Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
RG 605/2020 sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 605/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, del 12-
12-2023
tra
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rocco C.F._1
Vincenzo Virgallita ( ) e Giuseppe Martino C.F._1
( ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta in primo grado appellante
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Antonio
Viceconte ( ), giusta procura allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta con appello incidentale appellato e appellante incidentale
OGGETTO: promessa di pagamento-ricognizione di debito
CONCLUSIONI: in narrativa
~ 1 ~
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il Controparte_1
conveniva il giudizio la ,
[...] Controparte_2
innanzi al Tribunale Civile di Lagonegro, chiedendo di annullare il decreto ingiuntivo n. 84 del 2015, emesso del predetto Tribunale, per la somma pari ad euro 310.315,97, oltre accessori, in virtù di fatture emesse,
a titolo di corrispettivo per l'appalto di servizi di assistenza a persone non autosufficienti nei confronti del e pertanto Controparte_1
chiedeva di dichiarare non dovuta la predetta somma.
A sostegno della domanda, eccepiva:
- in via preliminare, la nullità della notifica per mancata indicazione della data sulla relata della copia consegnata;
- la prescrizione del credito indicato nella fattura n. 2 del
30.01.2007 dell'importo di euro 6.333,65, ai sensi dell'art. 2948
n. 4 c.c.;
- l'insussistenza del credito, in quanto era fondato su fatture relative ad un periodo successivo a quello di vigenza del contratto
(2004-2007);
- l'insussistenza del credito relativamente alla percentuale dovuta dagli altri Comuni fruitori del servizio;
- l'erroneo calcolo degli interessi ex art. 231/2002, poiché determinato sul lordo del corrispettivo comprensivo dell'IVA e non, invece, sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo, nonché
l'erroneo calcolo degli interessi dalla data di proposizione della domanda e l'inesistenza di qualsivoglia rivalutazione.
2. Si costituiva in giudizio che Controparte_2
contestava la domanda attrice, chiedendo che venisse rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
~ 2 ~ RG 605/2020 sez. civ. CdA PZ
Con sentenza pubblicata il 16.06.2020 il Tribunale di Lagonegro:
- ha revocato il decreto ingiuntivo n. 54/2015 e in parziale accoglimento della opposizione, ha condannato il al Controparte_1
pagamento in favore della della somma Controparte_3
pari ad euro 186.189,58, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 181.825,77 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal dicembre 2014 e fino al momento della decisione;
- ha dichiarato compensate per la metà le spese di lite e per la residua parte le ha poste a carico del in favore Controparte_1
della società , liquidate nella somma di euro 6.715,00 per Pt_1
compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge.
3. Con atto di appello regolarmente notificato, l
[...]
proponeva tempestivo appello, lamentando: Controparte_2
- l'errata valutazione del giudice di prime cure posta a fondamento della statuizione relativa alla inefficacia del titolo contrattuale sul quale era fondata la pretesa creditoria;
- l'omessa condanna al pagamento del credito derivante dalla fattura n.
2/2007, emessa in data 30.07.2007 e di importo pari a euro 6.333,65;
- l'errata applicazione del criterio suppletivo della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., tra l'altro impropriamente giustificata dalla difficoltà di determinazione del preciso ammontare, per il calcolo dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- l'illogicità e la erroneità della motivazione in relazione all'operazione di devalutazione dell'indennizzo pari a euro 186.189,58 che in base agli indici ISTAT, al dicembre 2014, è stato ricalcolato nella somma di euro
181.825,77;
- l'errata valutazione in ordine alla pronuncia di parziale compensazione delle spese di giudizio.
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4. Si costituiva in giudizio il con comparsa Controparte_1
di risposta con appello incidentale, depositata il 23.02.2021 per la prima udienza del 15.3.2021 indicata nell'atto introduttivo, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di giudizio.
In particolare, deduceva la corretta valutazione del giudice di prime cure in ordine alla inefficacia del contratto di appalto di servizi e alla illegittimità delle proroghe, stante il divieto di proroga tacita dei contratti conclusi con la pubblica amministrazione.
Con appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza in quanto il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto:
- l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in carenza del requisito della sussidiarietà;
- adempiuto, da parte della , l'onere della prova Controparte_2
in merito agli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa, senza nulla dedurre in merito all'arricchimento e al depauperamento del Controparte_1
In via subordinata, ha lamentato:
- l'omesso pronunciamento sull'eccezione di intervenuta prescrizione delle fatture n. 2 del 30.01.2007 e n. 153 del 2013.
