da accordo riportato nel verbale di separazione personale dei coniugi in data 30 settembre 1991, come omologato dal Tribunale di Napoli.
Con separato giudizio , nel premettere che l'ex moglie utilizzava in CP_1 via esclusiva l'appartamento, chiese la corresponsione di un'indennità di occupazione, nella misura del 50%, ovvero in via subordinata nella misura del 29%. I due giudizi vennero riuniti. Il Tribunale con sentenza parziale dichiarò la nullità dell'accordo riportato nel verbale di comparizione dei coniugi del 30 settembre 1991 del Tribunale di Napoli omologato con decreto in data 8 novembre, limitatamente alla parte in cui «i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione del presente verbale alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, affinché risulti che la proprietà dell'immobile in Napoli alla via S Giacomo dei Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel NC.E.U di Napoli alla partita 1039245, folio 5, particella 443, sub, 3, P. l, cl. 7, cat. A/ 2, di vani catastali 6,5, con rendita catastale 8138, si appartiene per il 29% al sig. e per il 71% alla CP_1 signora » ravvisando la violazione della norma dell'art. 210, Parte_1 secondo comma, c.c., che prevede espressamente l'inderogabilità delle norme che regolano la comunione legale relative “all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale”. Quindi, espletata CTU, con sentenza definitiva in data 8 novembre
2017 il Tribunale rigettò la domanda di divisione dell'immobile e quella volta a conseguire il pagamento di una indennità in quanto aveva accertato, sulla base dell'indagine tecnica esperita, che il cespite non era commerciabile, in ragione degli abusi edilizi riscontrati, non essendovi prova univoca della sua realizzazione in data precedente l'anno 1985. Pt_
propose appello avverso la pronuncia di nullità della clausola dell'accordo di separazione. La Corte di appello di Napoli ha confermato la prima decisione ed ha affermato che l'inderogabilità della disciplina della comunione legale dei beni relativa all'uguaglianza delle quote, così come espressamente sancita dall'art. 210, comma 2, c.c., comporta la nullità dell'accordo che, al contrario, contempli una divisione dei beni in parti diseguali. Pt_
propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con un mezzo illustrato con memoria. ha replicato con controricorso e CP_1 memoria”.
Con tale ordinanza, pubblicata in data 3.2.2025, la Suprema Corte, accogliendo l'unico motivo di ricorso, con cui si criticava la decisione impugnata laddove confermava la declaratoria di nullità della clausola n. 6 dell'accordo di separazione intercorso tra gli ex coniugi, dopo aver richiamato il principio generale per cui “l'accordo di separazione
2 in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume - per vero - forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699
c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, infatti, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale»
(Cass. Sez. U. n.21761/2021, par.3.2.2.; Cass. n.4306/1997)”, affermava: “Nel caso in esame, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex coniugi, al momento della separazione consensuale, al fine di disciplinare i profili relativi alle questioni patrimoniali insorte nella coppia. Ne discende che, una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l'autonomia delle parti contraenti incontra limiti - con l'accordo di separazione omologato;
in tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità. La Corte di merito non ha dato retta applicazione ai principi esposti e la decisione va cassata con rinvio”.
Pertanto, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata (n.
5517/2023, pubblicata il 27.12.2023) e rinviava la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2025, Parte_1 riassumeva il giudizio chiedendo a questa Corte, quale giudice del rinvio, di accogliere le seguenti conclusioni: “a) a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione e in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, pienamente valido ed efficace l'accordo con cui: “i coniugi ) si danno atto di essere intestatari di un appartamento CP_2 in Napoli, alla via S. Giacomo dei Capri 39/d, che risulta acquistato in parti eguali, pro quota comune ed indivisa, da entrambi, ma che in effetti, parte del prezzo di acquisto, nella percentuale del 42%, è stata versata con denaro Pt_ di esclusiva proprietà della OR , in quanto proveniente da successione paterna, pertanto i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione del presente verbale alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli, affinché risulti che la proprietà dell'immobile in
Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel
N.C.E.U. di Napoli alla partita 1039245, folio 5, particella 443, sub, 3, P.1,
3 cl. 7, cat. A/2, di vani catastali 6,5, con rendita catastale 8138, si appartiene per il 29 % al sig. e per il 71 % alla signora ”; b) CP_1 Parte_1 conseguentemente accertare e dichiarare che la signora nata a Parte_1
Napoli il 6 aprile 1957, c.f. , residente in [...]
