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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2024, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11871/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 11871 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 24.10.23 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(p.i. ), in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1
titolare, con sede in Salerno alla Via Silvio Baratta rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Malzone presso il cui studio in Salerno alla Via F. Manzo n. 64 elettivamente domicilia in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello.
pagina 1 di 10 APPELLANTE
E
, (P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla via Benigno Crespi, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione estesa al grado di appello, dagli avv. Massimo e Domenico Caiafa presso il cui studio in Salerno alla Via Ersilio
Castelluccio n.24 è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n° 4836/19 del Giudice di Pace di Salerno, Giudice Dr.
Russo, depositata in data 10.09.2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 17 ottobre 2023 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.09.2017 la Parte_2
citava in giudizio la , nella qualità di
[...] Controparte_2
impresa garante la responsabilità civile terzi, in virtù di polizza n. 364A2486 del
28.10.2004, per sentirla condannare al rimborso delle somme dovute al sig.
[...]
in forza della sentenza n. 3204/2014 resa dal Tribunale di Salerno. CP_3
pagina 2 di 10 Asseriva la di essere stata evocata in giudizio, in data 08.01.2007, davanti Parte_2
al Tribunale di Salerno, dal sig. per il risarcimento dei danni causati CP_3
all'immobile di sua proprietà da infiltrazioni derivanti da vizi e difetti dell'impianto di condizionamento, autoclave e pannello solare il cui appalto era stato commissionato alla ditta attrice.
A seguito di denuncia del sinistro alla , quest'ultima Controparte_2
provvedeva, in data 22.12.2009, a risarcire – ai sensi di polizza - il danno subito dal mediante la corresponsione dell'importo di € 5.000,00, chiedendo che CP_3
fosse dichiarata la cessata materia del contendere.
Assumeva l'odierna appellante che il sig. , ottenuto il risarcimento da CP_3
parte della , ritenutosi non pienamente soddisfatto proseguiva il Controparte_2
giudizio intentato nei confronti della medesima che si concludeva con la Parte_2
condanna al risarcimento dei danni, per cui evocava in giudizio la per CP_2
ottenere il rimborso della somma di € 4.080,17 (quale differenza tra il risarcimento liquidato a suo tempo dalla al Sig. e quello che successivamente è CP_2 CP_3
stato riconosciuto a quest'ultimo dalla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno e pagata nelle more dall'odierna appellante) dovuta al sig. a titolo di sorta capitale CP_3
per effetto della sentenza n. 3204/2014.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva in quanto i danni causati al sig. così come accertati dal CP_3
CTU nominato dal Tribunale di Salerno non erano coperti dalla polizza stipulata.
pagina 3 di 10 Veniva espletata la prova testimoniale e rassegnate le conclusioni delle parti, la causa restava decisa dalla sentenza n. 4836/2019, pubblicata in data 10.9.19, con cui il Giudice
di Pace di Salerno, rigettava la domanda della e compensava le spese. Parte_2
Avverso la sentenza n. 4836/2019 del Giudice di Pace di Salerno, proponeva appello la con atto notificato in data 5.12.19 nel quale, ritenendo la sentenza Parte_2
ingiusta ed iniqua, impugnava in fatto ed in diritto le determinazioni prese: in particolare, lamentando vizi nel ragionamento logico giuridico del giudice di prime cure,
eccepiva l'erronea valutazione degli elementi di prova ex art. 115 cpc e 2697 cc, l'errata motivazione e la violazione di legge, chiedendo la riforma e/o revoca dell'impugnata decisione.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza carolare del 24.10.23 per la precisazione delle conclusioni: queste rassegnate, il giudice tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità dell'appello, alla luce delle risultanze di cui alla istruttoria svolta in primo grado va dichiarata la sua fondatezza con la conseguente riforma della sentenza di prime cure n. n. 4836/2019, pubblicata in data 10.09.19.
pagina 4 di 10 Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eccezione dell'appellata Controparte_4
relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è priva di pregio, essendo oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla società presenta i requisiti Parte_2
sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame.