5. Con ordinanza del 30-4-2021 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'appellante incidentale di sospensione della esecutività della impugnata sentenza.
6. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 25.03.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ne consegue che è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto dalla sia rispondente ai Controparte_2
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requisiti che consentono di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
8. L'appello principale è infondato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente statuito in ordine alla inefficacia del titolo contrattuale sul quale era fondata la pretesa creditoria.
L'argomentazione formulata dell'appellante principale non è in realtà atta a scalfire la condivisibile motivazione addotta dal primo giudice.
Occorre preliminarmente evidenziare che l' Controparte_2
stipulava con il Comune di un contratto di
[...] Controparte_1
appalto per l'affidamento del servizio a domicilio per le persone con handicap, per la durata di tre anni, in data 10.03.2004, in seguito a gara di appalto.
Invero, il predetto contratto veniva prorogato dal sino al CP_1
31.12.2014, in virtù della pattuizione contenuta del capitolato speciale di gara, all'art. 16, in base alla quale “il contratto ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, accertate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse, può essere concesso il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di pari durata, ai sensi dell'art. 44, 2° comma della L.
23.12.94.”.
In merito alla possibilità di proseguire il rapporto contrattuale, anche dopo la scadenza del contratto, è necessario evidenziare che l'art. 23 della l. n. 62/2005 sancisce il divieto della proroga e del rinnovo dei contratti pubblici, senza distinzione alcuna, e tale principio “ha valenza generale
e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento; il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE (che, in quanto tale, opera per
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la generalità dei contratti pubblici)…” (TAR Campania, Napoli n.
1312/2020).
A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata sul punto affermando che “non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni” (Consiglio di
Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).
Mette conto soggiungere come le proroghe dei contratti affidati per gara sono consentite se già previste e comunque entro termini determinati, laddove la proroga disposta senza il rispetto di tali vincoli va equiparata ad un affidamento senza gara. In altri termini, la proroga è strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (Consiglio di Stato Sez. III
1521/2017).
Né vale a giustificare le proroghe disposte dal dapprima sino al CP_1
2010 e successivamente sino al 2014, la circostanza dedotta da parte appellante principale in base alla quale sarebbe stato necessario conservare la validità dei piani regionali vigenti, nell'attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale della salute e dei servizi alla persona.
Invero, la L.R. n. 4/2007 non aveva ad oggetto la proroga dei rapporti contrattuali in corso tra i Comuni e la società , ma stilava le linee Pt_1
guida per la costituzione della Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale.
Inoltre, il lasso di tempo intercorso tra la scadenza effettiva del contratto ed il termine dell'ultima proroga è sintomatico del carattere di non
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eccezionalità e temporaneità della stessa. Infatti, l'art. 23 della L. 62/2005 ha espressamente disposto che “i contratti per acquisti e forniture di beni
e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi…”.
Va pertanto confermata la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui ha statuito in ordine alla invalidità del titolo contrattuale.
Appello incidentale
9. Con il primo motivo, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ritiene questo collegio che il motivo di impugnazione in esame non meriti accoglimento.
Sul punto, occorre rilevare che il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato l'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., proposta, in via subordinata, nella comparsa di costituzione e risposta, dall e depositata del Controparte_2
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ebbene, questa Corte ritiene di aderire al principio di diritto sancito dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione in base al quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. SSUU n.
26727/2024).
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In particolare, il caso in oggetto, cioè la proposizione della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento da parte dell'opposta, attrice in senso sostanziale, è stato approfondito dalla recente giurisprudenza di legittimità, nel senso che, “poiché la funzione dell'azione di indebito arricchimento è l'eliminazione di uno squilibrio determinatosi senza giusta causa, a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, l'esercizio della stessa non trova impedimento - bensì giustificazione - nell'accertamento della non proponibilità dell'azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento” (Cass., Sez. 4, n. 7178/2024).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dalla parte opposta, in via subordinata, deve ritenersi ammissibile in quanto strettamente collegata alla dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, la quale non ha reso accoglibile l'azione causale.