San Giacomo dei Capri 39/D, è proprietaria della quota pari al 71% e il signor della quota pari al 29% “dell'immobile in Napoli alla via CP_1
S. Giacomo dei Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel N.C.E.U. di
Napoli alla partita , folio 5, particella 443, sub, 3, P.1, cl. 7, cat. P.IVA_1
A/2, di vani catastali 6,5, con rendita catastale 8138”; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al giudizio dinanzi al Tribunale, dinanzi alla Corte di Appello, dinanzi alla Cassazione e, infine, dinanzi alla
Corte di Appello in sede di rinvio”.
Radicato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 29.5.2025, si costituiva , aderendo al principio di diritto espresso dalla CP_1
Cassazione, evidenziando che erano in corso di perfezionamento accordi tra le parti volti alla chiusura “tombale” di tutti i rapporti tra loro esistenti. Chiedeva, pertanto, alla Corte adita di tener conto del comportamento processuale assunto dal convenuto in riassunzione ai fini della regolamentazione delle spese delle fasi di legittimità e di rinvio, invocandone la totale compensazione, anticipando che sarebbe stata depositata d'accordo tra le parti istanza congiunta per la definizione bonaria della lite.
Di poi, infatti, le parti depositavano accordo transattivo “tombale” del
3-9/6/2025, con cui, come precisato con le ultime note congiunte di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16.10.2025, prevedevano, per quel che rileva in tal sede, che: <la signora e il signor IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile riassunta in appello ex art. 392 c.p.c., iscritta al N.
1693 R.G.A.C. per l'anno 2025, riservata in decisione immediata all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, via Posillipo n. 66, presso lo studio dell'avv.
ST SP, che la rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONTRO
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Napoli, via Bernardo Tanucci n. 70, presso lo studio dell'avv. Antonio Magliozzi, che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza n. 2546/2025, pubblicata il
3.2.2025.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Così è riassunta la vicenda che dava origine al presente giudizio nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte n. 2546/2025:
[...]
e , che avevano contratto matrimonio il 5 luglio 1980, CP_1 Parte_1 acquistarono in data 28 febbraio 1990 un appartamento in Napoli, che ricadde nel regime di comunione legale del matrimonio. In data 8 novembre
1991 il Tribunale di Napoli omologò la separazione consensuale dei due
1 coniugi;
con sentenza numero 437/1998 il Tribunale di Napoli pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente con atto di citazione del 3 agosto 2006 agì CP_1 chiedendo la divisione dell'appartamento o, ove ciò non fosse possibile, la vendita dello stesso con assegnazione delle somme ricavate ai condividenti.
Isita nel costituirsi, dedusse che la comunione non era in parti uguali, atteso che la quota di essa convenuta era pari al 71%, il tutto come da accordo riportato nel verbale di separazione personale dei coniugi in data 30 settembre 1991, come omologato dal Tribunale di Napoli.
