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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/03/2025, assunto in decisione in data 30/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato LUCCHESE MORENA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Omologare con decreto la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Bovisio Masciago (MB), in Via Montello n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse dei figli minori ivi Parte_2
pagina 1 di 5 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_1 Persona_2 il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a weekend alterni dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza materna il padre terrà i figli con sé per due giorni alla settimana, che verranno comunicati con congruo anticipo e tendendo conto degli impegni dei minori, da dopo la scuola con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 750,00 e così
€ 375,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che dichiarano di conoscere.
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni questione patrimoniale e no tra loro pendente.
pagina 2 di 5 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bovisio Masciago (MB), in
Via Montello n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora Parte_2 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_1 Persona_2
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) a weekend alterni dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza materna il padre terrà i figli con sé per due giorni alla settimana, che verranno comunicati con congruo anticipo e tendendo conto degli impegni dei minori, da dopo la scuola con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 750,00 mensili e così € 375,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e che sarà pagina 3 di 5 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che dichiarano di conoscere.
8. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni questione patrimoniale e no tra loro pendente.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 21.05.2008 Parte_1 Parte_2
a Bovisio Masciago (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (20.04.2009) e (25.10.2013); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 30.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Parte_2
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.05.2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/03/2025, assunto in decisione in data 30/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato LUCCHESE MORENA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Omologare con decreto la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Bovisio Masciago (MB), in Via Montello n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse dei figli minori ivi Parte_2
pagina 1 di 5 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_1 Persona_2 il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a weekend alterni dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza materna il padre terrà i figli con sé per due giorni alla settimana, che verranno comunicati con congruo anticipo e tendendo conto degli impegni dei minori, da dopo la scuola con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 750,00 e così
€ 375,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che dichiarano di conoscere.
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni questione patrimoniale e no tra loro pendente.
pagina 2 di 5 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bovisio Masciago (MB), in
Via Montello n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora Parte_2 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_1 Persona_2
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) a weekend alterni dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza materna il padre terrà i figli con sé per due giorni alla settimana, che verranno comunicati con congruo anticipo e tendendo conto degli impegni dei minori, da dopo la scuola con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 750,00 mensili e così € 375,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e che sarà pagina 3 di 5 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che dichiarano di conoscere.
8. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni questione patrimoniale e no tra loro pendente.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 21.05.2008 Parte_1 Parte_2
a Bovisio Masciago (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (20.04.2009) e (25.10.2013); Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 30.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Parte_2
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.05.2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 5 di 5