Va, dunque, dichiarata l'ammissibilità dell'impugnazione perché correttamente proposta nelle forme e nei tempi di legge e formulata con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, come viene esposto di seguito.
Le lamentele portate alla sentenza con l'appello oggi al vaglio del tribunale riguardano le contestazioni al ragionamento logico giuridico del giudice di prime cure nell'esaminare la vicenda e nell'applicazione e nell'interpretazione delle norme di diritto richiamate a sostegno della decisione impugnata: in essa, infatti, viene eccepita l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di pace.
Più specificamente viene contestata la circostanza che in nessuna clausola del contratto assicurativo stipulato tra la e la è previsto che l'assicurazione CP_2 Parte_2
pagina 5 di 10 non copra danni derivanti a terzi da lavori non eseguiti a regola d'arte e che, tale assunto, viene rilevato solo dal Giudice di Pace adito non essendo stata assolutamente sollevata alcuna eccezione a riguardo da controparte.
La compagnia assicurativa aveva in effetti fondato la propria difesa sulla circostanza che le opere in questione, causative del danno, non rientrassero nel novero dei danni risarcibili come da art. 5 cap. II, punto F del contratto stipulato ed in essere tra le parti.
Assumeva che la era carente di legittimazione passiva in Controparte_2
quanto la TERMO SUD di aveva stipulato con la compagnia la Parte_1
polizza ” che, alla sezione “Responsabilità civile a Organizzazione_1
terzi” – “Delimitazione ed esclusioni”, espressamente prevedeva che: “Sono esclusi
dall'Assicurazione R.C.T. i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo
l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di riparazione, manutenzione e posa in opera
quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i
lavori si intendono ultimati quando anche si verifichi una sola delle seguenti
circostanze:
1. Rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
2. Consegna anche
provvisoria delle opere al committente:
3. Uso anche parziale o temporaneo delle opere
secondo destinazione”.
Avendo poi la rilasciato il certificato di collaudo ed essendo i lavori Pt_1
terminati la garanzia assicurativa non avrebbe operato.
L'accertamento dei fatti e dello stato dei luoghi svolto mediante la CTU nel giudizio intentato dal – e definito dalla sentenza della dott.sa della II sez. civile CP_3 Per_1
pagina 6 di 10 del Tribunale di Salerno che è da considerarsi il titolo dell'odierno giudizio - ha confermato l'esistenza di una serie di vizi relativi alle installazioni tecniche: vizi per i quali la ha provveduto a manlevare da responsabilità l'odierna appellante, CP_2
versando la somma di €uro 5000,00 quale risarcimento danni in corso di causa.
La sentenza suddetta ha infine riscontato un danno proveniente da infiltrazioni direttamente collegato alla lavorazione fatta dalla . Parte_2
Va preliminarmente detto che la sentenza oggi impugnata, resa dal Giudice di Pace di
Salerno, presta il fianco alle critiche essendo assolutamente asettica e sintetica, priva delle richieste motivazioni giuridiche poste alla base della motivazione;
né, tantomeno,
esaustiva nel percorso formativo della sua decisone in relazione alle eccezioni sollevate ed alle prove raccolte ed allegate nel corso del giudizio.
L'esclusione della garanzia assicurativa, come laconicamente affermato nella impugnata decisione, in presenza di un lavoro non eseguito alla regola dell'arte non costituisce regola generale né può essere tout court condiviso da questo giudice: difficilmente un lavoro eseguito a regola d'arte diviene causa di litigio.
Lo scopo della polizza professionale è quello di lasciare indenne l'assicurato da eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività.
Un lavoro eseguito a regola d'arte è un lavoro perfetto che non cagiona alcun danno, di conseguenza, non può essere oggetto di alcuna richiesta risarcitoria.
pagina 7 di 10 L'opera che causa danno è quella non eseguita correttamente e l'esclusione della copertura assicurativa opera solo nel caso in cui l'errore nell'esecuzione dell'opera sia compiuto con dolo.
Con la conseguenza che un errore dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia non può
esulare dal contratto di assicurazione professionale senza che questo perda il proprio scopo.