Con separato giudizio , nel premettere che l'ex moglie utilizzava in CP_1 via esclusiva l'appartamento, chiese la corresponsione di un'indennità di occupazione, nella misura del 50%, ovvero in via subordinata nella misura del 29%. I due giudizi vennero riuniti. Il Tribunale con sentenza parziale dichiarò la nullità dell'accordo riportato nel verbale di comparizione dei coniugi del 30 settembre 1991 del Tribunale di Napoli omologato con decreto in data 8 novembre, limitatamente alla parte in cui «i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione del presente verbale alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, affinché risulti che la proprietà dell'immobile in Napoli alla via S Giacomo dei Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel NC.E.U di Napoli alla partita 1039245, folio 5, particella 443, sub, 3, P. l, cl. 7, cat. A/ 2, di vani catastali 6,5, con rendita catastale 8138, si appartiene per il 29% al sig. e per il 71% alla CP_1 signora » ravvisando la violazione della norma dell'art. 210, Parte_1 secondo comma, c.c., che prevede espressamente l'inderogabilità delle norme che regolano la comunione legale relative “all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale”. Quindi, espletata CTU, con sentenza definitiva in data 8 novembre
2017 il Tribunale rigettò la domanda di divisione dell'immobile e quella volta a conseguire il pagamento di una indennità in quanto aveva accertato, sulla base dell'indagine tecnica esperita, che il cespite non era commerciabile, in ragione degli abusi edilizi riscontrati, non essendovi prova univoca della sua realizzazione in data precedente l'anno 1985. Pt_
propose appello avverso la pronuncia di nullità della clausola dell'accordo di separazione. La Corte di appello di Napoli ha confermato la prima decisione ed ha affermato che l'inderogabilità della disciplina della comunione legale dei beni relativa all'uguaglianza delle quote, così come espressamente sancita dall'art. 210, comma 2, c.c., comporta la nullità dell'accordo che, al contrario, contempli una divisione dei beni in parti diseguali. Pt_
propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con un mezzo illustrato con memoria. ha replicato con controricorso e CP_1 memoria”.
Con tale ordinanza, pubblicata in data 3.2.2025, la Suprema Corte, accogliendo l'unico motivo di ricorso, con cui si criticava la decisione impugnata laddove confermava la declaratoria di nullità della clausola n. 6 dell'accordo di separazione intercorso tra gli ex coniugi, dopo aver richiamato il principio generale per cui “l'accordo di separazione
2 in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume - per vero - forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699
c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, infatti, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale»
(Cass. Sez. U. n.21761/2021, par.3.2.2.; Cass. n.4306/1997)”, affermava: “Nel caso in esame, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex coniugi, al momento della separazione consensuale, al fine di disciplinare i profili relativi alle questioni patrimoniali insorte nella coppia. Ne discende che, una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l'autonomia delle parti contraenti incontra limiti - con l'accordo di separazione omologato;
in tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità. La Corte di merito non ha dato retta applicazione ai principi esposti e la decisione va cassata con rinvio”.
Pertanto, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata (n.
5517/2023, pubblicata il 27.12.2023) e rinviava la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2025, Parte_1 riassumeva il giudizio chiedendo a questa Corte, quale giudice del rinvio, di accogliere le seguenti conclusioni: “a) a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione e in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, pienamente valido ed efficace l'accordo con cui: “i coniugi ) si danno atto di essere intestatari di un appartamento CP_2 in Napoli, alla via S. Giacomo dei Capri 39/d, che risulta acquistato in parti eguali, pro quota comune ed indivisa, da entrambi, ma che in effetti, parte del prezzo di acquisto, nella percentuale del 42%, è stata versata con denaro Pt_ di esclusiva proprietà della OR , in quanto proveniente da successione paterna, pertanto i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione del presente verbale alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli, affinché risulti che la proprietà dell'immobile in
Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel
N.C.E.U. di Napoli alla partita 1039245, folio 5, particella 443, sub, 3, P.1,
3 cl. 7, cat. A/2, di vani catastali 6,5, con rendita catastale 8138, si appartiene per il 29 % al sig. e per il 71 % alla signora ”; b) CP_1 Parte_1 conseguentemente accertare e dichiarare che la signora nata a Parte_1
Napoli il 6 aprile 1957, c.f. , residente in [...]
San Giacomo dei Capri 39/D, è proprietaria della quota pari al 71% e il signor della quota pari al 29% “dell'immobile in Napoli alla via CP_1
S. Giacomo dei Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel N.C.E.U. di
Napoli alla partita , folio 5, particella 443, sub, 3, P.1, cl. 7, cat. P.IVA_1
A/2, di vani catastali 6,5, con rendita catastale 8138”; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al giudizio dinanzi al Tribunale, dinanzi alla Corte di Appello, dinanzi alla Cassazione e, infine, dinanzi alla
Corte di Appello in sede di rinvio”.
Radicato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 29.5.2025, si costituiva , aderendo al principio di diritto espresso dalla CP_1
Cassazione, evidenziando che erano in corso di perfezionamento accordi tra le parti volti alla chiusura “tombale” di tutti i rapporti tra loro esistenti. Chiedeva, pertanto, alla Corte adita di tener conto del comportamento processuale assunto dal convenuto in riassunzione ai fini della regolamentazione delle spese delle fasi di legittimità e di rinvio, invocandone la totale compensazione, anticipando che sarebbe stata depositata d'accordo tra le parti istanza congiunta per la definizione bonaria della lite.