10. Coglie nel segno in via dirimente il secondo motivo relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del requisito di sussidiarietà per mancata assunzione dell'impegno di spesa di cui all'art. 191 T.U.E.L., ovvero, in mancanza di un valido contratto, stante la carenza di legittimazione passiva di esso Comune, cui non sono riferibili “le iniziative che vengono adottate al di fuori dello schema procedimentale delle norme di evidenza pubblica”
11. Infatti, con riferimento all'art.191, c.4, T.U.E.L., norma applicabile alla vicenda processuale esaminata, la Corte regolatrice ha ritenuto che qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta
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preclusa l'azione di arricchimento nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà, dovendo il privato depauperato agire direttamente e personalmente nei confronti di tale funzionario.
12. Non ignora la Corte che “in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n.
144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre” – diversamente tuttavia dal caso di specie, attesa l'azione proposta direttamente verso l'Ente per il vantaggio patrimoniale conseguito, avendo usufruito delle prestazioni
– “può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare” – profilo tuttavia nella specie del tutto estraneo ai termini della controversia – “il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. 5665/2021).
13. Ha chiarito la Corte regolatrice come “l'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può
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essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge” (Cass. 5480/24).
14. La stessa appellante principale richiama il principio secondo cui “ciò che conta, invece, è l'avvenuto o meno impegno di spesa nel bilancio comunale” (Cass. 27814/2024: “se non si rinviene alcun impegno di spesa per il non v'è responsabilità per quest'ultimo ex art. 2041 CP_1
c.c., ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario comunale”), né è condivisibile l'assunto dell'appellante principale secondo cui “la sussistenza dell'impegno di spesa attestata e comprovata dai numerosi atti del – ovvero le determinazioni richiamate CP_1
dall'appellante principale in particolare alla pagina 25 della comparsa conclusionale, prive tuttavia di attestazione di copertura finanziaria, se non, in alcuni casi, “della liquidazione di € 0,00” con imputazione a imprecisati interventi – nonché dagli avvenuti pagamenti, sia pure parziali, delle fatture di ”. Pt_1
Infatti, “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che
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lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (Cass. 13159/24).
Analogamente, “alla luce in particolare di quanto statuito da Cass. S.U.
n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i Comuni, in base del D.L.
n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione la delibera di un Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv. dalla
L. n. 144 del 1989, art. 1, comma 1, riprodotto nel D.L.vo n. 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel D.L. vo n. 267 del 2000, art. 191, che sono posti a presidio della correttezza dell'agire della pubblica amministrazione”
(Cass. 3827/23).
Si precisa come “per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato” (Cass. 29826/23).
15. In sintesi, non risultando sottoscritto alcun nuovo contratto tra il
[...]
e la per il periodo successivo alla prima Controparte_4 CP_1 Pt_1
scadenza del 2007, non soddisfatto il procedimento di regolarità contabile, né riconosciuto il debito fuori bilancio con apposita delibera di
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Giunta, difetta il requisito della residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento.
16. Resta assorbita la delibazione delle ulteriori censure addotte a sostegno del secondo motivo, avendo l'appellante incidentale censurato la sentenza per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto adempiuto, da parte della l'onere della prova in merito agli elementi Controparte_2
costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa, ossia l'arricchimento ed il depauperamento.
Per mera completezza si osserva come l'appellante principale abbia sostanzialmente lamentato di non aver ricevuto dal
[...]
il compenso spettato a fronte del servizio di Controparte_1
assistenza domiciliare alle persone portatrici di handicap, espletato in via continuativa e costante, ben oltre il triennio 2004/2007 e sino al dicembre del 2014, secondo quanto pattuito e concordato con il CP_1
Ebbene, già nel giudizio di prime cure, la società aveva Pt_1
depositato la documentazione inerente al servizio prestato, cioè le schede del calendario, i diari degli interventi relativi a ciascun anno e le fatture relative alle prestazioni di assistenza espletate. Ciò configura la chiara espressione del depauperamento della società appellante, la quale a fronte delle prestazioni pacificamente rese nei confronti della P.A. si è impoverita non ricevendo la controprestazione. Quanto all'onere della prova, “a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione” di ingiustificato arricchimento
“al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione,
e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite” – il riferimento è a Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv. 635369-01 – “hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il
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mancato riconoscimento dello stesso” (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.).
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, affinché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” possa “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del
2015, cit.). Solo con la comparsa conclusionale ha peraltro correlato l'appellante incidentale l'eccezione di carenza di depauperamento ad un elemento del tutto nuovo, esulante dalla originaria formulazione del motivo, ovvero ai “numerosi pagamenti da parte del
[...]
nei periodi successivi all'assenza del contratto”. Controparte_1
17. Resta assorbita la delibazione dell'ulteriore motivo addotti a sostegno dell'appello incidentale, afferenti la mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di intervenuta prescrizione della fattura n. 2 del 30.01.2007.