Va invece soffermata l'attenzione, ai fini della risoluzione della vertenza, sulla circostanza che la Compagnia assicuratrice, che oggi invoca la richiamata eccezione di inoperosità della garanzia, ha già provveduto a versare in manleva una somma a causa di quegli stessi danni per cui oggi, invece, invoca l'esenzione per le spiegate motivazioni.
Il titolo su cui si fonda il credito è rappresentato dalla sentenza RG 3204/2014 del tribunale di Salerno, dott.sa che condanna la al risarcimento Per_1 Parte_2
danni per i lavori eseguiti, specificando che, essendo intervento parziale pagamento in corso di causa, per cui era stato chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il residuo debito ammontava ad €uro 4.080,17 (quale differenza tra il risarcimento liquidato in corso di causa dalla al Sig. e quello CP_2 CP_3
riconosciuto a quest'ultimo dalla sentenza).
Nessuna contestazione è stata mossa dalla all'atto della manleva. CP_2
E dunque, precisato che il contratto di appalto è stato stipulato tra la ed il Parte_2
sig. in data 07.06.2002, che i lavori si sono conclusi in data 31.12.2004 CP_3
mediante il rilascio di dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, che il pagina 8 di 10 pagamento in manleva da parte della è avvenuto in data 22.12.2009 (quando CP_2
cioè erano stati ben evidenziate le stesse circostanze che oggi si oppongono in eccezione), non rinvenendosi agli atti elementi tali da giustificare una diversa lettura della polizza professionale per mancanza di elementi nuovi da esaminare, la domanda della deve essere accolta. Parte_2
Le altre domande restano assorbite dalla decisione principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma e revoca della sentenza n°4836/19 del
Giudice di Pace di Salerno, Giudice Dr. Russo, depositata in data 10.09.2019, condanna la appellata , come identificata e rappresentata, al pagamento Controparte_2
della somma di €uro 4.080,17 a favore della , oltre interessi al tasso legale Parte_2
dalla domanda al soddisfo.
- Condanna la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in €uro 400,00 per spese vive e €uro 2.600,00 per onorari, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 28 marzo 2024.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 11871 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 24.10.23 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(p.i. ), in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1
titolare, con sede in Salerno alla Via Silvio Baratta rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Malzone presso il cui studio in Salerno alla Via F. Manzo n. 64 elettivamente domicilia in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello.
pagina 1 di 10 APPELLANTE
E
, (P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla via Benigno Crespi, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione estesa al grado di appello, dagli avv. Massimo e Domenico Caiafa presso il cui studio in Salerno alla Via Ersilio
Castelluccio n.24 è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n° 4836/19 del Giudice di Pace di Salerno, Giudice Dr.
Russo, depositata in data 10.09.2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 17 ottobre 2023 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.09.2017 la Parte_2
citava in giudizio la , nella qualità di
[...] Controparte_2
impresa garante la responsabilità civile terzi, in virtù di polizza n. 364A2486 del
28.10.2004, per sentirla condannare al rimborso delle somme dovute al sig.
[...]
in forza della sentenza n. 3204/2014 resa dal Tribunale di Salerno. CP_3
pagina 2 di 10 Asseriva la di essere stata evocata in giudizio, in data 08.01.2007, davanti Parte_2
al Tribunale di Salerno, dal sig. per il risarcimento dei danni causati CP_3
all'immobile di sua proprietà da infiltrazioni derivanti da vizi e difetti dell'impianto di condizionamento, autoclave e pannello solare il cui appalto era stato commissionato alla ditta attrice.
A seguito di denuncia del sinistro alla , quest'ultima Controparte_2
provvedeva, in data 22.12.2009, a risarcire – ai sensi di polizza - il danno subito dal mediante la corresponsione dell'importo di € 5.000,00, chiedendo che CP_3
fosse dichiarata la cessata materia del contendere.