Di poi, infatti, le parti depositavano accordo transattivo “tombale” del
3-9/6/2025, con cui, come precisato con le ultime note congiunte di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16.10.2025, prevedevano, per quel che rileva in tal sede, che:
stabiliscono e riconoscono la piena efficacia e validità CP_1
“dell'accordo riportato nel verbale di comparizione dei coniugi del
30.9.1991 del Tribunale di Napoli tra , nato a [...] il CP_1
17.3.1957, ed , nata a [...] il [...], contenuto nella Parte_1 produzione di entrambe le parti ed oggetto di successivo decreto di omologa dell'8.11.1991 (…) nella parte in cui la regolare trascrizione del presente verbale alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli, affinché risulti che la proprietà dell'immobile in
Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel
N.C.E.U. di Napoli alla partita 1039245, folio 5, particella 443, sub, 3, P.1, cl. 7, cat. A/2, di vani catastali 6,5, con rendita catastale 8138, appartiene per il 29 % al sig. e per il 71 % alla signora ”. Il CP_1 Parte_1 signor riconosce espressamente, pertanto, che l'immobile in CP_1
Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel
N.C.E.U. di Napoli alla partita 1039245, folio 5, particella 443, sub, 3, P.1, cl. 7, cat. A/2, di vani catastali 6,5, con rendita catastale 8138, appartiene per il 71% dell'intera proprietà alla signora . Le parti stabiliscono Parte_1 che nel giudizio di rinvio presenteranno istanza congiunta affinché la Corte di Appello di Napoli, nel prendere atto della decisione assunta dalla Suprema
Corte, dichiari la validità ed efficacia “dell'accordo riportato nel verbale di
4 comparizione dei coniugi del 30.9.1991 del Tribunale di Napoli tra CP_1
, nato a [...] il [...], ed , nata a [...] il
[...] Parte_1
6.4.1957, contenuto nella produzione di entrambe le parti ed oggetto di successivo decreto di omologa dell'8.11.1991, (…) nella parte in cui << i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione del presente verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, affinché risulti che la proprietà dell'immobile in Napoli alla via S. Giacomo dei
Capri n. 39/d, piano 1°, int. 2, riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla partita
1039245, folio 5, particella 443, sub, 3, P.1, cl. 7, cat. A/2, di vani catastali
6,5, con rendita catastale 8138, appartiene per il 29 % al sig. e CP_1 per il 71 % alla signora ”. Nell'istanza le parti chiederanno la Parte_1 compensazione delle spese di lite>>.
Con le stesse note scritte congiunte per l'udienza collegiale del
16.10.2025, le parti, premesso che, a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte n. 2546/2025, pubblicata il 3.2.2025, la successiva estinzione del processo lascia permanere l'effetto vincolante del principio di diritto che le parti, per quanto sopra espresso, hanno fatto proprio e trasfuso nell'accodo transattivo, previa rinuncia alla precedente istanza congiunta depositata in data 1/7/2025, chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione di tutte le spese di lite tra le parti.
Su tali concordi conclusioni, all'udienza cartolare del 16.10.2025, la corte riservava la causa in decisione immediata.
******
Come concordemente richiesto dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere in virtù dell'allegato accordo transattivo
“tombale” del 3-9.6.2025, involgente anche il presente giudizio di rinvio, intercorso tra ed , con cui gli stessi Parte_1 CP_1 regolavano anche il profilo delle spese (comprese quelle del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio), prevedendone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nel giudizio riassunto da a seguito di rinvio Parte_1 dalla Suprema Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 2546/2025, pubblicata in data 3.2.2025, che cassava con rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 5517/2023, pubblicata in data 2.1.2024, così provvede:
-- dichiara cessata la materia del contendere in virtù della transazione del 3-9.6.2025, intercorsa tra e , con integrale Parte_1 CP_1 compensazione di tutte le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, in data 17.10.2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
5