Il motivo, si rileva per mera completezza, è comunque infondato.
Sostiene il che l'intervenuta prescrizione sarebbe maturata nel CP_1
termine di 5 anni come previsto dell'art. 2948 n. 4 c.c., applicabile alle prestazioni rese in modo periodico.
Questa argomentazione non può trovare accoglimento nel caso di specie, trattandosi di un contratto di affidamento del servizio di sostegno a domicilio, avente ad oggetto quale corrispettivo un importo triennale pari
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ad euro 330.605,10 iva compresa, da corrispondere annualmente per un totale di 110.201,70 euro all'anno.
Al riguardo, si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4) c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti
e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 26161/2006)”.
La fattispecie in questione è pertanto soggetta a termine di prescrizione decennale considerando che si tratta di una prestazione per la quale era dovuto un corrispettivo, rateizzato in somme da versare ogni anno, per tre anni.
18. Sempre per completezza si rileva l'inammissibilità dell'ultimo motivo di appello incidentale, avente ad oggetto l'omesso pronunciamento da parte del giudice di prime cure in ordine all'eccezione relativa alla fattura n.
153/2013.
Invero, tanto nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio quanto nell'atto di appello incidentale, il ha Controparte_1
genericamente dedotto la circostanza che gli sarebbe spettata, a fronte dell'importo portato dalla fattura, pari a euro 17.191,00, un credito pari a euro 13.486,46. Dunque, non v'è chi non scorga come la generica doglianza non sia suscettibile di scrutinio, in carenza di argomentazioni ad eventuale fondamento della stessa.
19. Resta assorbita la delibazione degli ulteriori motivi addotti a sostegno dell'appello principale, stante la carenza delle condizioni per
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l'accoglimento sia della domanda di adempimento contrattuale, sia della domanda di ingiustificato arricchimento, afferenti: la determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. facendo ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., anche senza riconoscere il credito derivante dalla fattura n. 2/2007 emessa in data 30.01.2007; l'omessa condanna del al pagamento del credito derivante Controparte_1
dalla fattura n. 2/2007, emessa in data 30.07.2007 e di importo pari a euro
6.333,65; la erroneità della motivazione in relazione all'operazione di devalutazione dell'indennizzo, pari a euro 186.189,58, a euro 181.825,77, in base agli indici ISTAT del dicembre 2014, ovvero alla data di cessazione del rapporto, la parziale compensazione delle spese;
20. Occorre dare atto limitatamente all'appello principale della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
21. Sono ravvisabili le prescritte ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi e del monitorio, tenuto conto delle prestazioni, solo in parte pagate, pacificamente comunque erogate dalla società , giusta peraltro la documentazione innanzi richiamata Pt_1
in relazione al profilo del depauperamento, a vantaggio dell'Ente; le quali non hanno trovato ristoro in forza di complesse argomentazioni giuridiche, peraltro oggetto di oscillazioni nella giurisprudenza, in parte
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prospettate solo in grado di appello dall'appellante incidentale.
22. Si rileva come il appellante incidentale, giusta il tenore delle CP_1
rassegnate conclusioni, non abbia espressamente proposto domanda di condanna della società appellante principale alla restituzione Pt_2
della somma asseritamente corrisposta in esecuzione della impugnata sentenza, e ciò, considerato l'unico riferimento operato peraltro solo alla pagina 12 della comparsa conclusionale (facoltà oltretutto esclusa da
Cass. 1324/2016), cioè, quale conseguenza del difetto di legittimazione passiva e dell'illegittimità dell'azione di ingiustificato arricchimento, la prospettata “restituzione delle somme già pagate” – circostanza ad ogni modo contestata dall'appellante principale – “dal Controparte_1
a titolo di indennizzo per una somma omnicomprensiva anche di
[...]
spese legali di euro 198.318,19”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Controparte_2
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e
[...]
legale rappresentante p.t., nei confronti del Controparte_1
in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 248/20 pubblicata
[...]
il 16.06.2020, emessa dal Tribunale di Lagonegro, nonché sull'appello incidentale spiegato dal ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento proposta ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. dall'appellante principale;
Pt_1
- compensa per l'intero tra le parti le spese del doppio grado;
- dà atto limitatamente all'appello principale della sussistenza dei
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presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso il 20-6-2025
Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
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