Assumeva l'odierna appellante che il sig. , ottenuto il risarcimento da CP_3
parte della , ritenutosi non pienamente soddisfatto proseguiva il Controparte_2
giudizio intentato nei confronti della medesima che si concludeva con la Parte_2
condanna al risarcimento dei danni, per cui evocava in giudizio la per CP_2
ottenere il rimborso della somma di € 4.080,17 (quale differenza tra il risarcimento liquidato a suo tempo dalla al Sig. e quello che successivamente è CP_2 CP_3
stato riconosciuto a quest'ultimo dalla sentenza emessa dal Tribunale di Salerno e pagata nelle more dall'odierna appellante) dovuta al sig. a titolo di sorta capitale CP_3
per effetto della sentenza n. 3204/2014.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva in quanto i danni causati al sig. così come accertati dal CP_3
CTU nominato dal Tribunale di Salerno non erano coperti dalla polizza stipulata.
pagina 3 di 10 Veniva espletata la prova testimoniale e rassegnate le conclusioni delle parti, la causa restava decisa dalla sentenza n. 4836/2019, pubblicata in data 10.9.19, con cui il Giudice
di Pace di Salerno, rigettava la domanda della e compensava le spese. Parte_2
Avverso la sentenza n. 4836/2019 del Giudice di Pace di Salerno, proponeva appello la con atto notificato in data 5.12.19 nel quale, ritenendo la sentenza Parte_2
ingiusta ed iniqua, impugnava in fatto ed in diritto le determinazioni prese: in particolare, lamentando vizi nel ragionamento logico giuridico del giudice di prime cure,
eccepiva l'erronea valutazione degli elementi di prova ex art. 115 cpc e 2697 cc, l'errata motivazione e la violazione di legge, chiedendo la riforma e/o revoca dell'impugnata decisione.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza carolare del 24.10.23 per la precisazione delle conclusioni: queste rassegnate, il giudice tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità dell'appello, alla luce delle risultanze di cui alla istruttoria svolta in primo grado va dichiarata la sua fondatezza con la conseguente riforma della sentenza di prime cure n. n. 4836/2019, pubblicata in data 10.09.19.
pagina 4 di 10 Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eccezione dell'appellata Controparte_4
relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è priva di pregio, essendo oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla società presenta i requisiti Parte_2
sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame.
Va, dunque, dichiarata l'ammissibilità dell'impugnazione perché correttamente proposta nelle forme e nei tempi di legge e formulata con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, come viene esposto di seguito.
Le lamentele portate alla sentenza con l'appello oggi al vaglio del tribunale riguardano le contestazioni al ragionamento logico giuridico del giudice di prime cure nell'esaminare la vicenda e nell'applicazione e nell'interpretazione delle norme di diritto richiamate a sostegno della decisione impugnata: in essa, infatti, viene eccepita l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di pace.
Più specificamente viene contestata la circostanza che in nessuna clausola del contratto assicurativo stipulato tra la e la è previsto che l'assicurazione CP_2 Parte_2
pagina 5 di 10 non copra danni derivanti a terzi da lavori non eseguiti a regola d'arte e che, tale assunto, viene rilevato solo dal Giudice di Pace adito non essendo stata assolutamente sollevata alcuna eccezione a riguardo da controparte.
La compagnia assicurativa aveva in effetti fondato la propria difesa sulla circostanza che le opere in questione, causative del danno, non rientrassero nel novero dei danni risarcibili come da art. 5 cap. II, punto F del contratto stipulato ed in essere tra le parti.
Assumeva che la era carente di legittimazione passiva in Controparte_2
quanto la TERMO SUD di aveva stipulato con la compagnia la Parte_1
polizza ” che, alla sezione “Responsabilità civile a Organizzazione_1
terzi” – “Delimitazione ed esclusioni”, espressamente prevedeva che: “Sono esclusi
dall'Assicurazione R.C.T. i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo
l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di riparazione, manutenzione e posa in opera
quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i
lavori si intendono ultimati quando anche si verifichi una sola delle seguenti
circostanze:
1. Rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
2. Consegna anche
provvisoria delle opere al committente:
3. Uso anche parziale o temporaneo delle opere
secondo destinazione”.
Avendo poi la rilasciato il certificato di collaudo ed essendo i lavori Pt_1
terminati la garanzia assicurativa non avrebbe operato.
L'accertamento dei fatti e dello stato dei luoghi svolto mediante la CTU nel giudizio intentato dal – e definito dalla sentenza della dott.sa della II sez. civile CP_3 Per_1
pagina 6 di 10 del Tribunale di Salerno che è da considerarsi il titolo dell'odierno giudizio - ha confermato l'esistenza di una serie di vizi relativi alle installazioni tecniche: vizi per i quali la ha provveduto a manlevare da responsabilità l'odierna appellante, CP_2
versando la somma di €uro 5000,00 quale risarcimento danni in corso di causa.
La sentenza suddetta ha infine riscontato un danno proveniente da infiltrazioni direttamente collegato alla lavorazione fatta dalla . Parte_2
Va preliminarmente detto che la sentenza oggi impugnata, resa dal Giudice di Pace di
Salerno, presta il fianco alle critiche essendo assolutamente asettica e sintetica, priva delle richieste motivazioni giuridiche poste alla base della motivazione;
né, tantomeno,
esaustiva nel percorso formativo della sua decisone in relazione alle eccezioni sollevate ed alle prove raccolte ed allegate nel corso del giudizio.
L'esclusione della garanzia assicurativa, come laconicamente affermato nella impugnata decisione, in presenza di un lavoro non eseguito alla regola dell'arte non costituisce regola generale né può essere tout court condiviso da questo giudice: difficilmente un lavoro eseguito a regola d'arte diviene causa di litigio.
Lo scopo della polizza professionale è quello di lasciare indenne l'assicurato da eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività.
Un lavoro eseguito a regola d'arte è un lavoro perfetto che non cagiona alcun danno, di conseguenza, non può essere oggetto di alcuna richiesta risarcitoria.
pagina 7 di 10 L'opera che causa danno è quella non eseguita correttamente e l'esclusione della copertura assicurativa opera solo nel caso in cui l'errore nell'esecuzione dell'opera sia compiuto con dolo.
Con la conseguenza che un errore dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia non può
esulare dal contratto di assicurazione professionale senza che questo perda il proprio scopo.
Va invece soffermata l'attenzione, ai fini della risoluzione della vertenza, sulla circostanza che la Compagnia assicuratrice, che oggi invoca la richiamata eccezione di inoperosità della garanzia, ha già provveduto a versare in manleva una somma a causa di quegli stessi danni per cui oggi, invece, invoca l'esenzione per le spiegate motivazioni.
Il titolo su cui si fonda il credito è rappresentato dalla sentenza RG 3204/2014 del tribunale di Salerno, dott.sa che condanna la al risarcimento Per_1 Parte_2
danni per i lavori eseguiti, specificando che, essendo intervento parziale pagamento in corso di causa, per cui era stato chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il residuo debito ammontava ad €uro 4.080,17 (quale differenza tra il risarcimento liquidato in corso di causa dalla al Sig. e quello CP_2 CP_3
riconosciuto a quest'ultimo dalla sentenza).
Nessuna contestazione è stata mossa dalla all'atto della manleva. CP_2
E dunque, precisato che il contratto di appalto è stato stipulato tra la ed il Parte_2
sig. in data 07.06.2002, che i lavori si sono conclusi in data 31.12.2004 CP_3
mediante il rilascio di dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, che il pagina 8 di 10 pagamento in manleva da parte della è avvenuto in data 22.12.2009 (quando CP_2
cioè erano stati ben evidenziate le stesse circostanze che oggi si oppongono in eccezione), non rinvenendosi agli atti elementi tali da giustificare una diversa lettura della polizza professionale per mancanza di elementi nuovi da esaminare, la domanda della deve essere accolta. Parte_2
Le altre domande restano assorbite dalla decisione principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma e revoca della sentenza n°4836/19 del
Giudice di Pace di Salerno, Giudice Dr. Russo, depositata in data 10.09.2019, condanna la appellata , come identificata e rappresentata, al pagamento Controparte_2
della somma di €uro 4.080,17 a favore della , oltre interessi al tasso legale Parte_2
dalla domanda al soddisfo.
- Condanna la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in €uro 400,00 per spese vive e €uro 2.600,00 per onorari, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 28 marzo 2024.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10